TRIB
Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/02/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 774/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 774/2022
RG., promossa da: rappresentata e difesa, giusta delega apposta in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, dall' Avv.to Matteo De Sensi del foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Viale Basetti, n. 14;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 17.10.2022, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, e, premettendo che la domanda del 11.03.2019 intesa ad ottenere il reddito di cittadinanza era stata accolta (così come la seconda domanda del 2.11.2020), esponeva che, con
Provv. del 21 maggio 2021, l'Istituto aveva revocato il beneficio economico sul presupposto della mancata comunicazione, ad opera dell'istante, della variazione patrimoniale verificatasi successivamente al conseguimento della prestazione e suscettibile di determinare la perdita del requisito reddituale, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate a tale titolo e ritenute non spettanti.
A riguardo, la ricorrente deduceva, in fatto: a) che, con domanda presentata telematicamente in data 11.03.2019 (PROT. , l'istante Controparte_2
richiedeva il beneficio del reddito di cittadinanza previsto dal D.L. 28 gennaio 2919 n.
4; b) che la domanda veniva accolta e messa in pagamento dalla mensilità di aprile
2019; c) che, in data 02.11.2020, la ricorrente presentava nuova richiesta del R.D.C.
(PROT. , accolta e messa in pagamento a dicembre 2020; Controparte_3
d) che, in data 4 giugno 2021, la medesima veniva convocata presso gli uffici della
Guardia di Finanza di Parma, ove le veniva contestato di aver percepito illecitamente
€ 10.139,00 quale contributo del R.D.C.; e) che, nello specifico, si asseriva che la sig.ra avesse percepito nel 2018 vincite su giochi on line per € 85.156,63 tramite Pt_1
l'utilizzo di una carta Postepay a lei intestata (doc. 2 fasc. parte ricorrente), importi che, tuttavia, non venivano dichiarati;
f) che la signora negava di aver mai Pt_1
giocato ed conseguito delle vincite, dichiarando, nella predetta sede, che, nel mese di giugno 2018, aveva prestato la suddetta carta ad un proprio conoscente, come si evince dalla dichiarazione resa alla Guardia di Finanza di Parma in data 14 giugno 2021 (doc.ti
3- 4 fasc. parte ricorrente); g) che l'Istituto disponeva, dunque, la decadenza dal beneficio precedentemente accordato, con decorrenza dal settembre 2020 (doc. 7 fasc. parte ricorrente), e, nel luglio 2022, inviava alla ricorrente una richiesta di restituzione delle somme erogate (doc. 8 fasc. parte ricorrente); h) che, per i fatti sopra esposti, veniva aperto un fascicolo nei confronti della ricorrente, presso la Procura della
Repubblica di Parma (R.G.N.R. 3095/2021), in relazione al quale veniva, tuttavia, richiesta dal P.M. l'archiviazione (doc. 5 fasc. parte ricorrente), non essendo state violate, nel caso de quo, gli obblighi comunicativi previsti dal Decreto istitutivo del
R.d.c. (doc. 7 fasc. parte ricorrente); i) che il GIP, con provvedimento del 27 dicembre
2021, disponeva l'archiviazione del procedimento (doc. 6 fasc. parte ricorrente); l) che l'esito del procedimento penale veniva prontamente segnalato all' , ma che CP_4
l'Istituto, tuttavia, non ne tenuto conto, omettendo di revocare la decadenza dal beneficio in controversia.
La ricorrente, dunque, dopo aver proposto infruttuosamente ricorso in sede amministrativa, agiva in questa sede lamentando l'illegittimità dell'operato dell' per infondatezza della pretesa, evidenziando di essere in possesso del CP_1
requisito economico per non aver conseguito alcuna vincita ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale ill.mo, disattesa ogni contraria e diversa istanza e previa ogni declaratoria del caso e di legge, disposta in via preliminare la sospensione della revoca del beneficio del Reddito di
Cittadinanza della IG.ra , accertare e dichiarare l'illegittimità e/o Parte_1
l'infondatezza della decadenza comunicata dall' il 21 Maggio 2021 CP_4
(OGGETTO: Rdc/Pdc Protocollo CONTI – Controparte_2 Pt_1
DECADENZA), con condanna conseguente dell' a corrispondere alla CP_4
ricorrente gli arretrati del RdC dal settembre 2020 oltre agli interessi di legge e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% IVA e CPA come per legge”.
1.2. Con memoria del 9.12.2022, si costituiva in giudizio l' il quale contestava CP_4
la fondatezza delle pretese attoree, chiedendo la reiezione del ricorso e spiegando contestuale domanda riconvenzionale per il recupero delle somme indebitamente erogate.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 6.02.2024, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, con fissazione, ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
2. I motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto, l'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in L. n. 28 marzo 2019, n. 26 dispone “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a
9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilità' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla
Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”.
Ora, l' ha contestato che parte ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti previsti CP_4
per accedere alla prestazione richiesta e ottenuta (tra i quali quello reddituale/patrimoniale).
L' ha, in particolare, contestato il conseguimento, da parte dell'odierna CP_1
ricorrente, di un reddito, nel 2018, pari ad oltre € 85.000,00; reddito – conseguente a vincite di gioco autorizzato – alla stregua del quale la medesima non vantava, né nel
2020, né nel 2021, i requisiti reddituali per accedere alla richiesta prestazione.
E, sotto questo specifico profilo (ossia, appunto, quello reddituale/patrimoniale), la parte non ha svolto alcuna utile allegazione, né ha fornito elementi di prova al riguardo suscettibili di smentire le predette risultanze.
Nondimeno, trattandosi qui di ripetizione dell'indebito previdenziale, grava sulla parte ricorrente l'onere della prova sulla sussistenza di un titolo giuridico legittimante la percezione degli importi contestati (cfr. Cass. Sez. Unite n. 18046/2010 e Cass. Sez.
Lav. n. 1228/2011) e, nella specie, detto onere non è stato assolto poiché, come detto, la ricorrente nulla ha allegato e provato in ordine al requisito reddituale/patrimoniale; ciò che si traduce, in definitiva, nella mancata dimostrazione del diritto a fruire della prestazione richiesta e (inizialmente) ottenuta. Alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti, è, invero, provato per tabulas:
- che ha presentato un prima domanda di riconoscimento del Parte_1
diritto al reddito di cittadinanza in data 11.03.2019, domanda accolta con inizio del pagamento a partire dal mese di aprile 2019;
- che l'importo della mensilità erogata nel periodo da aprile 2019 a gennaio 2020, pari ad euro 674.73, è stato calcolato tenendo conto della composizione del nucleo familiare costituito solo dalla sig.ra e dei valori esposti nella Parte_1
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata in Controparte_5
data 07.02.2019, mentre, a partire dalla mensilità di febbraio 2020, è stata valorizzata la nuova DSU presentata in data 21.01.2020; Controparte_6
- che l'istante ha presentato una nuova domanda in data 03.11.2020, domanda accolta dall' con inizio del pagamento a partire dal mese di DICEMBRE 2020; CP_1
- che l'importo della mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021, pari ad euro 779.99,
è stato calcolato tenendo conto della composizione del nucleo familiare costituito solo dalla sig.ra e dei valori esposti nella DSU Parte_1 Controparte_7
01229989F-00 presentata in data 21.01.2020;
- che, a partire dalla mensilità di febbraio 2021, è stata utilizzata la nuova DSU INPS-
ISEE-2021-01581136B-00 presentata in data 21.01.2021;
- che, con nota n.0143636 del 27.01.2021, la Guardia di Finanza ha comunicato all'Istituto l'esito di controlli operati sulla richiesta di accesso al reddito di cittadinanza presentata dalla ricorrente in data 11/03/2019, evidenziando come, dalla disamina della banca dati dei conti di gioco on line, si evincesse che costei, nell'anno 2018, aveva conseguito vincite per un importo complessivamente pari ad € 85.156,63;
- che, dal raffronto di tali risultanze con la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
UNICA (D.S.U). /2020, afferente i redditi dell'annualità 2018, posta alla base della richiesta e del riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza, si evince che tali introiti non sono stati ivi dichiarati, atteso che, nei quadri FC4, è stato indicato importo
0,0; - che, dunque, è stato segnalato l'illecito penale all'autorità giudiziaria, mediante trasmissione del verbale 0211600/2021 del 18/06/2021, che così riporta: “
[...]
presentando le D.S:U. non veritiere, trasmesse all'atto della presentazione Pt_1
delle richieste di reddito di cittadinanza ed acquisite dal portate con i prot. nrr.
[...]
, e ha omesso Controparte_8 Controparte_9
l'indicazione dei redditi provenienti da vincite di gioco on line ammontanti complessivamente rispettivamente ad € 85.156,63 ha percepito illecitamente il contributo -da Rdc, per un ammontare complessivo di euro € 10.139,00”;
- che, dunque, la ricorrente è stata dichiarata decaduta dal diritto afferente la domanda di RDC del 11.03.2019, come attestata con provvedimento Controparte_2
in data 01.02.2020, con rilevazione dell'indebita percezione della somma pari ad euro
3897,42;
- che, parimenti, è stata dichiarata decaduta dal diritto scaturente dalla successiva domanda con individuazione di indebita percezione della Controparte_3
complessiva somma di € 6239,92.
Ciò posto, come correttamente evidenziato dall' convenuto, deve CP_1
preliminarmente evidenziarsi l'inconferenza delle argomentazioni poste a fondamento della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, pedissequamente accolta dal
GIP, in relazione alla fattispecie in controversia;
argomentazioni alla stregua delle quali le vincite al gioco corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 69 TIUR, non concorrerebbero a formare il reddito per l'interno ammontare percepito nel periodo di imposta.
A riguardo, occorre, invero, evidenziare come la disposizione di cui all'art. 3, comma
11, dl 4/2019 preveda un indefettibile obbligo di segnalare le vincite derivanti da gioco anche autorizzate nel territorio dello stato onde poter ottenere e mantenere il diritto alla prestazione reddito di cittadinanza.
Tale disposizione così prevede: “
1. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c).
Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione”.
Nella fattispecie in controversia, trova, dunque, applicazione l'art 7 co 4 DL 4/2019, il quale dispone, il quale dispone: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni
e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Di talché, essendo pacifico, che, nel caso di specie, la ricorrente non ha dichiarato all' convenuto la percezione della somma pari ad € 85.156,63 quale provento di CP_1
vincita al gioco, la medesima è stata legittimamente ritenuta e dichiarata decaduta dal beneficio del “reddito di cittadinanza”, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.
A riguardo, le giustificazioni addotte dall'istante, tanto in sede amministrativa, quanto nella presente sede di giudizio – alla stregua delle quali le vincite sarebbero imputabili ad un ignoto conoscente al quale la medesima aveva in precedenza prestato la propria carta postapay – appaiono, oltreché scarsamente verosimili (atteso che la ricorrente non può non essersi avveduta della cospicua vincita riscossa con la propria carta ed a proprio nome), anche sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendosi parte ricorrente nemmeno offerta di provare la predetta circostanza mediante la richiesta di procedere all'istruttoria orale.
Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertata e dichiarata l'indebita percezione del reddito di cittadinanza, da parte di Parte_1
nei periodi in controversia, per un importo pari ad euro 10.137,34, la
[...]
medesima deve essere condannata alla restituzione della predetta somma a favore dell' convenuto. CP_1
3. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, giova ribadire che, con la recente sentenza n. 77/2018, la
Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2
c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Ebbene, nell'ipotesi de qua, la complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie in controversia - costituendo “analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti” - autorizza la compensazione integrale delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall' accertata e CP_4
dichiarata l'indebita percezione del reddito di cittadinanza, da parte di Parte_1
nei periodi in controversia, per un importo pari ad euro 10.137,34, la condanna
[...]
alla restituzione della predetta somma a favore dell' convenuto. CP_1
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Parma, il 6 febbraio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 774/2022
RG., promossa da: rappresentata e difesa, giusta delega apposta in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, dall' Avv.to Matteo De Sensi del foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Viale Basetti, n. 14;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 17.10.2022, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, e, premettendo che la domanda del 11.03.2019 intesa ad ottenere il reddito di cittadinanza era stata accolta (così come la seconda domanda del 2.11.2020), esponeva che, con
Provv. del 21 maggio 2021, l'Istituto aveva revocato il beneficio economico sul presupposto della mancata comunicazione, ad opera dell'istante, della variazione patrimoniale verificatasi successivamente al conseguimento della prestazione e suscettibile di determinare la perdita del requisito reddituale, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate a tale titolo e ritenute non spettanti.
A riguardo, la ricorrente deduceva, in fatto: a) che, con domanda presentata telematicamente in data 11.03.2019 (PROT. , l'istante Controparte_2
richiedeva il beneficio del reddito di cittadinanza previsto dal D.L. 28 gennaio 2919 n.
4; b) che la domanda veniva accolta e messa in pagamento dalla mensilità di aprile
2019; c) che, in data 02.11.2020, la ricorrente presentava nuova richiesta del R.D.C.
(PROT. , accolta e messa in pagamento a dicembre 2020; Controparte_3
d) che, in data 4 giugno 2021, la medesima veniva convocata presso gli uffici della
Guardia di Finanza di Parma, ove le veniva contestato di aver percepito illecitamente
€ 10.139,00 quale contributo del R.D.C.; e) che, nello specifico, si asseriva che la sig.ra avesse percepito nel 2018 vincite su giochi on line per € 85.156,63 tramite Pt_1
l'utilizzo di una carta Postepay a lei intestata (doc. 2 fasc. parte ricorrente), importi che, tuttavia, non venivano dichiarati;
f) che la signora negava di aver mai Pt_1
giocato ed conseguito delle vincite, dichiarando, nella predetta sede, che, nel mese di giugno 2018, aveva prestato la suddetta carta ad un proprio conoscente, come si evince dalla dichiarazione resa alla Guardia di Finanza di Parma in data 14 giugno 2021 (doc.ti
3- 4 fasc. parte ricorrente); g) che l'Istituto disponeva, dunque, la decadenza dal beneficio precedentemente accordato, con decorrenza dal settembre 2020 (doc. 7 fasc. parte ricorrente), e, nel luglio 2022, inviava alla ricorrente una richiesta di restituzione delle somme erogate (doc. 8 fasc. parte ricorrente); h) che, per i fatti sopra esposti, veniva aperto un fascicolo nei confronti della ricorrente, presso la Procura della
Repubblica di Parma (R.G.N.R. 3095/2021), in relazione al quale veniva, tuttavia, richiesta dal P.M. l'archiviazione (doc. 5 fasc. parte ricorrente), non essendo state violate, nel caso de quo, gli obblighi comunicativi previsti dal Decreto istitutivo del
R.d.c. (doc. 7 fasc. parte ricorrente); i) che il GIP, con provvedimento del 27 dicembre
2021, disponeva l'archiviazione del procedimento (doc. 6 fasc. parte ricorrente); l) che l'esito del procedimento penale veniva prontamente segnalato all' , ma che CP_4
l'Istituto, tuttavia, non ne tenuto conto, omettendo di revocare la decadenza dal beneficio in controversia.
La ricorrente, dunque, dopo aver proposto infruttuosamente ricorso in sede amministrativa, agiva in questa sede lamentando l'illegittimità dell'operato dell' per infondatezza della pretesa, evidenziando di essere in possesso del CP_1
requisito economico per non aver conseguito alcuna vincita ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale ill.mo, disattesa ogni contraria e diversa istanza e previa ogni declaratoria del caso e di legge, disposta in via preliminare la sospensione della revoca del beneficio del Reddito di
Cittadinanza della IG.ra , accertare e dichiarare l'illegittimità e/o Parte_1
l'infondatezza della decadenza comunicata dall' il 21 Maggio 2021 CP_4
(OGGETTO: Rdc/Pdc Protocollo CONTI – Controparte_2 Pt_1
DECADENZA), con condanna conseguente dell' a corrispondere alla CP_4
ricorrente gli arretrati del RdC dal settembre 2020 oltre agli interessi di legge e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% IVA e CPA come per legge”.
1.2. Con memoria del 9.12.2022, si costituiva in giudizio l' il quale contestava CP_4
la fondatezza delle pretese attoree, chiedendo la reiezione del ricorso e spiegando contestuale domanda riconvenzionale per il recupero delle somme indebitamente erogate.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 6.02.2024, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, con fissazione, ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
2. I motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto, l'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in L. n. 28 marzo 2019, n. 26 dispone “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a
9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilità' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla
Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”.
Ora, l' ha contestato che parte ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti previsti CP_4
per accedere alla prestazione richiesta e ottenuta (tra i quali quello reddituale/patrimoniale).
L' ha, in particolare, contestato il conseguimento, da parte dell'odierna CP_1
ricorrente, di un reddito, nel 2018, pari ad oltre € 85.000,00; reddito – conseguente a vincite di gioco autorizzato – alla stregua del quale la medesima non vantava, né nel
2020, né nel 2021, i requisiti reddituali per accedere alla richiesta prestazione.
E, sotto questo specifico profilo (ossia, appunto, quello reddituale/patrimoniale), la parte non ha svolto alcuna utile allegazione, né ha fornito elementi di prova al riguardo suscettibili di smentire le predette risultanze.
Nondimeno, trattandosi qui di ripetizione dell'indebito previdenziale, grava sulla parte ricorrente l'onere della prova sulla sussistenza di un titolo giuridico legittimante la percezione degli importi contestati (cfr. Cass. Sez. Unite n. 18046/2010 e Cass. Sez.
Lav. n. 1228/2011) e, nella specie, detto onere non è stato assolto poiché, come detto, la ricorrente nulla ha allegato e provato in ordine al requisito reddituale/patrimoniale; ciò che si traduce, in definitiva, nella mancata dimostrazione del diritto a fruire della prestazione richiesta e (inizialmente) ottenuta. Alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti, è, invero, provato per tabulas:
- che ha presentato un prima domanda di riconoscimento del Parte_1
diritto al reddito di cittadinanza in data 11.03.2019, domanda accolta con inizio del pagamento a partire dal mese di aprile 2019;
- che l'importo della mensilità erogata nel periodo da aprile 2019 a gennaio 2020, pari ad euro 674.73, è stato calcolato tenendo conto della composizione del nucleo familiare costituito solo dalla sig.ra e dei valori esposti nella Parte_1
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata in Controparte_5
data 07.02.2019, mentre, a partire dalla mensilità di febbraio 2020, è stata valorizzata la nuova DSU presentata in data 21.01.2020; Controparte_6
- che l'istante ha presentato una nuova domanda in data 03.11.2020, domanda accolta dall' con inizio del pagamento a partire dal mese di DICEMBRE 2020; CP_1
- che l'importo della mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021, pari ad euro 779.99,
è stato calcolato tenendo conto della composizione del nucleo familiare costituito solo dalla sig.ra e dei valori esposti nella DSU Parte_1 Controparte_7
01229989F-00 presentata in data 21.01.2020;
- che, a partire dalla mensilità di febbraio 2021, è stata utilizzata la nuova DSU INPS-
ISEE-2021-01581136B-00 presentata in data 21.01.2021;
- che, con nota n.0143636 del 27.01.2021, la Guardia di Finanza ha comunicato all'Istituto l'esito di controlli operati sulla richiesta di accesso al reddito di cittadinanza presentata dalla ricorrente in data 11/03/2019, evidenziando come, dalla disamina della banca dati dei conti di gioco on line, si evincesse che costei, nell'anno 2018, aveva conseguito vincite per un importo complessivamente pari ad € 85.156,63;
- che, dal raffronto di tali risultanze con la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
UNICA (D.S.U). /2020, afferente i redditi dell'annualità 2018, posta alla base della richiesta e del riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza, si evince che tali introiti non sono stati ivi dichiarati, atteso che, nei quadri FC4, è stato indicato importo
0,0; - che, dunque, è stato segnalato l'illecito penale all'autorità giudiziaria, mediante trasmissione del verbale 0211600/2021 del 18/06/2021, che così riporta: “
[...]
presentando le D.S:U. non veritiere, trasmesse all'atto della presentazione Pt_1
delle richieste di reddito di cittadinanza ed acquisite dal portate con i prot. nrr.
[...]
, e ha omesso Controparte_8 Controparte_9
l'indicazione dei redditi provenienti da vincite di gioco on line ammontanti complessivamente rispettivamente ad € 85.156,63 ha percepito illecitamente il contributo -da Rdc, per un ammontare complessivo di euro € 10.139,00”;
- che, dunque, la ricorrente è stata dichiarata decaduta dal diritto afferente la domanda di RDC del 11.03.2019, come attestata con provvedimento Controparte_2
in data 01.02.2020, con rilevazione dell'indebita percezione della somma pari ad euro
3897,42;
- che, parimenti, è stata dichiarata decaduta dal diritto scaturente dalla successiva domanda con individuazione di indebita percezione della Controparte_3
complessiva somma di € 6239,92.
Ciò posto, come correttamente evidenziato dall' convenuto, deve CP_1
preliminarmente evidenziarsi l'inconferenza delle argomentazioni poste a fondamento della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, pedissequamente accolta dal
GIP, in relazione alla fattispecie in controversia;
argomentazioni alla stregua delle quali le vincite al gioco corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 69 TIUR, non concorrerebbero a formare il reddito per l'interno ammontare percepito nel periodo di imposta.
A riguardo, occorre, invero, evidenziare come la disposizione di cui all'art. 3, comma
11, dl 4/2019 preveda un indefettibile obbligo di segnalare le vincite derivanti da gioco anche autorizzate nel territorio dello stato onde poter ottenere e mantenere il diritto alla prestazione reddito di cittadinanza.
Tale disposizione così prevede: “
1. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c).
Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione”.
Nella fattispecie in controversia, trova, dunque, applicazione l'art 7 co 4 DL 4/2019, il quale dispone, il quale dispone: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni
e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Di talché, essendo pacifico, che, nel caso di specie, la ricorrente non ha dichiarato all' convenuto la percezione della somma pari ad € 85.156,63 quale provento di CP_1
vincita al gioco, la medesima è stata legittimamente ritenuta e dichiarata decaduta dal beneficio del “reddito di cittadinanza”, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.
A riguardo, le giustificazioni addotte dall'istante, tanto in sede amministrativa, quanto nella presente sede di giudizio – alla stregua delle quali le vincite sarebbero imputabili ad un ignoto conoscente al quale la medesima aveva in precedenza prestato la propria carta postapay – appaiono, oltreché scarsamente verosimili (atteso che la ricorrente non può non essersi avveduta della cospicua vincita riscossa con la propria carta ed a proprio nome), anche sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendosi parte ricorrente nemmeno offerta di provare la predetta circostanza mediante la richiesta di procedere all'istruttoria orale.
Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertata e dichiarata l'indebita percezione del reddito di cittadinanza, da parte di Parte_1
nei periodi in controversia, per un importo pari ad euro 10.137,34, la
[...]
medesima deve essere condannata alla restituzione della predetta somma a favore dell' convenuto. CP_1
3. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, giova ribadire che, con la recente sentenza n. 77/2018, la
Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2
c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Ebbene, nell'ipotesi de qua, la complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie in controversia - costituendo “analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti” - autorizza la compensazione integrale delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall' accertata e CP_4
dichiarata l'indebita percezione del reddito di cittadinanza, da parte di Parte_1
nei periodi in controversia, per un importo pari ad euro 10.137,34, la condanna
[...]
alla restituzione della predetta somma a favore dell' convenuto. CP_1
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Parma, il 6 febbraio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri