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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.P. Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
15797/2020
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall' Avv. Giacinto Donvito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gioia del Colle
alla via Santa Lucia n. 10
- ATTORE –
E
, COD. FISC. Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Clemente Montuori ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Gioia del Colle al corso Garibaldi n. 97
- CONVENUTO –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “…condannare al Controparte_2
pagamento in favore dell'attore della somma di € 24.032,22 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante oltre accessori di legge;
condannare altresì al Controparte_2
ristoro del danno non patrimoniale nella misura che sarà ritenuta in via equitativa;
condannare in ogni caso il convenuto al pagamento di spese e competenze di giudizio, di cui € 14,23 per la notifica del ricorso ed € 572,00 per il doppio contributo unificato, con vincolo di distrazione…”
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “… La domanda attorea va rigettata perché infondata in fatto ed in diritto e non provata…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, il 19.07.2021 il sig. evocava in giudizio Parte_1
il sig. per ivi sentire così provvedere: “…in via preliminare accertare e Controparte_2
dichiarare, incidenter tantum, che i fatti in premessa integrano il reato di calunnia;
ancor in via preliminare accertare e dichiarare l'illecito civile della condotta del resistente;
per l'effetto condannare al pagamento in favore di della somma che sarà Controparte_2 Parte_1
ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale come in premessa qualificato;
condannare al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarre in Controparte_2
favore dello scrivente procuratore anticipatario…”. Deduceva che con denuncia-querela del 29.06.2018 il lo aveva accusato di diffamazione a mezzo stampa per aver pubblicato sul periodico CP_2
“GioiaOggi” n. 7 del 13.04.2018 un articolo in cui narrava che , durante la Controparte_2
“seduta” di Consiglio comunale di Gioia del Colle del 30.03.2018, aveva minacciato il consigliere
[...]
CP_ proferendo la frase “ti faccio un culo così” e l'aveva mimata con un gesto delle mani;
precisava che l'episodio era stato confermato da alcuni Consiglieri e da un funzionario dell'Ente presenti in aula, che l'articolo riportava quanto realmente accaduto e, pertanto, che l'accusa mossagli dal era CP_2
calunniosa; deduceva che la veridicità della notizia era stata accertata dalla Procura della Repubblica di
Bari nel procedimento penale radicato a seguito della denuncia, tanto che la stessa era stata archiviata dal
G.I.P. su conforme richiesta del P.M. Si costituiva il resistente eccependo la mancanza dell'elemento pag. 2/6 psicologico del reato di calunnia ed in via riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamneto in suo favore della somma di €. 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti in seguito alla diffusione dell'infondata accusa subita. Con provvedimento del 21.10.2021 il
Giudice disponeva il mutamento di rito in ordinario concedendo i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Nel corso del giudizio erano escussi i testi Controparte_4 Testimone_1 Testimone_2 [...]
, e;
Controparte_5 Testimone_3 Controparte_6 Testimone_4 Controparte_7
quindi, su concorde richiesta delle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi come parte convenuta abbia sostanzialmente rinunciato alla domanda riconvenzionale proposta atteso che sulla stessa non ha svolto alcuna difesa sia in conclusionale che nelle repliche. La domanda non era, comunque, provata ed era pertanto infondata.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi come parte attrice abbia espressamente formulato le proprie richieste risarcitorie per danni patrimoniali solo in sede di precisazione delle conclusioni e quindi tardivamente ed oltre il termine di cui all'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. In citazione tale domanda risulta infatti del tutto omessa nelle conclusioni della parte. Nessuna espressa conclusione in tal senso si rinviene anche nelle memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.: l'eventuale indicazione di pretese risarcitorie nella narrativa degli atti è infatti irrilevante se la parte non le indica, esplicitamente, nelle conclusioni dell'atto pena una evidente lesione del principio del contraddittorio. Parte attrice deduce anche di avere legittimamente proposto la domanda in sede di precisazione delle conclusioni e che l'accettazione del contraddittorio sul punto ( non avendo parte convenuta immediatamente contestato l'eventuale inammissibilità della domanda nuova ) renderebbe la domanda ammissibile, Tale tesi è
infondata. Il richiamo di parte attrice ad un orientamento giurisprudenziale in senso contrario non coglie nel segno atteso che il riferimento è ad una ordinanza emessa nell'ambito di un giudizio introdotto prima della entrata in vigore della L. n. 353 del 1990. Passando al merito delle domande correttamente proposte da parte attrice ci si deve innanzi tutto soffermare sulla domanda di accertamento in via incidentale della sussistenza del reato di calunnia nei fatti di causa. In proposito deve rilevarsi come a seguito della denuncia per diffamazione a mezzo stampa il P.M. chiedeva l'archiviazione della stessa deducendo, tra l'altro, che tale denuncia “rasenta la stessa calunnia”. Essendo la calunnia un reato perseguibile d'ufficio,
e non risultando conseguiti i relativi provvedimenti deve pertanto ritenersi che già il P.M. non avesse pag. 3/6 inteso sussistente il reato di calunnia nei fatti oggetto di causa. Deve poi rilevarsi come la stessa parte attrice nelle proprie memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. abbia ammesso che “ …a seguito dell'archiviazione proponeva istanza di punizione per l'ipotesi di reato di cui all'art. 368 c.p. Parte_1
(poi archiviata senza seguito)…”. Quindi altri giudici penali hanno già ritenuto insussistente il reato di calunnia nella fattispecie che ora ci occupa. In proposito deve ritenersi che alcun utile elemento abbia fornito l'istruttoria su tale accertamento, e che non sia stato provato il dolo specifico rilevante ai fini penali. Parte attrice ha anche chiesto l'accertamento dell'illecito civile nella condotta del convenuto ex art. 2043; avendo la domanda ad oggetto il risarcimento del danno morale ed esistenziale deve tuttavia farsi riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2059 c.c. che riconosce un risarcimento del danno morale nei casi previsti dalla legge e quindi, sulla base della elaborazione giurisprudenziale, in caso di violazione di diritti costituzionalmente garantiti ( quali possono essere la dignità, l'onore ed il prestigio della persona
) attuata da un comportamento doloso o colposo del danneggiante. Nel caso che ci occupa pur non essendo stato provato il dolo specifico costituente la fattispecie del reato di calunnia, deve ritenersi provato l'elemento della colpa grave del convenuto, che avrebbe dovuto rendersi consapevole del fatto che il contenuto dell'articolo non aveva carattere diffamatorio in quanto descriveva situazioni correttamente ( e comunque in senso dubitativo ) riferite sulla base delle dichiarazioni dei protagonisti. Il
convenuto aveva infatti querelato l'attore quale articolista di una testata giornalistica a tiratura locale,
GioiaOggi, per un articolo apparso sul numero 7 del mese di Aprile 2018. Il , nel ridetto Parte_1
articolo, facendo riferimento ad un consiglio comunale del 30.03.2018, scriveva che “secondo le dichiarazioni rilasciate dal consigliere del Gruppo Misto Alessandro De Rosa, (questi sarebbe stato)
bersaglio a suo dire di minacce da parte del che seduto in prima fila tra il pubblico presente lo CP_2
avrebbe apostrofato con alcune frasi minacciose mentre nel contempo con le mani figurava una forma geometrica tondeggiante”. L'articolo poi così continuava “.. ascoltati successivamente anche altri presenti in aula consiliare, semplici cittadini, Consiglieri e Funzionari, confermavano tali circostanze…. altri presenti hanno dato una lettura differente dell'accaduto frutto a loro dire di un malinteso tra i due. Il
non intendeva minacciare fisicamente il consigliere ma solo lanciargli una “sfida CP_2 CP_3
politica” per le prossime consultazioni amministrative gioiesi”. Il contenuto dell'articolo corrisponde perfettamente alle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi escussi in corso di causa e non presenta in pag. 4/6 maniera evidente alcun contenuto diffamatorio limitandosi a riportare fatti oggettivamente accaduti e la versione dei fatti di entrambe le parti contrapposte. L'evidenza della mancanza di profili diffamatori comporta pertanto la responsabilità del convenuto ai fini di un eventuale risarcimento dei danni morali subiti dall'attore. Tali danni, comunque esigui nel loro ammontare in mancanza di indicazione di elementi che ne dimostrino una maggiore intensità, sono stati provati nell'istruttoria dalle deposizioni dei testi e sono comunque presumibili in ragione del contesto ( un piccolo centro urbano della provincia dove tutti si conoscono ) in cui i fatti sono avvenuti. Circa il loro ammontare deve procedersi, quindi, ad una valutazione equitativa per cui gli stesi possono essere liquidati nella somma attualizzata di €. 1.100,00.
Deve pertanto accogliersi la domanda nei limiti anzidetti, ed in considerazione dell'infondatezza della domanda riconvenzionale devono porsi a carico di parte convenuta le spese del presente procedimento,
liquidate, come da dispositivo in applicazione dei criteri del decisum. Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). ( cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14
dicembre 2023 ). La disposizione predetta ha inteso, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
rigettata ogni diversa domanda, così provvede:
[...]
- condanna , per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore di Controparte_2
pag. 5/6 della somma attualizzata all'emissione della presente sentenza di €. 1.100,00 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale subito per i fatti oggetto di causa e liquidata equitativamente;
- condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore Controparte_2
dell'attore che liquida in €. 1.200,00 di cui €. 586,23 per spese oltre maggiorazione per spese generali
IVA e CAP come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Giacinto Donvito dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Bari, 24.03.2025 Il G.O.P.
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.P. Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
15797/2020
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall' Avv. Giacinto Donvito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gioia del Colle
alla via Santa Lucia n. 10
- ATTORE –
E
, COD. FISC. Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Clemente Montuori ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Gioia del Colle al corso Garibaldi n. 97
- CONVENUTO –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “…condannare al Controparte_2
pagamento in favore dell'attore della somma di € 24.032,22 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante oltre accessori di legge;
condannare altresì al Controparte_2
ristoro del danno non patrimoniale nella misura che sarà ritenuta in via equitativa;
condannare in ogni caso il convenuto al pagamento di spese e competenze di giudizio, di cui € 14,23 per la notifica del ricorso ed € 572,00 per il doppio contributo unificato, con vincolo di distrazione…”
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “… La domanda attorea va rigettata perché infondata in fatto ed in diritto e non provata…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, il 19.07.2021 il sig. evocava in giudizio Parte_1
il sig. per ivi sentire così provvedere: “…in via preliminare accertare e Controparte_2
dichiarare, incidenter tantum, che i fatti in premessa integrano il reato di calunnia;
ancor in via preliminare accertare e dichiarare l'illecito civile della condotta del resistente;
per l'effetto condannare al pagamento in favore di della somma che sarà Controparte_2 Parte_1
ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale come in premessa qualificato;
condannare al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarre in Controparte_2
favore dello scrivente procuratore anticipatario…”. Deduceva che con denuncia-querela del 29.06.2018 il lo aveva accusato di diffamazione a mezzo stampa per aver pubblicato sul periodico CP_2
“GioiaOggi” n. 7 del 13.04.2018 un articolo in cui narrava che , durante la Controparte_2
“seduta” di Consiglio comunale di Gioia del Colle del 30.03.2018, aveva minacciato il consigliere
[...]
CP_ proferendo la frase “ti faccio un culo così” e l'aveva mimata con un gesto delle mani;
precisava che l'episodio era stato confermato da alcuni Consiglieri e da un funzionario dell'Ente presenti in aula, che l'articolo riportava quanto realmente accaduto e, pertanto, che l'accusa mossagli dal era CP_2
calunniosa; deduceva che la veridicità della notizia era stata accertata dalla Procura della Repubblica di
Bari nel procedimento penale radicato a seguito della denuncia, tanto che la stessa era stata archiviata dal
G.I.P. su conforme richiesta del P.M. Si costituiva il resistente eccependo la mancanza dell'elemento pag. 2/6 psicologico del reato di calunnia ed in via riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamneto in suo favore della somma di €. 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti in seguito alla diffusione dell'infondata accusa subita. Con provvedimento del 21.10.2021 il
Giudice disponeva il mutamento di rito in ordinario concedendo i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Nel corso del giudizio erano escussi i testi Controparte_4 Testimone_1 Testimone_2 [...]
, e;
Controparte_5 Testimone_3 Controparte_6 Testimone_4 Controparte_7
quindi, su concorde richiesta delle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi come parte convenuta abbia sostanzialmente rinunciato alla domanda riconvenzionale proposta atteso che sulla stessa non ha svolto alcuna difesa sia in conclusionale che nelle repliche. La domanda non era, comunque, provata ed era pertanto infondata.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi come parte attrice abbia espressamente formulato le proprie richieste risarcitorie per danni patrimoniali solo in sede di precisazione delle conclusioni e quindi tardivamente ed oltre il termine di cui all'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. In citazione tale domanda risulta infatti del tutto omessa nelle conclusioni della parte. Nessuna espressa conclusione in tal senso si rinviene anche nelle memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.: l'eventuale indicazione di pretese risarcitorie nella narrativa degli atti è infatti irrilevante se la parte non le indica, esplicitamente, nelle conclusioni dell'atto pena una evidente lesione del principio del contraddittorio. Parte attrice deduce anche di avere legittimamente proposto la domanda in sede di precisazione delle conclusioni e che l'accettazione del contraddittorio sul punto ( non avendo parte convenuta immediatamente contestato l'eventuale inammissibilità della domanda nuova ) renderebbe la domanda ammissibile, Tale tesi è
infondata. Il richiamo di parte attrice ad un orientamento giurisprudenziale in senso contrario non coglie nel segno atteso che il riferimento è ad una ordinanza emessa nell'ambito di un giudizio introdotto prima della entrata in vigore della L. n. 353 del 1990. Passando al merito delle domande correttamente proposte da parte attrice ci si deve innanzi tutto soffermare sulla domanda di accertamento in via incidentale della sussistenza del reato di calunnia nei fatti di causa. In proposito deve rilevarsi come a seguito della denuncia per diffamazione a mezzo stampa il P.M. chiedeva l'archiviazione della stessa deducendo, tra l'altro, che tale denuncia “rasenta la stessa calunnia”. Essendo la calunnia un reato perseguibile d'ufficio,
e non risultando conseguiti i relativi provvedimenti deve pertanto ritenersi che già il P.M. non avesse pag. 3/6 inteso sussistente il reato di calunnia nei fatti oggetto di causa. Deve poi rilevarsi come la stessa parte attrice nelle proprie memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. abbia ammesso che “ …a seguito dell'archiviazione proponeva istanza di punizione per l'ipotesi di reato di cui all'art. 368 c.p. Parte_1
(poi archiviata senza seguito)…”. Quindi altri giudici penali hanno già ritenuto insussistente il reato di calunnia nella fattispecie che ora ci occupa. In proposito deve ritenersi che alcun utile elemento abbia fornito l'istruttoria su tale accertamento, e che non sia stato provato il dolo specifico rilevante ai fini penali. Parte attrice ha anche chiesto l'accertamento dell'illecito civile nella condotta del convenuto ex art. 2043; avendo la domanda ad oggetto il risarcimento del danno morale ed esistenziale deve tuttavia farsi riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2059 c.c. che riconosce un risarcimento del danno morale nei casi previsti dalla legge e quindi, sulla base della elaborazione giurisprudenziale, in caso di violazione di diritti costituzionalmente garantiti ( quali possono essere la dignità, l'onore ed il prestigio della persona
) attuata da un comportamento doloso o colposo del danneggiante. Nel caso che ci occupa pur non essendo stato provato il dolo specifico costituente la fattispecie del reato di calunnia, deve ritenersi provato l'elemento della colpa grave del convenuto, che avrebbe dovuto rendersi consapevole del fatto che il contenuto dell'articolo non aveva carattere diffamatorio in quanto descriveva situazioni correttamente ( e comunque in senso dubitativo ) riferite sulla base delle dichiarazioni dei protagonisti. Il
convenuto aveva infatti querelato l'attore quale articolista di una testata giornalistica a tiratura locale,
GioiaOggi, per un articolo apparso sul numero 7 del mese di Aprile 2018. Il , nel ridetto Parte_1
articolo, facendo riferimento ad un consiglio comunale del 30.03.2018, scriveva che “secondo le dichiarazioni rilasciate dal consigliere del Gruppo Misto Alessandro De Rosa, (questi sarebbe stato)
bersaglio a suo dire di minacce da parte del che seduto in prima fila tra il pubblico presente lo CP_2
avrebbe apostrofato con alcune frasi minacciose mentre nel contempo con le mani figurava una forma geometrica tondeggiante”. L'articolo poi così continuava “.. ascoltati successivamente anche altri presenti in aula consiliare, semplici cittadini, Consiglieri e Funzionari, confermavano tali circostanze…. altri presenti hanno dato una lettura differente dell'accaduto frutto a loro dire di un malinteso tra i due. Il
non intendeva minacciare fisicamente il consigliere ma solo lanciargli una “sfida CP_2 CP_3
politica” per le prossime consultazioni amministrative gioiesi”. Il contenuto dell'articolo corrisponde perfettamente alle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi escussi in corso di causa e non presenta in pag. 4/6 maniera evidente alcun contenuto diffamatorio limitandosi a riportare fatti oggettivamente accaduti e la versione dei fatti di entrambe le parti contrapposte. L'evidenza della mancanza di profili diffamatori comporta pertanto la responsabilità del convenuto ai fini di un eventuale risarcimento dei danni morali subiti dall'attore. Tali danni, comunque esigui nel loro ammontare in mancanza di indicazione di elementi che ne dimostrino una maggiore intensità, sono stati provati nell'istruttoria dalle deposizioni dei testi e sono comunque presumibili in ragione del contesto ( un piccolo centro urbano della provincia dove tutti si conoscono ) in cui i fatti sono avvenuti. Circa il loro ammontare deve procedersi, quindi, ad una valutazione equitativa per cui gli stesi possono essere liquidati nella somma attualizzata di €. 1.100,00.
Deve pertanto accogliersi la domanda nei limiti anzidetti, ed in considerazione dell'infondatezza della domanda riconvenzionale devono porsi a carico di parte convenuta le spese del presente procedimento,
liquidate, come da dispositivo in applicazione dei criteri del decisum. Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). ( cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14
dicembre 2023 ). La disposizione predetta ha inteso, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
rigettata ogni diversa domanda, così provvede:
[...]
- condanna , per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore di Controparte_2
pag. 5/6 della somma attualizzata all'emissione della presente sentenza di €. 1.100,00 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale subito per i fatti oggetto di causa e liquidata equitativamente;
- condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore Controparte_2
dell'attore che liquida in €. 1.200,00 di cui €. 586,23 per spese oltre maggiorazione per spese generali
IVA e CAP come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Giacinto Donvito dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Bari, 24.03.2025 Il G.O.P.
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6