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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/09/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2853/2023 R.G. lavoro e previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Colantoni;
Parte_1 contro in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Tiziana Cignarelli e Giovanna Maugeri;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 12.09.2023, premesso di svolgere dal 1985 Parte_1 attività lavorativa di operaio addetta alla mensa dell'Aeronautica Militare, sita in Latina alla Strada della Chiesuola, alle dipendenze di diverse società succedutesi nel tempo nella gestione del servizio di ristorazione, conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale al fine di conseguire il CP_1 riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale
“spondilodiscopatie con protrusioni lombari”, asseritamente produttiva di un danno biologico quantificabile in misura non inferiore al 6% o, in quella maggiore da accertarsi in corso di causa, denunciata e non riconosciuta dall' convenuto, neanche in sede di gravame amministrativo. CP_2
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. CP_1
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale, veniva ammessa la consulenza tecnica medico-legale e conferito incarico al dott. che provvedeva all'invio della bozza alle parti costituite. Per_1
Esaminate le osservazioni articolate dalla parte ricorrente rispetto alla bozza ricevuta, il Tribunale convocava a chiarimenti il CTU per l'udienza del 13.05.2025, all'esito della quale veniva disposta un'implementazione peritale che tenesse conto anche delle indicazioni specificate in ordine ai criteri alla luce dei quali ricostruire il nesso causale tra le patologie diagnosticate e il rischio lavorativo emerso dall'istruttoria.
Depositata la CTU integrata, all'udienza di cui in epigrafe la causa veniva decisa mediante deposito telematico della presente sentenza, completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni cui la parte ricorrente era addetta confermando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale al dott. affinché accertasse l'eventuale natura professionale della patologia Persona_2 denunciata ed il relativo coefficiente di invalidità.
Nell'elaborato peritale, così come implementato, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici e compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dallo scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha accertato la natura tecnopatica della spondilodiscopatia del rachide lombosacrale diagnosticata.
Quanto alla quantificazione percentuale dei postumi, il CTU ha ritenuto che gli stessi possano essere riconosciuti nella misura dell'7%.
Dal tenore delle argomentazioni scientifiche spese dal Consulente, e in particolare dal fatto che sia stata valorizzata una patologia asseverata da documentazione formatasi in epoca addirittura anteriore alla domanda amministrativa, può ragionevolmente inferirsi una decorrenza di tale accertamento a far data dalla domanda amministrativa del 5.07.2022.
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, in conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che dalla patologia “spondilodiscopatia del rachide lombosacrale” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari al 7%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
5.07.2022. Ne discende la condanna dell' resistente alla erogazione delle prestazioni CP_2 economiche conseguenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara che dalla patologia professionale “spondilodiscopatia del rachide lombosacrale” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari al 7%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 5.07.2022;
- per l'effetto condanna l' alla erogazione di ogni conseguente prestazione in favore di parte CP_1 ricorrente;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.800,00, oltre IVA CP_1 cpa e spese generali, con attribuzione.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto. CP_1
Latina, data del deposito Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2853/2023 R.G. lavoro e previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Colantoni;
Parte_1 contro in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Tiziana Cignarelli e Giovanna Maugeri;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 12.09.2023, premesso di svolgere dal 1985 Parte_1 attività lavorativa di operaio addetta alla mensa dell'Aeronautica Militare, sita in Latina alla Strada della Chiesuola, alle dipendenze di diverse società succedutesi nel tempo nella gestione del servizio di ristorazione, conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale al fine di conseguire il CP_1 riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale
“spondilodiscopatie con protrusioni lombari”, asseritamente produttiva di un danno biologico quantificabile in misura non inferiore al 6% o, in quella maggiore da accertarsi in corso di causa, denunciata e non riconosciuta dall' convenuto, neanche in sede di gravame amministrativo. CP_2
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. CP_1
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale, veniva ammessa la consulenza tecnica medico-legale e conferito incarico al dott. che provvedeva all'invio della bozza alle parti costituite. Per_1
Esaminate le osservazioni articolate dalla parte ricorrente rispetto alla bozza ricevuta, il Tribunale convocava a chiarimenti il CTU per l'udienza del 13.05.2025, all'esito della quale veniva disposta un'implementazione peritale che tenesse conto anche delle indicazioni specificate in ordine ai criteri alla luce dei quali ricostruire il nesso causale tra le patologie diagnosticate e il rischio lavorativo emerso dall'istruttoria.
Depositata la CTU integrata, all'udienza di cui in epigrafe la causa veniva decisa mediante deposito telematico della presente sentenza, completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni cui la parte ricorrente era addetta confermando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale al dott. affinché accertasse l'eventuale natura professionale della patologia Persona_2 denunciata ed il relativo coefficiente di invalidità.
Nell'elaborato peritale, così come implementato, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici e compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dallo scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha accertato la natura tecnopatica della spondilodiscopatia del rachide lombosacrale diagnosticata.
Quanto alla quantificazione percentuale dei postumi, il CTU ha ritenuto che gli stessi possano essere riconosciuti nella misura dell'7%.
Dal tenore delle argomentazioni scientifiche spese dal Consulente, e in particolare dal fatto che sia stata valorizzata una patologia asseverata da documentazione formatasi in epoca addirittura anteriore alla domanda amministrativa, può ragionevolmente inferirsi una decorrenza di tale accertamento a far data dalla domanda amministrativa del 5.07.2022.
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, in conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che dalla patologia “spondilodiscopatia del rachide lombosacrale” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari al 7%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
5.07.2022. Ne discende la condanna dell' resistente alla erogazione delle prestazioni CP_2 economiche conseguenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara che dalla patologia professionale “spondilodiscopatia del rachide lombosacrale” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari al 7%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 5.07.2022;
- per l'effetto condanna l' alla erogazione di ogni conseguente prestazione in favore di parte CP_1 ricorrente;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.800,00, oltre IVA CP_1 cpa e spese generali, con attribuzione.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto. CP_1
Latina, data del deposito Il Giudice
Umberto Maria Costume