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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 27/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 605/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 605/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. D'ONOFRIO FRANCESCO, e dell'Avv. ERNESTO
GRAZIANI con domicilio eletto in VIA PIANA LA FARA 5 66041
ATESSA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.. ROSSI MARCO, con domicilio eletto in VICOLO SAN
BERNARDINO 5/A 37123 VERONA presso il difensore.
CONVENUTO
C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO, con domicilio eletto in VIA
G. ARIMONDI 33 20155 MILANO presso il difensore avv. D'ARGENIO
MATTEO MASSIMO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
l'Ill.mo Tribunale di Lanciano in persona del Giudice Unico Voglia:
1) In via preliminare dichiarare l'estromissione della terza chiamata in causa compagnia Assicurativa con compensazione delle spese CP_2
di causa come da accordi tra le parti;
2) Nel merito, revocare, rigettare e/o annullare il predetto decreto ingiuntivo in quanto a) nulla è dovuto dall'opponente e inoltre CP_ b) la risulta priva di legittimazione attiva e il credito non poteva essere ceduto;
3) in subordine, accertare che la somma ingiunta risulta errata ed inesatta e/o, in ogni caso, minore rispetto a quella richiesta;
4) condannare la società opposta al pagamento delle spese e delle competenze della presente controversia da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
In via preliminare:
1) Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Controparte_1
è creditrice nei confronti del debitore della
[...] Pt_1 Parte_1 somma di € 28.748,40 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso così come indicato in ricorso monitorio e comunque entro i limiti stabiliti per legge, fino al soddisfo, con condanna dello stesso al pagamento;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
pagina 2 di 21 CONCLUSIONI DELLA PARTE CHIAMATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto,
➢ in via principale, dichiarare cessata la materia del contendere tra l'opponente e la Compagnia terza chiamata nonché l'estromissione di dal presente giudizio, con compensazione Controparte_2
integrale delle spese di lite tra la Compa-gnia terza chiamata e le altre
Parti del giudizio;
➢ in via di estremo subordine,
• dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
in quanto essa non presta la copertura per la Controparte_2 perdita di impiego ex adverso invocata e per l'effetto rigettare la domanda di manleva svola nei suoi confronti;
• in subordine, e in ogni caso, dichiarare estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c. ogni (presunto) diritto all'indennizzo in relazione all'evento asseritamente occorso al signor , con Parte_1
conseguente ri-getto della domanda di manleva ex adverso formulata;
• in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il sig. ha presentato atto di citazione in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 166 /2022 D.I. – 304/2022 RG del
11/05/2022 emesso dal Tribunale di Lanciano, su richiesta della
[...]
, contestando il pagamento di € 28.748,40 oltre Controparte_1
interessi e spese richiesto per il mancato pagamento di un finanziamento per prestito personale n. 025167406 del 21.3.2013 concesso dalla Findomestic Banca Spa, di cui la ricorrente in monitorio era cessionaria
A supporto della domanda ha dedotto
Violazione normativa bancaria: Il TAEG effettivamente applicato risulta diverso da quello indicato nel contratto, includendo costi pagina 3 di 21 accessori come polizze assicurative obbligatorie. con conseguente violazione dell'art.125 bis co. 6° e 7° e 117 del testo unico bancario e nullità delle clausole relative agli interessi applicati;
indeterminatezza del tasso di interesse: Mancanza di chiarezza sul piano di ammortamento e creazione di più piani con tassi non definiti;
invalidità della cessione del credito: La Findomestic non ha comunicato la cessione del credito, rendendola invalida. Clausole vessatorie sugli interessi di mora: Gli interessi di mora richiesti sono eccessivi e nulli secondo la normativa sui contratti al consumo. Perdita del lavoro:
L'inadempimento è dovuto alla perdita del lavoro, coperta da una polizza assicurativa che copriva il rischio di licenziamento per giustificato motivo come nel caso in questione, che avrebbe dovuto essere attivata;
pertanto ha chiesto l'intervento della compagnia assicurativa Vie gruppo con sede in Controparte_2 CP_3
Milano, alla Via Tolmezzo 15
si è costituta chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda e la conferma del decreto opposto. Ha dedotto che il procedimento non è soggetto a mediazione trattandosi di credito al consumo non rientrante nei contratti bancari, ha richiamato le circostanze non contestate dall'opponente (stipula del contratto, percezione delle somme mutuate, inadempimento), la giustificazione del licenziamento come causa dell'inadempimento; la sussistente prova del credito mediante produzione del contratto e allegazione dell'inadempimento dio controparte, la propria legittimazione attiva quale cessionaria del credito, la corrispondenza del TAEG indicato in contratto a quello applicato, la legittimità dell'ammortamento alla francese, l'assenza di vessatorietà della clausola sugli interessi moratori.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa la
[...]
si è costituita contestando la richiesta di manleva CP_2 CP_2
avanzata nei propri confronti, posto che non assicura il CP_2 rischio “Perdita di Impiego”, copertura invece prestata unicamente pagina 4 di 21 dalla diversa Compagnia Cardif Assurances Risques Divers (o anche
Cardif RD) indicata nel fascicolo informativo;
ha inoltre eccepito l'intervnuta prescrizione del diritto biennale di cui alla'rt. 2952 CC posto che il licenziamento dedotto era intervenuto nel 2015, senza essere seguito da atti interruttivi.
La provvisoria esecutorietà richiesta dalla convenuta non è stata concessa;
il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo;
nel corso del giudizio è stata composta la posizione tra l'attore ed il terzo chiamato;
il giudizio è stato istruito sulla base dei documenti e della CTU;
all'esito è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/01/2025, tenuta mediante trattazione scritta e trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc
DIRITTO
Sulla legittimazione del ricorrente in monitorio
I. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva va in primo luogo tenuto conto dell'orientamento della Cassazione richiamato tra le occasioni più recenti da sez. I, 22/04/2024, n.10860 secondo cui l'avviso in Gazzetta Ufficiale può dimostrare la titolarità del credito ceduto ex art. 58 TUB in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca. In tale caso è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come pagina 5 di 21 sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia.
II. Per un corretto inquadramento della tematica, occorre partire da una didascalica decisione della Cassazione (Cass.
n.17944/2023; conf. Cass. n.5478/2024; Cass. n.7866/2024;
Cass. n.12818/2024) che, nel dichiarato intento di fare chiarezza e armonizzare i propri precedenti, ha enunciato i seguenti principi di diritto: a. in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere:
a. la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;
b. tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal pagina 6 di 21 debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (la prova della cessione del credito può essere resa anche tramite ricorso a presunzioni: Cass. n. 21821/2023;
Cass. n. 17944/2023);
c. laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
III. L'assunto secondo cui la cessione dei crediti, anche in blocco, non può dirsi provata con la sola produzione dell'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB è stato di recente richiamato da Corte appello Taranto,
03/05/2024, n.161 pur precisando che al contempo non è credibile che un soggetto (il cessionario) dia una così ampia pubblicità, peraltro facendosi identificare in Gazzetta Ufficiale, ad un fatto quale la cessione di crediti senza che sussista effettivamente detta cessione, assoggettandosi così al rischio di gravi effetti sotto il profilo civile e penale, sia nei confronti dei debitori ceduti, che del titolare effettivo dei crediti. La forma così
"diffusa" della pubblicità della cessione e l'identificabilità di chi pagina 7 di 21 si dice cessionario sono, in sostanza, elementi indiziari molto forti dell'esistenza della cessione.
IV. E se sulla scorta dei suddetti richiami può dirsi individuata la legittimazione attiva dell'odierna attrice già in base all'estratto della Gazzetta Ufficiale allegato v'è poi il rilevo che non può essere ignorata la disponibilità da parte di di tutta la Pt_2
documentazione formata dalla cedente (i contratti, le lettere di messa in mora, le comunicazioni di decadenza dal beneficio) non altrimenti giustificabile se non dalle finalità connesse alla intervenuta cessione.
V. Dal che può riconoscersi la legittimazione attiva della
[...]
CP_1
Prova scritta del credito azionato
VI. La parte ricorrente in monitorio ha prodotto copia del contratto di finanziamento e del prospetto di calcolo interessi, certificazione ex art.50 TUB riferita al contratto di finanziamento, ex lege idonee all'ingiunzione; copia delle lettere di notifica cessione e messa in mora;
ha poi integrato la produzione allegando il piano di ammortamento, l'elenco dei crediti oggetto di cessione e l'estratto della Gazzetta Ufficiale;
in tal modo fornisce adeguata documentazione a supporto della propria richiesta
Quindi l'eccezione è infondata
Sulla indeterminatezza dei tassi d'interesse e sulla illegittimità del piano di ammortamento alla francese
VII. La doglianza circa l'illegittima applicazione del tasso di ammortamento alla francese e l'indeterminata quantificazione dell'interesse non può ritenersi fondata, perché il piano di ammortamento alla francese non è nullo per indeterminatezza, configurandosi tra l'altro come piano di rimborso con rate tutte pagina 8 di 21 uguali, cioè con rata costante (e quota capitale crescente) e, quindi, evidentemente “determinata”, salve le eventuali modifiche derivanti dalla pattuizione di variabilità del tasso di interessi;
né ha, di per sé, alcun effetto anatocistico.
VIII. Il piano di ammortamento alla francese comporta un maggior ammontare dell'obbligazione di interessi rispetto a piani di ammortamento all'italiana; ma ciò è conseguenza non di un
“effetto anatocistico”, bensì della diversa costruzione delle rate.
Infatti, nell'ammortamento all'italiana la quota capitale delle rate resta costante per tutta la durata dell'ammortamento, sicché le rate iniziali dell'ammortamento all'italiana contengono una quota capitale maggiore rispetto alle rate iniziali dell'ammortamento alla francese;
il che si traduce in una maggiore onerosità per interessi del finanziamento con ammortamento alla francese perché nel finanziamento gli interessi corrispettivi vengono calcolati applicando il relativo tasso sul (e solo sul) debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata e quindi, se il debito capitale residuo è mediamente maggiore, come appunto nell'ammortamento alla francese, anche gli importi per interessi saranno maggiori (ABF Napoli, 4115/2014; Tribunale Milano, 30 ottobre 2013; Tribunale di Milano, 16 luglio 2015).
IX. D'altronde, nell'ammortamento all'italiana non solo si restituisce da subito, e per circa la metà dell'ammortamento, una quota capitale maggiore, ma, per lo stesso periodo, si paga anche una rata globalmente maggiore rispetto all'ammortamento alla francese;
il che ha evidenti svantaggi per il finanziato che, verosimilmente, avendo avuto necessità di un finanziamento, non dispone di liquidità tali da rendere per lui irrilevante un'obbligazione di rata inizialmente più elevata.
X. Inoltre, la maggiore prioritaria esigibilità del credito per interessi,
pagina 9 di 21 tipica dell'ammortamento alla francese, con la conseguente più lenta riduzione del debito residuo per capitale, è compatibile con la previsione generale di cui all'art. 1194 c.c., per il quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese già esigibili (C. 11014/1991), senza il consenso del creditore (Tribunale di Modena, 11 novembre 2014).
Sulla decadenza dal beneficio del termine
XI. A base dell'eccezione viene posta dall'attore la previa rideterminazione del tasso d'interesse applicabile al rapporto con il conseguente ricalcolo dell'importo dovuto al momento della ricezione della diffida, per sostenere che sulla base della somma complessivamente versata in esecuzione del rapporto
(€ 7.927,20) non sussistevano presupposti perché la debitrice potesse avvalersi della decadenza alla data in cui lo aveva fatto
(agosto 2015); sostanzialmente, secondo l'opponente, non poteva essere ritenuta la sua morosità per mancato pagamento della somma di € 1.522,80, perché a quella data, effettuato il ricalco degli interessi effettivamente dovuti, tale morosità non era in realtà insussistente, ed egli doveva ritenersi ancora in termini.
XII. L'eccezione è priva di efficacia, non tanto in quanto parte creditrice non ha dato immediato seguito alla comunicazione dell'agosto 2015, posto che il credito risulta attivato solo con il ricorso per ingiunzione, quanto piuttosto perché l'opponente non risulta dal canto suo aver posto in essere alcun pagamento successivo al marzo 2015 ed in ottemperanza a quelle scadenze di cui rivendica la persistente validità, quindi non è prospettabile un suo effettivo interesse all'eccezione. La questione è peraltro superata dall'intervenuta proposizione della domanda giudiziale. Secondo la giurisprudenza, ai fini pagina 10 di 21 della decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., occorre un'esplicita manifestazione di volontà del creditore;
tale richiesta integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, e può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione. In particolare, la Corte di
Cassazione ha affermato che “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto”
(Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell'8 maggio 2003; Cass. civ.,
Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020)”.
Sulla erronea indicazione del TAEG
XIII. In via generale, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n.
385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. (Cass. Sez. 1,
14/02/2023, n. 4597, Rv. 666991 - 01)
XIV. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che al di pagina 11 di 21 fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto".
Per Cass. 14/02/2023, n. 4597, il TAEG/ISC "rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera Par funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di
"tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento
l'art. 117, comma 6 TUB".
***
XV. Nelle operazioni di credito al consumo l'omessa o erronea indicazione del TAEG è invece causa di nullità "incidente sulle clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121,
pagina 12 di 21 comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta in base all'art. 124" (v. Cass.
13/06/2024, n.16456).
XVI. Va poi aggiunto che il TAEG, cioè il Tasso Annuo Effettivo
Globale, è il perno attorno al quale ruota l'esigenza di chiarezza e informazione delle operazioni di credito al consumo;
che cosa sia si ricava dal combinato disposto delle lett. d) ed e) dell'art. 1 della dir. 87/102/CEE, quale sia il metodo di calcolo è stato definito nella dir. 90/88/CEE; la L. n. 142/1992, cui si deve il recepimento normativo delle suddette direttive e la disciplina dell'operazione di credito al consumo (art. 18 e ss.), all'art. 19 affidava al CICR il compito di stabilire le modalità di calcolo del
TAEG e gli elementi da computare a tal fine. In sede di prima applicazione, la disciplina ed i criteri di definizione del TAEG per la concessione di credito al consumo furono definiti dal dm
8 luglio 1992, in cui il TAEG, quale "tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso" (art. 2, comma 1), era definito "un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore" (art. 2, comma 2). La formula per il calcolo del TAEG era contenuta nell'allegato 1 al detto decreto ministeriale, essa si rifaceva all'allegato 2 alla dir.
90/88/CEE che, come detto, si era fatta carico dell'esigenza di superare le incolmabili differenze riguardo ai metodi usati negli
Stati membri per il calcolo del TAEG, elaborando una formula matematica unica. L'art. 9, comma 2, della delib. CICR del 4 marzo 2003 in tema di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e pagina 13 di 21 finanziari" demandava alla Banca d'Italia l'individuazione delle operazioni e dei servizi a fronte dei quali il predetto indice
"comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente" doveva essere segnalato nonché la formula per rilevarlo.
XVII. Indicazioni articolate sul TAEG si rinvengono, infatti, al par.
4.2.4 del provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;
lo stesso provvedimento contiene, nell'allegato 5B, la formula matematica per il calcolo del TAEG la competenza, sul punto, della Banca d'Italia, è stata successivamente confermata dall'art. 121, comma 3, TUB, nel testo modificato dal D.Lgs. n.
141/ 2010. Nello stesso articolo del testo unico, al comma 1, lett. m), è spiegato che il TAEG indica, in percentuale annua, il costo effettivo del credito.
XVIII. Laddove l'ISC (o TAEG) indicato risulti scorretto consegue la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117
e 125-bis del TUB. In tal caso occorre dunque che il CTU ricalcoli il piano di ammortamento, applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei
12 mesi anteriori alla conclusione del contratto”.
XIX. Secondo l'opponente, l'omessa indicazione del costo delle polizze assicurative collettive n. 5380/02 e n. 5059/01 ha determinato l'erroneità del TAEG, con la conseguente necessità di disapplicazione del tasso in tale misura concordato, ed applicazione del tasso stabilito ex lege.
XX. Il presupposto logico e giuridico per la statuizione in ordine alla domanda odierna consiste quindi nel valutare se le polizze assicurative sottoscritte dal convenuto alla conclusione del pagina 14 di 21 contratto di finanziamento siano da ritenersi o meno obbligatorie e siano o meno da includere nel computo del
TAEG contrattuale.
XXI. L'obbligatorietà delle polizze può desumersi da sintomatici indici individuati nel trattarsi di polizza collettiva stipulata dell'intermediario con la compagnia assicuratrice, la contestualità della sottoscrizione al finanziamento e la coincidenza della durata, il finanziamento del premio da parte dell'intermediario, la finalità di garanzia del rimborso del credito: in presenza di tali evidenze, varie pronunce dell'ABF ritengono irrilevante che il modulo di adesione indichi la polizza come facoltativa, poiché non si evince se le condizioni del finanziamento sarebbero state diverse in assenza di adesione alla polizza, né se tale possibilità sia stata prospettata al ricorrente.
XXII. Va dunque valutata la sussistenza di tali presupposti e la correttezza dell'assunto che ne è conseguito.
XXIII. A tale fine bisogna preliminarmente osservare che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia“. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pagina 15 di 21 pubblicità e trasparenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, e per questo non rientra nelle nozioni di
“tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_4
prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB
(entrato in vigore effettivamente nel 2010 e quindi vigente alla stipula del contratto de quo) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“.
XXIV. Trattandosi nel caso in esame di contratto di credito al consumo la distinzione tra polizza facoltativa ed obbligatoria è rilevante, in quanto l'art. 121 comma 2 del TUB prevede che nel costo totale del credito sono inclusi: “ gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (I comma, lett. e); il "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito” (I comma, lett.
m). “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” (II comma).
pagina 16 di 21 Ne consegue che la polizza assicurativa, laddove avente natura obbligatoria nei contratti di credito al consumo deve essere, per legge, inclusa nel calcolo del TAEG.
XXV. Alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, si è ritenuto che ai fini della qualificazione obbligatoria o facoltativa della polizza assicurativa non rilevi (esclusivamente) la definizione contrattuale, dovendosi valutare l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito;
pertanto, la mera qualificazione della polizza “come facoltativa” non sarebbe di per sé sufficiente per connotare la stessa in un senso o nell'altro.
XXVI. La Suprema Corte, nell'affrontare la questione dell'inclusione della spesa in esame nel calcolo del TAEG ai fini della comparazione con il tasso soglia, ha affermato che “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, , n.8806).
XXVII. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva: “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo
pagina 17 di 21 di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo (cfr. n. 22458/2018;
Cass. n. 17466/2020).
XXVIII. L'art. 121 TUB statuisce alla lett. m) che il “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Ed al n.2 che Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
XXIX. Spetta dunque al beneficiario del finanziamento dimostrare che la polizza, prevista nel contratto come facoltativa, riveste invece carattere obbligatorio, e tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Di contro il finanziatore è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando, ad esempio, di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa o di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa.
XXX. In definitiva, a fronte del dato della contestualità temporale e/o nella ricorrenza degli ulteriori indici sopra citati, è lecito ritenere, secondo la comune esperienza, che la stipulazione della pagina 18 di 21 polizza assicurativa sia stata imposta unilateralmente dalla quale condizione e contropartita necessaria in cambio dell'erogazione del credito al cliente;
sorge quindi una presunzione relativa che spetta alla parte creditrice superare, offrendo la prova contraria dell'assenza del collegamento negoziale tra i due contratti e, dunque, la non obbligatorietà della polizza.
XXXI. Parte opposta ha richiamato il dato contrattuale senza fornire ulteriori argomenti a sostegno dell'effettiva accessorietà e facoltatività de adesione del cliente alle polizze qui contestate.
XXXII. Ne consegue che tale costo doveva necessariamente essere calcolato nella determinazione del TAEG e che la mancata inclusione comporta la dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e l'applicazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT.
XXXIII. Il CTU, dopo avere rilevato la perfetta coincidenza del TAEG indicato in contratto a quello risultante escludendo il costo delle due polizze assicurative contestate, ha confermato (ciò che peraltro non era contestato dall'opposta) che i costi delle due polizze non erano compresi nelle spese contrattuali computate ai fini dell'individuazione del TAEG contrattuale.
XXXIV. Risulta così violato il disposto dell'art. 125 bis co 6. Secondo cui
Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Il CTU ha provveduto al ricalcolo in applicazione del canone normativo di cui 125 bis co 7 TUB che così recita:
7. Nei casi di
pagina 19 di 21 assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a.- il
TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
ed ha individuato l'importo residuo dovuto nella misura quantificata nel proprio elaborato alle pagg
32 e 33: “In definitiva sulla base dei piani di ammortamento rideterminati l'importo residuo dovuto da parte attrice opponente sarebbe il seguente: Capitale residuo (Tassi TUB) €
11.008,65 più € 115,67 residuo rata n. 34 (€ 226,81x51% = €
115,67”
XXXV. A seguito della nullità delle clausole indicate, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va dichiarato tenuto al pagamento della somma così rideterminata.
XXXVI. Va dichiarata l'estromissione del terzo chiamato per concorde richiesta in tali sensi
XXXVII. Le spese di lite sono compensate tra attore e convenuto per la reciproca soccombenza residente nella circostanza che l'opponente è risultato comunque debitore;
tra convenuto a chiamato in causa sulla base dell'accordo intercorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo
2. Dichiara la nullità delle clausole contrattuali del contratto di finanziamento concluso tra Findomestic – nella Parte_1
parte in cui hanno determinato ed indicato il TAEG non includendovi le spese delle polizze assicurative collettive n.5380/02 e n.5059/01
pagina 20 di 21 3. Ridetermina l'importo dovuto dal nella misura Parte_1 di € 11.124,32, oltre interessi nell'ammontare determinato dal CTU secondo l'art.125 bis co 7 TUB dalla scadenza di ciascun rateo residuo al saldo, e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo così Controparte_1
determinato;
4. Dichiara l'estromissione di
[...]
Controparte_4
5. Compensa integralmente le spese tra le parti
6. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 27 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 605/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. D'ONOFRIO FRANCESCO, e dell'Avv. ERNESTO
GRAZIANI con domicilio eletto in VIA PIANA LA FARA 5 66041
ATESSA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.. ROSSI MARCO, con domicilio eletto in VICOLO SAN
BERNARDINO 5/A 37123 VERONA presso il difensore.
CONVENUTO
C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO, con domicilio eletto in VIA
G. ARIMONDI 33 20155 MILANO presso il difensore avv. D'ARGENIO
MATTEO MASSIMO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
l'Ill.mo Tribunale di Lanciano in persona del Giudice Unico Voglia:
1) In via preliminare dichiarare l'estromissione della terza chiamata in causa compagnia Assicurativa con compensazione delle spese CP_2
di causa come da accordi tra le parti;
2) Nel merito, revocare, rigettare e/o annullare il predetto decreto ingiuntivo in quanto a) nulla è dovuto dall'opponente e inoltre CP_ b) la risulta priva di legittimazione attiva e il credito non poteva essere ceduto;
3) in subordine, accertare che la somma ingiunta risulta errata ed inesatta e/o, in ogni caso, minore rispetto a quella richiesta;
4) condannare la società opposta al pagamento delle spese e delle competenze della presente controversia da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
In via preliminare:
1) Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Controparte_1
è creditrice nei confronti del debitore della
[...] Pt_1 Parte_1 somma di € 28.748,40 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso così come indicato in ricorso monitorio e comunque entro i limiti stabiliti per legge, fino al soddisfo, con condanna dello stesso al pagamento;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
pagina 2 di 21 CONCLUSIONI DELLA PARTE CHIAMATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto,
➢ in via principale, dichiarare cessata la materia del contendere tra l'opponente e la Compagnia terza chiamata nonché l'estromissione di dal presente giudizio, con compensazione Controparte_2
integrale delle spese di lite tra la Compa-gnia terza chiamata e le altre
Parti del giudizio;
➢ in via di estremo subordine,
• dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
in quanto essa non presta la copertura per la Controparte_2 perdita di impiego ex adverso invocata e per l'effetto rigettare la domanda di manleva svola nei suoi confronti;
• in subordine, e in ogni caso, dichiarare estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c. ogni (presunto) diritto all'indennizzo in relazione all'evento asseritamente occorso al signor , con Parte_1
conseguente ri-getto della domanda di manleva ex adverso formulata;
• in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il sig. ha presentato atto di citazione in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 166 /2022 D.I. – 304/2022 RG del
11/05/2022 emesso dal Tribunale di Lanciano, su richiesta della
[...]
, contestando il pagamento di € 28.748,40 oltre Controparte_1
interessi e spese richiesto per il mancato pagamento di un finanziamento per prestito personale n. 025167406 del 21.3.2013 concesso dalla Findomestic Banca Spa, di cui la ricorrente in monitorio era cessionaria
A supporto della domanda ha dedotto
Violazione normativa bancaria: Il TAEG effettivamente applicato risulta diverso da quello indicato nel contratto, includendo costi pagina 3 di 21 accessori come polizze assicurative obbligatorie. con conseguente violazione dell'art.125 bis co. 6° e 7° e 117 del testo unico bancario e nullità delle clausole relative agli interessi applicati;
indeterminatezza del tasso di interesse: Mancanza di chiarezza sul piano di ammortamento e creazione di più piani con tassi non definiti;
invalidità della cessione del credito: La Findomestic non ha comunicato la cessione del credito, rendendola invalida. Clausole vessatorie sugli interessi di mora: Gli interessi di mora richiesti sono eccessivi e nulli secondo la normativa sui contratti al consumo. Perdita del lavoro:
L'inadempimento è dovuto alla perdita del lavoro, coperta da una polizza assicurativa che copriva il rischio di licenziamento per giustificato motivo come nel caso in questione, che avrebbe dovuto essere attivata;
pertanto ha chiesto l'intervento della compagnia assicurativa Vie gruppo con sede in Controparte_2 CP_3
Milano, alla Via Tolmezzo 15
si è costituta chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda e la conferma del decreto opposto. Ha dedotto che il procedimento non è soggetto a mediazione trattandosi di credito al consumo non rientrante nei contratti bancari, ha richiamato le circostanze non contestate dall'opponente (stipula del contratto, percezione delle somme mutuate, inadempimento), la giustificazione del licenziamento come causa dell'inadempimento; la sussistente prova del credito mediante produzione del contratto e allegazione dell'inadempimento dio controparte, la propria legittimazione attiva quale cessionaria del credito, la corrispondenza del TAEG indicato in contratto a quello applicato, la legittimità dell'ammortamento alla francese, l'assenza di vessatorietà della clausola sugli interessi moratori.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa la
[...]
si è costituita contestando la richiesta di manleva CP_2 CP_2
avanzata nei propri confronti, posto che non assicura il CP_2 rischio “Perdita di Impiego”, copertura invece prestata unicamente pagina 4 di 21 dalla diversa Compagnia Cardif Assurances Risques Divers (o anche
Cardif RD) indicata nel fascicolo informativo;
ha inoltre eccepito l'intervnuta prescrizione del diritto biennale di cui alla'rt. 2952 CC posto che il licenziamento dedotto era intervenuto nel 2015, senza essere seguito da atti interruttivi.
La provvisoria esecutorietà richiesta dalla convenuta non è stata concessa;
il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo;
nel corso del giudizio è stata composta la posizione tra l'attore ed il terzo chiamato;
il giudizio è stato istruito sulla base dei documenti e della CTU;
all'esito è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/01/2025, tenuta mediante trattazione scritta e trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc
DIRITTO
Sulla legittimazione del ricorrente in monitorio
I. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva va in primo luogo tenuto conto dell'orientamento della Cassazione richiamato tra le occasioni più recenti da sez. I, 22/04/2024, n.10860 secondo cui l'avviso in Gazzetta Ufficiale può dimostrare la titolarità del credito ceduto ex art. 58 TUB in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca. In tale caso è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come pagina 5 di 21 sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia.
II. Per un corretto inquadramento della tematica, occorre partire da una didascalica decisione della Cassazione (Cass.
n.17944/2023; conf. Cass. n.5478/2024; Cass. n.7866/2024;
Cass. n.12818/2024) che, nel dichiarato intento di fare chiarezza e armonizzare i propri precedenti, ha enunciato i seguenti principi di diritto: a. in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere:
a. la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;
b. tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal pagina 6 di 21 debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (la prova della cessione del credito può essere resa anche tramite ricorso a presunzioni: Cass. n. 21821/2023;
Cass. n. 17944/2023);
c. laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
III. L'assunto secondo cui la cessione dei crediti, anche in blocco, non può dirsi provata con la sola produzione dell'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB è stato di recente richiamato da Corte appello Taranto,
03/05/2024, n.161 pur precisando che al contempo non è credibile che un soggetto (il cessionario) dia una così ampia pubblicità, peraltro facendosi identificare in Gazzetta Ufficiale, ad un fatto quale la cessione di crediti senza che sussista effettivamente detta cessione, assoggettandosi così al rischio di gravi effetti sotto il profilo civile e penale, sia nei confronti dei debitori ceduti, che del titolare effettivo dei crediti. La forma così
"diffusa" della pubblicità della cessione e l'identificabilità di chi pagina 7 di 21 si dice cessionario sono, in sostanza, elementi indiziari molto forti dell'esistenza della cessione.
IV. E se sulla scorta dei suddetti richiami può dirsi individuata la legittimazione attiva dell'odierna attrice già in base all'estratto della Gazzetta Ufficiale allegato v'è poi il rilevo che non può essere ignorata la disponibilità da parte di di tutta la Pt_2
documentazione formata dalla cedente (i contratti, le lettere di messa in mora, le comunicazioni di decadenza dal beneficio) non altrimenti giustificabile se non dalle finalità connesse alla intervenuta cessione.
V. Dal che può riconoscersi la legittimazione attiva della
[...]
CP_1
Prova scritta del credito azionato
VI. La parte ricorrente in monitorio ha prodotto copia del contratto di finanziamento e del prospetto di calcolo interessi, certificazione ex art.50 TUB riferita al contratto di finanziamento, ex lege idonee all'ingiunzione; copia delle lettere di notifica cessione e messa in mora;
ha poi integrato la produzione allegando il piano di ammortamento, l'elenco dei crediti oggetto di cessione e l'estratto della Gazzetta Ufficiale;
in tal modo fornisce adeguata documentazione a supporto della propria richiesta
Quindi l'eccezione è infondata
Sulla indeterminatezza dei tassi d'interesse e sulla illegittimità del piano di ammortamento alla francese
VII. La doglianza circa l'illegittima applicazione del tasso di ammortamento alla francese e l'indeterminata quantificazione dell'interesse non può ritenersi fondata, perché il piano di ammortamento alla francese non è nullo per indeterminatezza, configurandosi tra l'altro come piano di rimborso con rate tutte pagina 8 di 21 uguali, cioè con rata costante (e quota capitale crescente) e, quindi, evidentemente “determinata”, salve le eventuali modifiche derivanti dalla pattuizione di variabilità del tasso di interessi;
né ha, di per sé, alcun effetto anatocistico.
VIII. Il piano di ammortamento alla francese comporta un maggior ammontare dell'obbligazione di interessi rispetto a piani di ammortamento all'italiana; ma ciò è conseguenza non di un
“effetto anatocistico”, bensì della diversa costruzione delle rate.
Infatti, nell'ammortamento all'italiana la quota capitale delle rate resta costante per tutta la durata dell'ammortamento, sicché le rate iniziali dell'ammortamento all'italiana contengono una quota capitale maggiore rispetto alle rate iniziali dell'ammortamento alla francese;
il che si traduce in una maggiore onerosità per interessi del finanziamento con ammortamento alla francese perché nel finanziamento gli interessi corrispettivi vengono calcolati applicando il relativo tasso sul (e solo sul) debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata e quindi, se il debito capitale residuo è mediamente maggiore, come appunto nell'ammortamento alla francese, anche gli importi per interessi saranno maggiori (ABF Napoli, 4115/2014; Tribunale Milano, 30 ottobre 2013; Tribunale di Milano, 16 luglio 2015).
IX. D'altronde, nell'ammortamento all'italiana non solo si restituisce da subito, e per circa la metà dell'ammortamento, una quota capitale maggiore, ma, per lo stesso periodo, si paga anche una rata globalmente maggiore rispetto all'ammortamento alla francese;
il che ha evidenti svantaggi per il finanziato che, verosimilmente, avendo avuto necessità di un finanziamento, non dispone di liquidità tali da rendere per lui irrilevante un'obbligazione di rata inizialmente più elevata.
X. Inoltre, la maggiore prioritaria esigibilità del credito per interessi,
pagina 9 di 21 tipica dell'ammortamento alla francese, con la conseguente più lenta riduzione del debito residuo per capitale, è compatibile con la previsione generale di cui all'art. 1194 c.c., per il quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese già esigibili (C. 11014/1991), senza il consenso del creditore (Tribunale di Modena, 11 novembre 2014).
Sulla decadenza dal beneficio del termine
XI. A base dell'eccezione viene posta dall'attore la previa rideterminazione del tasso d'interesse applicabile al rapporto con il conseguente ricalcolo dell'importo dovuto al momento della ricezione della diffida, per sostenere che sulla base della somma complessivamente versata in esecuzione del rapporto
(€ 7.927,20) non sussistevano presupposti perché la debitrice potesse avvalersi della decadenza alla data in cui lo aveva fatto
(agosto 2015); sostanzialmente, secondo l'opponente, non poteva essere ritenuta la sua morosità per mancato pagamento della somma di € 1.522,80, perché a quella data, effettuato il ricalco degli interessi effettivamente dovuti, tale morosità non era in realtà insussistente, ed egli doveva ritenersi ancora in termini.
XII. L'eccezione è priva di efficacia, non tanto in quanto parte creditrice non ha dato immediato seguito alla comunicazione dell'agosto 2015, posto che il credito risulta attivato solo con il ricorso per ingiunzione, quanto piuttosto perché l'opponente non risulta dal canto suo aver posto in essere alcun pagamento successivo al marzo 2015 ed in ottemperanza a quelle scadenze di cui rivendica la persistente validità, quindi non è prospettabile un suo effettivo interesse all'eccezione. La questione è peraltro superata dall'intervenuta proposizione della domanda giudiziale. Secondo la giurisprudenza, ai fini pagina 10 di 21 della decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., occorre un'esplicita manifestazione di volontà del creditore;
tale richiesta integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, e può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione. In particolare, la Corte di
Cassazione ha affermato che “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto”
(Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell'8 maggio 2003; Cass. civ.,
Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020)”.
Sulla erronea indicazione del TAEG
XIII. In via generale, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n.
385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. (Cass. Sez. 1,
14/02/2023, n. 4597, Rv. 666991 - 01)
XIV. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che al di pagina 11 di 21 fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto".
Per Cass. 14/02/2023, n. 4597, il TAEG/ISC "rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera Par funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di
"tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento
l'art. 117, comma 6 TUB".
***
XV. Nelle operazioni di credito al consumo l'omessa o erronea indicazione del TAEG è invece causa di nullità "incidente sulle clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121,
pagina 12 di 21 comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta in base all'art. 124" (v. Cass.
13/06/2024, n.16456).
XVI. Va poi aggiunto che il TAEG, cioè il Tasso Annuo Effettivo
Globale, è il perno attorno al quale ruota l'esigenza di chiarezza e informazione delle operazioni di credito al consumo;
che cosa sia si ricava dal combinato disposto delle lett. d) ed e) dell'art. 1 della dir. 87/102/CEE, quale sia il metodo di calcolo è stato definito nella dir. 90/88/CEE; la L. n. 142/1992, cui si deve il recepimento normativo delle suddette direttive e la disciplina dell'operazione di credito al consumo (art. 18 e ss.), all'art. 19 affidava al CICR il compito di stabilire le modalità di calcolo del
TAEG e gli elementi da computare a tal fine. In sede di prima applicazione, la disciplina ed i criteri di definizione del TAEG per la concessione di credito al consumo furono definiti dal dm
8 luglio 1992, in cui il TAEG, quale "tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso" (art. 2, comma 1), era definito "un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore" (art. 2, comma 2). La formula per il calcolo del TAEG era contenuta nell'allegato 1 al detto decreto ministeriale, essa si rifaceva all'allegato 2 alla dir.
90/88/CEE che, come detto, si era fatta carico dell'esigenza di superare le incolmabili differenze riguardo ai metodi usati negli
Stati membri per il calcolo del TAEG, elaborando una formula matematica unica. L'art. 9, comma 2, della delib. CICR del 4 marzo 2003 in tema di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e pagina 13 di 21 finanziari" demandava alla Banca d'Italia l'individuazione delle operazioni e dei servizi a fronte dei quali il predetto indice
"comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente" doveva essere segnalato nonché la formula per rilevarlo.
XVII. Indicazioni articolate sul TAEG si rinvengono, infatti, al par.
4.2.4 del provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;
lo stesso provvedimento contiene, nell'allegato 5B, la formula matematica per il calcolo del TAEG la competenza, sul punto, della Banca d'Italia, è stata successivamente confermata dall'art. 121, comma 3, TUB, nel testo modificato dal D.Lgs. n.
141/ 2010. Nello stesso articolo del testo unico, al comma 1, lett. m), è spiegato che il TAEG indica, in percentuale annua, il costo effettivo del credito.
XVIII. Laddove l'ISC (o TAEG) indicato risulti scorretto consegue la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117
e 125-bis del TUB. In tal caso occorre dunque che il CTU ricalcoli il piano di ammortamento, applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei
12 mesi anteriori alla conclusione del contratto”.
XIX. Secondo l'opponente, l'omessa indicazione del costo delle polizze assicurative collettive n. 5380/02 e n. 5059/01 ha determinato l'erroneità del TAEG, con la conseguente necessità di disapplicazione del tasso in tale misura concordato, ed applicazione del tasso stabilito ex lege.
XX. Il presupposto logico e giuridico per la statuizione in ordine alla domanda odierna consiste quindi nel valutare se le polizze assicurative sottoscritte dal convenuto alla conclusione del pagina 14 di 21 contratto di finanziamento siano da ritenersi o meno obbligatorie e siano o meno da includere nel computo del
TAEG contrattuale.
XXI. L'obbligatorietà delle polizze può desumersi da sintomatici indici individuati nel trattarsi di polizza collettiva stipulata dell'intermediario con la compagnia assicuratrice, la contestualità della sottoscrizione al finanziamento e la coincidenza della durata, il finanziamento del premio da parte dell'intermediario, la finalità di garanzia del rimborso del credito: in presenza di tali evidenze, varie pronunce dell'ABF ritengono irrilevante che il modulo di adesione indichi la polizza come facoltativa, poiché non si evince se le condizioni del finanziamento sarebbero state diverse in assenza di adesione alla polizza, né se tale possibilità sia stata prospettata al ricorrente.
XXII. Va dunque valutata la sussistenza di tali presupposti e la correttezza dell'assunto che ne è conseguito.
XXIII. A tale fine bisogna preliminarmente osservare che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia“. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pagina 15 di 21 pubblicità e trasparenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, e per questo non rientra nelle nozioni di
“tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_4
prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB
(entrato in vigore effettivamente nel 2010 e quindi vigente alla stipula del contratto de quo) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“.
XXIV. Trattandosi nel caso in esame di contratto di credito al consumo la distinzione tra polizza facoltativa ed obbligatoria è rilevante, in quanto l'art. 121 comma 2 del TUB prevede che nel costo totale del credito sono inclusi: “ gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (I comma, lett. e); il "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito” (I comma, lett.
m). “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” (II comma).
pagina 16 di 21 Ne consegue che la polizza assicurativa, laddove avente natura obbligatoria nei contratti di credito al consumo deve essere, per legge, inclusa nel calcolo del TAEG.
XXV. Alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, si è ritenuto che ai fini della qualificazione obbligatoria o facoltativa della polizza assicurativa non rilevi (esclusivamente) la definizione contrattuale, dovendosi valutare l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito;
pertanto, la mera qualificazione della polizza “come facoltativa” non sarebbe di per sé sufficiente per connotare la stessa in un senso o nell'altro.
XXVI. La Suprema Corte, nell'affrontare la questione dell'inclusione della spesa in esame nel calcolo del TAEG ai fini della comparazione con il tasso soglia, ha affermato che “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, , n.8806).
XXVII. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva: “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo
pagina 17 di 21 di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo (cfr. n. 22458/2018;
Cass. n. 17466/2020).
XXVIII. L'art. 121 TUB statuisce alla lett. m) che il “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Ed al n.2 che Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
XXIX. Spetta dunque al beneficiario del finanziamento dimostrare che la polizza, prevista nel contratto come facoltativa, riveste invece carattere obbligatorio, e tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Di contro il finanziatore è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando, ad esempio, di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa o di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa.
XXX. In definitiva, a fronte del dato della contestualità temporale e/o nella ricorrenza degli ulteriori indici sopra citati, è lecito ritenere, secondo la comune esperienza, che la stipulazione della pagina 18 di 21 polizza assicurativa sia stata imposta unilateralmente dalla quale condizione e contropartita necessaria in cambio dell'erogazione del credito al cliente;
sorge quindi una presunzione relativa che spetta alla parte creditrice superare, offrendo la prova contraria dell'assenza del collegamento negoziale tra i due contratti e, dunque, la non obbligatorietà della polizza.
XXXI. Parte opposta ha richiamato il dato contrattuale senza fornire ulteriori argomenti a sostegno dell'effettiva accessorietà e facoltatività de adesione del cliente alle polizze qui contestate.
XXXII. Ne consegue che tale costo doveva necessariamente essere calcolato nella determinazione del TAEG e che la mancata inclusione comporta la dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e l'applicazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT.
XXXIII. Il CTU, dopo avere rilevato la perfetta coincidenza del TAEG indicato in contratto a quello risultante escludendo il costo delle due polizze assicurative contestate, ha confermato (ciò che peraltro non era contestato dall'opposta) che i costi delle due polizze non erano compresi nelle spese contrattuali computate ai fini dell'individuazione del TAEG contrattuale.
XXXIV. Risulta così violato il disposto dell'art. 125 bis co 6. Secondo cui
Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Il CTU ha provveduto al ricalcolo in applicazione del canone normativo di cui 125 bis co 7 TUB che così recita:
7. Nei casi di
pagina 19 di 21 assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a.- il
TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
ed ha individuato l'importo residuo dovuto nella misura quantificata nel proprio elaborato alle pagg
32 e 33: “In definitiva sulla base dei piani di ammortamento rideterminati l'importo residuo dovuto da parte attrice opponente sarebbe il seguente: Capitale residuo (Tassi TUB) €
11.008,65 più € 115,67 residuo rata n. 34 (€ 226,81x51% = €
115,67”
XXXV. A seguito della nullità delle clausole indicate, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va dichiarato tenuto al pagamento della somma così rideterminata.
XXXVI. Va dichiarata l'estromissione del terzo chiamato per concorde richiesta in tali sensi
XXXVII. Le spese di lite sono compensate tra attore e convenuto per la reciproca soccombenza residente nella circostanza che l'opponente è risultato comunque debitore;
tra convenuto a chiamato in causa sulla base dell'accordo intercorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo
2. Dichiara la nullità delle clausole contrattuali del contratto di finanziamento concluso tra Findomestic – nella Parte_1
parte in cui hanno determinato ed indicato il TAEG non includendovi le spese delle polizze assicurative collettive n.5380/02 e n.5059/01
pagina 20 di 21 3. Ridetermina l'importo dovuto dal nella misura Parte_1 di € 11.124,32, oltre interessi nell'ammontare determinato dal CTU secondo l'art.125 bis co 7 TUB dalla scadenza di ciascun rateo residuo al saldo, e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo così Controparte_1
determinato;
4. Dichiara l'estromissione di
[...]
Controparte_4
5. Compensa integralmente le spese tra le parti
6. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 27 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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