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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1139 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 07/12/1970, elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, via A. Veneziano n. 57, presso lo studio dell'avv. Gaudesi Michelangelo che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 11/12/1975, elettivamente domiciliato in Palermo CP_1 Via ES Crispi n.274, presso lo studio dell'avv. Fiore Luciano che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Residenza dei coniugi e del figlio.
• Il SI. fisserà la propria residenza anagrafica in Monreale (PA), via Rocco Parte_1
Campanella n. 5 e si impegna a comunicarne tempestivamente l'aggiornamento agli uffici competenti, nonché a informare la SI.ra di eventuali variazioni future;
CP_1
• La SI.ra con il figlio ES trasferirà momentaneamente la propria CP_1 residenza anagrafica nell'immobile che locherà, impegnandosi a comunicarla immediatamente al SI. e ad aggiornare tempestivamente gli uffici competenti, Parte_1 nonché a informare il marito di ogni eventuale variazione futura;
• Il SI. si impegna a comunicare, nei termini di legge, la disdetta al conduttore del Parte_1 contratto di locazione relativo all'immobile sito in via Cortigiani 11 di sua proprietà, provvedendo ad esperire le necessarie procedure per liberarlo nel più breve tempo possibile, affinché possa essere destinato ad abitazione della SI.ra e del figlio, e ciò sino a CP_1 quando quest'ultimo avrà raggiunto l'autosufficienza economica. A tal fine, si obbliga sin da ora a notificare all'attuale conduttrice l'intenzione di non procedere al rinnovo del contratto;
• In attesa del rilascio del prefato immobile, il SI. contribuirà con un importo di Parte_1
€250,00 mensili per il pagamento dell'affitto di un'abitazione per la SI.ra e il figlio CP_1 ove gli stessi fisseranno la loro residenza in attesa della liberazione dell'immobile sito in via Cortigiani 11, data, questa, a decorrere dalla quale il SI. non verserà più il Parte_1 contributo.
• Affidamento e mantenimento del figlio La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
• Il figlio ES avrà collocazione prevalente presso la madre, presso la quale avrà la propria residenza abituale;
• Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, nel rispetto delle eSIenze scolastiche ed educative dello stesso, garantendo una frequentazione costante e partecipando alla sua crescita e istruzione;
• Il SI. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla SI.ra la somma Parte_1 CP_1 di €300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sulla carta “Postepay evolution” della SInora , avente il seguente IBAN: CP_1 [...]. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale;
• Le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, universitarie, sportive ed extrascolastiche) saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra i genitori;
• L'obbligo di rimborso sussisterà anche in assenza di un preventivo accordo per le spese urgenti e indifferibili, come le spese mediche non differibili e i libri scolastici obbligatori;
2 • L'assegno unico universale per il figlio ES sarà interamente percepito dalla SI.ra ; CP_1
3.Mantenimento del coniuge.
• Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza che sia previsto alcun assegno di mantenimento a carico dell'altro.
4.Autoveicolo.
• La Fiat DA targata GJ407LD intestata al SI. , attualmente in uso alla Parte_1 SI.ra , resterà nella sua disponibilità e le verrà trasferita gratuitamente entro gg. 60 CP_1 dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. La SI.ra si farà, pertanto, carico del CP_1 pagamento delle rate residue del finanziamento, nonché dell'assicurazione, del bollo e di tutte le relative spese di gestione, nessuna esclusa, obbligandosi sin d'ora a trasmettere al marito, ad ogni scadenza, le ricevute attestanti il pagamento tanto delle rate del finanziamento, quanto dell'assicurazione (che comprenda furto ed incendio) e del bollo. Per espresso accordo dei coniugi, il SI. sarà legittimato, ove la SI.ra non fornisca la Parte_1 CP_1 prova dei superiori pagamenti entro le scadenze, a trattenere il relativo importo dal contributo versato per l'affitto dell'immobile di cui al superiore punto 1.
5.Obblighi patrimoniali
• Il finanziamento in corso per i lavori eseguiti nel laboratorio di smielatura sarà interamente a carico del SI. ; Parte_1
6.Ripartizione del canone di locazione dell'immobile in comproprietà
• L'immobile sito in Boccadifalco (PA), via San Martino 87, di comproprietà dei coniugi, attualmente locato a terzi, continuerà a generare un canone di locazione, che sarà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%.
• Per quanto non espressamente concordato, si rinvia al Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli del 02/07/2019 stipulato dal Tribunale di Palermo, il COA di Palermo e le Associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia, operanti sul territorio di Palermo.
7.Dichiarazioni finali
• Le parti dichiarano di non avere ulteriori reciproche pretese economiche, oltre a quanto espressamente concordato nel presente ricorso.
• Le parti dichiarano espressamente che i predetti accordi con i relativi adempimenti economici avranno efficacia sin dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
• I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 21/06/2001 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 104 - P. II – serie A - Anno 2001).
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1139 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 07/12/1970, elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, via A. Veneziano n. 57, presso lo studio dell'avv. Gaudesi Michelangelo che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 11/12/1975, elettivamente domiciliato in Palermo CP_1 Via ES Crispi n.274, presso lo studio dell'avv. Fiore Luciano che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Residenza dei coniugi e del figlio.
• Il SI. fisserà la propria residenza anagrafica in Monreale (PA), via Rocco Parte_1
Campanella n. 5 e si impegna a comunicarne tempestivamente l'aggiornamento agli uffici competenti, nonché a informare la SI.ra di eventuali variazioni future;
CP_1
• La SI.ra con il figlio ES trasferirà momentaneamente la propria CP_1 residenza anagrafica nell'immobile che locherà, impegnandosi a comunicarla immediatamente al SI. e ad aggiornare tempestivamente gli uffici competenti, Parte_1 nonché a informare il marito di ogni eventuale variazione futura;
• Il SI. si impegna a comunicare, nei termini di legge, la disdetta al conduttore del Parte_1 contratto di locazione relativo all'immobile sito in via Cortigiani 11 di sua proprietà, provvedendo ad esperire le necessarie procedure per liberarlo nel più breve tempo possibile, affinché possa essere destinato ad abitazione della SI.ra e del figlio, e ciò sino a CP_1 quando quest'ultimo avrà raggiunto l'autosufficienza economica. A tal fine, si obbliga sin da ora a notificare all'attuale conduttrice l'intenzione di non procedere al rinnovo del contratto;
• In attesa del rilascio del prefato immobile, il SI. contribuirà con un importo di Parte_1
€250,00 mensili per il pagamento dell'affitto di un'abitazione per la SI.ra e il figlio CP_1 ove gli stessi fisseranno la loro residenza in attesa della liberazione dell'immobile sito in via Cortigiani 11, data, questa, a decorrere dalla quale il SI. non verserà più il Parte_1 contributo.
• Affidamento e mantenimento del figlio La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
• Il figlio ES avrà collocazione prevalente presso la madre, presso la quale avrà la propria residenza abituale;
• Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, nel rispetto delle eSIenze scolastiche ed educative dello stesso, garantendo una frequentazione costante e partecipando alla sua crescita e istruzione;
• Il SI. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla SI.ra la somma Parte_1 CP_1 di €300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sulla carta “Postepay evolution” della SInora , avente il seguente IBAN: CP_1 [...]. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale;
• Le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, universitarie, sportive ed extrascolastiche) saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra i genitori;
• L'obbligo di rimborso sussisterà anche in assenza di un preventivo accordo per le spese urgenti e indifferibili, come le spese mediche non differibili e i libri scolastici obbligatori;
2 • L'assegno unico universale per il figlio ES sarà interamente percepito dalla SI.ra ; CP_1
3.Mantenimento del coniuge.
• Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza che sia previsto alcun assegno di mantenimento a carico dell'altro.
4.Autoveicolo.
• La Fiat DA targata GJ407LD intestata al SI. , attualmente in uso alla Parte_1 SI.ra , resterà nella sua disponibilità e le verrà trasferita gratuitamente entro gg. 60 CP_1 dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. La SI.ra si farà, pertanto, carico del CP_1 pagamento delle rate residue del finanziamento, nonché dell'assicurazione, del bollo e di tutte le relative spese di gestione, nessuna esclusa, obbligandosi sin d'ora a trasmettere al marito, ad ogni scadenza, le ricevute attestanti il pagamento tanto delle rate del finanziamento, quanto dell'assicurazione (che comprenda furto ed incendio) e del bollo. Per espresso accordo dei coniugi, il SI. sarà legittimato, ove la SI.ra non fornisca la Parte_1 CP_1 prova dei superiori pagamenti entro le scadenze, a trattenere il relativo importo dal contributo versato per l'affitto dell'immobile di cui al superiore punto 1.
5.Obblighi patrimoniali
• Il finanziamento in corso per i lavori eseguiti nel laboratorio di smielatura sarà interamente a carico del SI. ; Parte_1
6.Ripartizione del canone di locazione dell'immobile in comproprietà
• L'immobile sito in Boccadifalco (PA), via San Martino 87, di comproprietà dei coniugi, attualmente locato a terzi, continuerà a generare un canone di locazione, che sarà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%.
• Per quanto non espressamente concordato, si rinvia al Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli del 02/07/2019 stipulato dal Tribunale di Palermo, il COA di Palermo e le Associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia, operanti sul territorio di Palermo.
7.Dichiarazioni finali
• Le parti dichiarano di non avere ulteriori reciproche pretese economiche, oltre a quanto espressamente concordato nel presente ricorso.
• Le parti dichiarano espressamente che i predetti accordi con i relativi adempimenti economici avranno efficacia sin dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
• I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 21/06/2001 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 104 - P. II – serie A - Anno 2001).
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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