Sentenza 18 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/08/2023, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/08/2023
N. 00425/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2022, proposto da
RM Di MI e MA Di MI, rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per Lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti Pescara, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n. 540/2008, resa nel procedimento sub n. 70/2006, con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila ha condannato il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara a pagare la somma di € 26.125,62, oltre interessi legali ed a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 6.575,97 per il primo grado ed in € 4.854,24, per il secondo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti chiedono l’ottemperanza alla sentenza n. 540/2008 della Corte d’appello dell’Aquila, che ha condannato il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara al pagamento in loro favore:
- degli importi dovuti per l’espropriazione di fondi di loro proprietà e quindi della somma di € 26.125,62, oltre interessi legali dal 19.7.1983;
- delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 6.575,97 per il primo grado e in € 4.854,24, per il secondo.
Il Consorzio intimato, ricevuta la notifica della sentenza in forma esecutiva il 3.12.2009, con nota del 30.05.2019, in atti, ha riconosciuto l’ an e il quantum del credito vantato dalle ricorrenti, sostenendo di non poter provvedere al pagamento in quanto sottoposto a procedura di liquidazione.
Alla data della notifica del ricorso (27.9.2022) era quindi ampiamente spirato il termine decorrente dalla notifica della sentenza definitiva, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del decreto legge del 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, oltre il quale può procedersi ad esecuzione forzata.
Ricorrono pertanto tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso, essendo del tutto irrilevante la circostanza che il Consorzio sia stato posto in liquidazione dalla l.r. 23/2011, dovendo il credito delle ricorrenti trovare capienza in seno alla relativa procedura.
Deve pertanto ordinarsi al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara di dare esecuzione alla sentenza n. 540/2008 della Corte d’appello dell’Aquila e, quindi, di pagare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa - o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione - quanto liquidato in dispositivo in favore delle ricorrenti a titolo di sorte capitale e interessi al tasso legale decorrenti dal 19.7.1983 al saldo, nonché gli importi liquidati per le spese legali dei due gradi di giudizio, oltre interessi al tasso legale dalla data di esecutività della sentenza al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempimento del Consorzio, il tribunale nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Presidente della Regione Abruzzo, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’integrale esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, in luogo e in vece del debitore inadempiente entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione, a cura di parte, dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Consorzio debitore.
Vanno altresì poste a carico del Consorzio, ex art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara al pagamento, in favore dell’avv. Francesco Paolo Febbo dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che liquida in € 700,00 (settecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO