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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4763/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4763/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 28 febbraio 1985; rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Farneti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Largo M. Gerra n. 3
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 14 settembre 1983; rappresentato e difeso, inizialmente, dagli avv.ti Giuseppe Migale
Ranieri e Flavia Belvedere come da procura allegata alla memoria di costituzione e, da ultimo, dall'avv. Fabrizio Sessa come da procura allegata alla comparsa costitutiva del 13 marzo 2025 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via
Viganò n. 2
1 di 21 - convenuto - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
• passata in giudicato la sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, confermata la mancata riconciliazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
• confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre Parte_1 nell'abitazione famigliare sita in Quattro Castella (RE) fraz. Puianello via Virgilio n 4, ove manterranno la propria residenza;
• confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Quattro
Castella (RE) fraz. Puianello, via Virgilio n 4, in godimento esclusivo con l'utilizzo del mobilio ed arredo attuale alla SI.ra Parte_1
, che continuerà ad abitarvi con i figli minori;
[...] Per_1 Per_2
• disporre, in ordine al mantenimento dei minori, che il padre,
, versi a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 dei figli minori e non autosufficienti all'altro genitore l'importo mensile di € 400,00 per ciascun figlio, e così complessivamente la somma mensile di € 800,00 (importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), in via anticipata, specificando espressamente entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...] intestato alla SInora;
parimenti che il SI. contribuisca altresì a Pt_1 CP_1 pagare il 50% delle spese straordinarie che li riguardano in adesione
e ottemperanza del Protocollo d'intesa per le spese extra assegno di
2 di 21 mantenimento per i figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti, sottoscritto dal Tribunale di Reggio
Emilia e il COA di Reggio Emilia il 12/06/2023;
• confermare il contributo economico a carico del SI. CP_1
e a favore della SInora in questa sede
[...] Parte_1 anche a titolo di assegno divorzile disponendo il versamento alla stessa della somma di € 250,00 (importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) in ragione mensile e anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...] intestato alla SInora;
Pt_1
• disporre che il padre possa vedere i figli due giorni infrasettimanali
(in mancanza di accordo il mercoledì ed il venerdì) dalle ore 19.00 alle ore 22.00, quando li accompagnerà presso l'abitazione materna, salvo pernottamento presso di lui quando concordato con la madre;
a fine settimana alternati dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 22.00 della domenica (o alle 23.00 durante il periodo estivo di interruzione scolastica), quando li accompagnerà presso l'abitazione materna, salvo pernottamento anche la domenica presso di lui quando concordato con la madre;
in ogni caso tenuto conto delle primarie eSIenze dei figli e compatibilmente con i loro impegni personali, ludico ricreativi e formativi. Disporre, tenuto sempre conto del primario interesse ed eSIenze dei figli minori, che il padre possa trascorrere con i figli sei giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente il 25 e 26 dicembre e il 31 dicembre e
1° gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua e di pasquetta;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
alternativamente i compleanni.
• disporre le spese condominiali ordinarie dell'abitazione famigliare interamente a carico del SI. ; in subordine, nella Controparte_1 misura non superiore al 15% a carico della SI.ra . Pt_1
3 di 21 • Disporre espressamente la percezione dell'assegno famigliare al
100% a favore della SInora . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei giudizi cumulati anche ai sensi ed effetti dell'art. ex art. 473 bis 18 c.p.c., oltre spese non imponibili, I.V.A. e C.P.A. di legge.
Per PARTE CONVENUTA:
A) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la SI.ra e Parte_1 il SI. nel Comune di Quattro Castella (RE) il Controparte_1
16/09/2012 annotato al n.123 parte II serie A anno 2012
B) in parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 del
21/03/2024:
- ridurre ad € 500,00 il contributo mensile a carico del SI. CP_1
per il mantenimento dei figli;
[...]
- disporre il pernottamento dei figli con il padre due giorni nella settimana in cui il padre non trascorrerà con gli stessi il fine- settimana, in mancanza di accordo con la SI.ra nei giorni di Pt_1 martedì e giovedì dalle ore 19.00 sino al mattino successivo quando verranno accompagnati a scuola ovvero entro le ore 09.00 presso
l'abitazione materna durante le vacanze scolastiche. Nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine-settimana con il padre, questi rimarranno con il padre dalle ore 19.30 del venerdì sino al mattino del lunedì successivo, quando verranno accompagnati a scuola;
- autorizzare il SI. all'utilizzo dell'autorimessa, adiacente CP_1
l'abitazione in Quattro Castella (RE) assegnata alla SI.ra , per Pt_1 il deposito di attrezzi da lavoro, stante l'autonomia degli ingressi dei due immobili;
- autorizzare il SI. , proprietario dell'immobile, a periodiche CP_1 visite dell'immobile per valutarne lo stato e verificare le condizioni dell'impianto termoidraulico, previo accordo sui tempi con la SI.ra
; Pt_1
4 di 21 C) rigettare l'eventuale richiesta della SI.ra di un Parte_1 assegno di divorzio in suo favore a carico del SI. non CP_1 sussistendone le condizioni, dichiarando che i coniugi nulla devono
l'uno all'altro per alcun titolo o ragione economica;
D) disporre a carico della SI.ra le spese Parte_1 condominiali ordinarie relativa all'abitazione a lei assegnata;
E) confermare nel resto i provvedimenti assunti nell' ordinanza ex art.
473 bis.22 del 21/03/2024;
F) spese legali compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023
[...]
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi Parte_1 la separazione personale e dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . Controparte_1
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli
(il 2 marzo 2015) e (il 9 giugno 2017), Persona_3 Per_2 chiedeva l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, disciplina dei rapporti con il padre ed imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 800,00 al mese (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno al mantenimento del coniuge in misura pari ad € 250,00 al mese.
2. Costituito con memoria depositata in data 16 febbraio 2024,
aderiva alle domande di separazione e di Controparte_1 divorzio, di affido condiviso, di collocazione prevalente dei minori presso la madre, di assegnazione della casa coniugale all'attrice e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie, indicando però un diverso regime delle visite ai figli, offrendo di contribuire al loro mantenimento in misura pari ad € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio) ed opponendosi al riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
5 di 21 3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 20 dicembre 2023 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 21 marzo 2024, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti instavano per la pronuncia in ordine ai provvedimenti in via temporanea e urgente e precisavano, altresì, congiuntamente le conclusioni sul vincolo, discutendo oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 21 marzo 2024, pronunciata a scioglimento della suddetta udienza, autorizzati i coniugi a vivere separati, veniva stabilito l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla donna, un calendario di visita dei figli da parte del padre, un contributo al mantenimento ordinario della prole a carico del padre di € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore, nonché un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 200,00 al mese, con rimessione della causa in decisione sul vincolo.
Con sentenza n. 384/2024 in data 21 marzo 2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza del 27 marzo 2025 i coniugi comparivano personalmente, confermando che non vi era stata riconciliazione né ripresa della convivenza, e la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, con rinuncia dei procuratori ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
6 di 21 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Reggio
Emilia in data 16 settembre 2012.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 21 marzo 2024)
7 di 21 nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 384/2024 in data 21 marzo 2024 (pubblicata in data
22 marzo 2024), passata in giudicato.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno due figli, e , che oggi Persona_3 Per_2 hanno, rispettivamente, 10 e 7 anni.
2.1. Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È noto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola,
8 di 21 derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, non vi è controversia sull'affidamento condiviso dei minori e sul loro collocamento prevalente presso la madre, sicché il Tribunale, in assenza di elementi di segno contrario, non ha ragione per discostarsi da tali conclusioni congiunte delle parti.
2.2. Quanto al regime delle visite, la madre, dopo averne inizialmente suggerito uno lievemente restrittivo rispetto a quello proposto dal padre, contemplante un solo giorno infrasettimanale di frequentazione paterna e l'inizio del fine settimana di spettanza del padre dal sabato, ha, da ultimo, aderito al calendario disposto con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. con cui erano state sostanzialmente recepite le richieste del . CP_1
Senonché, quest'ultimo, al momento della rimessione della causa in decisione, ha chiesto un ulteriore ampliamento del proprio diritto di visita, segnatamente l'inserimento del pernottamento per due giorni nella settimana in cui non trascorre con i figli il fine settimana (in mancanza di accordo il mercoledì e il venerdì dalle ore 19.00 sino al mattino successivo), nonché l'estensione del fine settimana di sua pertinenza con l'inserimento del pernottamento la domenica sera.
La domanda del può essere accolta, perché il CP_1 calendario da lui indicato corrisponde ad un assetto familiare che, come confermato dalla stessa attrice all'udienza del 27 marzo 2025, le parti hanno ormai da tempo concordemente e spontaneamente adottato, non avendo il Tribunale ragioni per disporre in senso contrario.
Pertanto, il diritto di visita spettante al genitore non collocatario viene disciplinato come in dispositivo.
2.3. Come concordemente richiesto dalle parti, la casa coniugale dev'essere assegnata a , quale genitore Parte_1 collocatario.
9 di 21 2.3.1. Il convenuto, però, incontrando sul punto l'opposizione della moglie, ha chiesto di essere autorizzato ad utilizzare, per il deposito di attrezzi da lavoro, l'autorimessa adiacente all'abitazione e dotata di un autonomo ingresso.
In disparte il fatto che dalla visura catastale in atti allo stesso civico della casa coniugale (in Via Virgilio n. 4 a Quattro Castella) risultano esservi due autorimesse (C/6, censite al foglio 43, particella
300 sub 1 e 7) (cfr. doc. 10 dell'attrice) e che il non ha CP_1 neppure indicato a quale di esse egli si riferisce, tale domanda non può essere accolta, perché l'assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile all'autorimessa de qua, che non è contestato essere pertinenza dell'abitazione (cfr. pagina 8 della memoria depositata dall'attrice in data 20 marzo 2025) (Cass. 24104/2009).
2.3.2. Vi è controversia, altresì, sul soggetto tenuto a sostenere le spese condominiali relative all'abitazione coniugale: ciascuna delle parti chiede che vengano poste interamente a carico dell'altra, salvo la offrire, in subordine, di farsene carico in misura non Pt_1 superiore al 15%.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, come noto, che «l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, “in parte qua”, del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario
10 di 21 - sono a carico del coniuge assegnatario» (Cass. 18476/2005; così anche Cass. 3836/2006, Cass. 7127/1997 e Cass. 5374/1994).
Nel caso di specie, è vero che il ha sempre finora CP_1 sostenute integralmente le spese condominiali, ma lo ha fatto, evidentemente e soprattutto, in quanto proprietario esclusivo dell'immobile, dovendo a tali spese provvedervi ora la , che è Pt_1 assegnataria della casa coniugale.
2.4. L'assegno unico deve continuare ad essere integralmente percepito da , che, quale genitore collocatario e Parte_1 come riconosciuto anche dal (cfr. pagina 4 della comparsa CP_1 costitutiva), è «la figura maggiormente presente nella vita dei minori
[...] per organizzazione familiare decisa di comune accordo» (cfr.
Cass. 4672/2025, in ordine alla possibilità di attribuire interamente l'assegno unico al genitore collocatario in regime di affidamento condiviso).
2.5. Con riguardo ai profili economici, l'art. 337 ter, comma 4,
c.c., stabilisce che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese
11 di 21 all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle eSIenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nel caso di specie, ferma la concorde suddivisione delle spese straordinarie, la madre ha chiesto un contributo per il mantenimento della prole in misura pari ad € 800,00 al mese (€ 400,00 per ciascun figlio), mentre il padre, dopo essersi dichiarato disponibile, nella comparsa costitutiva, a versare la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), ha offerto, da ultimo, di versare il minore importo di €
500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio).
Premesso che il collegio non è vincolato alle statuizioni adottate interinalmente e provvisoriamente ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
12 di 21 ma può effettuare ad un'autonoma valutazione, occorre procedere alla comparazione della situazione economico-reddituale delle parti.
, di anni 40, lavora presso la Reggio Dati s.r.l. Parte_1 con contratto part time.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 13.570,00 nel 2023, ad € 12.920,00 nel
2022, ad € 13.750,00 nel 2021, ad € 12.146,00 nel 2020 (cfr. Mod.
730/2024, 2023, 2022 e 2021 sub docc. 30 e 5 dell'attrice), corrispondenti, in media, ad una disponibilità di € 1.095,12 al mese.
Nel 2024 risulta, però, avere percepito una retribuzione annua netta pari ad € 16.618,99 (cfr. accrediti sul conto corrente sub doc.
31 dell'attrice), corrispondente, in media, ad € 1.384,91 al mese.
Vive nella casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito.
Percepisce interamente l'assegno unico pari ad € 108,20 al mese
(cfr. estratti conto in atti).
Di contro, , di anni 40, è imprenditore edile, Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, che risulta inattiva, nonché dipendente, socio lavoratore e Presidente del ConSIlio di
Amministrazione de Le Tre Torri Società Cooperativa;
risulta, altresì, essere Presidente del ConSIlio Direttivo del Consorzio TRE V. (cfr. doc. 27 bis dell'attrice).
Nel 2024 ha percepito da Le Tre Torri Società Cooperativa, tra compensi e retribuzioni, la somma complessiva di € 40.186,65 (cfr. estratti conto sub doc. 10 del convenuto), corrispondente, in media, ad € 3.3348,88 al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 34.400,00 circa nel
2020, ad € 36.000,00 circa nel 2021, ad € 35.500,00 circa nel 2022 e ad € 38.900,00 circa nel 2023 (cfr. Mod. Persone Fisiche 2021 e 2022 sub doc. 2 del convenuto e Mod. Persone Fisiche 2023 e 2024 allegati alla nota di deposito del convenuto in data 20 marzo 2025), corrispondenti, in media, ad € 3.000,00 circa al mese.
13 di 21 Alla prima udienza del 21 marzo 2023 ha affermato di percepire una retribuzione netta di € 2.000,00 circa al mese ed un compenso soci di € 1.500/2.000,00 lordi circa al mese.
È proprietario esclusivo, oltre che della casa coniugale, anche di altri due immobili ad uso abitativo (uno a Reggio Emilia, Via
Sant'Ambrogio n. 168, l'altro a Scandiano, Via 2 Agosto 1980 n. 4) e di due terreni a Canossa.
Percepisce un canone di locazione di € 120,00 circa al mese per l'immobile di Scandiano (cfr. doc. 7 del convenuto) ed un altro canone di locazione di € 450,00 al mese (cfr. estratti conto sub doc.
10 del convenuto).
Dagli estratti conto in atti risulta fare frequentemente investimenti in titoli ed avere aumentato in soli tre mesi il saldo di oltre € 30.000,00, passando da - € 543,96 al 30 settembre 2024 ad €
33.476,76 al 31 dicembre 2024 e dovendo da tale operatività desumersi una SInificativa capacità economica, dimostrata dal fatto che nell'ultimo trimetre del 2024 le entrate sono state pari ad €
3.629.969,80 e le uscite sono state pari ad € 3.595.949,08.
È gravato dalla rata di € 850,00 al mese per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (cfr. doc. 4 del convenuto), di cui è assegnataria la moglie.
È gravato, altresì, da un finanziamento con rata mensile di €
300,00, ma non ne è stata dimostrata la causale (cfr. doc. 3 del convenuto).
Ha dedotto di essere gravato dal canone di locazione di € 600,00 al mese relativo all'immobile sito in Bibbiano (RE), Via Bissolati n.
29/2, dove si trasferito dopo la cessazione della convivenza coniugale
(cfr. contratto registrato sub doc. 8 del convenuto), ma non risulta sostenere effettivamente tale esborso, non solo o non tanto perché tale immobile è di proprietà della partecipata al Parte_2
40% dalla Cooperativa Tre Torri di cui lo stesso è socio e CP_1 legale rappresentante, ma soprattutto perché dagli estratti conto
14 di 21 versati in atti non risulta alcun versamento a tale titolo a favore della suddetta società locatrice.
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, della situazione economico-patrimoniale delle parti, dell'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale all'attrice (Cass. 4203/2006), delle presumibili eSIenze dei minori in relazione all'età (10 e 7 anni)
e dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore (su base bisettimanale i figli pernottano a casa del padre 6 giorni su 14), si stima equo e congruo determinare in € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento della prole a carico del padre, che sarà anche tenuto a concorrere alle spese straordinarie in misura pari al 50%.
Ai sensi dell'art. 473 bis.49, comma 4, c.p.c., tenuto conto che al momento della domanda e dell'udienza di prima comparizione le parti non erano ancora separate di fatto, tale contributo economico decorre dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., con cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
3. La domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta da è fondata. Parte_1
A riguardo, giova premettere che, come noto, il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., presuppone:
a) la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente;
b) la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
c) una disparità economica tra le parti.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi
15 di 21 propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. 2445/2015).
Secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione.
E ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (ex plurimis, Cass. 5605/2020, Cass. 16809/2019, Cass.
12196/2017).
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle eSIenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto, durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass.
2626/2006).
Difatti, lo scopo dell'assegno è quello di garantire il tenore di vita mantenuto dal coniuge debole in costanza di matrimonio.
Il richiedente l'assegno ha quindi l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato
16 di 21 durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda.
Nel caso di specie, ha chiesto un assegno ex Parte_1 art. 156 c.c. in misura pari ad € 250,00 al mese, mentre CP_1
dopo essersi opposto, in comparsa costitutiva, al
[...] riconoscimento di tale assegno a favore della moglie, pare, da ultimo, concordare quantomeno sull'an del diritto invocato dall'attrice, avendo chiesto, al momento della rimessione della causa in decisione, la conferma dei provvedimenti assunti nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. con i quali era stato posto a suo carico un assegno di mantenimento del coniuge pari ad € 200,00 al mese.
Alla luce della palese disparità reddituale a favore del , CP_1 che in comparsa costitutiva ha riconosciuto di essersi «sempre occupato materialmente ed economicamente di tutte le spese relative alla casa coniugale, ai bisogni dei minori ed anche alle necessità della
Sig.ra che col suo lavoro part time di certo non poteva Pt_1 permettersi», non vi è dubbio che l'odierna attrice abbia diritto a un concorso nel mantenimento, che si quantifica in € 200,00 al mese in ragione della condizione economica delle parti e degli esborsi a carico del coniuge obbligato.
Per i motivi già sopra esposti, tale contributo economico decorre dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. fino alla pronuncia della presente sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis.49, comma 4, c.p.c.
4. L'attrice ha chiesto il riconoscimento a Parte_1 proprio favore di un assegno divorzile.
La domanda, tuttavia, è inammissibile in quanto tardiva.
Nel caso di specie, l'attrice, nel ricorso introduttivo con cui sono state proposte cumulativamente le domande di separazione e di divorzio, ha chiesto soltanto un assegno di mantenimento per sé quale «coniuge economicamente più debole» (cfr. conclusioni alla pagina 6 del ricorso), espressamente ed esclusivamente invocando il
17 di 21 «divario economico tra i coniugi» e menzionando l'art. 156 c.c. (cfr. pagina 4 del ricorso).
Nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., ha fatto un breve e generico cenno ai propri sacrifici personali e professionali, richiamando la giurisprudenza in tema di assegno divorzile, ma, ancora una volta, senza espressamente proporre la relativa domanda.
Solo in una memoria – peraltro non autorizzata – depositata in data 20 marzo 2025 in vista dell'udienza fissata dopo la pronuncia della sentenza parziale di separazione ed il decorso del termine di dodici mesi per la procedibilità della domanda di divorzio, ha quindi esplicitamente proposto la domanda di assegno divorzile.
Senonché, l'attrice, che ha deciso di proporre congiuntamente le domande di separazione e divorzio, avrebbe dovuto avanzare la domanda di assegno divorzile già nel ricorso introduttivo.
Infatti, l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata alla domanda di parte, la quale va conseguentemente formulata – conformemente ai principi della domanda e del contraddittorio – nel rispetto degli istituti processuali che ne sono l'espressione.
L'art. 47 bis.49 c.p.c., rubricato “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, così dispone: «Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso
18 di 21 giudice, si applica l'articolo 274. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti».
Tale disposizione normativa, dunque, prevede espressamente ed inequivocabilmente che è «Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale» – e dunque nel ricorso e nella comparsa di risposta – che «le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse», tra cui, appunto, la domanda di assegno divorzile.
La memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., difatti, è riservata soltanto a «modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate» ed a «proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto», e non già a proporre domande nuove (cfr. Cass. 7599/2011, che ha sancito la tardività della domanda di assegno di contributo economico proposta per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183 c.p.c., che, mutatis mutandis, aveva un contenuto sostanzialmente analogo a quella di cui all'art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., qui applicabile ratione temporis).
Un'ulteriore conferma si rinviene nell'art. 473 bis.19 c.p.c., laddove è previsto che «Le decadenze previste dagli articoli 473- bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili» e che le parti possono proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio solo «se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori».
E, nel caso di specie, non risulta né è stata dedotta alcuna sopravvenienza che giustifichi la tardiva proposizione della domanda in esame.
19 di 21 5. La reciproca soccombenza e le circostanze sopravvenute in corso di causa giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], celebrato Controparte_1 con rito concordatario a Reggio Emilia in data 16 settembre 2012 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2012 parte II serie A numero 123;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori Per_3
e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente
[...] Per_2 presso la madre;
4. assegna a la casa coniugale sita in Parte_1
Quattro Castella (RE), fraz. Puianello, Via Virgilio n. 4, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti;
5. dispone che il padre possa vedere e Controparte_1 tenere con sé i figli minori e secondo i Persona_3 Per_2 seguenti tempi e modalità:
− a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
− nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre, il mercoledì dalle ore 19.00 fino alla mattina successiva, quando li accompagnerà a scuola;
− nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il mercoledì dalle ore 19.00 fino alla mattina successiva, quando li accompagnerà a scuola, ed il venerdì dalle ore 19.00 fino al sabato alle ore 14.00;
20 di 21 − per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno (in caso di disaccordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari);
− per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
− per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6. dispone che l'assegno unico venga percepito interamente da;
Parte_1
7. pone a carico di , con decorrenza dalla Controparte_1 pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e , la somma mensile di € 600 (€ 300,00 per Persona_3 Per_2 ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
8. pone a carico di , con decorrenza Controparte_1 dall'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. fino alla presente pronuncia,
l'obbligo di versare a , a titolo di assegno al Parte_1 mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
9. dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1
10. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
11. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di conSIlio della Prima
Sezione Civile, in data 27 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4763/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 28 febbraio 1985; rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Farneti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Largo M. Gerra n. 3
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 14 settembre 1983; rappresentato e difeso, inizialmente, dagli avv.ti Giuseppe Migale
Ranieri e Flavia Belvedere come da procura allegata alla memoria di costituzione e, da ultimo, dall'avv. Fabrizio Sessa come da procura allegata alla comparsa costitutiva del 13 marzo 2025 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via
Viganò n. 2
1 di 21 - convenuto - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
• passata in giudicato la sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, confermata la mancata riconciliazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
• confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre Parte_1 nell'abitazione famigliare sita in Quattro Castella (RE) fraz. Puianello via Virgilio n 4, ove manterranno la propria residenza;
• confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Quattro
Castella (RE) fraz. Puianello, via Virgilio n 4, in godimento esclusivo con l'utilizzo del mobilio ed arredo attuale alla SI.ra Parte_1
, che continuerà ad abitarvi con i figli minori;
[...] Per_1 Per_2
• disporre, in ordine al mantenimento dei minori, che il padre,
, versi a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 dei figli minori e non autosufficienti all'altro genitore l'importo mensile di € 400,00 per ciascun figlio, e così complessivamente la somma mensile di € 800,00 (importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), in via anticipata, specificando espressamente entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...] intestato alla SInora;
parimenti che il SI. contribuisca altresì a Pt_1 CP_1 pagare il 50% delle spese straordinarie che li riguardano in adesione
e ottemperanza del Protocollo d'intesa per le spese extra assegno di
2 di 21 mantenimento per i figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti, sottoscritto dal Tribunale di Reggio
Emilia e il COA di Reggio Emilia il 12/06/2023;
• confermare il contributo economico a carico del SI. CP_1
e a favore della SInora in questa sede
[...] Parte_1 anche a titolo di assegno divorzile disponendo il versamento alla stessa della somma di € 250,00 (importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) in ragione mensile e anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...] intestato alla SInora;
Pt_1
• disporre che il padre possa vedere i figli due giorni infrasettimanali
(in mancanza di accordo il mercoledì ed il venerdì) dalle ore 19.00 alle ore 22.00, quando li accompagnerà presso l'abitazione materna, salvo pernottamento presso di lui quando concordato con la madre;
a fine settimana alternati dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 22.00 della domenica (o alle 23.00 durante il periodo estivo di interruzione scolastica), quando li accompagnerà presso l'abitazione materna, salvo pernottamento anche la domenica presso di lui quando concordato con la madre;
in ogni caso tenuto conto delle primarie eSIenze dei figli e compatibilmente con i loro impegni personali, ludico ricreativi e formativi. Disporre, tenuto sempre conto del primario interesse ed eSIenze dei figli minori, che il padre possa trascorrere con i figli sei giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente il 25 e 26 dicembre e il 31 dicembre e
1° gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua e di pasquetta;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
alternativamente i compleanni.
• disporre le spese condominiali ordinarie dell'abitazione famigliare interamente a carico del SI. ; in subordine, nella Controparte_1 misura non superiore al 15% a carico della SI.ra . Pt_1
3 di 21 • Disporre espressamente la percezione dell'assegno famigliare al
100% a favore della SInora . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei giudizi cumulati anche ai sensi ed effetti dell'art. ex art. 473 bis 18 c.p.c., oltre spese non imponibili, I.V.A. e C.P.A. di legge.
Per PARTE CONVENUTA:
A) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la SI.ra e Parte_1 il SI. nel Comune di Quattro Castella (RE) il Controparte_1
16/09/2012 annotato al n.123 parte II serie A anno 2012
B) in parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 del
21/03/2024:
- ridurre ad € 500,00 il contributo mensile a carico del SI. CP_1
per il mantenimento dei figli;
[...]
- disporre il pernottamento dei figli con il padre due giorni nella settimana in cui il padre non trascorrerà con gli stessi il fine- settimana, in mancanza di accordo con la SI.ra nei giorni di Pt_1 martedì e giovedì dalle ore 19.00 sino al mattino successivo quando verranno accompagnati a scuola ovvero entro le ore 09.00 presso
l'abitazione materna durante le vacanze scolastiche. Nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine-settimana con il padre, questi rimarranno con il padre dalle ore 19.30 del venerdì sino al mattino del lunedì successivo, quando verranno accompagnati a scuola;
- autorizzare il SI. all'utilizzo dell'autorimessa, adiacente CP_1
l'abitazione in Quattro Castella (RE) assegnata alla SI.ra , per Pt_1 il deposito di attrezzi da lavoro, stante l'autonomia degli ingressi dei due immobili;
- autorizzare il SI. , proprietario dell'immobile, a periodiche CP_1 visite dell'immobile per valutarne lo stato e verificare le condizioni dell'impianto termoidraulico, previo accordo sui tempi con la SI.ra
; Pt_1
4 di 21 C) rigettare l'eventuale richiesta della SI.ra di un Parte_1 assegno di divorzio in suo favore a carico del SI. non CP_1 sussistendone le condizioni, dichiarando che i coniugi nulla devono
l'uno all'altro per alcun titolo o ragione economica;
D) disporre a carico della SI.ra le spese Parte_1 condominiali ordinarie relativa all'abitazione a lei assegnata;
E) confermare nel resto i provvedimenti assunti nell' ordinanza ex art.
473 bis.22 del 21/03/2024;
F) spese legali compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023
[...]
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi Parte_1 la separazione personale e dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . Controparte_1
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli
(il 2 marzo 2015) e (il 9 giugno 2017), Persona_3 Per_2 chiedeva l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, disciplina dei rapporti con il padre ed imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 800,00 al mese (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno al mantenimento del coniuge in misura pari ad € 250,00 al mese.
2. Costituito con memoria depositata in data 16 febbraio 2024,
aderiva alle domande di separazione e di Controparte_1 divorzio, di affido condiviso, di collocazione prevalente dei minori presso la madre, di assegnazione della casa coniugale all'attrice e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie, indicando però un diverso regime delle visite ai figli, offrendo di contribuire al loro mantenimento in misura pari ad € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio) ed opponendosi al riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
5 di 21 3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 20 dicembre 2023 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 21 marzo 2024, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti instavano per la pronuncia in ordine ai provvedimenti in via temporanea e urgente e precisavano, altresì, congiuntamente le conclusioni sul vincolo, discutendo oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 21 marzo 2024, pronunciata a scioglimento della suddetta udienza, autorizzati i coniugi a vivere separati, veniva stabilito l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla donna, un calendario di visita dei figli da parte del padre, un contributo al mantenimento ordinario della prole a carico del padre di € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore, nonché un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 200,00 al mese, con rimessione della causa in decisione sul vincolo.
Con sentenza n. 384/2024 in data 21 marzo 2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza del 27 marzo 2025 i coniugi comparivano personalmente, confermando che non vi era stata riconciliazione né ripresa della convivenza, e la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, con rinuncia dei procuratori ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
6 di 21 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Reggio
Emilia in data 16 settembre 2012.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 21 marzo 2024)
7 di 21 nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 384/2024 in data 21 marzo 2024 (pubblicata in data
22 marzo 2024), passata in giudicato.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno due figli, e , che oggi Persona_3 Per_2 hanno, rispettivamente, 10 e 7 anni.
2.1. Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È noto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola,
8 di 21 derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, non vi è controversia sull'affidamento condiviso dei minori e sul loro collocamento prevalente presso la madre, sicché il Tribunale, in assenza di elementi di segno contrario, non ha ragione per discostarsi da tali conclusioni congiunte delle parti.
2.2. Quanto al regime delle visite, la madre, dopo averne inizialmente suggerito uno lievemente restrittivo rispetto a quello proposto dal padre, contemplante un solo giorno infrasettimanale di frequentazione paterna e l'inizio del fine settimana di spettanza del padre dal sabato, ha, da ultimo, aderito al calendario disposto con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. con cui erano state sostanzialmente recepite le richieste del . CP_1
Senonché, quest'ultimo, al momento della rimessione della causa in decisione, ha chiesto un ulteriore ampliamento del proprio diritto di visita, segnatamente l'inserimento del pernottamento per due giorni nella settimana in cui non trascorre con i figli il fine settimana (in mancanza di accordo il mercoledì e il venerdì dalle ore 19.00 sino al mattino successivo), nonché l'estensione del fine settimana di sua pertinenza con l'inserimento del pernottamento la domenica sera.
La domanda del può essere accolta, perché il CP_1 calendario da lui indicato corrisponde ad un assetto familiare che, come confermato dalla stessa attrice all'udienza del 27 marzo 2025, le parti hanno ormai da tempo concordemente e spontaneamente adottato, non avendo il Tribunale ragioni per disporre in senso contrario.
Pertanto, il diritto di visita spettante al genitore non collocatario viene disciplinato come in dispositivo.
2.3. Come concordemente richiesto dalle parti, la casa coniugale dev'essere assegnata a , quale genitore Parte_1 collocatario.
9 di 21 2.3.1. Il convenuto, però, incontrando sul punto l'opposizione della moglie, ha chiesto di essere autorizzato ad utilizzare, per il deposito di attrezzi da lavoro, l'autorimessa adiacente all'abitazione e dotata di un autonomo ingresso.
In disparte il fatto che dalla visura catastale in atti allo stesso civico della casa coniugale (in Via Virgilio n. 4 a Quattro Castella) risultano esservi due autorimesse (C/6, censite al foglio 43, particella
300 sub 1 e 7) (cfr. doc. 10 dell'attrice) e che il non ha CP_1 neppure indicato a quale di esse egli si riferisce, tale domanda non può essere accolta, perché l'assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile all'autorimessa de qua, che non è contestato essere pertinenza dell'abitazione (cfr. pagina 8 della memoria depositata dall'attrice in data 20 marzo 2025) (Cass. 24104/2009).
2.3.2. Vi è controversia, altresì, sul soggetto tenuto a sostenere le spese condominiali relative all'abitazione coniugale: ciascuna delle parti chiede che vengano poste interamente a carico dell'altra, salvo la offrire, in subordine, di farsene carico in misura non Pt_1 superiore al 15%.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, come noto, che «l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, “in parte qua”, del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario
10 di 21 - sono a carico del coniuge assegnatario» (Cass. 18476/2005; così anche Cass. 3836/2006, Cass. 7127/1997 e Cass. 5374/1994).
Nel caso di specie, è vero che il ha sempre finora CP_1 sostenute integralmente le spese condominiali, ma lo ha fatto, evidentemente e soprattutto, in quanto proprietario esclusivo dell'immobile, dovendo a tali spese provvedervi ora la , che è Pt_1 assegnataria della casa coniugale.
2.4. L'assegno unico deve continuare ad essere integralmente percepito da , che, quale genitore collocatario e Parte_1 come riconosciuto anche dal (cfr. pagina 4 della comparsa CP_1 costitutiva), è «la figura maggiormente presente nella vita dei minori
[...] per organizzazione familiare decisa di comune accordo» (cfr.
Cass. 4672/2025, in ordine alla possibilità di attribuire interamente l'assegno unico al genitore collocatario in regime di affidamento condiviso).
2.5. Con riguardo ai profili economici, l'art. 337 ter, comma 4,
c.c., stabilisce che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese
11 di 21 all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle eSIenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nel caso di specie, ferma la concorde suddivisione delle spese straordinarie, la madre ha chiesto un contributo per il mantenimento della prole in misura pari ad € 800,00 al mese (€ 400,00 per ciascun figlio), mentre il padre, dopo essersi dichiarato disponibile, nella comparsa costitutiva, a versare la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), ha offerto, da ultimo, di versare il minore importo di €
500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio).
Premesso che il collegio non è vincolato alle statuizioni adottate interinalmente e provvisoriamente ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
12 di 21 ma può effettuare ad un'autonoma valutazione, occorre procedere alla comparazione della situazione economico-reddituale delle parti.
, di anni 40, lavora presso la Reggio Dati s.r.l. Parte_1 con contratto part time.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 13.570,00 nel 2023, ad € 12.920,00 nel
2022, ad € 13.750,00 nel 2021, ad € 12.146,00 nel 2020 (cfr. Mod.
730/2024, 2023, 2022 e 2021 sub docc. 30 e 5 dell'attrice), corrispondenti, in media, ad una disponibilità di € 1.095,12 al mese.
Nel 2024 risulta, però, avere percepito una retribuzione annua netta pari ad € 16.618,99 (cfr. accrediti sul conto corrente sub doc.
31 dell'attrice), corrispondente, in media, ad € 1.384,91 al mese.
Vive nella casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito.
Percepisce interamente l'assegno unico pari ad € 108,20 al mese
(cfr. estratti conto in atti).
Di contro, , di anni 40, è imprenditore edile, Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, che risulta inattiva, nonché dipendente, socio lavoratore e Presidente del ConSIlio di
Amministrazione de Le Tre Torri Società Cooperativa;
risulta, altresì, essere Presidente del ConSIlio Direttivo del Consorzio TRE V. (cfr. doc. 27 bis dell'attrice).
Nel 2024 ha percepito da Le Tre Torri Società Cooperativa, tra compensi e retribuzioni, la somma complessiva di € 40.186,65 (cfr. estratti conto sub doc. 10 del convenuto), corrispondente, in media, ad € 3.3348,88 al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 34.400,00 circa nel
2020, ad € 36.000,00 circa nel 2021, ad € 35.500,00 circa nel 2022 e ad € 38.900,00 circa nel 2023 (cfr. Mod. Persone Fisiche 2021 e 2022 sub doc. 2 del convenuto e Mod. Persone Fisiche 2023 e 2024 allegati alla nota di deposito del convenuto in data 20 marzo 2025), corrispondenti, in media, ad € 3.000,00 circa al mese.
13 di 21 Alla prima udienza del 21 marzo 2023 ha affermato di percepire una retribuzione netta di € 2.000,00 circa al mese ed un compenso soci di € 1.500/2.000,00 lordi circa al mese.
È proprietario esclusivo, oltre che della casa coniugale, anche di altri due immobili ad uso abitativo (uno a Reggio Emilia, Via
Sant'Ambrogio n. 168, l'altro a Scandiano, Via 2 Agosto 1980 n. 4) e di due terreni a Canossa.
Percepisce un canone di locazione di € 120,00 circa al mese per l'immobile di Scandiano (cfr. doc. 7 del convenuto) ed un altro canone di locazione di € 450,00 al mese (cfr. estratti conto sub doc.
10 del convenuto).
Dagli estratti conto in atti risulta fare frequentemente investimenti in titoli ed avere aumentato in soli tre mesi il saldo di oltre € 30.000,00, passando da - € 543,96 al 30 settembre 2024 ad €
33.476,76 al 31 dicembre 2024 e dovendo da tale operatività desumersi una SInificativa capacità economica, dimostrata dal fatto che nell'ultimo trimetre del 2024 le entrate sono state pari ad €
3.629.969,80 e le uscite sono state pari ad € 3.595.949,08.
È gravato dalla rata di € 850,00 al mese per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (cfr. doc. 4 del convenuto), di cui è assegnataria la moglie.
È gravato, altresì, da un finanziamento con rata mensile di €
300,00, ma non ne è stata dimostrata la causale (cfr. doc. 3 del convenuto).
Ha dedotto di essere gravato dal canone di locazione di € 600,00 al mese relativo all'immobile sito in Bibbiano (RE), Via Bissolati n.
29/2, dove si trasferito dopo la cessazione della convivenza coniugale
(cfr. contratto registrato sub doc. 8 del convenuto), ma non risulta sostenere effettivamente tale esborso, non solo o non tanto perché tale immobile è di proprietà della partecipata al Parte_2
40% dalla Cooperativa Tre Torri di cui lo stesso è socio e CP_1 legale rappresentante, ma soprattutto perché dagli estratti conto
14 di 21 versati in atti non risulta alcun versamento a tale titolo a favore della suddetta società locatrice.
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, della situazione economico-patrimoniale delle parti, dell'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale all'attrice (Cass. 4203/2006), delle presumibili eSIenze dei minori in relazione all'età (10 e 7 anni)
e dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore (su base bisettimanale i figli pernottano a casa del padre 6 giorni su 14), si stima equo e congruo determinare in € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento della prole a carico del padre, che sarà anche tenuto a concorrere alle spese straordinarie in misura pari al 50%.
Ai sensi dell'art. 473 bis.49, comma 4, c.p.c., tenuto conto che al momento della domanda e dell'udienza di prima comparizione le parti non erano ancora separate di fatto, tale contributo economico decorre dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., con cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
3. La domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta da è fondata. Parte_1
A riguardo, giova premettere che, come noto, il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., presuppone:
a) la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente;
b) la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
c) una disparità economica tra le parti.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi
15 di 21 propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. 2445/2015).
Secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione.
E ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (ex plurimis, Cass. 5605/2020, Cass. 16809/2019, Cass.
12196/2017).
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle eSIenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto, durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass.
2626/2006).
Difatti, lo scopo dell'assegno è quello di garantire il tenore di vita mantenuto dal coniuge debole in costanza di matrimonio.
Il richiedente l'assegno ha quindi l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato
16 di 21 durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda.
Nel caso di specie, ha chiesto un assegno ex Parte_1 art. 156 c.c. in misura pari ad € 250,00 al mese, mentre CP_1
dopo essersi opposto, in comparsa costitutiva, al
[...] riconoscimento di tale assegno a favore della moglie, pare, da ultimo, concordare quantomeno sull'an del diritto invocato dall'attrice, avendo chiesto, al momento della rimessione della causa in decisione, la conferma dei provvedimenti assunti nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. con i quali era stato posto a suo carico un assegno di mantenimento del coniuge pari ad € 200,00 al mese.
Alla luce della palese disparità reddituale a favore del , CP_1 che in comparsa costitutiva ha riconosciuto di essersi «sempre occupato materialmente ed economicamente di tutte le spese relative alla casa coniugale, ai bisogni dei minori ed anche alle necessità della
Sig.ra che col suo lavoro part time di certo non poteva Pt_1 permettersi», non vi è dubbio che l'odierna attrice abbia diritto a un concorso nel mantenimento, che si quantifica in € 200,00 al mese in ragione della condizione economica delle parti e degli esborsi a carico del coniuge obbligato.
Per i motivi già sopra esposti, tale contributo economico decorre dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. fino alla pronuncia della presente sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis.49, comma 4, c.p.c.
4. L'attrice ha chiesto il riconoscimento a Parte_1 proprio favore di un assegno divorzile.
La domanda, tuttavia, è inammissibile in quanto tardiva.
Nel caso di specie, l'attrice, nel ricorso introduttivo con cui sono state proposte cumulativamente le domande di separazione e di divorzio, ha chiesto soltanto un assegno di mantenimento per sé quale «coniuge economicamente più debole» (cfr. conclusioni alla pagina 6 del ricorso), espressamente ed esclusivamente invocando il
17 di 21 «divario economico tra i coniugi» e menzionando l'art. 156 c.c. (cfr. pagina 4 del ricorso).
Nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., ha fatto un breve e generico cenno ai propri sacrifici personali e professionali, richiamando la giurisprudenza in tema di assegno divorzile, ma, ancora una volta, senza espressamente proporre la relativa domanda.
Solo in una memoria – peraltro non autorizzata – depositata in data 20 marzo 2025 in vista dell'udienza fissata dopo la pronuncia della sentenza parziale di separazione ed il decorso del termine di dodici mesi per la procedibilità della domanda di divorzio, ha quindi esplicitamente proposto la domanda di assegno divorzile.
Senonché, l'attrice, che ha deciso di proporre congiuntamente le domande di separazione e divorzio, avrebbe dovuto avanzare la domanda di assegno divorzile già nel ricorso introduttivo.
Infatti, l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata alla domanda di parte, la quale va conseguentemente formulata – conformemente ai principi della domanda e del contraddittorio – nel rispetto degli istituti processuali che ne sono l'espressione.
L'art. 47 bis.49 c.p.c., rubricato “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, così dispone: «Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso
18 di 21 giudice, si applica l'articolo 274. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti».
Tale disposizione normativa, dunque, prevede espressamente ed inequivocabilmente che è «Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale» – e dunque nel ricorso e nella comparsa di risposta – che «le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse», tra cui, appunto, la domanda di assegno divorzile.
La memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., difatti, è riservata soltanto a «modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate» ed a «proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto», e non già a proporre domande nuove (cfr. Cass. 7599/2011, che ha sancito la tardività della domanda di assegno di contributo economico proposta per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183 c.p.c., che, mutatis mutandis, aveva un contenuto sostanzialmente analogo a quella di cui all'art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., qui applicabile ratione temporis).
Un'ulteriore conferma si rinviene nell'art. 473 bis.19 c.p.c., laddove è previsto che «Le decadenze previste dagli articoli 473- bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili» e che le parti possono proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio solo «se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori».
E, nel caso di specie, non risulta né è stata dedotta alcuna sopravvenienza che giustifichi la tardiva proposizione della domanda in esame.
19 di 21 5. La reciproca soccombenza e le circostanze sopravvenute in corso di causa giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], celebrato Controparte_1 con rito concordatario a Reggio Emilia in data 16 settembre 2012 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2012 parte II serie A numero 123;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori Per_3
e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente
[...] Per_2 presso la madre;
4. assegna a la casa coniugale sita in Parte_1
Quattro Castella (RE), fraz. Puianello, Via Virgilio n. 4, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti;
5. dispone che il padre possa vedere e Controparte_1 tenere con sé i figli minori e secondo i Persona_3 Per_2 seguenti tempi e modalità:
− a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
− nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre, il mercoledì dalle ore 19.00 fino alla mattina successiva, quando li accompagnerà a scuola;
− nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il mercoledì dalle ore 19.00 fino alla mattina successiva, quando li accompagnerà a scuola, ed il venerdì dalle ore 19.00 fino al sabato alle ore 14.00;
20 di 21 − per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno (in caso di disaccordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari);
− per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
− per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6. dispone che l'assegno unico venga percepito interamente da;
Parte_1
7. pone a carico di , con decorrenza dalla Controparte_1 pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e , la somma mensile di € 600 (€ 300,00 per Persona_3 Per_2 ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
8. pone a carico di , con decorrenza Controparte_1 dall'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. fino alla presente pronuncia,
l'obbligo di versare a , a titolo di assegno al Parte_1 mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
9. dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1
10. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
11. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di conSIlio della Prima
Sezione Civile, in data 27 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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