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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 818/2022
Oggi 08/04/2025, alle ore 10.15, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. PIZZOCRI PAOLO Parte_1
Per , l'avv. M. Fortunati, in sost. dell'avv. Controparte_1
SCHIAVI MARCELLA
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 08/04/2025
Il giudice
Daniele Moro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 818/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pizzocri Parte_1 C.F._1
Paolo, domiciliato in Milano, Corso Monforte n. 21, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Schiavi Marcella, domiciliata in Milano, via Curtatone n. 16 presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “nel merito: “in via principale accertare e dichiarare che nel sinistro in oggetto, l'attore, nella sua qualità di proprietario ed assicurato, ha subito gravi danni alla propria abitazione a seguito del sinistro del 28.12.2020, come da preventivo (doc. 3) elaborato in data 4.02.2021 da un'impresa di fiducia del sig. Parte_2
P.IVA , con sede in TO VA (CR), Via Dante
[...] P.IVA_2
Alighieri n. 14, CAP 26010 – e da sopralluogo di un tecnico autorizzato – Parte_3
C. F. – del 2 febbraio 2021 (doc. 4), che devono essere quantificati
[...] P.IVA_3 in € 15.390,00; per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. a corrispondere all'attore la somma di € 15.390,00; in via istruttoria ordinare alla convenuta Assicurazione l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della perizia interna;
ancora in via istruttoria la difesa di parte attrice, pur ritenendo ampiamente dimostrate le proprie deduzioni nella vicenda per cui è causa, qualora il
Giudice ritenesse opportuno acquisire ulteriori elementi probatori in aggiunta all'adeguata produzione documentale offerta, chiede di essere ammessa a prova per testi, sui seguenti capitoli: 1) “Vero che in data 28.12.2020, a seguito del verificarsi di un evento atmosferico, ovvero di una forte nevicata, il tetto del portico dell'abitazione del sig.
[...]
subiva un forte cedimento, con gravi conseguenze in una sua parte”; 2) “Vero Parte_1 che l'Assicurazione provvedeva ad inviare un perito, il quale operava una valutazione del danno ed una sua quantificazione”; 3) “Vero che la perizia non era resa disponibile all'assicurato, sicché, quest'ultimo ne richiedeva, una copia”; 4) “Vero che l'Assicurazione formulava una offerta risarcitoria del valore di € 1.000,00”; 5) “Vero che l'offerta formulata dall'Assicurazione non era considerata in alcun modo satisfattiva e veniva rifiutata da ”; 6) “Vero che, con riferimento al tetto del portico, a Parte_1
seguito dei danni subiti, si rendevano necessarie significative opere, dal momento che nel tetto vi era presenza di materiale eternit per circa mq. 90”; 7) “Vero che, sempre con riferimento al tetto del portico, dovevano essere eseguite opere di <
sollevamento tegole esistenti “a canale” poste sul posto;
smaltimento per circa mq. 90 eternit in amianto con certificazione “Asl”; smontaggio listelli esistenti con relativo smaltimento;
fornitura e posa listoni 5x4; fornitura e posa Eternit Ecologico colorato;
posa delle stesse tegole “a canale” con fissaggio;
smontaggio ponteggio e pulizia finale>>, per un importo complessivo a corpo di € 9.900,00; 8) “Vero che, a causa della forte nevicata il danno al tetto del portico ha originato una infiltrazione che danneggiava, irreversibilmente, anche la caldaia”; 9) “Vero che Parte_1 richiedeva l'intervento di un tecnico autorizzato – Assistenza C. F. – Pt_3 P.IVA_3
, il quale eseguiva un sopralluogo in data 2 febbraio 2021”; 10) “Vero che, in seguito al sopralluogo eseguito il giorno 2 febbraio 2021 è stato riscontrato che, a causa di una infiltrazione dal tetto, la caldaia (da interni) ha riportato danni gravi all'elettronica causati dall'acqua caduta al suo interno”; 11) “Vero che tali danni alla caldaia rendevano la riparazione anti conveniente”; 12) “Vero che, sempre con riferimento alla caldaia, si rendeva necessaria la sostituzione della stessa, per un importo complessivo di € 4.500,00
IVA esclusa, come da preventivo”; 13) “Vero che oggetto della polizza casa n. 47888631 era l'abitazione sita in Bagnolo Cremasco (CR), Via Carlo Lamera n. 3, CAP 26010, di proprietà di ”; Si indicano a testi, sui capitoli 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, Parte_1
11, 12 e 13 i sig.ri: - Il legale rappresentante p.t. di con Parte_2
sede in TO VA (CR), Via Dante Alighieri n. 14, CAP 26010, P. IVA
, sui capitoli 1, 6 e 7, in qualità di soggetto intervenuto per la stima del danno P.IVA_2
al tetto del portico;
- legale rappresentante p.t. di Testimone_1 Parte_3
con sede in Caselle Lurani (LO), Via Cusani n. 9/B, CAP 26853, P. IVA , sui P.IVA_3
capitoli 1, 8, 9, 10, 11 e 12, in qualità di soggetto intervenuto per la stima del danno alla caldaia;
- nata a [...], il [...], residente in [...]
Cremasco (CR), Via Località Madonna delle Assi n. 3, C.F. , in C.F._2
qualità di moglie di , sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13; - , Parte_1 Testimone_3
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F. , sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6; ancora in via istruttoria la C.F._3
difesa della parte attrice, infine, nel denegato caso di accoglimento delle istanze formulate ex adverso, chiede di essere ammessa alla prova contraria sugli eventuali mezzi istruttori articolati dalle difese avversarie;
ancora in via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non dovesse ritenere adeguati le stime previsionali per i danni e le conseguenti opere di ripristino al tetto del portico (doc. 3) ed alla caldaia
(doc. 4), prodotti da parte attrice ed atti ad individuare quale sia l'ammontare complessivo dei danni e delle opere di ripristino, ammettersi una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'esatto ammontare del danno patito dall'abitazione di – con Parte_1
riferimento al tetto del portico, alle infiltrazioni ed alla caldaia – e delle conseguenti opere di ripristino;
ancora in via istruttoria, con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie ai sensi dell'art.183 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Per parte convenuta: “voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così decidere: - rigettare la domanda avanzata dall'attore, in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarando contestualmente l'esclusione della garanzia invocata a termini di polizza;
- spese rifuse oltre 15% forfait ed oneri di legge. Si rinnovano le istanze istruttorie, laddove non ammesse dal Giudice con particolare riguardo alla richiesta, svolta in subordine, di ammissione di CTU tecnica in contraddittorio al fine di verificare il reale stato dell'immobile e dei luoghi in questione all'epoca dell'evento qui dedotto. La Compagnia contesta espressamente le conclusioni avverse, dichiarando altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'attore deduceva:
- di avere stipulato con la convenuta la “polizza casa n. 47888631, con scadenza aprile
2021, riferita all'abitazione sita in Bagnolo Cremasco (CR), Via Carlo Lamera n. 3”;
- che “in data 28.12.2020, a seguito del verificarsi di un evento atmosferico, ovvero di una forte nevicata, il tetto del portico dell'abitazione assicurata subiva un forte cedimento, con gravi conseguenze in una sua parte. Il sinistro era tempestivamente segnalato all'Assicurazione in data 22.01.2021”;
- che “l'Assicurazione provvedeva ad inviare un perito, il quale operava una valutazione del danno ed una sua quantificazione. La perizia non era resa disponibile all'assicurato, sicché, quest'ultimo ne richiedeva, una copia. Sulla scorta, di tale perizia, l'Assicurazione formulava una offerta risarcitoria del valore di € 1.000,00. Tale offerta, seppur a valere quale riconoscimento dell'operatività della polizza de qua, non era considerata in alcun modo satisfattiva…Sicché la somma di € 1.000,00, resa disponibile dall'Assicurazione, doveva intendersi accettata esclusivamente a titolo di acconto parziale di una successiva liquidazione definitiva del danno”;
- che a causa della nevicata “si rendevano necessarie significative opere, dal momento che nel tetto vi era (e vi è tuttora) presenza di materiale eternit per circa mq. 90. Più specificamente, sempre stando al preventivo, dovevano essere eseguite opere di
<<montaggio ponteggio>sul posto;
smaltimento per circa mq. 90 eternit in amianto con certificazione “Asl”; smontaggio listelli esistenti con relativo smaltimento;
fornitura e posa listoni 5x4; fornitura e posa Eternit Ecologico colorato;
posa delle stesse tegole “a canale” con fissaggio;
smontaggio ponteggio e pulizia finale>>, per un importo complessivo a corpo di €
9.900,00. È, inoltre, opportuno porre all'evidenza come il danno al tetto del portico, a causa della forte nevicata, avesse originato una infiltrazione che danneggiava, irreversibilmente, anche la caldaia. Segnatamente, l'assicurato richiedeva l'intervento di un tecnico autorizzato – C. F. –, il quale eseguiva un Parte_3 P.IVA_3
sopralluogo in data 2 febbraio 2021, con il seguente esito: In seguito al sopralluogo eseguito il giorno 2 Febbraio 2021 abbiamo riscontrato che a causa di una infiltrazione dal tetto, la caldaia (da interni) ha riportato danni gravi all'elettronica causati dall'acqua caduta al suo interno. Dopo una attenta verifica abbiamo riscontrato che tali danni rendono la riparazione anti conveniente. Di seguito il nostro preventivo per la sostituzione.
Descrizione dei lavori che saranno eseguiti: • Sostituzione vecchio generatore termico, con generatore a condensazione in classe A • Installazione crono comando remoto (termosato).
• Lavaggio impianto del riscaldamento. • Trattamento protettivo per impianto riscaldamento. • Installazione kit protezione, defangatore e dosatore di polifosfato. •
Installazione pompa di scarico condensa. • Realizzazione e messa a dorma condotti di scarico fumi ed aspirazione. • Smanltimento rifiuti. • Manodopera. Importo da pagare €
4.500,00 Iva esclusa”.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa Controparte_1 la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
La convenuta deduceva:
- di avere “offerto allo a saldo, stralcio e chiusura tombale del sinistro, senza Parte_1 riconoscimento alcuno di operatività della garanzia qui invocata, l'importo di € 1.000,00, circostanza ben evidenziata dall'attore in citazione a conferma dello spirito bonario di questa convenuta. Tale importo tuttavia, mai fu accettato dal contraente per la risoluzione della vicenda e dunque mai fu liquidato”;
- che “il sinistro in questione è relativo a danni a fabbricato, ubicato in via Lamera n. 11 a
Bagnolo Cremasco, fabbricato non garantito dal presente contratto di polizza con il quale si assicura il civico 3 della via Lamera in Bagnolo Cremasco”;
- che “il fabbricato visionato dagli incaricati dalla Compagnia versava all'epoca del fatto in pessime condizioni di manutenzione generale, sia interna che esterna, con evidente degrado della copertura (tetto) per effetto della progressiva azione degli agenti atmosferici prolungatosi nel tempo e tale accertata condizione risulta preesistente alla precipitazione nevosa qui dedotta”; - di avere “contestato allo l'esclusione della garanzia ex art.
4.3 VI capoverso Parte_1 delle CGA”.
La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che le parti hanno stipulato un contratto d'assicurazione in virtù del quale la convenuta si è obbligata a corrispondere all'attore un importo indennitario in caso di verificazione di “danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se causati da…pressione di neve su tetti, compresi quelli” subiti dalle cose presenti “all'interno dell'abitazione, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto” (cfr. doc. nn. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione).
Diversamente da quanto dedotto da la prestazione Controparte_1
indennitaria è dovuta anche in relazione al danneggiamento dell'edificio descritto nell'atto introduttivo del giudizio, giacché l'immobile danneggiato è una porzione dell'abitazione oggetto del contratto di assicurazione. Invero, il bene danneggiato, anche qualora fosse ubicato al numero civico 11 di via Lamera, non è identificato distintamente al catasto fabbricati del Comune di Bagnolo Cremasco, come emerge dall'esame della planimetria dell'unità immobiliare (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione), ed è direttamente connesso alla restante parte dell'edificio. I contraenti, nell'ipotesi in cui avessero voluto escludere l'operatività del contratto di assicurazione in relazione ad una porzione dell'immobile, avrebbero chiaramente specificato la circostanza.
Ciò detto, è pacifico tra il parti il fatto che la nevicata del 28.12.2020 abbia determinato il cedimento del tetto dell'edificio e il cedimento del tetto altro non è che un crollo parziale della copertura.
Considerato che
ai sensi dell'art. 1370 c.c. “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”, non è possibile non sussumere il cedimento della copertura all'interno del sintagma negoziale “crollo parziale del tetto”.
L'eccezione sollevata da secondo cui il sinistro Controparte_1 sarebbe escluso dall'ambito di operatività della “garanzia ex art.
4.3 VI capoverso delle
CGA” deve essere considerata tamquam non esset. Infatti il contenuto della clausola non è stato allegato negli atti introduttivi del giudizio e il giudice deve comprendere i fatti costitutivi della pretesa esaminando tali atti, senza dovere ricercare le circostanze rilevanti al fine del decidere nei documenti depositati. Ragionare diversamente determinerebbe una lesione del diritto di difesa della controparte e annullerebbe ogni differenza tra l'onere di allegazione del fatto e quello di dimostrazione del fatto allegato. A ciò si aggiunga che il sig. ha sottoscritto il contratto denominato “incendio scelta completa” e la Parte_1
pattuizione 4.3 non è formata da 6 capoversi.
Tenuto conto della causa del “contratto di assicurazione contro i danni”, la verificazione dell'evento pregiudizievole previsto dai contraenti non può modificare la situazione patrimoniale dell'assicurato in modo da mettere quest'ultimo in una condizione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in assenza di verificazione dell'evento.
Nell'ipotesi in cui i contraenti non abbiano previsto franchigie o limiti indennitari, il pagamento dell'indennizzo assicurativo garantisce all'assicurato il mantenimento della stessa situazione patrimoniale.
Considerato che non ha effettuato alcuna specifica Controparte_1
deduzione in tema di franchigie o limiti indennitari e che non è compito del giudice ricercare nei documenti depositati in giudizio l'esistenza di siffatte pattuizioni, l'indennizzo assicurativo spettante al sig. coincide con il costo che l'attore dovrebbe Parte_1
sopportare per riportare i beni danneggiati nella situazione di deterioramento esistente prima della nevicata.
Tale costo non può essere determinato con esattezza, poiché il sig. ha Parte_1
effettuato plurimi interventi riparatori interamente modificativi dello stato dei luoghi. Gli interventi eseguiti e quelli oggetto dei preventivi prodotti nel procedimento hanno migliorato (o migliorerebbero) notevolmente la qualità dei beni di proprietà dell'assicurato
(a titolo esemplificativo si indica lo smaltimento di 90 mq di amianto, la sostituzione del materiale smaltito con “eternit ecologico”, la sostituzione del “vecchio generatore termico” con un “generatore a condensazione in classe A”, l'installazione del “crono comando remoto”, l'installazione di una “pompa di scarico”, l'installazione di un “neutralizzatore di condense acide”, la “realizzazione e messa a norma di condotti di scarico fumi e aspirazione”). Come già sottolineato, il costo di esecuzione delle prestazioni migliorative non può essere sostenuto dalla convenuta, poiché estraneo al rischio assicurativo.
In assenza di ulteriori elementi, l'indennizzo assicurativo è determinato in via equitativa, poiché l'individuazione dell'esatto importo è obiettivamente impossibile o comunque particolarmente difficile.
Considerato che
i beni dell'attore danneggiati dalla nevicata erano in un evidente stato di deterioramento, come provato, tra l'altro, dalla natura degli interventi effettuati o preventivati, che hanno modificato o che modificherebbero completamente lo stato dei luoghi, deve essere condannata a Controparte_1
corrispondere al sig. la somma indennitaria di euro 4.200,00. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna a corrispondere al sig. la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 4.200,00;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1
, che si liquidano in euro 264,00 per spese esenti, in euro 2.000,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 08/04/2025
Il giudice
Daniele Moro