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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, collegio specializzato per le controversie agrarie, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. Ugo Scavuzzo Presidente
Dott. Giuseppe Bonfiglio Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli Giudice rel.
Dott. Vincenzo Scarpinati Esperto
Dott. Nicola Nastasi Esperto ha pronunciato, in esito all'udienza del 13 novembre 2024 la seguente
SENTENZA nel proc. n. 3078/2021 R.G. proposto da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Tuccillo;
C.F._3
ricorrenti contro
(c.f. e p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Scarcella;
resistente cui è stato riunito il proc. n. 3813/2022 R.G. proposto da
(c.f. e p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Scarcella;
ricorrente contro
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3 Parte_1
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Tuccillo;
C.F._3
resistenti
e contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
nato a [...] il [...], residente in [...]
10, 00186 - Roma, codice fiscale C.F._4
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2021, Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3
l' , chiedendo dichiararsi la cessazione degli Controparte_1
effetti del contratto di affitto di fondo rustico in deroga stipulato in data 1° marzo 2009 (così come modificato con contratto del 15 novembre 2012 ed avente ad oggetto i seguenti terreni agricoli siti in Comune di Gaggi individuati al locale Catasto Terreni: al Fgl. 5, particelle nn. 198, 200, 201,
208, 209, 245, 425, 460, 462, 161; al Fg. 8, particelle nn. 80, 81, 82, 83, 109, 164, 165, 472, 546,
607, 609; al Fg. 9, particella n. 207) e condannarsi la società convenuta al rilascio dei predetti fondi
(ad esclusione dei terreni identificati al Catasto Terreni Fgl. 5, particelle nn. 460, 462, e 161, nonché
Fgl. 8, particella n. 546, in quanto già riconsegnato dalla convenuta) e al pagamento dell'indennità per indebita occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c. dall'1 gennaio 2019 fino alla data dell'effettivo rilascio, nonché al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniale derivanti dall'inadempimento di controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 dicembre 2021, si è costituita in giudizio l' , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
delle domande avversarie e la condanna in via riconvenzionale dei ricorrenti al pagamento dei danni subiti per non aver questi ultimi adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di affitto di fondo rustico in deroga dell'1 marzo 2009 (e con la successiva scrittura del 15 novembre 2012), non avendo provveduto a reimpiantare a loro spese 1300 piante di agrumi. La società resistente ha chiesto, altresì, dichiararsi “che insiste servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, esercitata a piedi e con mezzi meccanici attraverso una strada in terra battuta larga ml. 6,00, che si diparte dal Corso delle Province, a Gaggi, gravante sulla particella 609, fg. 8, di proprietà dei ricorrenti e del sig. ed a favore delle particelle 610, 573, 608, 545 Parte_4
e 54, di proprietà della sig.ra , di cui la soc. resistente è comodataria, nonché Parte_5 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
gravante sull'area posta nella particella 609, di pertinenza dei ricorrenti e del sig. Parte_4
in cui si trovano il locale pompe, la vasca ed il vano motore, ed a favore delle
[...]
medesime particelle 610, 573, 608, 545 e 54; nonché riconoscere la servitù di attingimento dell'acqua per l'irrigazione di cui si è detto infra al punto C. 2.1”.
Con sentenza parziale n. 1044/22 emessa all'esito dell'udienza dell'8 giugno 2022 (le cui motivazioni sono state depositate in data 30 marzo 2023), il Tribunale di Messina: 1) ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al rilascio dei terreni censiti al Catasto Terreni del
Comune di Gaggi (ME), al foglio 5, part.lle 198, 200, 208, 209, e al foglio 9, part.lla 207 (ritenendo incontestato tra le parti che per gli stessi è stato effettuato il rilascio); 2) in accoglimento della domanda dei ricorrete, ha dichiara cessato al 31 dicembre 2018 il contratto di affitto di fondo rustico stipulato inter partes in data 1 marzo 2009 e integrato con scrittura privata del 15 novembre
2012 e ha condannato la resistente al rilascio dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di
Gaggi (ME), al foglio 5, part.lle nn. 201, 245, 425, al foglio 8, part.lle nn. 80, 81, 82, 83, 109, 164,
165, 472, 607, 609; 3) ha rigettato la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni avanzata dai ricorrenti;
4) ha dichiarato improcedibili le domande riconvenzionali avanzate dalla resistente;
5) ha disposto la prosecuzione della fase istruttoria per la determinazione dell'indennità di occupazione. Il Tribunale di Messina, con separata ordinanza emessa in pari data, ha disposto c.t.u., affinché il consulente rispondesse al seguente quesito: “ritenuto che, in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione occorre quantificare la stessa partendo dal canone annuo pattuito di € 4.500,00 come valore massimo e individuando la parte di canone che attiene a ciascuna porzione di terreno o porzioni omogenee, tenuto conto della superficie e della effettiva destinazione colturale, a partire dalla scadenza del rapporto (e quindi dall'1 gennaio 2019) sino al rilascio, se già avvenuto, o sino alla data odierna, se ancora oggetto di detenzione sine titulo da parte della azienda agricola: in quest'ultimo caso individuando anche il canone mensile per poter calcolare il dovuto sino al futuro rilascio”.
Al giudizio così instaurato e recante n. 3078/2021 R.G. è stato riunito il proc. n. 3813/2022 R.G., avente ad oggetto le domande riconvenzionali già precedentemente avanzate dall'
[...]
nell'ambito del proc. n. 3078/2021 R.G. e dichiarate Controparte_1
improcedibili con la sentenza parziale emessa in data 8 giugno 2022. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1 dicembre 2022 si sono costituiti in giudizio e Parte_1 Parte_2 [...]
i quali hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie. Parte_3
Non si è costituito in giudizio seppur ritualmente citato, con la Parte_4
conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
Espletata c.t.u. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione.
Tanto premesso, preso atto della sentenza non definitiva con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti del contratto d'affitto stipulato dalle odierne parti processuali alla data del
31 dicembre 2018, deve accogliersi la domanda svolta nell'ambito del proc. n. 3078/2021 R.G. da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 di condanna della resistente al pagamento dell'indennità prevista dell'art. 1591
[...]
c.c. dal gennaio 2019 fino alla data dell'effettivo rilascio.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “la responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione - disciplinata dall'art. 1591 c.c., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto”
(Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021, n. 38588), con la conseguenza che “poiché tale ritardo costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale, il locatore è esentato dal dimostrare la colpa del conduttore, essendo a carico di quest'ultimo, ex art. 1218 c.c., dimostrare che il ritardo o
l'inadempimento è stato determinato da impossibilità dovuta a causa allo stesso non imputabile
(…) ovvero di aver proceduto ex art. 1220 c.c. ad una offerta reale non formale, purché seria, concreta e tempestiva” e che “l'obbligo del conduttore a norma dell'art. 1591 c.c. (…) integra un debito di valuta di natura contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, con la conseguenza che come tale non è suscettibile di rivalutazione monetaria, bensì produce interessi dal giorno della domanda (salvo il maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c., comma 2, ove allegato e dimostrato)” (Tribunale Roma sez. VI, 24/05/2021, n. 9149).
Ai fini della determinazione del quantum debeatur, considerato che parte dei fondi oggetto del contratto di affitto erano già stati rilasciati dall' Controparte_1
, il Tribunale di Messina ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare
[...] TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'indennità di occupazione partendo dal canone annuo pattuito di € 4.500,00 e individuando la parte di canone che attiene a ciascuna porzione di terreno o porzioni omogenee, ancora oggetto di detenzione sine titulo da parte della azienda agricola.
Ritiene il Collegio che non vi è motivo di discostarsi dalle risultanze cui il c.t.u. è pervenuto, in quanto frutto di attenta analisi della documentazione in atti e considerato che nessuna delle odierne parti processuali ha svolto rilievi (relativamente alla mera determinazione della ripartizione del canone di locazione in ragione delle singole porzioni del fondo) alla relazione definitiva depositata dal c.t.u.
Deve, a questo punto, darsi atto che, ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, le parti hanno concordemente affermato che i fondi di cui al fgl. 5, particelle 198, 200, 208 e 209 e di cui al fgl. 9, part. 207 sono stati rilasciato in data 9 agosto 2021, mentre i fondi di cui al fgl. 5, particelle 201, 245 e 425 e di cui al fgl. 8, particelle 80, 81, 82, 83, 109, 164, 165, 472, 607 e 609 sono stati rilasciati in data 19 gennaio 2024.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico, il diritto di credito vantato dai ricorrenti può quantificarsi nei seguenti termini: per i fondi di cui al fgl.
5, particelle 198, 200, 208 e 209 e di cui al fgl. 9, part. 207, il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di
€ 1.050,00 (€ 87,50 mensili), con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di €
2.712,50 (€ 87,50 x 31 mesi); per i fondi di cui al fgl. 5, particelle 201 e 425 il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di € 50,00, con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di €
250,00 (€ 50,00 x 5 anni); per il fondo di cui al fgl. 5, particella 245 il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di € 400,00, con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di € 2.000,00 (€
400,00 x 5 anni); per il fondo di cui al fgl. 8, particella 609 il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di
€ 680,00, con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di € 3.400,00 (€ 680,00 x
5 anni); per il fondo di cui al fgl. 8, particella 607 il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di € 500,00, con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di € 2.500 (€ 500,00 x 5 anni); per il fondo di cui al fgl. 8, particella 472 il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di € 320,00, con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di € 1.600,00 (€ 320,00 x 5 anni); per i fondi di cui al fgl. 8, particelle 80, 81, 82, 83, 164, 165 e 109 il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di € 1.500,00, con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di € 7.500,00 (€
1.500,00 x 5 anni). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Preme evidenziare che non appare condivisibile l'unico rilievo avanzato dalla società convenuta alla relazione peritale, per il quale le particelle di cui al foglio 5 part. 245 e foglio 8 part. 607, non dovrebbero considerarsi al fine della determinazione dell'indennità di occupazione sul presupposto che le medesime risulterebbero vendute, ovvero non oggetto di contratto.
I contratti stipulati in data 1 marzo 2009 e in data 15 novembre 2012, infatti, hanno ad oggetto anche i fondi di cui al foglio 5, part. 245, e al foglio 8, part. 607, e la convenuta non ha provato la circostanza che i medesimi sono stati consegnati in data anteriore all'instaurazione del giudizio, così come, d'altronde, già osservato dal Tribunale nella sentenza non definitiva, laddove ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di
Gaggi (ME), al foglio 5, part.lle 198, 200, 208, 209, e al foglio 9, part.lla 207, dando atto invece che
“a tutt'oggi perdura l'indebita occupazione degli altri terreni oggetto di causa, e precisamente dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Gaggi: a) quanto al Fg. n. 5, i terreni contrassegnati dalle particelle nn. 201, 245, 425; b) quanto al Fg. n. 8, i terreni contrassegnati dalle particelle nn. 80, 81, 82, 83, 109, 164, 165, 472, 607, 609” (pag. 6).
Alla luce di quanto dedotto, l' deve Controparte_1 essere condannata al pagamento dell'indennità per ritardata restituzione del compendio aziendale, per un importo complessivo pari ad € 19.962,50, oltre interessi da calcolarsi sugli importi mensilmente dovuti e da ogni singola scadenza contrattuale fino al soddisfo.
Andando ad analizzare le domande svolte dall' Controparte_1
nell'ambito del procedimento riunito n. 3813/2022 R.G., le medesime devono essere
[...]
rigettate.
Deve, in primo luogo, rigettarsi la domanda risarcitoria svolta sul presupposto che
[...]
e Parte_4 Parte_1 Parte_2
avrebbero causato danni per non aver adempiuto provveduto Parte_3
a reimpiantare a loro spese 1300 piante di agrumi.
Va, infatti, osservato che, ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto in data 1 marzo 2009, le parti aveva convenuto che “i proprietari si impegneranno a reimpiantare a loro spese nei prossimi anni” 500 piante di agrumi, mentre nel contratto sottoscritto in data 15 novembre 2012 le parti aveva convenuto che “i proprietari si impegnano a reimpiantare a loro spese nei prossimi anni” 800 piante di agrumi. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ritiene il Collegio, a prescindere dal numero di piante di agrumi oggetto di contratto, che la domanda risarcitoria appare generica, non avendo i proprietari assunto con le predette scritture negoziali una immediata obbligazione a reimpiantare le piante di agrumi, prevedendo la clausola contrattuale un mero impegno da assumersi “nei prossimi anni”, con la conseguenza che non appare allo stato possibile qualificare il comportamento dei proprietari come inadempiente (ovvero, in ogni caso, quantificarsi l'allegato danno), in assenza di una precisa indicazione temporale in ordine al momento in cui la loro obbligazione sarebbe sorta, non emergendo in atti neanche che la ricorrente, durante il rapporto negoziale, avesse richiesto ai proprietari di adempiere all'impegno assunto.
Va, altresì, rigettata, la domanda della ricorrente volta all'accertamento di una servitù sui fondi dei resistenti per “destinazione del padre di famiglia”.
Anche tale domanda appare, infatti, generica, non avendo la ricorrente prodotto (ed invero neanche allegato) l'esistenza di elementi idonei e sufficienti a ritenere sussistente il preteso diritto reale per “destinazione del padre di famiglia”.
Ai sensi dell'art. 1062 c.c., “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
Ebbene, nel caso di specie, la società ricorrente non ha specificamente indicato (e provato) che i fondi oggetto della domanda di accertamento del diritto reale sono stati posseduti dallo stesso proprietario (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/07/2021, n. 21068, la quale evidenzia che non può ipotizzarsi una destinazione per volere dell'originario proprietario (il “pater familias”), ove, appunto, si sia in presenza di proprietà provenienti da più titolari).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. 55/2014, considerate le questioni trattate, separatamente per le attività prestate prima della riunione (studio, introduttiva, trattazione) e in modo unitario per la successiva fase decisionale (cfr.
Cassazione civile sez. I, 28/05/2018, n. 13276), seguono la soccombenza e devono interamente porsi a carico di parte attrice con la conseguenza che l' Controparte_1
deve essere condannata al pagamento delle medesime in favore di
[...] [...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(proc. n. 3078/2021 R.G., valore della causa indeterminabile: fase studio: € 1.200,00; fase
[...] introduttiva € 1.000,00; fase istruttoria € 1.200,00; proc. n. 3813/2021 R.G., valore della causa TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
indeterminabile: fase studio: € 1.200,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase istruttoria € 1.200,00; fase decisionale € 2.000,00)
Anche le spese di c.t.u. seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico dell' . Controparte_1
Nulla sulle spese di giudizio nei confronti di rimasto Parte_4
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3078/2021 R.G. (cui è stato riunito il proc. n. 3813/2022 R.G.), così provvede:
1. Condanna l' al pagamento in solido Controparte_1
in favore di e Parte_1 Parte_2 [...] del complessivo importo di € 19.962,50, oltre interessi legali nella Parte_3
misura e con le decorrenze indicate in parte motiva;
2. Rigetta le domande svolte dall' Controparte_1 nell'ambito del proc. n. 3813/2022 R.G.;
3. Condanna l' al pagamento in solido Controparte_1
in favore di e Parte_1 Parte_2 [...] delle spese di lite che liquida in € 40,44 per spese vive ed € Parte_3
8.800,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4. Nulla sulle spese di giudizio nei confronti di Parte_4
5. Pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico dell'
[...]
. Controparte_1
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 13 novembre 2024.
Il Giudice relatore
dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
dott. Ugo Scavuzzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, collegio specializzato per le controversie agrarie, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. Ugo Scavuzzo Presidente
Dott. Giuseppe Bonfiglio Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli Giudice rel.
Dott. Vincenzo Scarpinati Esperto
Dott. Nicola Nastasi Esperto ha pronunciato, in esito all'udienza del 13 novembre 2024 la seguente
SENTENZA nel proc. n. 3078/2021 R.G. proposto da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Tuccillo;
C.F._3
ricorrenti contro
(c.f. e p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Scarcella;
resistente cui è stato riunito il proc. n. 3813/2022 R.G. proposto da
(c.f. e p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Scarcella;
ricorrente contro
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3 Parte_1
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Tuccillo;
C.F._3
resistenti
e contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
nato a [...] il [...], residente in [...]
10, 00186 - Roma, codice fiscale C.F._4
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2021, Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3
l' , chiedendo dichiararsi la cessazione degli Controparte_1
effetti del contratto di affitto di fondo rustico in deroga stipulato in data 1° marzo 2009 (così come modificato con contratto del 15 novembre 2012 ed avente ad oggetto i seguenti terreni agricoli siti in Comune di Gaggi individuati al locale Catasto Terreni: al Fgl. 5, particelle nn. 198, 200, 201,
208, 209, 245, 425, 460, 462, 161; al Fg. 8, particelle nn. 80, 81, 82, 83, 109, 164, 165, 472, 546,
607, 609; al Fg. 9, particella n. 207) e condannarsi la società convenuta al rilascio dei predetti fondi
(ad esclusione dei terreni identificati al Catasto Terreni Fgl. 5, particelle nn. 460, 462, e 161, nonché
Fgl. 8, particella n. 546, in quanto già riconsegnato dalla convenuta) e al pagamento dell'indennità per indebita occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c. dall'1 gennaio 2019 fino alla data dell'effettivo rilascio, nonché al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniale derivanti dall'inadempimento di controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 dicembre 2021, si è costituita in giudizio l' , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
delle domande avversarie e la condanna in via riconvenzionale dei ricorrenti al pagamento dei danni subiti per non aver questi ultimi adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di affitto di fondo rustico in deroga dell'1 marzo 2009 (e con la successiva scrittura del 15 novembre 2012), non avendo provveduto a reimpiantare a loro spese 1300 piante di agrumi. La società resistente ha chiesto, altresì, dichiararsi “che insiste servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, esercitata a piedi e con mezzi meccanici attraverso una strada in terra battuta larga ml. 6,00, che si diparte dal Corso delle Province, a Gaggi, gravante sulla particella 609, fg. 8, di proprietà dei ricorrenti e del sig. ed a favore delle particelle 610, 573, 608, 545 Parte_4
e 54, di proprietà della sig.ra , di cui la soc. resistente è comodataria, nonché Parte_5 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
gravante sull'area posta nella particella 609, di pertinenza dei ricorrenti e del sig. Parte_4
in cui si trovano il locale pompe, la vasca ed il vano motore, ed a favore delle
[...]
medesime particelle 610, 573, 608, 545 e 54; nonché riconoscere la servitù di attingimento dell'acqua per l'irrigazione di cui si è detto infra al punto C. 2.1”.
Con sentenza parziale n. 1044/22 emessa all'esito dell'udienza dell'8 giugno 2022 (le cui motivazioni sono state depositate in data 30 marzo 2023), il Tribunale di Messina: 1) ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al rilascio dei terreni censiti al Catasto Terreni del
Comune di Gaggi (ME), al foglio 5, part.lle 198, 200, 208, 209, e al foglio 9, part.lla 207 (ritenendo incontestato tra le parti che per gli stessi è stato effettuato il rilascio); 2) in accoglimento della domanda dei ricorrete, ha dichiara cessato al 31 dicembre 2018 il contratto di affitto di fondo rustico stipulato inter partes in data 1 marzo 2009 e integrato con scrittura privata del 15 novembre
2012 e ha condannato la resistente al rilascio dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di
Gaggi (ME), al foglio 5, part.lle nn. 201, 245, 425, al foglio 8, part.lle nn. 80, 81, 82, 83, 109, 164,
165, 472, 607, 609; 3) ha rigettato la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni avanzata dai ricorrenti;
4) ha dichiarato improcedibili le domande riconvenzionali avanzate dalla resistente;
5) ha disposto la prosecuzione della fase istruttoria per la determinazione dell'indennità di occupazione. Il Tribunale di Messina, con separata ordinanza emessa in pari data, ha disposto c.t.u., affinché il consulente rispondesse al seguente quesito: “ritenuto che, in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione occorre quantificare la stessa partendo dal canone annuo pattuito di € 4.500,00 come valore massimo e individuando la parte di canone che attiene a ciascuna porzione di terreno o porzioni omogenee, tenuto conto della superficie e della effettiva destinazione colturale, a partire dalla scadenza del rapporto (e quindi dall'1 gennaio 2019) sino al rilascio, se già avvenuto, o sino alla data odierna, se ancora oggetto di detenzione sine titulo da parte della azienda agricola: in quest'ultimo caso individuando anche il canone mensile per poter calcolare il dovuto sino al futuro rilascio”.
Al giudizio così instaurato e recante n. 3078/2021 R.G. è stato riunito il proc. n. 3813/2022 R.G., avente ad oggetto le domande riconvenzionali già precedentemente avanzate dall'
[...]
nell'ambito del proc. n. 3078/2021 R.G. e dichiarate Controparte_1
improcedibili con la sentenza parziale emessa in data 8 giugno 2022. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1 dicembre 2022 si sono costituiti in giudizio e Parte_1 Parte_2 [...]
i quali hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie. Parte_3
Non si è costituito in giudizio seppur ritualmente citato, con la Parte_4
conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
Espletata c.t.u. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione.
Tanto premesso, preso atto della sentenza non definitiva con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti del contratto d'affitto stipulato dalle odierne parti processuali alla data del
31 dicembre 2018, deve accogliersi la domanda svolta nell'ambito del proc. n. 3078/2021 R.G. da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 di condanna della resistente al pagamento dell'indennità prevista dell'art. 1591
[...]
c.c. dal gennaio 2019 fino alla data dell'effettivo rilascio.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “la responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione - disciplinata dall'art. 1591 c.c., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto”
(Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021, n. 38588), con la conseguenza che “poiché tale ritardo costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale, il locatore è esentato dal dimostrare la colpa del conduttore, essendo a carico di quest'ultimo, ex art. 1218 c.c., dimostrare che il ritardo o
l'inadempimento è stato determinato da impossibilità dovuta a causa allo stesso non imputabile
(…) ovvero di aver proceduto ex art. 1220 c.c. ad una offerta reale non formale, purché seria, concreta e tempestiva” e che “l'obbligo del conduttore a norma dell'art. 1591 c.c. (…) integra un debito di valuta di natura contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, con la conseguenza che come tale non è suscettibile di rivalutazione monetaria, bensì produce interessi dal giorno della domanda (salvo il maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c., comma 2, ove allegato e dimostrato)” (Tribunale Roma sez. VI, 24/05/2021, n. 9149).
Ai fini della determinazione del quantum debeatur, considerato che parte dei fondi oggetto del contratto di affitto erano già stati rilasciati dall' Controparte_1
, il Tribunale di Messina ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare
[...] TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'indennità di occupazione partendo dal canone annuo pattuito di € 4.500,00 e individuando la parte di canone che attiene a ciascuna porzione di terreno o porzioni omogenee, ancora oggetto di detenzione sine titulo da parte della azienda agricola.
Ritiene il Collegio che non vi è motivo di discostarsi dalle risultanze cui il c.t.u. è pervenuto, in quanto frutto di attenta analisi della documentazione in atti e considerato che nessuna delle odierne parti processuali ha svolto rilievi (relativamente alla mera determinazione della ripartizione del canone di locazione in ragione delle singole porzioni del fondo) alla relazione definitiva depositata dal c.t.u.
Deve, a questo punto, darsi atto che, ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, le parti hanno concordemente affermato che i fondi di cui al fgl. 5, particelle 198, 200, 208 e 209 e di cui al fgl. 9, part. 207 sono stati rilasciato in data 9 agosto 2021, mentre i fondi di cui al fgl. 5, particelle 201, 245 e 425 e di cui al fgl. 8, particelle 80, 81, 82, 83, 109, 164, 165, 472, 607 e 609 sono stati rilasciati in data 19 gennaio 2024.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico, il diritto di credito vantato dai ricorrenti può quantificarsi nei seguenti termini: per i fondi di cui al fgl.
5, particelle 198, 200, 208 e 209 e di cui al fgl. 9, part. 207, il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di
€ 1.050,00 (€ 87,50 mensili), con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di €
2.712,50 (€ 87,50 x 31 mesi); per i fondi di cui al fgl. 5, particelle 201 e 425 il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di € 50,00, con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di €
250,00 (€ 50,00 x 5 anni); per il fondo di cui al fgl. 5, particella 245 il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di € 400,00, con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di € 2.000,00 (€
400,00 x 5 anni); per il fondo di cui al fgl. 8, particella 609 il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di
€ 680,00, con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di € 3.400,00 (€ 680,00 x
5 anni); per il fondo di cui al fgl. 8, particella 607 il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di € 500,00, con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di € 2.500 (€ 500,00 x 5 anni); per il fondo di cui al fgl. 8, particella 472 il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di € 320,00, con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di € 1.600,00 (€ 320,00 x 5 anni); per i fondi di cui al fgl. 8, particelle 80, 81, 82, 83, 164, 165 e 109 il c.t.u. ha attribuito un canone annuo di € 1.500,00, con la conseguenza che l'indennità deve calcolarsi nell'importo di € 7.500,00 (€
1.500,00 x 5 anni). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Preme evidenziare che non appare condivisibile l'unico rilievo avanzato dalla società convenuta alla relazione peritale, per il quale le particelle di cui al foglio 5 part. 245 e foglio 8 part. 607, non dovrebbero considerarsi al fine della determinazione dell'indennità di occupazione sul presupposto che le medesime risulterebbero vendute, ovvero non oggetto di contratto.
I contratti stipulati in data 1 marzo 2009 e in data 15 novembre 2012, infatti, hanno ad oggetto anche i fondi di cui al foglio 5, part. 245, e al foglio 8, part. 607, e la convenuta non ha provato la circostanza che i medesimi sono stati consegnati in data anteriore all'instaurazione del giudizio, così come, d'altronde, già osservato dal Tribunale nella sentenza non definitiva, laddove ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di
Gaggi (ME), al foglio 5, part.lle 198, 200, 208, 209, e al foglio 9, part.lla 207, dando atto invece che
“a tutt'oggi perdura l'indebita occupazione degli altri terreni oggetto di causa, e precisamente dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Gaggi: a) quanto al Fg. n. 5, i terreni contrassegnati dalle particelle nn. 201, 245, 425; b) quanto al Fg. n. 8, i terreni contrassegnati dalle particelle nn. 80, 81, 82, 83, 109, 164, 165, 472, 607, 609” (pag. 6).
Alla luce di quanto dedotto, l' deve Controparte_1 essere condannata al pagamento dell'indennità per ritardata restituzione del compendio aziendale, per un importo complessivo pari ad € 19.962,50, oltre interessi da calcolarsi sugli importi mensilmente dovuti e da ogni singola scadenza contrattuale fino al soddisfo.
Andando ad analizzare le domande svolte dall' Controparte_1
nell'ambito del procedimento riunito n. 3813/2022 R.G., le medesime devono essere
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rigettate.
Deve, in primo luogo, rigettarsi la domanda risarcitoria svolta sul presupposto che
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e Parte_4 Parte_1 Parte_2
avrebbero causato danni per non aver adempiuto provveduto Parte_3
a reimpiantare a loro spese 1300 piante di agrumi.
Va, infatti, osservato che, ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto in data 1 marzo 2009, le parti aveva convenuto che “i proprietari si impegneranno a reimpiantare a loro spese nei prossimi anni” 500 piante di agrumi, mentre nel contratto sottoscritto in data 15 novembre 2012 le parti aveva convenuto che “i proprietari si impegnano a reimpiantare a loro spese nei prossimi anni” 800 piante di agrumi. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ritiene il Collegio, a prescindere dal numero di piante di agrumi oggetto di contratto, che la domanda risarcitoria appare generica, non avendo i proprietari assunto con le predette scritture negoziali una immediata obbligazione a reimpiantare le piante di agrumi, prevedendo la clausola contrattuale un mero impegno da assumersi “nei prossimi anni”, con la conseguenza che non appare allo stato possibile qualificare il comportamento dei proprietari come inadempiente (ovvero, in ogni caso, quantificarsi l'allegato danno), in assenza di una precisa indicazione temporale in ordine al momento in cui la loro obbligazione sarebbe sorta, non emergendo in atti neanche che la ricorrente, durante il rapporto negoziale, avesse richiesto ai proprietari di adempiere all'impegno assunto.
Va, altresì, rigettata, la domanda della ricorrente volta all'accertamento di una servitù sui fondi dei resistenti per “destinazione del padre di famiglia”.
Anche tale domanda appare, infatti, generica, non avendo la ricorrente prodotto (ed invero neanche allegato) l'esistenza di elementi idonei e sufficienti a ritenere sussistente il preteso diritto reale per “destinazione del padre di famiglia”.
Ai sensi dell'art. 1062 c.c., “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
Ebbene, nel caso di specie, la società ricorrente non ha specificamente indicato (e provato) che i fondi oggetto della domanda di accertamento del diritto reale sono stati posseduti dallo stesso proprietario (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/07/2021, n. 21068, la quale evidenzia che non può ipotizzarsi una destinazione per volere dell'originario proprietario (il “pater familias”), ove, appunto, si sia in presenza di proprietà provenienti da più titolari).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. 55/2014, considerate le questioni trattate, separatamente per le attività prestate prima della riunione (studio, introduttiva, trattazione) e in modo unitario per la successiva fase decisionale (cfr.
Cassazione civile sez. I, 28/05/2018, n. 13276), seguono la soccombenza e devono interamente porsi a carico di parte attrice con la conseguenza che l' Controparte_1
deve essere condannata al pagamento delle medesime in favore di
[...] [...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(proc. n. 3078/2021 R.G., valore della causa indeterminabile: fase studio: € 1.200,00; fase
[...] introduttiva € 1.000,00; fase istruttoria € 1.200,00; proc. n. 3813/2021 R.G., valore della causa TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
indeterminabile: fase studio: € 1.200,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase istruttoria € 1.200,00; fase decisionale € 2.000,00)
Anche le spese di c.t.u. seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico dell' . Controparte_1
Nulla sulle spese di giudizio nei confronti di rimasto Parte_4
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3078/2021 R.G. (cui è stato riunito il proc. n. 3813/2022 R.G.), così provvede:
1. Condanna l' al pagamento in solido Controparte_1
in favore di e Parte_1 Parte_2 [...] del complessivo importo di € 19.962,50, oltre interessi legali nella Parte_3
misura e con le decorrenze indicate in parte motiva;
2. Rigetta le domande svolte dall' Controparte_1 nell'ambito del proc. n. 3813/2022 R.G.;
3. Condanna l' al pagamento in solido Controparte_1
in favore di e Parte_1 Parte_2 [...] delle spese di lite che liquida in € 40,44 per spese vive ed € Parte_3
8.800,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4. Nulla sulle spese di giudizio nei confronti di Parte_4
5. Pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico dell'
[...]
. Controparte_1
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 13 novembre 2024.
Il Giudice relatore
dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
dott. Ugo Scavuzzo