Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al numero di ruolo generale 176/2025, avente per oggetto lo “scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. RUGGERO
PANZERI, ricorrente; contro
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Perù), l'8.8.1970 e residente in [...], resistente;
i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI le Parti, come sopra rappresentate e difese, chiedono
pagina 1 di 6
e in Lecco in data 15.11.2008, ordinandone all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Lecco di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
a) Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento presso la madre;
Per_1
b) Stabilire che nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) Stabilire che il signor contribuisca al mantenimento della figlia nella misura Parte_1 Per_1 di € 105,00 al mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento a mezzo bonifico bancario alla signora , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Controparte_1
Protocollo in uso presso questo Ill.mo Tribunale;
d) I coniugi dovranno dare il loro reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
e) Spese di causa compensate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1 [...]
anno contratto matrimonio civile in data 15.11.2008 nel Comune CP_1
di Lecco, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lecco, al n. 52, parte II, dell'anno 2008. Dalla loro unione è nata la figlia (a Persona_2
LECCO, il 22.11.2008).
Con ricorso depositato in data 29.1.2025, il sig. dedotta l'impossibilità di Parte_1
raggiungere un accordo con la moglie, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso della figlia e la regolamentazione in punto di mantenimento di quest'ultima.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.3.2025, la sig.ra CP_1
ha aderito alle conclusioni formulate dal ricorrente, confermando la propria indipendenza economica e nulla eccependo in ordine alla richiesta di riduzione del contributo al mantenimento della figlia;
ha inoltre dichiarato di acconsentire a che il sig. Parte_1
veda liberamente la figlia, ormai sedicenne, “ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con gli impegni di entrambi”.
pagina 2 di 6 Vista la vicinanza delle rispettive posizioni, le parti hanno dunque depositato memoria con la quale hanno precisato congiuntamente le conclusioni e dichiarato di rinunciare alla partecipazione all'udienza.
Con decreto del 10.4.2025, il Giudice relatore ha pertanto sostituito l'udienza già fissata per il 30.4.2025, con il deposito di note scritte entro la medesima data.
2) Accordo raggiunto tra le parti. Con memoria depositata e sottoscritta in data
8.4.2025, da anno dato Parte_1 Controparte_1
atto del raggiungimento di un accordo, attraverso il quale hanno regolato gli aspetti riguardanti l'affidamento e il mantenimento della figlia, conformemente alle conclusioni già rassegnate in sede di loro costituzione. Con note scritte d'udienza depositate il
16.4.2025, le parti hanno confermato di volere divorziare alla condizioni concordate.
Quanto previsto in punto di affidamento condiviso della minore appare rispondente agli interessi morali e materiali della stessa;
al pari, appare congruo, in relazione alle effettive disponibilità reddituali di entrambe le parti, la determinazione del contributo nella misura concordata.
Considerato che le parti nulla hanno previsto in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno e considerato che la resistente ha acconsentito a che la figlia, prossima a compiere diciassette anni, possa vedere il padre liberamente, compatibilmente con i rispettivi impegni, questo Tribunale ritiene di provvedere conformemente a tale allegazione, essendo nell'interesse della minore mantenere equilibrati rapporti con entrambi i genitori. Del resto, la prossimità alla maggiore età rende ammissibile la sostanziale rimessione alla minore delle occasioni di incontro con il genitore.
3) Compensazione delle spese processuali. Le spese del presente procedimento devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e delle conclusioni congiunte, come del resto dalle stesse concordato.
P.Q.M.
pagina 3 di 6 il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso nei confronti di Parte_1 [...]
gni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, CP_1
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1 [...]
in data 15.11.2008 in Lecco, trascritto al n. 52, parte II, Controparte_1
dell'anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune;
DISPONE
- che la figlia ia affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con Persona_2
suo collocamento presso la madre;
- che il signor versi alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma a titolo di contributo al
[...]
mantenimento della figlia di € 105,00, rivalutabili annualmente Persona_2
secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e pagina 4 di 6 universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
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DA' ATTO
- che la resistente ha acconsentito a che la figlia, prossima a compiere diciassette anni, possa vedere il padre liberamente, compatibilmente con i rispettivi impegni;
- che i coniugi hanno espresso di dare il loro reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
ORDINA
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LECCO (LC) di procedere alla annotazione della presente sentenza;
COMPENSA
le spese di lite tra le parti;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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