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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15935/2024 r.g.v.g., promosso da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Bartolini del Foro C.F._1
di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e CP_1
nato a [...] il 1° febbraio 1961 (c.f. ),
[...] C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Pizzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti: chiedono che “il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 9 dicembre 2025.”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Con ricorso depositato il 30 dicembre 2025, i coniugi e Parte_1
chiedevano al Tribunale, ai sensi degli artt. 473 bis.49, co. 1, e 473 CP_1
bis.51 c.p.c., di pronunciare la loro separazione personale e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a IN (Bologna) il 13 giugno 1992
e dal quale non erano nati figli.
Del procedimento era regolarmente reso edotto il Pubblico Ministero, che interveniva con atto del 12 febbraio 2025, senza sollevare rilievi.
Con sentenza parziale n. 547/2025, resa il 5 giugno 2025 e pubblicata il 14 giugno 2025, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi personalmente dinanzi al Presidente relatore all'udienza del 21 maggio 2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni concordate. Con contestuale ordinanza del 5 giugno 2025, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, fissando, per la comparizione personale dei coniugi, l'udienza del 9 dicembre 2025, alle ore 11,30, alla quale i ricorrenti comparivano, confermando la volontà di divorziare alle condizioni concordate. Alla stessa udienza il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che, passata in giudicato la sentenza di separazione personale n. 547/2025, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e succ. mod. per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo alla volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare espressa all'udienza del 9 dicembre
2025.
2 Quanto alle condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti, rileva il Collegio che esse non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In particolare, fra le condizioni del divorzio concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza del 9 dicembre 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“2. CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE CON EFFETTI REALI
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i Sigg.ri e , a mente del Parte_1 CP_1
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone, assunto dal Tribunale di Bologna dd. 08.07.2022, punto 2.12, intendono effettuare il trasferimento del diritto di proprietà della quota di proprietà della casa familiare (ovvero ½, un mezzo), da parte del Sig. in favore della Sig.ra da attuarsi CP_1 Parte_1
direttamente in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con effetti a far data dalla sentenza di divorzio, avvalendosi di un Ausiliario avvocato, già designato dal Giudice.
2.1 CONSENSO E OGGETTO
Il Sig. , ex art. 1376 c.c., cede e trasferisce il diritto di proprietà in CP_1
favore della Sig.ra (già comproprietaria al 50% col coniuge del bene Parte_1
immobile) -che accetta- sulla propria quota di proprietà, pari a ½ (un mezzo), del seguente immobile: fabbricato di abitazione e servizi elevato per un piano fuori terra, con annessa circostante corte pertinenziale in IN (BO), Via Del Signore n.
2230/A, il tutto distinto al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di IN (BO) alla partita , coi seguenti dati: P.IVA_1
- Foglio 107, mappale 182, sub 1 (corte), b.c.n.c.;
- Foglio 107, mappale 182, sub 2, via Del Signore n. 2230,
3 piano T, categoria A/7 (porzione abitativa), classe 1, vani 6,
Rendita catastale € 697,22;
- Foglio 107, mappale 182, sub 3, via Del Signore n. 2230, categoria C/6
(autorimessa, ripostiglio e portico), piano T, classe 2, mq. 47, Rendita catastale €
169,91.
In confine con: salvo altri. Controparte_2
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro quota delle parti comuni del fabbricato e dell'area di pertinenza tali per legge, titolo e destinazione.
2.2 PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto, che il Sig. trasferisce CP_1
in favore della moglie, è pervenuta al Sig. , coniuge -al tempo CP_1
dell'acquisto- in regime di comunione dei beni, per acquisto con atto di compravendita, a ministero Notaio Dott. iscritto nel Persona_1
Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in IN, dell'08.07.1999,
Repertorio n. 43988, Fascicolo 7779, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di
Bologna il 28.07.1999, al Registro Generale n. 27614 e Registro Particolare n. 18320, che qui si richiama integralmente, registrato a Bologna il 28.07.1999, al n. 3057.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù, se e come abbiano ragione legale di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù, attive e passive spettanti sull'immobile stesso, sue aderenze, sovrastanze, pertinenze, fissi, seminfissi, richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza. In particolare, si dà atto della avvenuta costituzione, con l'atto di provenienza sopra richiamato, di servitù di passaggio in favore dell'immobile oggetto del presente trasferimento pro quota. In particolare, la parte cessionaria avrà diritto -come già ha diritto quale attuale comproprietaria dell'immobile- di accedere all'immobile tramite stradello insistente sul mappale n. 59 del Foglio n. 107 nonché su altre proprietà di terzi (stradello che corre con direzione sud-nord, congiungendo la pubblica via Del Signore alla corte
4 oggetto di trasferimento pro quota). Su tale stradello la parte cessionaria avrà diritto di accesso per pedoni e veicoli con oneri di manutenzione a carico delle parti proporzionalmente all'utenza.
2.3 GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente, Sig. , garantisce: CP_1
- il rilievo della Parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione;
- la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, come da ispezione ipotecaria aggiornata prodotta dai legali delle parti.
La Parte cedente dichiara -e la Parte cessionaria ne prende atto- di garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa di sicurezza. La Parte cessionaria dichiara di essere già in possesso della relativa documentazione amministrativa e tecnica e dei libretti di manutenzione.
2.4 DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente, Sig. CP_1
dichiara, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R.
[...]
28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la costruzione dell'unità immobiliare in oggetto è avvenuta in epoca anteriore all'1 settembre 1967, senza autorizzazione.
Successivamente, è stata presentata richiesta in sanatoria ed è stata rilasciata la
Concessione Edilizia in Sanatoria n. 65C/95 del 10.11.1995 e relativo certificato di abitabilità/agibilità n. 65 del 10.11.1995.
L'immobile è stato oggetto di ulteriori interventi realizzati con:
- CIL prot. n. 14281 del 07.08.2015 per manutenzione straordinaria dell'impianto fognario esterno;
5 - CILA prot. n. 15880 del 04.09.2018 per il completamento delle opere sull'impianto fognario.
Successivamente a ciò, sono intervenute delle variazioni rispetto al titolo edilizio legittimo elencate nella Relazione Tecnica integrata, redatta dall'Ing. Persona_2
in data 24.10.2024, prodotta dalle Parti col ricorso introduttivo quale doc. 8 e che qui di seguito si riportano per completezza:
- differenze dimensionali in alcuni locali interni e in alcune dimensioni complessive esterne dell'ordine di pochi centimetri, rientranti nella tolleranza del 2% (comma 1 art. 19 bis LR n. 23/2004;
- differenze dimensionali nelle altezze dei portoni dei garage rientranti nella tolleranza del 2% (comma 1 art. 19 bis LR n. 23/2004;
- portefinestre cucina e soggiorno presentano alcune variazioni dimensionali certamente eseguite in corso di costruzione (…): rientrano nelle “tolleranze esecutive” di cui al comma 1 bis dell'art. 19bis LR. n.
23/2004, riconducibili ad errori di rappresentazione grafica ed errori progettuali corretti in cantiere;
- i pilastri dei porticati sono stati realizzati con dimensione 25x25 cm anziché 30x30 cm, anche in questo caso si tratta di un'opera eseguita in corso di costruzione pertanto rientrante nelle tipologie di tolleranze definite all'art. 19bis della LR. n. 23/2004;
- errori di rappresentazione grafica di partiture interne;
tali opere sono state eseguite durante la costruzione dell'edificio, non hanno mai subito interventi successivi e consistono in:
- alcune spallette di porte indicate con spessore inferiore;
- muro divisorio di spessore a due teste, presente tra la camera e il garage (lato nord), traslato di circa 30 cm verso il garage;
- muro divisorio presente tra le due camere del lato sud anch'esso traslato verso est.
Come evidenziato e concluso dal Tecnico che ha avuto cura di redigere la R.T.I. in atti,
“le tipologie di variazioni rilevate rispetto al titolo edilizio legittimo (…) non costituiscono “abuso edilizio” in quanto rientrano nelle tipologie di tolleranze definite
6 all'art. 19 bis della LR 23/2004. Tali tolleranze, non costituendo violazioni edilizie, dovranno essere dichiarate in occasione della presentazione di nuove istanze e/o comunicazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali (rif. comma 1 quater art. 19 bis LR n. 23/2004).”.
2.5 CONFORMITA' CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 14 del D.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 la Parte cedente, Sig. : CP_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate:
- nell'elaborato planimetrico del Foglio 107, mappale 182, prot. n. B00525 02.09.1997, estratta il 03.12.2024 (cfr. all. A);
- nella planimetria Foglio 107, particella 182, sub 2 (appartamento) prot. n. B00525
02.09.1997, data di presentazione 02.09.1997, estratta il 23.10.2024 (cfr. all. B);
- nella planimetria Foglio 107 particella 182 sub 3 (autorimessa, ripostiglio e portico) prot. n. B00525 02.09.1997, data di presentazione 02.09.1997, estratta il 23.10.2024
(cfr. all. C).
- dichiara -e la Sig.ra ne prende atto- che i dati catastali e le Parte_1
planimetrie sono conformi allo stato di fatto, con le precisazioni di cui alla R.T.I. sopra richiamata;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
2.6 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi del D. L. 04.06.2013, n. 63 convertito con legge 03.08.2013 n. 90, si allega a far parte integrante del presente verbale l'originale dell'Attestato di Prestazione
Energetica dell'appartamento in oggetto, avente n. 01749 –611636– 2024, rilasciato in data 30.09.2024, dal Perito Industriale Ruben Cavalli, quale tecnico abilitato (cfr. all. D). La Sig.ra dà atto di aver ricevuto le informazioni e la Parte_1
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
7 2.7 ASSENZA DI UN MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le Parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano, con riferimento al trasferimento immobiliare di cui al presente atto, che:
- a) non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
- b) è prevista la corresponsione di un corrispettivo in danaro, da parte della Sig.ra in favore del Sig. , quantificato in complessivi € Parte_1 CP_1
100.000,00 (diconsi centomila/00 euro), importo da versarsi con strumenti di pagamento tracciabili e, in particolare, mediante bonifico bancario, così suddiviso:
- € 90.000,00 (diconsi novantamila/00 euro) alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 10.000,00 (diconsi diecimila/00 euro), dovranno essere corrisposti al Sig. CP_1
entro il giorno 31.12.2026.
[...]
2.8 RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte cedente, Sig. , rinuncia all'ipoteca legale. CP_1
2.9 EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di divorzio.
2.10 RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Sigg.ri e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 CP_1
pagamento di imposte, tasse, tributi ex art. 19 della Legge 08.03.1987, n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10.05.1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21.02.2014, configurandosi il trasferimento immobiliare di cui al presente atto, da parte di un coniuge in favore dell'altro, quale condizione necessaria ed
8 indispensabile ai fini della composizione bonaria del conflitto conseguente l'evento separativo/divorzio;
2.11 le Parti, di comune accordo, hanno depositato, quale doc. 8 allegato al ricorso introduttivo, Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile oggetto di trasferimento pro quota, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli Ausiliari.
2.12 I costi dell'Auxilium che coadiuva le Parti per il presente trasferimento immobiliare, sono a carico di entrambi i coniugi, responsabili in solido”.
L'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 3 febbraio 2025, ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 2 dicembre 2025).
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento, esimono il Tribunale dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13 giugno
1992 a IN (Bologna) da nata a [...] il 28 Parte_1
dicembre 1969 e , nato a [...] il 1° febbraio 1961, matrimonio CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 14, parte II, serie A, dell'anno 1992;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
9 1. “nulla è dovuto a titolo di mantenimento l'uno dall'altra e viceversa poiché i coniugi sono economicamente autosufficienti;
2. CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE CON EFFETTI REALI
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c.,” “il Sig. ” “cede e trasferisce il diritto di proprietà CP_1
in favore della Sig.ra (già comproprietaria al 50% col coniuge del Parte_1
bene immobile) -che accetta- sulla propria quota di proprietà, pari a ½ (un mezzo), del seguente immobile: fabbricato di abitazione e servizi elevato per un piano fuori terra, con annessa circostante corte pertinenziale in IN (BO), Via Del Signore n.
2230/A, il tutto distinto al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di IN (BO) alla partita , coi seguenti dati: - Foglio 107, mappale 182, sub 1 (corte), P.IVA_1
b.c.n.c.; - Foglio 107, mappale 182, sub 2, via Del Signore n. 2230, piano T, categoria
A/7 (porzione abitativa), classe 1, vani 6, Rendita catastale € 697,22; - Foglio 107, mappale 182, sub 3, via Del Signore n. 2230, categoria C/6 (autorimessa, ripostiglio
e portico), piano T, classe 2, mq. 47, Rendita catastale € 169,91. In confine con:
[...]
salvo altri. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro CP_2
quota delle parti comuni del fabbricato e dell'area di pertinenza tali per legge, titolo e destinazione.” “Le parti” “dichiarano, con riferimento al trasferimento immobiliare di cui al presente atto, che” “è prevista la corresponsione di un corrispettivo in danaro, da parte della Sig.ra in favore del Sig. , quantificato in Parte_1 CP_1
complessivi € 100.000,00 (diconsi centomila/00 euro), importo da versarsi con strumenti di pagamento tracciabili e, in particolare, mediante bonifico bancario, così suddiviso: - € 90.000,00 (diconsi novantamila/00 euro) alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-
10.000,00 (diconsi diecimila/00 euro), dovranno essere corrisposti al Sig. CP_1
entro il giorno 31.12.2026”. “La parte cedente, Sig. , rinuncia
[...] CP_1
all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza
10 utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di divorzio”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 9 dicembre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“3. Le parti dichiarano che col trasferimento realizzato, per la cui realizzazione i coniugi si impegnano, sin d'ora, a prestarsi a tutti gli eventuali atti che si dovessero rendere necessari, si intende regolato, allo stato attuale, ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale.
4. Le spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi sono compensati tra le parti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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