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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/05/2024, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 253/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”,
promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. RITA MARONGIU, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: formulate nel ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza del 8.05.2024.
pagina 1 di 3 Ricorrente:
“- 1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- 2) Nessun assegno di mantenimento è previsto per la sig.ra poiché economicamente CP_1
indipendente.
- 3) I figli, ormai maggiorenni, sono tutti economicamente indipendenti e nessun assegno di
mantenimento è previsto nei loro confronti.
- 4) Ordinando la trascrizione della emananda sentenza con esonero per il conservatore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2024 il signor ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale la signora per ottenere la separazione giudiziale dalla Controparte_1
coniuge con la quale ebbe a contrarre matrimonio in SASSARI in data 17.06.1984 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SASSARI per l'Anno 1984 - Atto 236 – Parte 2 – Serie A.
A tal proposito, ha esposto che la relazione coniugale, dalla quale erano nati tre figli, (nata il Per_1
28.08.1984), (nato il [...]), (nata il [...]) tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, si era da tempo deteriorata, e che la convivenza si era interrotta da molti anni.
Ha allegato inoltre, che la coniuge era munita di un proprio reddito, in quanto lavorava con contratto a tempo indeterminato presso una mensa scolastica, e che non avevano alcun bene in comproprietà.
La convenuta non si è costituita, né è mai comparsa davanti al G.I., che ne ha dichiarato la contumacia
(con notifica regolare ex art 140 cpc per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza) rimettendo la decisione al Collegio.
***
La domanda di separazione giudiziale è fondata e viene accolta.
pagina 2 di 3 Le allegazioni del ricorrente, unitamente alle dichiarazioni rese all'udienza del 8.05.2024 “sono
separato di fatto da mia moglie da 14 anni, nel 2010 mi sono trasferito altrove…..(omissis)…..da molti
anni non ho più contatti di nessun tipo con la sig.ra (omissis)…. i nostri figli sono grandi e Per_4
stanno facendo la loro vita autonomamente” e la condotta processuale della convenuta consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31.01.2024
dal signor nei confronti della signora nella contumacia di Parte_1 Controparte_1
quest'ultima, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara
la separazione giudiziale dei coniugi ed autorizzando Parte_1 Controparte_1
l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI - Anno 1984 – Atto 236 - Parte 2 – Serie A).
ordina
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari oggi 20.05.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 253/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”,
promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. RITA MARONGIU, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: formulate nel ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza del 8.05.2024.
pagina 1 di 3 Ricorrente:
“- 1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- 2) Nessun assegno di mantenimento è previsto per la sig.ra poiché economicamente CP_1
indipendente.
- 3) I figli, ormai maggiorenni, sono tutti economicamente indipendenti e nessun assegno di
mantenimento è previsto nei loro confronti.
- 4) Ordinando la trascrizione della emananda sentenza con esonero per il conservatore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2024 il signor ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale la signora per ottenere la separazione giudiziale dalla Controparte_1
coniuge con la quale ebbe a contrarre matrimonio in SASSARI in data 17.06.1984 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SASSARI per l'Anno 1984 - Atto 236 – Parte 2 – Serie A.
A tal proposito, ha esposto che la relazione coniugale, dalla quale erano nati tre figli, (nata il Per_1
28.08.1984), (nato il [...]), (nata il [...]) tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, si era da tempo deteriorata, e che la convivenza si era interrotta da molti anni.
Ha allegato inoltre, che la coniuge era munita di un proprio reddito, in quanto lavorava con contratto a tempo indeterminato presso una mensa scolastica, e che non avevano alcun bene in comproprietà.
La convenuta non si è costituita, né è mai comparsa davanti al G.I., che ne ha dichiarato la contumacia
(con notifica regolare ex art 140 cpc per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza) rimettendo la decisione al Collegio.
***
La domanda di separazione giudiziale è fondata e viene accolta.
pagina 2 di 3 Le allegazioni del ricorrente, unitamente alle dichiarazioni rese all'udienza del 8.05.2024 “sono
separato di fatto da mia moglie da 14 anni, nel 2010 mi sono trasferito altrove…..(omissis)…..da molti
anni non ho più contatti di nessun tipo con la sig.ra (omissis)…. i nostri figli sono grandi e Per_4
stanno facendo la loro vita autonomamente” e la condotta processuale della convenuta consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31.01.2024
dal signor nei confronti della signora nella contumacia di Parte_1 Controparte_1
quest'ultima, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara
la separazione giudiziale dei coniugi ed autorizzando Parte_1 Controparte_1
l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI - Anno 1984 – Atto 236 - Parte 2 – Serie A).
ordina
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari oggi 20.05.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
pagina 3 di 3