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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 12/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
834/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
da
nata a [...] il [...] e residente in [...] Loc. La Parte_1 Crête n. 195, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Palma Lorenza, C.F. - P.E.C. , in Aosta C.F._2 Email_1
Avenue Conseil des Commis n. 5 da cui è rappresentata e difesa
nei confronti di
nato ad [...] il [...] e residente a [...] Loc. La Crête CP_1
n. 195 - contumace
nell'interesse dei figli
nato ad [...] il [...]; nato ad [...] il [...] e Persona_1 CP_2
nato ad [...] il [...] CP_3
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno avuto una relazione more uxorio, dal maggio 2015 al febbraio 2024, nel cui ambito nascevano i figli , nato ad [...] il [...]; , nato ad [...] il Persona_1 CP_2
05 giugno 2020, e nato ad [...] il [...], riconosciuti da entrambi i CP_3 genitori.
pagina 1 di 3 La madre ha proposto ricorso per la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli, allegando che il padre, da quando si è allontanato dalla casa familiare, ha continuato a versare il canone di locazione di euro 480, oltre al contributo per il mantenimento dei figli di euro 400; essendo disoccupata e dovendo abbandonare la casa familiare condotta in locazione per scadenza del contratto, la ricorrente ha chiesto, fermo l'affido condiviso e la collocazione presso di sé dei figli, la previsione di un contributo di euro 900 a carico del padre per il relativo mantenimento, corrispondente all'importo complessivo che questi versa attualmente in via diretta o indiretta. Le condizioni proposte in ricorso e qui recepite sono conformi all'interesse delle parti e dei figli minori valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affido, in ossequio al principio della bigenitorialità, e degli obblighi genitoriali di mantenimento. In assenza di diverso accordo delle parti, l'assegno unico è disciplinato come per legge. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'assenza di contestazioni di sorta da parte del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE come segue sull'affido ed il mantenimento dei figli nato ad [...] il [...]; Persona_1
nato ad [...] il [...] e nato ad [...] il [...]: CP_2 CP_3
a) I figli minori nato ad [...] il [...]; Persona_1 [...]
nato ad [...] il [...] e nato ad [...] CP_2 CP_3 il 21 gennaio 2022 vengono affidati ad entrambi i genitori in regime condiviso con collocazione abitativa prevalente e residenza presso la madre.
b) Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola fino a dopo cena, quando li riaccompagnerà a casa della madre, a weekend alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena quando li riaccompagnerà a casa della madre, e ogni altra volta che lo desideri, previo accordo con la madre, compatibilmente con la volontà, le esigenze e gli impegni dei minori. c) Il medesimo calendario verrà seguito anche nelle vacanze natalizie, pasquali, e di carnevale.
d) Il padre avrà, altresì, diritto di tenere con sé i figli, ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre, l'altro giorno verrà trascorso con la madre, indipendentemente dal calendario settimanale, ugualmente per la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo verranno trascorsi ad anni alterni uno con la madre ed uno con il padre, indipendentemente dal calendario settimanale., ed anche per il capodanno.
e) Ogni altro periodo di vacanze scolastiche seguirà il calendario settimanale, il tutto sempre compatibilmente con le esigenze, gli impegni e i desideri dei minori.
f) Il padre avrà, infine, facoltà di trascorrere con i minori un periodo di 08 giorni durante le vacanze estive da concordarsi con la madre entro il
30.05 di ogni anno. Analogo periodo i minori lo trascorreranno con la madre. Per_ 20) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 900,00 mensili alla madre, rivalutabile secondo gli indici pagina 2 di 3 ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Aosta e oltre al 70% della mensa scolastica dei figli. Le spese verranno detratte da chi le ha effettivamente sostenute.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 11.3.2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott. Maurizio D'Abrusco)
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe Colazingari)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
da
nata a [...] il [...] e residente in [...] Loc. La Parte_1 Crête n. 195, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Palma Lorenza, C.F. - P.E.C. , in Aosta C.F._2 Email_1
Avenue Conseil des Commis n. 5 da cui è rappresentata e difesa
nei confronti di
nato ad [...] il [...] e residente a [...] Loc. La Crête CP_1
n. 195 - contumace
nell'interesse dei figli
nato ad [...] il [...]; nato ad [...] il [...] e Persona_1 CP_2
nato ad [...] il [...] CP_3
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno avuto una relazione more uxorio, dal maggio 2015 al febbraio 2024, nel cui ambito nascevano i figli , nato ad [...] il [...]; , nato ad [...] il Persona_1 CP_2
05 giugno 2020, e nato ad [...] il [...], riconosciuti da entrambi i CP_3 genitori.
pagina 1 di 3 La madre ha proposto ricorso per la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli, allegando che il padre, da quando si è allontanato dalla casa familiare, ha continuato a versare il canone di locazione di euro 480, oltre al contributo per il mantenimento dei figli di euro 400; essendo disoccupata e dovendo abbandonare la casa familiare condotta in locazione per scadenza del contratto, la ricorrente ha chiesto, fermo l'affido condiviso e la collocazione presso di sé dei figli, la previsione di un contributo di euro 900 a carico del padre per il relativo mantenimento, corrispondente all'importo complessivo che questi versa attualmente in via diretta o indiretta. Le condizioni proposte in ricorso e qui recepite sono conformi all'interesse delle parti e dei figli minori valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affido, in ossequio al principio della bigenitorialità, e degli obblighi genitoriali di mantenimento. In assenza di diverso accordo delle parti, l'assegno unico è disciplinato come per legge. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'assenza di contestazioni di sorta da parte del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE come segue sull'affido ed il mantenimento dei figli nato ad [...] il [...]; Persona_1
nato ad [...] il [...] e nato ad [...] il [...]: CP_2 CP_3
a) I figli minori nato ad [...] il [...]; Persona_1 [...]
nato ad [...] il [...] e nato ad [...] CP_2 CP_3 il 21 gennaio 2022 vengono affidati ad entrambi i genitori in regime condiviso con collocazione abitativa prevalente e residenza presso la madre.
b) Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola fino a dopo cena, quando li riaccompagnerà a casa della madre, a weekend alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena quando li riaccompagnerà a casa della madre, e ogni altra volta che lo desideri, previo accordo con la madre, compatibilmente con la volontà, le esigenze e gli impegni dei minori. c) Il medesimo calendario verrà seguito anche nelle vacanze natalizie, pasquali, e di carnevale.
d) Il padre avrà, altresì, diritto di tenere con sé i figli, ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre, l'altro giorno verrà trascorso con la madre, indipendentemente dal calendario settimanale, ugualmente per la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo verranno trascorsi ad anni alterni uno con la madre ed uno con il padre, indipendentemente dal calendario settimanale., ed anche per il capodanno.
e) Ogni altro periodo di vacanze scolastiche seguirà il calendario settimanale, il tutto sempre compatibilmente con le esigenze, gli impegni e i desideri dei minori.
f) Il padre avrà, infine, facoltà di trascorrere con i minori un periodo di 08 giorni durante le vacanze estive da concordarsi con la madre entro il
30.05 di ogni anno. Analogo periodo i minori lo trascorreranno con la madre. Per_ 20) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 900,00 mensili alla madre, rivalutabile secondo gli indici pagina 2 di 3 ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Aosta e oltre al 70% della mensa scolastica dei figli. Le spese verranno detratte da chi le ha effettivamente sostenute.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 11.3.2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott. Maurizio D'Abrusco)
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe Colazingari)
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