Ordinanza collegiale 12 gennaio 2023
Decreto cautelare 22 maggio 2024
Sentenza 5 giugno 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 30 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/11/2025, n. 9301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9301 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09301/2025REG.PROV.COLL.
N. 04057/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4057 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Pagnotta e Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di IA ON, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Barberio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di IA ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il Cons. IA MA AS e uditi per le parti gli avvocati Ignazio Tranquilli, Nicola Pagnotta e Lucia Di Cosimo per delega dell'Avv. Rossella Barberio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’originaria ricorrente premesso di essere titolare di un complesso alberghiero e di un lido balneare nella marina di IA ON e di svolgere attività turistica e recettiva in forza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-, rilasciata alla sig.ra -OMISSIS-, legale rappresentante della società, con limitazione del diritto all’uso dall’1 giugno al 30 settembre di ogni anno, esponeva che la IA Costiera di Cetraro prima e la Polizia locale successivamente, avevano riscontrato l’occupazione, oltre il periodo autorizzato, dell’area demaniale in concessione con varie opere (piscina interrata di circa mq 150; area pavimentata intorno alla piscina di circa mq 200; muretto di contenimento aiuola lungo circa m. 13, con altezza di circa cm. 50; n. 2 scala di muratura di circa 7 gradini per superamento dislivello; alberature e siepi; tralicciato in legno lamellare; recinzione dell’aerea realizzata con elementi e pannelli).
In data 7 febbraio 2013 il Tribunale di -OMISSIS-aveva convalidato il sequestro penale preventivo dei manufatti (piscina interrata, gazebo, alberature e siepi, ecc.) realizzati sull’area oggetto di concessione.
In data 2 novembre 2022, il Comune di IA ON aveva comunicato l’avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-, per le irregolarità riscontrate dalla IA Costiera di Cetraro e, successivamente, con la nota prot. n. -OMISSIS-del 5 aprile 2023 impugnata in primo grado, aveva diffidato la sig.ra -OMISSIS- a demolire le opere descritte nella citata ordinanza di convalida di sequestro preventivo e ripristinare lo stato dei luoghi.
Con la sentenza impugnata il Tar per la Calabria dichiarava sia il ricorso che i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse sul rilievo che, essendo stato superato il termine del 31 dicembre 2023 sino al quale l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, aveva stabilito di non far operare la disapplicazione delle norme sulle proroghe susseguitesi nel tempo, anche la concessione demaniale di cui la ricorrente vantava la titolarità aveva cessato di avere efficacia. Il Tar ha, conseguentemente, ritenuto che l’annullamento della diffida a demolire e del provvedimento di decadenza della concessione, non avrebbero giovato alla ricorrente che non vantava alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di concessione e, comunque, avrebbe dovuto lasciare libera l’area di cui era concessionaria.
Appellata la sentenza, con ordinanza n. -OMISSIS- il Consiglio di Stato, a seguito della richiesta dell’appellante che aveva chiesto il differimento dell’odierna pubblica in considerazione della adozione, da parte del Governo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, in materia di concessioni demaniali marittime, accordava il rinvio disponendo, nelle more, una verificazione al fine di accertare la sussistenza e la regolarità di titoli abilitativi e concessori, anche in considerazione della normativa paesaggistica, con riferimento alla piscina interrata e alle altre opere oggetto della ingiunzione a demolire.
Con successiva ordinanza n.-OMISSIS- il Consiglio di Stato richiamava il verificatore osservando: Ritenuto che la verificazione accerta, tra l’altro che:
1.I progetti vistati dalla commissione edilizia nella seduta di cui al verbale n. -OMISSIS- contemplavano anche “una piscina di forma semicircolare polilobata con dimensioni di 16,00 x 10,00 ml.”, presente “nella planimetria di progetto”; nella relazione tecnica allegata al progetto approvato si citava espressamente una “1) Piscina interrata da realizzare in laterizi e successivo rivestimento in resina”;
2. Con nota prot. n. -OMISSIS-, il Sindaco protempore del Comune di IA ON, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi della L.R. 3/95. Alla nota è allegato un elaborato grafico, denominato “Tav. 2 Planimetrie”, a firma del Progettista e D.L. Arch. -OMISSIS-, vistato e bollinato dal Sindaco di IA ON, con prot. n. -OMISSIS-. Nella planimetria di progetto è presente una piscina di forma semicircolare polilobata con dimensioni di 16,00 x 10,00 ml.:
Ritenuto che il verificatore non ha acquisito presso la Soprintendenza l’originale della c.e. n. -OMISSIS- del 5 maggio 2000, né ha valorizzato l’esemplare del n.o. n. -OMISSIS- prodotto dall’appellante;
Ritenuto che il verificatore, pur dando espressamente atto della contestualità con altra pratica intestata alla stessa ditta riferita a “un lido su area demaniale” ha giustificato il tutto con l’esistenza di un “refuso”;
Ritenuto che a fronte della contestazione dell’appellante, della documentazione versata in atti e del disconoscimento della conformità all’originale degli atti del Comune utilizzati dal verificatore appare necessario un approfondimento istruttorio, disponeva di: a. Acquisire l’originale del nulla osta della Soprintendenza prot. n. -OMISSIS-del 7 luglio 2000 e relativi allegati, anche progettuali;
b. In particolare acquisire l’originale della nota prot. n.-OMISSIS-del 5 giugno 2000, e della nota n. -OMISSIS- del 5 maggio 2000;
All’esito dell’istruttoria, all’udienza del 4 novembre 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di ricorso l’appellante deduce errores in procedendo et in iudicando . Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e omissione di pronuncia. Violazione degli artt. 101, 103, 111 e 113 Cost.
Lamenta che la sentenza gravata non si era espressa sui motivi del ricorso di prime cure e dei successivi motivi aggiunti, ritenendo unilateralmente che fosse venuto meno l’interesse dell’appellante a coltivarli benché molteplici fossero gli interessi concreti che l’abilitavano a coltivarlo, tra cui, oltre quello a mantenere l’area sino alla prossima gara, rientravano quello a non vedere demolita la piscina ivi realizzata, quello di evitare macchie sulla propria fedina amministrativa e quello di ottenere il ristoro (ex art. 34, comma 3, c.p.a.) degli eventuali danni causati dai provvedimenti comunali illegittimi.
2.Con il secondo motivo di ricorso l’appellante deduce errores in procedendo et in iudicando . Erroneità e/o irragionevolezza della motivazione fondante la pretesa improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Omissione di pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione degli artt. 101, 103, 111 e 113 Cost.
Lamenta che il Tar Calabria aveva dichiarato la improcedibilità del ricorso, adducendo sbrigativamente una motivazione inadeguata e non conferente con le circostanze dedotte.
Le censure sono fondate.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo.
Il Consiglio di Stato ha più volte osservato ( ex multis Cons. di Stato, Sez. V, sentenza n. 1822 del 5 maggio 2016) che nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse deve essere oggetto di accertamento particolarmente rigoroso, onde evitare sostanziali dinieghi di giustizia, con conseguente violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 della Carta fondamentale. In tale ottica, la sussistenza della detta causa d'improcedibilità può essere ravvisata solo allorché, per effetto di una sopraggiunta modifica della situazione di fatto o di diritto, il ricorrente non possa più trarre, dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, alcuna utilità, per non essere ormai configurabile, in capo ad esso, un interesse anche solo strumentale o morale alla decisione.
Nella specie è evidente che sussistesse l’interesse dell’appellante allo scrutinio quanto meno della questione relativa alla fine del rapporto concessorio per una ragione patologica, contestata con i motivi non esaminati, rispetto agli effetti propri di una definizione del rapporto concessorio per scadenza del termine.
2.1. L’appellante ha chiesto, per il caso di accoglimento dei motivi che precedono, la rimessione al primo giudice in coerenza con la decisione della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.10 del 2025.
La richiesta deve essere disattesa.
La sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2025 ha affermato il seguente principio di diritto:
“L’art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente”.
Il Collegio della Plenaria ha rimarcato come la sentenza di declaratoria di improcedibilità del ricorso possa essere annullata con rinvio, ai sensi dell’art. 105 del c.p.a., quando il Consiglio di Stato rilevi, senza alcun margine di dubbio, che la sua motivazione sia palesemente tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti e dunque si basi su insussistenti presupposti fattuali o giuridici, mentre non va disposto l’annullamento con rinvio qualora l’errore non possa essere qualificato come palese, così da rendere nulla la sentenza.
Ritiene il Collegio che la pronuncia del primo giudice, per quanto errata, abbia esaminato gli elementi fattuali della vicenda pervenendo a una consapevole valutazione del quadro normativo e giurisprudenziale, sicché l’errore non può qualificarsi come palese.
3.Vanno a tal punto esaminati i motivi non scrutinati dal primo giudice.
3.1. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 35, d.P.R. n. 380 del 2001); eccesso di potere per difetto dei presupposti, di motivazione e di istruttoria; contraddittorietà.
Gli appellanti lamentano l’illegittimità della diffida in quanto il Comune aveva dato inammissibilmente per scontato il carattere abusivo delle opere oggetto della diffida a demolire, senza dare in alcun modo atto di aver previamente e autonomamente (rispetto alle determinazioni, meramente cautelative, assunte in sede di indagini preliminari) esercitato le proprie prerogative di accertamento del presunto abuso e tanto meno, quindi, delle risultanze del medesimo.
3.2. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 21 septies , l. n. 241 del 1990); nullità e/o illegittimità del provvedimento per difetto del contenuto essenziale della diffida impugnata.
Lamenta l’appellante che il provvedimento è privo anche solo di una generica indicazione delle opere di cui ingiunge la demolizione, non potendo tale mancanza essere sopperita dal mero richiamo, nella diffida, dell’ordinanza di convalida di sequestro preventivo; pertanto esso difetta anche del suo contenuto essenziale tipico, consistente in una chiara e precisa descrizione dei manufatti che l’Amministrazione, sulla base di rigorosi accertamenti istruttori (quelli di sua competenza), delle cui risultanze pure deve dare atto, ritenga realizzati in violazione di norme o prescrizioni urbanistiche.
3.3. Con riferimento anche alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza: violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché errore nei presupposti; violazione del principio di tutela dell’affidamento.
Evidenzia che la concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- è subordinata alla condizione che “ alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando manufatti impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione Comunale salvo che la presente licenza non venga rinnovata… ”. Sulla base di tale prescrizione, la mera presenza di manufatti non rimovibili, non costituisce violazione della concessione e, dunque, non giustifica l’applicazione di disposizioni del codice di navigazione di cui si contesta la violazione nella diffida, senza nemmeno individuarle specificamente.
4. Le censure, da esaminate congiuntamente, non sono fondate.
Quella per cui è causa è una concessione stagionale d’uso di un terreno su demanio marittimo con superficie di mq. 1.270,00 localizzata nel Comune di IA ON al foglio di mappa n.29, particella n.24 lotto 09, prorogata sino al 31 dicembre 2033, con diritto d’uso limitatamente al periodo “1giugno -30 settembre” di ogni anno. Nella concessione si legge: “ La presente concessione è subordinata alle seguenti condizioni: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando manufatti impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione Comunale ”. La concessione sancisce dunque l’obbligo di rimuovere i manufatti impiantati alla scadenza della stagione estiva.
In esito al sopralluogo effettuato in data 20 dicembre 2022 dal responsabile dell’Ufficio tecnico dell’ente municipale coadiuvato dal responsabile della Polizia locale si è riscontrato che nell’area in concessione permanevano, al di fuori del periodo autorizzato (giugno/settembre), in difformità a quanto autorizzato ed in contrasto con i dettami fissati nel titolo abilitativo, le seguenti opere: 1) piscina interrata di circa mq 150 con profondità variabile da m.1,00 a m.1,80; 2) area pavimentata (intorno alla piscina) con piastrella in gres per esterno cementate di circa mq 200; 3) muretto di contenimento aiuola lungo circa ml 13 e con altezza di circa cm 50; 4) n. 2 scale di muratura di circa 7 gradini per superamento dislivello; 5) alberature e siepi; 6) tralicciato in legno lamellare sviluppato su una superficie di circa n.650 x m. 10,00 fissato al suolo su base di cemento realizzato in opera; 7) recinzione dell’aerea realizzata con elementi e pannelli in cls.
Le superiori circostanze si evincono dalla nota del 18 gennaio 2023 con allegati fotografici redatta dal responsabile dell’Ufficio tecnico, ing. -OMISSIS-, in ottemperanza alla nomina di ausiliario di P.G. del 25 novembre 2022, nel procedimento penale n. -OMISSIS- promosso nei confronti della sig. -OMISSIS- in relazione ai reati di cui agli artt. 54 e 1161 del cod. navigazione, nella quale dava atto di aver verificato che, sul terreno demaniale in questione, erano state realizzate “ opere in difformità a quanto autorizzato ed altresì, mantenute oltre il periodo di concessione, pertanto configurabili come abusive, tra le quali risulta una piscina di circa mq 150,00 ed area pavimentata annessa ”. A tali rilievi del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di IA ON faceva seguito l’avviso da parte dello stesso Comune di avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-, delle opere realizzate nell’area oggetto di concessione rispetto a quanto autorizzato e per la mancata rimozione delle stesse dopo il periodo autorizzato (dal 1° giugno sino al 30 settembre di ogni anno), nonché per la mancata ottemperanza alla diffida a demolire.
In data 7 febbraio 2013 il Tribunale di -OMISSIS-, con ordinanza di convalida di sequestro preventivo e contestuale decreto di emissione di decreto di sequestro preventivo n.-OMISSIS-, accertato il mantenimento oltre il periodo stagionale, e pertanto senza titolo concessorio, di opere insistenti su suolo demaniale marittima n. -OMISSIS- per una superficie complessiva di 1270 mq, ne ha disposto il sequestro preventivo.
A seguito di ciò il responsabile dell’area tecnica del Comune di IA ON diffidava la sig.ra -OMISSIS-, nella qualità, a demolire e ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese, relativamente alle opere descritte nell’ordinanza di convalida di sequestro preventivo n. -OMISSIS-, in quanto le opere realizzate occupavano senza titolo l’area demaniale in violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav.
Il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune ha, quindi, direttamente compiuto autonomi accertamenti e condotto puntuali valutazioni, e tanto si evince dai sopralluoghi effettuati e dalle note inviate alla Capitaneria di porto, peraltro confluite nel giudizio penale che ha dato luogo alla convalida del sequestro.
Anche il verbale di sopralluogo del 18 gennaio 2023, ha descritto le opere riscontrate nel corso dell’accertamento richiamando puntualmente il contenuto della concessione e i titoli edilizi rispetto ai quali manifestavano la loro illegittimità.
In ogni caso l’Ufficio comunale – nell’esercizio delle proprie prerogative di accertamento e sanzione dell’abuso edilizio – può certamente avvalersi delle risultanze di fatto emerse durante le indagini preliminari.
Una volta accertato il carattere abusivo di un’opera ai sensi degli artt. 31 e 35 T.U. edilizia, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l’amministrazione come atto dovuto e vincolato; esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l’abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Cons. di Stato n. 4665 del 2023).
L’ordinanza di demolizione, pertanto, è un atto dovuto, che scaturisce dall’abusività dell’opera e non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi.
4.1. Quanto all’onere di descrizione delle opere abusive e di motivazione, la diffida a demolire impugnata ha evidenziato che le opere realizzate insistono su area di proprietà del demanio marittimo e, pertanto. di proprietà pubblica, trovando perciò applicazione l’art. 35 del d.p.r. 380/2001; il provvedimento ha fatto, inoltre, espresso riferimento per relationem all’ordine di sequestro preventivo emanato dal Gip di -OMISSIS-notificato alla ricorrente ed alle opere abusive ivi dettagliatamente indicate ed elencate nel dispositivo e nel corpo dell’atto, per cui l’oggetto del provvedimento di demolizione è perfettamente individuato ed individuabile.
Nessuna motivazione aggiuntiva era necessaria rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi contenuti nella diffida e, per relationem, anche nel sequestro penale espressamente richiamato nelle premesse di fatto e di diritto dell’atto impugnato. Peraltro la diffida è stata preceduta da avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale.
5.Passando ai motivi aggiunti la ricorrente aveva dedotto:
5.1. Violazione dell’art. 47, comma 1, lett. f), Cod. Nav. e dell’art. 20, comma 2, lett. b) della L.R. Calabria n. 17 del 2005. Carenza totale dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Abnormità e sviamento. Violazione dei principi generali di proporzionalità e adeguatezza. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. L’appellante evidenzia che la concessione demaniale pacificamente contempla(va), nella relazione tecnica con annessi elaborati progettuali, la piscina interrata e le altre opere minimali circostanti: ove mai se ne fosse ipoteticamente appurata la reale mancanza in seno al nulla osta paesaggistico, ciò avrebbe potuto, al più, comportare l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della concessione medesima, giammai la sua decadenza, men che meno in applicazione dell’art. 20, comma 2, lett. b), della L.R. Calabria n. 17 del 2005.
Evidenzia inoltre che, se in Soprintendenza erano scomparsi degli elaborati che il Comune resistente aveva inviato alla stessa Autorità ciò non poteva essere certamente imputato, direttamente o indirettamente, alla ricorrente - che anzi aveva prudenzialmente sporto una denuncia contro ignoti al riguardo. Evidenzia, altresì, che indizi univoci, precisi e concordanti depongono nel senso della intervenuta abilitazione paesaggistica, anch’essa, come la concessione demaniale, mai annullata per tale (ipotetica) rilevante carenza originaria.
5.2. Violazione dell’art. 47, comma 1, lett. f), Cod. Nav. e dell’art. 20, comma 2, lett. b) della L.R. Calabria n. 17/2005. Carenza dei presupposti, travisamento dei fatti. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi generali di proporzionalità e adeguatezza. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Evidenzia l’appellante che l’illegittimità del provvedimento di decadenza è ancora più evidente ove si consideri che esso è stato adottato, oltre che in difetto dei necessari presupposti, in totale carenza di una motivazione adeguata.
6. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondate.
6.1. La verificazione disposta in corso di causa ha concluso osservando:
a) Nel richiamato N.O. n. -OMISSIS-del 7 luglio 2000 della Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. della Calabria e sui relativi elaborati bollinati (alleg. 6.4 e 6.5) non è prevista la realizzazione di una piscina (sull’area anzi appare una dicitura con indicazione “prato”), anche se la stessa piscina è prevista sul progetto di accompagnamento alla Concessione Demaniale. Inoltre, negli stessi elaborati non è prevista la realizzazione della scala principale di accesso in muratura, dell’area lastricata attorno alla piscina e neanche delle ulteriori due scale in muratura lungo il lato ovest, tutt’oggi esistenti. Nello stesso progetto bollinato dalla Soprintendenza, è riportato testualmente che “la recinzione dell’area sarà realizzata con pannelli il legno infissi al suolo con due cancelli aventi larghezza m. 3.00” (Cfr. elaborato “Relazione Tecnica Illustrativa”); in sede di sopralluogo la recinzione si presentava in pannelli prefabbricati in muratura.
b) la Commissione Edilizia con il Verbale n. -OMISSIS- (alleg. 6.2), aveva prescritto “ che le strutture vengano smontate con il ripristino dei luoghi a fine stagione ”, prescrizione poi ripresa nella Concessione Edilizia n. -OMISSIS-; dalla verifica dell’attuale stato dei luoghi, effettuata in sede di sopralluogo, comparato con il progetto alla base della Concessione n. -OMISSIS-, si è rilevata la presenza sull’area di opere (alcune non previste) che, per la loro tipologia costruttiva e conformazione non possono essere annoverate fra le strutture o le opere a carattere provvisorio e comunque suscettibili dell’ordinario smontaggio a fine stagione. Tra esse, si segnala la già citata piscina di circa 150 mq, che per dimensione, tipologia e struttura non appare un’opera con caratteristiche di smontabilità e rimovibilità, la vasta area pavimentata intorno alla piscina, lastricata con mattonelle in gres porcellanato murate ad un sottofondo, la scala di accesso all’area, rivestita con pedate ed alzate in mattonelle di gres porcellanato murate ad un sottofondo, la recinzione in pannelli in muratura e colonnine in cemento armato prefabbricate e le due scale in muratura lungo il lato ovest.
c) La Concessione Edilizia n. -OMISSIS- e la Concessione Demaniale n. -OMISSIS-, rilasciate con le prescrizioni sopra dettagliate, tengono conto dei pareri e nulla osta sopra richiamati, ed – in particolare – del nulla osta paesistico n. -OMISSIS-del 7 luglio 2000 della Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. della Calabria (alleg. 6.4 e 6.5) che non contempla la realizzazione delle seguenti opere: 1) Piscina; 2) Scala principale di accesso in muratura; 3) Area lastricata attorno alla piscina; 4) Ulteriori due scale in muratura lungo il lato ovest; 5) Recinzione realizzata in pannelli prefabbricati in muratura.
d) Allo stato degli atti non risulta alcun provvedimento di modifica dei titoli abilitativi e concessori oggetto di causa.
La ricorrente ha censurato queste conclusioni osservando che il verificatore non si era preoccupato di chiedere alla Soprintendenza la documentazione originale riferita alla piscina che occupa, e, in particolare, l’originale del nulla osta della Soprintendenza prot. n. -OMISSIS-del 7 luglio 2000 e relativi allegati, anche progettuali, preferendo affidarsi solo ai documenti che, in copie di cui continua a disconoscere la conformità all’originale, gli sono state trasmesse dal Comune che è parte in causa del presente giudizio.
In relazione a tali doglianze è stato disposto il richiamo del verificatore al fine di:
a. Acquisire l’originale del nulla osta della Soprintendenza prot. n. -OMISSIS-del 7 luglio 2000 e relativi allegati, anche progettuali;
b. In particolare acquisire l’originale della nota prot. n.-OMISSIS-del 5 giugno 2000, e della nota n. -OMISSIS- del 5 maggio 2000.
Il verificatore ha riscontrato tali richieste e, nel supplemento prodotto, ha rilevato quanto segue:
In ordine al quesito a): Il Nulla Osta Paesaggistico BA n. -OMISSIS-del 7 luglio 2000 non è stato rinvenuto in originale negli archivi della BA, la quale ne ha rilasciato relativa attestazione in merito sul Verbale di Accesso agli Atti del 30 luglio 2025 (alleg. S.5); dello stesso nulla osta Paesaggistico BA n. -OMISSIS-del 7 luglio 2000 è stata, tuttavia, rinvenuta una copia: - presso la BA quale allegato alla Relazione Tecnica illustrativa della Provincia di Cosenza per la pratica di “ Modifica di Concessione demaniale marittima consistente in opere varie e cambio di utilizzo da stagionale ad annuale – realizzazione di una struttura turistico ricettiva alberghiera ” autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- del 14 novembre 2022 della Ditta -OMISSIS-, prot. BA -OMISSIS- del 17/ novembre 2022 (all’interno dell’alleg. S.4.2) - presso la Provincia di Cosenza, quale allegato alla Relazione Tecnica illustrativa dalla stessa redatta in riferimento alla predetta pratica “ Modifica di Concessione demaniale marittima consistente in opere varie e cambio di utilizzo da stagionale ad annuale – realizzazione di una struttura turistico ricettiva alberghiera” autorizzazione paesaggistico n. -OMISSIS- del 14/ novembre 2022 della Ditta -OMISSIS- “ (all’interno dell’alleg. S.7). In entrambi i casi, è presente in allegato allo stesso N.O. il progetto “ Richiesta Concessione area per creazione di Area turistica ” a firma Arch.-OMISSIS-, tra cui la Tav. 1 – “Relazione Tecnica ed illustrativa”, vistata con protocollo -OMISSIS-del 07/07/2000 della BA (all’interno degli alleg. S.4.2 e S.7), di contenuto analogo a quella già acquisita dal Comune di IA ON (alleg. 6.5 alla Relazione di Verificazione del 7 febbraio 2025: “Nulla Osta Paesaggistico Soprintendenza -OMISSIS-del 07/07/2000 completa di tutti gli allegati”). Infine, sempre in riferimento al Nulla Osta Paesaggistico BA n. -OMISSIS-del 7 luglio 2000, ne è stata acquisita presso la BA la copia conforme dell’estratto dal registro del protocollo di uscita che ne riporta l’invio al Comune IA ON (CS), e p.c. alla Regione Calabria (Catanzaro) e alla Ditta -OMISSIS- (alleg. S.4.3).
In ordine al quesito b) il verificatore ha osservato: dell’Autorizzazione Paesaggistica n.-OMISSIS-del 5 giugno 2000, della quale esiste un originale presso la BA, riferita alla pratica della Ditta -OMISSIS- Amm.re di -OMISSIS- Srl, avente ad oggetto “Realizzazione di Lido Balneare” è stata acquisita copia conforme all’originale, assieme alla pratica richiamata (alleg. S.4.1). L’Autorizzazione Paesistica n. -OMISSIS- del 5 maggio 2000 della Provincia di Cosenza, già in atti della Relazione di Verificazione del 7 febbraio 2025 all’alleg. 6.4 (“Autorizzazione Paesistica n. -OMISSIS- del 5 giugno 2000 completa di tutti gli allegati”) della Ditta -OMISSIS- Amm.re di -OMISSIS- Srl, ad oggetto “Concessione Area Demaniale per la creazione di una struttura turistica”, non è stata rinvenuta nel fascicolo né reperibile in archivio della Provincia di Cosenza, come attestato sul Verbale di Accesso agli Atti del 5 agosto 2025 (alleg. S.6).
6.2. L’autorizzazione paesaggistica n.-OMISSIS-del 5 maggio 2000 attiene alla Concessione per la “realizzazione di Lido Balneare” da parte della -OMISSIS- su altra area e non va confusa con la vicenda che occupa, la quale riguarda la realizzazione di una struttura turistica.
All’esito della verificazione è emerso che presso la Soprintendenza e presso la Provincia di Cosenza è stata rinvenuta ed acquisita in copia conforme all’originale la pratica n. -OMISSIS- codice immobile -OMISSIS- Ditta -OMISSIS- “ Modifica di Concessione demaniale marittima consistente in opere varie e cambio di utilizzo da stagionale ad annuale – realizzazione di una struttura turistico ricettiva alberghiera” autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- del 14 novembre 2022 prot. -OMISSIS- del 23 novembre 2022, che reca citato ed allegato in copia il Nulla Osta BA prot. n. -OMISSIS-del 7 luglio 2000, accompagnato dal relativo progetto, a firma Arch.-OMISSIS-. (all’interno degli alleg. S.4.2 e S.7) ”.
Evidentemente, il Nulla Osta BA prot. n. -OMISSIS-del 7 luglio 2000, accompagnato dal relativo progetto, a firma Arch.-OMISSIS- è stato prodotto dalla stessa appellante alla Soprintendenza e alla Provincia di Cosenza.
Pertanto è da ritenere che il Nulla Osta della Soprintendenza di Cosenza prot. N. -OMISSIS-del 7 luglio 2000 e i relativi allegati progettuali siano conformi a quelli già versati in atti dal Comune di IA ON e che, sia la relazione che gli allegati progettuali, prevedevano un intervento edilizio diverso da quello effettivamente realizzato.
6.3. Dalla istruttoria è, altresì, emerso che anche le opere autorizzate dal Comune con pratica edilizia come il pavimento in betonella su base di sabbia sia stato realizzato in difformità a quanto autorizzato nella Concessione demaniale, in quanto in luogo della pavimentazione in betonella è stata realizzata un’ampia aerea pavimentata.
Inoltre le due scalinate, i vari muretti e le opere prefabbricate, non erano autorizzate per come si legge nella relazione di verificazione.
È emerso, pertanto che alcune delle opere realizzate dalla -OMISSIS- sono difformi ed ulteriori rispetto a quelle autorizzate dal Nulla Osta paesaggistico della Sovraintendenza (piscina) e dal Comune (pavimentazione nell’area circostante la piscina, muretti, due scalinate e opere prefabbricate infisse nel terreno). Tali opere sono permase oltre il periodo stagionale diversamente da come autorizzato espressamente dalla Concessione edilizia e dalla Concessione demaniale comunale che ne prevedevano la demolizione e la messa in pristino a fine di ogni stagione estiva.
Nella Concessione Demaniale n.-OMISSIS- rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, vengono richiamati nelle premesse, il N.O. della Soprintendenza A.A.A.S. di Cosenza. -OMISSIS-del 7 luglio 2000, con i contenuti visti in precedenza e la nota prot. n. -OMISSIS-del 12 aprile 2000 del Comune di IA ON con la quale viene comunicato alla stessa Capitaneria di Porto di Vibo Valentia che “… questa Amministrazione, ha dato parere tramite il proprio organo consultivo sulla compatibilità urbanistica dell’intervento. La Commissione Edilizia comunale con verbale n. -OMISSIS-ha così stabilito - si esprime parere favorevole a condizione che le strutture vengano smontate con il ripristino dei luoghi a fine stagione e che, a seguito della modifica del tracciato della strada sterrata esistente, venga rifatto, a carico della ditta, il pontile esistente a cavallo del Collettore”.
La previsa temporaneità delle opere depone, ulteriormente per la mancata autorizzazione alla realizzazione della piscina che è certamente un manufatto non compatibile con lo smontaggio a fine stagione.
Ne consegue che oltre il limite temporale della stagione estiva le opere sono da considerarsi abusive e lo sono anche perché realizzate in difetto dei prescritti titoli edilizi, paesaggistici e concessori.
Pertanto, anche a prescindere dal contenuto del Nulla Osta paesaggistico, la -OMISSIS- ha realizzato, per come rilevato nella verificazione, una serie di opere, oltre alla piscina, diverse e ulteriori rispetto a quanto contenuto nelle autorizzazioni comunali.
L’appello deve essere, pertanto, respinto.
In considerazione del parziale accoglimento dell’appello, della particolarità e complessità della questione trattata, le spese processuali del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
Le spese della verificazione, liquidate a parte, devono essere invece poste definitivamente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, previo accoglimento dei primi due motivi di impugnazione, lo respinge nel resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di parte appellante le spese della verificazione liquidate a parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU ES, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IA MA AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MA AS | AU ES |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.