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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.132/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 132/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 07 febbraio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
08/01/2025
OGGETTO: d a
[...]
Parte_1
Codice:140035
Parte_2
[...]
Parte_3
con il patrocinio dell'avv. Piccoli Marco e dell'avv. Wielander Wolfgang
APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Giebelmann Angela e Controparte_1
dell'avv. Salvoni Giebelmann Michele
1 APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2638/2021 pubblicata in data 26 ottobre 2021
CONCLUSIONI
Delle appellanti
“… contrariis reiectis, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
2638/21 pubblicata il 26.10.2021, n. 10469/13 RG, del Tribunale di Brescia,
così giudicare:
In via principale:
1) respingere le istanze avversarie formulate in primo grado in quanto
infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa, con eccezione
degli importi riconosciuti a titolo di provvigioni.
In subordine:
2) nella malaugurata ipotesi in cui codesta Corte dovesse riconoscere anche
solo parzialmente le ragioni avversarie, ridurre gli importi richiesti ai minori
importi da accertarsi in corso di causa.
In via istruttoria:
3) ammettere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado così come
formulate in seconda e terza memoria ex art. 183 cpc in primo grado.
Con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e
condanna della controparte alla restituzione degli importi medio tempore
pagati dalle convenute, in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Dell'appellata/appellante incidentale
2 “in via principale: rigettare ognuna delle domande svolte dalle appellanti
principali , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , in Parte_3 Parte_3
persona dei legali rappresentanti pro tempore, in quanto infondate in fatto
ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
• in via incidentale: riformare parzialmente la sentenza n. 2638 del
26.10.2021 del Tribunale di Brescia, riconoscendo l'indennità ex art. 1751
c.c. spettante a nella misura di Euro 580.390,54; CP_1
• per l'effetto: condannare , Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, a
[...]
versare l'ulteriore importo di Euro 290.195,27, maggiorato di rivalutazione
monetaria ed interessi di legge, così suddiviso:
quanto a , Euro 224.606,48; Parte_1
quanto a , Euro 17.268,06; Parte_2
quanto a , Euro 45.957,81; Parte_3
quanto a , Euro 2.362,92. Parte_3
• in via incidentale condizionata: nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento del gravame avversario, accertare il diritto di CP_1
di trattenere l'importo di Euro 26.971,02, a titolo di Indennità di Riso-
[...]
luzione del rapporto FIRR, così imputato tra le quattro società preponenti:
quanto a , Euro 19.303,18; Parte_1
3 quanto a , Euro 2.292,53; Parte_2
quanto a , Euro 4.639,01; Parte_3
quanto a , Euro 736,30. Parte_3
• in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il Tribunale di Brescia ha condannato le convenute , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore Parte_3
di in virtù del rapporto d'agenzia intercorso tra le parti, Controparte_1
delle provvigioni accertate dal consulente d'ufficio e dell'indennità ex art. 1751 cod.civ nella misura della metà della somma massima quantificata,
importi riassunti nel prospetto riportato in parte motiva (complessivamente:
provvigioni da saldare € 31.597,34; provvigioni da fatturare € 79.939,01;
indennità ex art. 1751 cod.civ. € 290.195,27), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione del credito sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
1.1. Il Tribunale:
in ordine alla questione relativa alla mancanza di forma scritta del contratto di agenzia ha ritenuto che si tratti di forma ad probationem e che nel caso in esame dalla documentazione in atti e in esito alla espletata CTU emerga prova della esistenza del contratto, di cui le convenute hanno dedotto l'inadempimento riconoscendo come dovute le provvigioni negli importi
4 quantificati dal consulente d'ufficio ed ha accertato le somme a tale titolo dovute quale saldo delle provvigioni non ancora corrisposte e non ancora fatturate;
ricostruito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto tra indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ. e indennità negoziali, ha ritenuto che il recesso esercitato dall'agente con missiva del 21 dicembre 2012 sia dipeso da cause imputabili alle preponenti con riferimento alla violazione del patto di esclusiva, di cui ha ritenuto provata la esistenza (doc. 4 dell'attore), e che sia stata avallata la ingerenza di altri rappresentanti nelle zone di esclusiva, comportamento reiterato anche dopo la formulazione di scuse;
ha ritenuto tali comportamenti di non scarsa importanza, non giustificati né giustificabili da pretese doglianze svolte da taluni clienti (non oggetto di informazione all'agente) e, quindi, tali da giustificare il recesso;
ha ritenuto contrario alla correttezza commerciale il tentativo di acquisizione di due collaboratori dell'agente;
in esito alla espletata consulenza tecnica d'ufficio ha ritenuto più favorevole la indennità calcolata ai sensi dell'art. 1751 cod.civ. di cui ha ritenuto sussistenti i presupposti;
in particolare, ha ritenuto che l'agente abbia sviluppato in modo sensibile gli affari della preponente nel corso del rapporto e che dal 2009 al 2012 vi sia stato un andamento crescente degli affari;
tenuto conto del prodotto commercializzato (legname), ha ritenuto presumibile che i rapporti
5 commerciali siano continuativi nel tempo e che <
vantaggi al momento di cessazione del rapporto in termini di potenzialità
della clientela e di quanto costruito dall'agente, nella fattispecie l'andamento positivo dell'attività del ricorrente desumibile dai suddetti dati numerici induce a ritenere anche la sussistenza del citato presupposto>>;
in ordine alla quantificazione della predetta indennità, indicata dal consulente d'ufficio nella misura massima complessiva di € 580.390,54, ne ha operato la riduzione alla metà in quanto ha tenuto conto della durata quadriennale,
<>, del rapporto, della fisiologica migrazione di alcuni clienti dopo l'allontanamento dell'agente, della percezione in anticipo delle provvigioni;
ha ritenuto che il riconoscimento della indennità ai sensi dell'art. 1751
cod.civ. precluda quelle delle indennità previste dagli accordi collettivi, ivi compreso il FIRR.
2. Hanno proposto appello le società preponenti sulla base di due motivi.
3. ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto due Controparte_1
motivi di appello incidentale di cui uno condizionato.
4. Alla udienza dell'08 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo le appellanti censurano la statuizione con cui il
6 Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 cod.civ. e ritengono insufficienti, illogiche ed infondate le circostanze sulla base delle quali il Tribunale ha ritenuto giustificato il recesso.
Con riferimento a presunte ingerenze di altri rappresentanti nelle zone gestite dall'agente, evidenziano che: dallo scambio di mail del 27 marzo 2012
emerge che sono state rivolte delle scuse, sicché non vi è stata violazione dei principi di correttezza e buona fede;
dopo di esse il rapporto è continuato senza problemi (teste ; riguardo all'episodio del 15 giugno Testimone_1
2012, il teste ha riferito che il proprio figlio si era recato dal Testimone_2
cliente della zona in cui operava la ma non vi era stata Controparte_1
alcuna vendita e non era stata emessa alcuna fattura;
in entrambi i casi le forniture avevano valore irrisorio rispetto al fatturato medio di oltre €
25.000.000,00 che l'appellata deduce essere generato attraverso la propria attività; tali episodi non avevano alcun impatto dal punto di vista economico e fiduciario in quanto il rapporto sarebbe proseguito per alcuni mesi, in assenza di tempestività di reazione e, quindi, di giusta causa.
Censurano l'accertamento per cui si tratterebbe di fatti reiterati nel tempo, in assenza di allegazione e prova sul punto in quanto gli episodi dedotti non hanno trovato riscontro se non attraverso le dichiarazioni dei collaboratori della controparte.
Anche per quanto riguarda l'episodio della proposta a due collaboratori dell'agente lamentano che il Tribunale si è fondato solo sulle dichiarazioni
7 testimoniali dei due dipendenti dell'agente, inattendibili, e non ha considerato le deposizioni dei propri dipendenti e Sigl circa la Tes_1
iniziativa intrapresa dai primi per un incontro in quanto insoddisfatti del loro rapporto con l'agente.
Inoltre, lamentano che il Tribunale non ha considerato che il recesso è stato comunicato all'improvviso dopo manifestazioni di stima ed un incontro amichevole, comportamenti incompatibili con una imputazione di colpa a loro carico a giustificazione del recesso, in realtà motivato dalla intenzione di riprendere la collaborazione con una loro diretta concorrente e di arrecare ad esse un danno. Evidenziano che la controparte ha ammesso di lavorare anche per altre preponenti.
2. Con il secondo motivo le appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto che vi siano i presupposti per il riconoscimento della indennità ai sensi dell'art. 1751 cod.civ. con riferimento all'acquisizione di nuovi clienti o a un sensibile sviluppo degli affari con quelli esistenti.
Sostengono che un generico aumento del fatturato non è sufficiente, che il consulente d'ufficio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della indennità meritocratica, che manca la prova per cui,
dopo la cessazione del rapporto, esse abbiano continuato a godere dei vantaggi arrecati dall'agente e che il riferimento operato dal Giudicante alla
<> è insufficiente a fondare la presunzione della esistenza di un merito dell'agente nel conseguimento del fatturato.
Infine, lamentano che il Tribunale non abbia tenuto conto della condotta
8 sleale tenuta dalla controparte, emergente dalla deposizioni dei testi addotti,
nel comunicare il recesso senza preavviso, nell'avere fornito merce di società concorrenti alla loro clientela sia direttamente sia attraverso la di cui il è legale rappresentante, nella mancanza o CP_2 CP_1
insufficiente cura dei loro clienti, nel mancato o insufficiente controllo della affidabilità e solvibilità della clientela, nel crollo del fatturato relativo ai clienti seguiti;
circostanze che non consentirebbero il riconoscimento della indennità di cessazione del rapporto con funzione compensativa del merito dell'agente.
3.Con il primo motivo l'appellante incidentale censura la statuizione con cui il Tribunale ha quantificato la indennità ai sensi dell'art. 1751 cod.civ. con riduzione equitativa della metà rispetto all'importo massimo di € 580.390,54.
Evidenzia che: essa ha procurato nuovi clienti e dalla espletata consulenza tecnica è emerso che i clienti preesistenti si sono sviluppati;
ha percepito dalle società del gruppo circa € 2.300.000,00 a titolo di provvigione con trend in crescita tra il 2009 ed il 2012 e grazie al proprio operato è stato fatturato dalle appellanti l'importo di circa € 100.000.000,00, tale da determinare il mantenimento di sostanziali vantaggi nei rapporti con i clienti da essa seguiti;
la indennità nella misura massima è equa e la durata quadriennale del rapporto, a fronte del fatturato generato non è elemento dirimente;
la <ica migrazione di parte della clientela dopo l'allontanamento dell'agente>> è indimostrata e la pregnanza della percezione in anticipo delle provvigioni non è motivata.
9 4. Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, per la ipotesi in cui venga accertato che essa non ha diritto di percepire la indennità ai sensi dell'art. 1751
cod.civ., chiede che venga accertato il proprio diritto di Controparte_1
trattenere la indennità di risoluzione del rapporto FIRR, quantificata dal consulente d'ufficio in € 26.971,02, in quanto dovuta, ai sensi dell'art. 11
dell'accordo economico collettivo indipendentemente dalla cause che hanno determinato lo scioglimento del rapporto.
5. Entrambi gli appelli, principale ed incidentale, sono infondati.
6. Quanto alla valutazione degli episodi alla luce dei quali il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti del recesso per giusta causa dell'agente vanno svolte le seguenti considerazioni.
Gli episodi a cui fa specifico riferimento il Tribunale riguardo ad acquisti e contatti di clienti della ad opera di altri agenti sono due Controparte_1
(clienti e Legnotec); le scuse del BI e quindi il chiarimento Parte_4
che tra le parti vi sarebbe stato riguardo, cui si fa riferimento in atto di appello, riguarda solo il primo di tali episodi, occorso nel marzo 2012.
L' appellata, nel primo grado del giudizio ha provato attraverso i testi escussi la reiterazione delle ingerenze nella propria zona di esclusiva da parte di altri agenti o da parte della stessa parte preponente non solo anteriormente al marzo 2012 (testi ed , ; docc. Testimone_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
7/10) ma anche successivamente, individuando gli ulteriori episodi occorsi in periodo successivo al marzo 2012.
10 Può quindi ritenersi che il chiarimento che le appellanti chiedono sia valorizzato (doc. 10) non sia valso a impedire la reiterazione dei comportamenti denunciati oggetto, oltre che di prova documentale (cfr. doc.
11 e doc. 12) anche di prova orale attraverso la deposizione del teste Tes_7
(capp. da 21 a 25). Questi ha confermato di avere appreso nel giugno 2012,
prima, e nel novembre 2012, poi, di vendite di materiale alle clienti CP_3
e da parte dell'agente
[...] Parte_5 Tes_2
E' quindi smentito l'assunto delle appellanti che di ciò non vi sia stato riscontro;
né può ritenersi che manchi il requisito dell'attualità della reazione,
tenuto conto che, malgrado le rassicurazioni date dal BI (e pur ritenendo che esse abbiano consentito la prosecuzione del rapporto), nei fatti il comportamento lamentato dall'agente è proseguito;
dagli elementi istruttori acquisiti agli atti emerge che la società agente è venuta a conoscenza dei vari episodi in modo del tutto casuale e che l'ultimo degli episodi in questione è
stato appreso nel novembre 2012, cui ha fatto seguito il recesso comunicato il 21 dicembre 2012.
Riguardo all'attendibilità dei testi, va rilevato che il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, scarsamente attendibile, in assenza di elementi, che in appello non vengono in alcun modo enunciati;
inoltre, il teste il quale ha riferito circa gli episodi occorsi successivamente al Tes_7
marzo 2012 di cui confermato di avere appreso in modo diretto la conoscenza, ha dichiarato di non essere più dipendente della società
[...]
dal maggio 2012, e quindi da epoca coeva ai fatti di causa. CP_1
11 Anche l'assunto delle appellanti per cui le deposizioni dei testi di controparte sarebbero contrastate dalle deposizioni dei testi da Tes_2 Testimone_1
essa addotti non trova conforto nel contenuto delle predette deposizioni.
Il teste ha in realtà confermato di avere effettuato vendite alla Tes_2
mentre la circostanza dallo stesso riferita che si trattasse di CP_3
proprio cliente e non della pur presente nella zona di Controparte_1
esclusiva di quest'ultima, non trova conferma in altri elementi acquisiti attraverso la istruttoria;
il medesimo teste ha confermato anche di avere contattato il cliente ma ha negato che la vendita si sia Parte_6
conclusa ma quanto riferito dal teste circa l'invio della mail “per Tes_8
errore” trova riscontro documentale (doc. 11), fermo restando che, ai fini per cui è causa, appare dirimente non che la vendita nella zona di esclusiva della sia stata o meno conclusa (il teste invocato Controparte_1 Testimone_1
dalle appellanti ha solo riferito che “non esiste fatturato, quindi non ci sono
operazioni”), quanto piuttosto la conferma della operatività nella zona di esclusiva di agenti diversi con l'avallo della preponente.
Quanto, poi, all'asserito valore irrisorio della commessa, esso viene dedotto riguardo solo al cliente ed in ogni caso è circostanza non rilevante Parte_4
attesa l'accertata esistenza da parte del Tribunale di una zona di esclusiva per l'agente, senza che sul punto sia stato proposto gravame, e la prova acquisita circa la sua reiterata violazione da parte di altri agenti (oggetto di segnalazione da parte della cfr. docc cit.) con la Controparte_1
consapevolezza da parte della preponente;
il che è sufficiente a connotare di
12 gravità la condotta imputabile alla preponente, attesa la incidenza della stessa sull'equilibrio contrattuale e la idoneità a menomare il rapporto fiduciario che connota il rapporto d'agenzia.
Va, infatti, ricordato che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1 cod.civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali, assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore rilevanza (Cass.
n. 24776/2013, n.10732/2019, n.2412/2022).
Non conferenti, poi, ai fini della valutazione della esistenza di giusta causa di recesso, sono le circostanze addotte a riprova della esistenza, sino alla improvvisa comunicazione di recesso, di un “rapporto amichevole” con tanto più considerando che le stesse appellanti, per altro Persona_1
verso, negano che questi avesse un ruolo di vertice o comunque tale da poter agire in nome e per conto loro.
L'agente ha dedotto in causa il grave inadempimento della preponente e ne ha documentato la reiterata contestazione;
sicché anche in un'ottica di buona fede e avendo riguardo alla reiterazione della invasione dell'area di esclusiva pur a fronte di giustificazioni e scuse, deve ritenersi condivisibile quanto
13 ritenuto dal Tribunale e cioè che la condotta confermata dall'istruttoria presenti i caratteri della giusta causa e quindi legittimi il recesso dell'agente senza comunicazione di preavviso.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti a ritenere connotato da giusta causa il recesso dell'agente a prescindere dal tentativo messo in atto dalla preponente di sviamento di due collaboratori, episodio comunque confermato dai testi e che, quali soggetti Tes_4 Testimone_3
direttamente coinvolti, hanno reso sul punto deposizioni precise e concordanti a fronte della testimonianza del teste che ha Testimone_1
dichiarato di aver saputo dell'incontro e che furono i sub-agenti a proporsi solo per quanto riferito da mentre il teste Sigl ha riferito di Persona_1
non sapere nulla dell'incontro e che “ e Parte_7 Tes_3
non erano contenti della loro collaborazione con ” per
[...] CP_1
averlo “sentito dire dal mio collega . Testimone_1
Le deposizioni rese dai predetti testi sono quindi de relato e il contenuto delle loro dichiarazioni, per la genericità di quanto riferito, non inficia la prova che il Tribunale ha ritenuto sul punto conseguita ritenendo integrata una pratica commerciale quanto meno scorretta.
7. Anche riguardo al riconoscimento della indennità prevista dall'art. 1751
cod.civ. ed alla sua quantificazione la sentenza impugnata non merita censure.
7.1. Va, innanzi tutto, evidenziata la infondatezza della pretesa delle appellanti di far valere comportamenti integranti inadempimenti dell'agente
14 (mancato preavviso di recesso, episodi di concorrenza sleale, omessa cura della clientela, mancato o insufficiente controllo della solvibilità dei clienti)
preclusivi del riconoscimento della indennità in questione.
Quanto al mancato preavviso va rilevato che esso trova ragione nelle condizioni che legittimano il recesso per giusta causa (preceduto, come esposto, dalle contestazioni dell'agente) nei termini già accertati, attesa la prova circa i reiterati comportamenti della preponente nel consentire la violazione della zona di esclusiva.
Quanto agli altri inadempimenti va rilevato che le stesse appellanti deducono che il recesso dell'agente è intervenuto in modo improvviso ed imprevisto e che alle questioni poste dall'agente a fondamento della giusta causa di recesso il Tribunale avrebbe attribuito eccessiva rilevanza, trattandosi,
piuttosto, di “intoppi ed incomprensioni che sono fisiologiche in un qualsiasi
rapporto ma che nei fatti non avevano alcun impatto né certamente dal punto
di vista economico né conseguentemente dal punto di vista della fiducia
reciproca, nell'economia complessiva del rapporto intercorrente tra il
gruppo e la . Parte_1 Controparte_1
Ed allora, la circostanza per cui parte preponente non solo non si sia avvalsa della facoltà di risolvere il rapporto di sua iniziativa ma non abbia contestato i lamentati comportamenti nel corso del rapporto, pur essendone consapevole in base alle sue deduzioni e alle deposizioni dei testi da essa addotti,
ribadendo per converso anche in causa la esistenza di un rapporto fiduciario che sarebbe stato interrotto dall'improvvida iniziativa dell'agente, fa ritenere
15 che in ordine ad essi, a prescindere dalla relativa prova, vi sia stata una sostanziale tolleranza;
così dimostrando la stessa preponente di non voler attribuire rilevanza a tali fatti, solo in causa contrapposti quale condizione ostativa al riconoscimento della indennità ex art. 1751 cod.civ.
Ad ogni modo gli addebiti mossi non trovano adeguato riscontro;
il “crollo
del fatturato”, che è arduo ritenere provato, anche sotto il profilo del nesso causale con un comportamento dell'agente, attraverso prova orale, trova smentita dall'esito della consulenza tecnica d'ufficio; è incontestato che l'appellata fosse plurimandataria e dalle prove escusse è emersa la consapevolezza dello svolgimento dell'attività di agente anche per altre società da parte da parte di soggetti operanti per le società del gruppo BI
a fronte della quale non risulta sia mai stata operata alcuna contestazione;
la scarsa cura della clientela cui fanno riferimento i testi indicati dall'appellante non è supportata da contestazioni ad essa pervenute;
non sono stati acquisiti attraverso la istruttoria elementi certi per ritenere che vi siano state omissioni o errate informazioni della solvibilità dei clienti, attese le deposizioni contrastanti rese dai testi rispettivamente addotti e, come già esposto, anche in tal caso in assenza di contestazioni effettuate nel corso del rapporto.
7.2. Quanto alle condizioni previste in positivo dal primo comma dell'art. 1751 cod.civ., l'indennità in caso di cessazione del rapporto spetta all'agente quando questi abbia procurato nuovi clienti alla preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora, dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli
16 affari con tali clienti.
Va rilevato che <la prova della spettanza del diritto all'indennità di fine rapporto compete all'agente, salvi i temperamenti che discendono dal principio di vicinanza alle fonti di prova riguardo ai fatti la cui dimostrazione possa esser data solo dalla preponente Il giudice deve – inoltre – stabilire se l'indennità sia equa (Cass. n. 15203/2010; Cass. n. 23996/2008) in base ad una verifica in concreto, valutando le sole " circostanze del caso",
intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del "quantum" spettante all'agente (Cass. 21337/218; Cass. 15203/2010;
Cass. 23996/2008). L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. L'art. 17
della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, non prevede, tuttavia, un calcolo da compiere in maniera analitica, ma consente l'utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente,
di metodi sintetici, che valorizzino ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un'annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima (cfr. Cass. 23966/2008; Cass. 15203/2010;
Cass. 15375/2017)>> (cfr. da ultimo Cass. 3713/2024).
Il Tribunale ha valorizzato quanto emerso dalla espletata consulenza tecnica
17 d'ufficio circa l'<> dal 2009 al 2012,
ricavabile dai prospetti a pgg. 8 e 9 della relazione.
Il Tribunale ha anche valorizzato la tipologia di prodotto (legname)
desumendo da essa la continuità nel tempo dei rapporti commerciali.
In effetti l'analisi storica delle provvigioni liquidate in favore dell'agente documenta l'aumento per ciascuna delle quattro società delle provvigioni fatturate tra il 2009 ed il 2012 a cui corrisponde anche l'aumento di fatturato in progressione registrato nel quadriennio (prospetto pg. 13 relazione CTU);
tale dato, correlato alla non volatilità della tipologia della clientela, in parte acquisita attraverso l'agente, rileva senz'altro ai fini dell'accertamento della persistenza di sostanziali vantaggi per la parte preponente anche dopo la cessazione del rapporto.
A fronte di tali considerazioni, l'appellante si limita a sostenere che “un
aumento di fatturato considerato in se e per sé non può essere
automaticamente imputato a merito dell'agente”, ma non indica al Collegio
gli elementi sulla base dei quali si possa ritenere che l'andamento crescente degli affari nel tempo emerso dall'esame della documentazione in atti (è da rilevare che il consulente d'ufficio ha evidenziato che “l'ordine di esibizione
riferito ai mastrini dei clienti presenti nell'allegato 78 (prodotto dall'appellante: n.d.r.) non ha mai trovato piena esecuzione da parte di
BI”) sia riferibile a circostanze diverse dall'operato dell'agente, preposto alla clientela e con zona di operatività in esclusiva.
Generico, oltre che formulato in via solo ipotetica, è l'assunto per cui
18 l'aumento di fatturato “potrebbe coincidere anche solo con un'improvvisa
crescita dell'economia”; generico è anche il richiamo alla valutazione del consulente d'ufficio per cui “per il calcolo dell'indennità meritocratica”, non motivata nella relazione e comunque non inerente alla indennità di cui all'art. 1751 cod.civ., la sola ora in discussione tra le parti in causa.
7.3. D'altro canto, anche la pretesa dell'appellante incidentale al riconoscimento della misura massima di tale indennità non è fondata.
Il Tribunale si è avvalso del criterio dell'equità che deve presiedere, come si
è rilevato, alla quantificazione di tale indennità ed ha valorizzato, in modo condivisibile la durata quadriennale del rapporto <
lunga>>, la fisiologica migrazione di parte della clientela, (ed in effetti può
ritenersi plausibile che nel tempo vi sia un progressivo e naturale venir meno di una parte della clientela e, con essa, degli effetti favorevoli dell'apporto dell'agente), la percezione in anticipo delle provvigioni.
Al riguardo l'appellante incidentale si limita a richiamare la entità del proprio fatturato e di quello procurato alle società del gruppo “con un Parte_1
trend in crescita tra il 2009 ed il 2012” (elemento che, come esposto, il
Tribunale ha già considerato nel riconoscere la indennità), a dedurre, in modo generico, che gli elementi posti dal Tribunale a fondamento della decisione
“non paiono certo in grado di giustificare una così severa riduzione”, ad evidenziare che vi sarebbero ben altri elementi prevalenti, però ancora una volta richiamando il solo dato dell'avere le società “fatturato in quattro anni
all'incirca euro 100.000.000,00”.
19 Pertanto, la censura non attinge, in realtà, le argomentazioni su cui si fonda la decisione del Tribunale.
Comunque, ad integrazione di tale motivazione, ritiene il Collegio che la indennità riconosciuta, pari al 50% del massimo della indennità quantificata dal consulente d'ufficio, risponda ad equità anche sulla base della ulteriore considerazione dell'essere l'agente, per sua stessa ammissione,
plurimandatario. Infatti, è da ritenere che tale circostanza renda meno gravosa la cessazione del rapporto con la preponente (cui ha fatto seguito nell'immediato la instaurazione di un rapporto di esclusiva con società
concorrente) in quanto la esistenza di ulteriori rapporti attribuisce una maggiore autonomia economica all'agente e rende meno importanti le conseguenze economiche del recesso che il riconoscimento della indennità ai sensi dell'art. 1751 cod.civ. mira anche a mitigare.
8. In conclusione, tanto l'appello principale quale l'appello incidentale vanno rigettati e la sentenza impugnata va confermata, rimanendo assorbita ogni altra questione posta in causa, ivi compreso l'appello incidentale condizionato.
8.1. Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.
9.Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico delle appellanti e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
20 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 [...]
, e l'appello incidentale proposto da Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2638/2021 Controparte_1
pubblicata in data 26 ottobre 2021;
2.dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico delle appellanti e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.132/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 132/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 07 febbraio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
08/01/2025
OGGETTO: d a
[...]
Parte_1
Codice:140035
Parte_2
[...]
Parte_3
con il patrocinio dell'avv. Piccoli Marco e dell'avv. Wielander Wolfgang
APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Giebelmann Angela e Controparte_1
dell'avv. Salvoni Giebelmann Michele
1 APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2638/2021 pubblicata in data 26 ottobre 2021
CONCLUSIONI
Delle appellanti
“… contrariis reiectis, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
2638/21 pubblicata il 26.10.2021, n. 10469/13 RG, del Tribunale di Brescia,
così giudicare:
In via principale:
1) respingere le istanze avversarie formulate in primo grado in quanto
infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa, con eccezione
degli importi riconosciuti a titolo di provvigioni.
In subordine:
2) nella malaugurata ipotesi in cui codesta Corte dovesse riconoscere anche
solo parzialmente le ragioni avversarie, ridurre gli importi richiesti ai minori
importi da accertarsi in corso di causa.
In via istruttoria:
3) ammettere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado così come
formulate in seconda e terza memoria ex art. 183 cpc in primo grado.
Con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e
condanna della controparte alla restituzione degli importi medio tempore
pagati dalle convenute, in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Dell'appellata/appellante incidentale
2 “in via principale: rigettare ognuna delle domande svolte dalle appellanti
principali , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , in Parte_3 Parte_3
persona dei legali rappresentanti pro tempore, in quanto infondate in fatto
ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
• in via incidentale: riformare parzialmente la sentenza n. 2638 del
26.10.2021 del Tribunale di Brescia, riconoscendo l'indennità ex art. 1751
c.c. spettante a nella misura di Euro 580.390,54; CP_1
• per l'effetto: condannare , Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, a
[...]
versare l'ulteriore importo di Euro 290.195,27, maggiorato di rivalutazione
monetaria ed interessi di legge, così suddiviso:
quanto a , Euro 224.606,48; Parte_1
quanto a , Euro 17.268,06; Parte_2
quanto a , Euro 45.957,81; Parte_3
quanto a , Euro 2.362,92. Parte_3
• in via incidentale condizionata: nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento del gravame avversario, accertare il diritto di CP_1
di trattenere l'importo di Euro 26.971,02, a titolo di Indennità di Riso-
[...]
luzione del rapporto FIRR, così imputato tra le quattro società preponenti:
quanto a , Euro 19.303,18; Parte_1
3 quanto a , Euro 2.292,53; Parte_2
quanto a , Euro 4.639,01; Parte_3
quanto a , Euro 736,30. Parte_3
• in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il Tribunale di Brescia ha condannato le convenute , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore Parte_3
di in virtù del rapporto d'agenzia intercorso tra le parti, Controparte_1
delle provvigioni accertate dal consulente d'ufficio e dell'indennità ex art. 1751 cod.civ nella misura della metà della somma massima quantificata,
importi riassunti nel prospetto riportato in parte motiva (complessivamente:
provvigioni da saldare € 31.597,34; provvigioni da fatturare € 79.939,01;
indennità ex art. 1751 cod.civ. € 290.195,27), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione del credito sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
1.1. Il Tribunale:
in ordine alla questione relativa alla mancanza di forma scritta del contratto di agenzia ha ritenuto che si tratti di forma ad probationem e che nel caso in esame dalla documentazione in atti e in esito alla espletata CTU emerga prova della esistenza del contratto, di cui le convenute hanno dedotto l'inadempimento riconoscendo come dovute le provvigioni negli importi
4 quantificati dal consulente d'ufficio ed ha accertato le somme a tale titolo dovute quale saldo delle provvigioni non ancora corrisposte e non ancora fatturate;
ricostruito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto tra indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ. e indennità negoziali, ha ritenuto che il recesso esercitato dall'agente con missiva del 21 dicembre 2012 sia dipeso da cause imputabili alle preponenti con riferimento alla violazione del patto di esclusiva, di cui ha ritenuto provata la esistenza (doc. 4 dell'attore), e che sia stata avallata la ingerenza di altri rappresentanti nelle zone di esclusiva, comportamento reiterato anche dopo la formulazione di scuse;
ha ritenuto tali comportamenti di non scarsa importanza, non giustificati né giustificabili da pretese doglianze svolte da taluni clienti (non oggetto di informazione all'agente) e, quindi, tali da giustificare il recesso;
ha ritenuto contrario alla correttezza commerciale il tentativo di acquisizione di due collaboratori dell'agente;
in esito alla espletata consulenza tecnica d'ufficio ha ritenuto più favorevole la indennità calcolata ai sensi dell'art. 1751 cod.civ. di cui ha ritenuto sussistenti i presupposti;
in particolare, ha ritenuto che l'agente abbia sviluppato in modo sensibile gli affari della preponente nel corso del rapporto e che dal 2009 al 2012 vi sia stato un andamento crescente degli affari;
tenuto conto del prodotto commercializzato (legname), ha ritenuto presumibile che i rapporti
5 commerciali siano continuativi nel tempo e che <
vantaggi al momento di cessazione del rapporto in termini di potenzialità
della clientela e di quanto costruito dall'agente, nella fattispecie l'andamento positivo dell'attività del ricorrente desumibile dai suddetti dati numerici induce a ritenere anche la sussistenza del citato presupposto>>;
in ordine alla quantificazione della predetta indennità, indicata dal consulente d'ufficio nella misura massima complessiva di € 580.390,54, ne ha operato la riduzione alla metà in quanto ha tenuto conto della durata quadriennale,
<>, del rapporto, della fisiologica migrazione di alcuni clienti dopo l'allontanamento dell'agente, della percezione in anticipo delle provvigioni;
ha ritenuto che il riconoscimento della indennità ai sensi dell'art. 1751
cod.civ. precluda quelle delle indennità previste dagli accordi collettivi, ivi compreso il FIRR.
2. Hanno proposto appello le società preponenti sulla base di due motivi.
3. ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto due Controparte_1
motivi di appello incidentale di cui uno condizionato.
4. Alla udienza dell'08 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo le appellanti censurano la statuizione con cui il
6 Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 cod.civ. e ritengono insufficienti, illogiche ed infondate le circostanze sulla base delle quali il Tribunale ha ritenuto giustificato il recesso.
Con riferimento a presunte ingerenze di altri rappresentanti nelle zone gestite dall'agente, evidenziano che: dallo scambio di mail del 27 marzo 2012
emerge che sono state rivolte delle scuse, sicché non vi è stata violazione dei principi di correttezza e buona fede;
dopo di esse il rapporto è continuato senza problemi (teste ; riguardo all'episodio del 15 giugno Testimone_1
2012, il teste ha riferito che il proprio figlio si era recato dal Testimone_2
cliente della zona in cui operava la ma non vi era stata Controparte_1
alcuna vendita e non era stata emessa alcuna fattura;
in entrambi i casi le forniture avevano valore irrisorio rispetto al fatturato medio di oltre €
25.000.000,00 che l'appellata deduce essere generato attraverso la propria attività; tali episodi non avevano alcun impatto dal punto di vista economico e fiduciario in quanto il rapporto sarebbe proseguito per alcuni mesi, in assenza di tempestività di reazione e, quindi, di giusta causa.
Censurano l'accertamento per cui si tratterebbe di fatti reiterati nel tempo, in assenza di allegazione e prova sul punto in quanto gli episodi dedotti non hanno trovato riscontro se non attraverso le dichiarazioni dei collaboratori della controparte.
Anche per quanto riguarda l'episodio della proposta a due collaboratori dell'agente lamentano che il Tribunale si è fondato solo sulle dichiarazioni
7 testimoniali dei due dipendenti dell'agente, inattendibili, e non ha considerato le deposizioni dei propri dipendenti e Sigl circa la Tes_1
iniziativa intrapresa dai primi per un incontro in quanto insoddisfatti del loro rapporto con l'agente.
Inoltre, lamentano che il Tribunale non ha considerato che il recesso è stato comunicato all'improvviso dopo manifestazioni di stima ed un incontro amichevole, comportamenti incompatibili con una imputazione di colpa a loro carico a giustificazione del recesso, in realtà motivato dalla intenzione di riprendere la collaborazione con una loro diretta concorrente e di arrecare ad esse un danno. Evidenziano che la controparte ha ammesso di lavorare anche per altre preponenti.
2. Con il secondo motivo le appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto che vi siano i presupposti per il riconoscimento della indennità ai sensi dell'art. 1751 cod.civ. con riferimento all'acquisizione di nuovi clienti o a un sensibile sviluppo degli affari con quelli esistenti.
Sostengono che un generico aumento del fatturato non è sufficiente, che il consulente d'ufficio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della indennità meritocratica, che manca la prova per cui,
dopo la cessazione del rapporto, esse abbiano continuato a godere dei vantaggi arrecati dall'agente e che il riferimento operato dal Giudicante alla
<> è insufficiente a fondare la presunzione della esistenza di un merito dell'agente nel conseguimento del fatturato.
Infine, lamentano che il Tribunale non abbia tenuto conto della condotta
8 sleale tenuta dalla controparte, emergente dalla deposizioni dei testi addotti,
nel comunicare il recesso senza preavviso, nell'avere fornito merce di società concorrenti alla loro clientela sia direttamente sia attraverso la di cui il è legale rappresentante, nella mancanza o CP_2 CP_1
insufficiente cura dei loro clienti, nel mancato o insufficiente controllo della affidabilità e solvibilità della clientela, nel crollo del fatturato relativo ai clienti seguiti;
circostanze che non consentirebbero il riconoscimento della indennità di cessazione del rapporto con funzione compensativa del merito dell'agente.
3.Con il primo motivo l'appellante incidentale censura la statuizione con cui il Tribunale ha quantificato la indennità ai sensi dell'art. 1751 cod.civ. con riduzione equitativa della metà rispetto all'importo massimo di € 580.390,54.
Evidenzia che: essa ha procurato nuovi clienti e dalla espletata consulenza tecnica è emerso che i clienti preesistenti si sono sviluppati;
ha percepito dalle società del gruppo circa € 2.300.000,00 a titolo di provvigione con trend in crescita tra il 2009 ed il 2012 e grazie al proprio operato è stato fatturato dalle appellanti l'importo di circa € 100.000.000,00, tale da determinare il mantenimento di sostanziali vantaggi nei rapporti con i clienti da essa seguiti;
la indennità nella misura massima è equa e la durata quadriennale del rapporto, a fronte del fatturato generato non è elemento dirimente;
la <ica migrazione di parte della clientela dopo l'allontanamento dell'agente>> è indimostrata e la pregnanza della percezione in anticipo delle provvigioni non è motivata.
9 4. Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, per la ipotesi in cui venga accertato che essa non ha diritto di percepire la indennità ai sensi dell'art. 1751
cod.civ., chiede che venga accertato il proprio diritto di Controparte_1
trattenere la indennità di risoluzione del rapporto FIRR, quantificata dal consulente d'ufficio in € 26.971,02, in quanto dovuta, ai sensi dell'art. 11
dell'accordo economico collettivo indipendentemente dalla cause che hanno determinato lo scioglimento del rapporto.
5. Entrambi gli appelli, principale ed incidentale, sono infondati.
6. Quanto alla valutazione degli episodi alla luce dei quali il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti del recesso per giusta causa dell'agente vanno svolte le seguenti considerazioni.
Gli episodi a cui fa specifico riferimento il Tribunale riguardo ad acquisti e contatti di clienti della ad opera di altri agenti sono due Controparte_1
(clienti e Legnotec); le scuse del BI e quindi il chiarimento Parte_4
che tra le parti vi sarebbe stato riguardo, cui si fa riferimento in atto di appello, riguarda solo il primo di tali episodi, occorso nel marzo 2012.
L' appellata, nel primo grado del giudizio ha provato attraverso i testi escussi la reiterazione delle ingerenze nella propria zona di esclusiva da parte di altri agenti o da parte della stessa parte preponente non solo anteriormente al marzo 2012 (testi ed , ; docc. Testimone_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
7/10) ma anche successivamente, individuando gli ulteriori episodi occorsi in periodo successivo al marzo 2012.
10 Può quindi ritenersi che il chiarimento che le appellanti chiedono sia valorizzato (doc. 10) non sia valso a impedire la reiterazione dei comportamenti denunciati oggetto, oltre che di prova documentale (cfr. doc.
11 e doc. 12) anche di prova orale attraverso la deposizione del teste Tes_7
(capp. da 21 a 25). Questi ha confermato di avere appreso nel giugno 2012,
prima, e nel novembre 2012, poi, di vendite di materiale alle clienti CP_3
e da parte dell'agente
[...] Parte_5 Tes_2
E' quindi smentito l'assunto delle appellanti che di ciò non vi sia stato riscontro;
né può ritenersi che manchi il requisito dell'attualità della reazione,
tenuto conto che, malgrado le rassicurazioni date dal BI (e pur ritenendo che esse abbiano consentito la prosecuzione del rapporto), nei fatti il comportamento lamentato dall'agente è proseguito;
dagli elementi istruttori acquisiti agli atti emerge che la società agente è venuta a conoscenza dei vari episodi in modo del tutto casuale e che l'ultimo degli episodi in questione è
stato appreso nel novembre 2012, cui ha fatto seguito il recesso comunicato il 21 dicembre 2012.
Riguardo all'attendibilità dei testi, va rilevato che il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, scarsamente attendibile, in assenza di elementi, che in appello non vengono in alcun modo enunciati;
inoltre, il teste il quale ha riferito circa gli episodi occorsi successivamente al Tes_7
marzo 2012 di cui confermato di avere appreso in modo diretto la conoscenza, ha dichiarato di non essere più dipendente della società
[...]
dal maggio 2012, e quindi da epoca coeva ai fatti di causa. CP_1
11 Anche l'assunto delle appellanti per cui le deposizioni dei testi di controparte sarebbero contrastate dalle deposizioni dei testi da Tes_2 Testimone_1
essa addotti non trova conforto nel contenuto delle predette deposizioni.
Il teste ha in realtà confermato di avere effettuato vendite alla Tes_2
mentre la circostanza dallo stesso riferita che si trattasse di CP_3
proprio cliente e non della pur presente nella zona di Controparte_1
esclusiva di quest'ultima, non trova conferma in altri elementi acquisiti attraverso la istruttoria;
il medesimo teste ha confermato anche di avere contattato il cliente ma ha negato che la vendita si sia Parte_6
conclusa ma quanto riferito dal teste circa l'invio della mail “per Tes_8
errore” trova riscontro documentale (doc. 11), fermo restando che, ai fini per cui è causa, appare dirimente non che la vendita nella zona di esclusiva della sia stata o meno conclusa (il teste invocato Controparte_1 Testimone_1
dalle appellanti ha solo riferito che “non esiste fatturato, quindi non ci sono
operazioni”), quanto piuttosto la conferma della operatività nella zona di esclusiva di agenti diversi con l'avallo della preponente.
Quanto, poi, all'asserito valore irrisorio della commessa, esso viene dedotto riguardo solo al cliente ed in ogni caso è circostanza non rilevante Parte_4
attesa l'accertata esistenza da parte del Tribunale di una zona di esclusiva per l'agente, senza che sul punto sia stato proposto gravame, e la prova acquisita circa la sua reiterata violazione da parte di altri agenti (oggetto di segnalazione da parte della cfr. docc cit.) con la Controparte_1
consapevolezza da parte della preponente;
il che è sufficiente a connotare di
12 gravità la condotta imputabile alla preponente, attesa la incidenza della stessa sull'equilibrio contrattuale e la idoneità a menomare il rapporto fiduciario che connota il rapporto d'agenzia.
Va, infatti, ricordato che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1 cod.civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali, assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore rilevanza (Cass.
n. 24776/2013, n.10732/2019, n.2412/2022).
Non conferenti, poi, ai fini della valutazione della esistenza di giusta causa di recesso, sono le circostanze addotte a riprova della esistenza, sino alla improvvisa comunicazione di recesso, di un “rapporto amichevole” con tanto più considerando che le stesse appellanti, per altro Persona_1
verso, negano che questi avesse un ruolo di vertice o comunque tale da poter agire in nome e per conto loro.
L'agente ha dedotto in causa il grave inadempimento della preponente e ne ha documentato la reiterata contestazione;
sicché anche in un'ottica di buona fede e avendo riguardo alla reiterazione della invasione dell'area di esclusiva pur a fronte di giustificazioni e scuse, deve ritenersi condivisibile quanto
13 ritenuto dal Tribunale e cioè che la condotta confermata dall'istruttoria presenti i caratteri della giusta causa e quindi legittimi il recesso dell'agente senza comunicazione di preavviso.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti a ritenere connotato da giusta causa il recesso dell'agente a prescindere dal tentativo messo in atto dalla preponente di sviamento di due collaboratori, episodio comunque confermato dai testi e che, quali soggetti Tes_4 Testimone_3
direttamente coinvolti, hanno reso sul punto deposizioni precise e concordanti a fronte della testimonianza del teste che ha Testimone_1
dichiarato di aver saputo dell'incontro e che furono i sub-agenti a proporsi solo per quanto riferito da mentre il teste Sigl ha riferito di Persona_1
non sapere nulla dell'incontro e che “ e Parte_7 Tes_3
non erano contenti della loro collaborazione con ” per
[...] CP_1
averlo “sentito dire dal mio collega . Testimone_1
Le deposizioni rese dai predetti testi sono quindi de relato e il contenuto delle loro dichiarazioni, per la genericità di quanto riferito, non inficia la prova che il Tribunale ha ritenuto sul punto conseguita ritenendo integrata una pratica commerciale quanto meno scorretta.
7. Anche riguardo al riconoscimento della indennità prevista dall'art. 1751
cod.civ. ed alla sua quantificazione la sentenza impugnata non merita censure.
7.1. Va, innanzi tutto, evidenziata la infondatezza della pretesa delle appellanti di far valere comportamenti integranti inadempimenti dell'agente
14 (mancato preavviso di recesso, episodi di concorrenza sleale, omessa cura della clientela, mancato o insufficiente controllo della solvibilità dei clienti)
preclusivi del riconoscimento della indennità in questione.
Quanto al mancato preavviso va rilevato che esso trova ragione nelle condizioni che legittimano il recesso per giusta causa (preceduto, come esposto, dalle contestazioni dell'agente) nei termini già accertati, attesa la prova circa i reiterati comportamenti della preponente nel consentire la violazione della zona di esclusiva.
Quanto agli altri inadempimenti va rilevato che le stesse appellanti deducono che il recesso dell'agente è intervenuto in modo improvviso ed imprevisto e che alle questioni poste dall'agente a fondamento della giusta causa di recesso il Tribunale avrebbe attribuito eccessiva rilevanza, trattandosi,
piuttosto, di “intoppi ed incomprensioni che sono fisiologiche in un qualsiasi
rapporto ma che nei fatti non avevano alcun impatto né certamente dal punto
di vista economico né conseguentemente dal punto di vista della fiducia
reciproca, nell'economia complessiva del rapporto intercorrente tra il
gruppo e la . Parte_1 Controparte_1
Ed allora, la circostanza per cui parte preponente non solo non si sia avvalsa della facoltà di risolvere il rapporto di sua iniziativa ma non abbia contestato i lamentati comportamenti nel corso del rapporto, pur essendone consapevole in base alle sue deduzioni e alle deposizioni dei testi da essa addotti,
ribadendo per converso anche in causa la esistenza di un rapporto fiduciario che sarebbe stato interrotto dall'improvvida iniziativa dell'agente, fa ritenere
15 che in ordine ad essi, a prescindere dalla relativa prova, vi sia stata una sostanziale tolleranza;
così dimostrando la stessa preponente di non voler attribuire rilevanza a tali fatti, solo in causa contrapposti quale condizione ostativa al riconoscimento della indennità ex art. 1751 cod.civ.
Ad ogni modo gli addebiti mossi non trovano adeguato riscontro;
il “crollo
del fatturato”, che è arduo ritenere provato, anche sotto il profilo del nesso causale con un comportamento dell'agente, attraverso prova orale, trova smentita dall'esito della consulenza tecnica d'ufficio; è incontestato che l'appellata fosse plurimandataria e dalle prove escusse è emersa la consapevolezza dello svolgimento dell'attività di agente anche per altre società da parte da parte di soggetti operanti per le società del gruppo BI
a fronte della quale non risulta sia mai stata operata alcuna contestazione;
la scarsa cura della clientela cui fanno riferimento i testi indicati dall'appellante non è supportata da contestazioni ad essa pervenute;
non sono stati acquisiti attraverso la istruttoria elementi certi per ritenere che vi siano state omissioni o errate informazioni della solvibilità dei clienti, attese le deposizioni contrastanti rese dai testi rispettivamente addotti e, come già esposto, anche in tal caso in assenza di contestazioni effettuate nel corso del rapporto.
7.2. Quanto alle condizioni previste in positivo dal primo comma dell'art. 1751 cod.civ., l'indennità in caso di cessazione del rapporto spetta all'agente quando questi abbia procurato nuovi clienti alla preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora, dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli
16 affari con tali clienti.
Va rilevato che <la prova della spettanza del diritto all'indennità di fine rapporto compete all'agente, salvi i temperamenti che discendono dal principio di vicinanza alle fonti di prova riguardo ai fatti la cui dimostrazione possa esser data solo dalla preponente Il giudice deve – inoltre – stabilire se l'indennità sia equa (Cass. n. 15203/2010; Cass. n. 23996/2008) in base ad una verifica in concreto, valutando le sole " circostanze del caso",
intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del "quantum" spettante all'agente (Cass. 21337/218; Cass. 15203/2010;
Cass. 23996/2008). L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. L'art. 17
della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, non prevede, tuttavia, un calcolo da compiere in maniera analitica, ma consente l'utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente,
di metodi sintetici, che valorizzino ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un'annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima (cfr. Cass. 23966/2008; Cass. 15203/2010;
Cass. 15375/2017)>> (cfr. da ultimo Cass. 3713/2024).
Il Tribunale ha valorizzato quanto emerso dalla espletata consulenza tecnica
17 d'ufficio circa l'<> dal 2009 al 2012,
ricavabile dai prospetti a pgg. 8 e 9 della relazione.
Il Tribunale ha anche valorizzato la tipologia di prodotto (legname)
desumendo da essa la continuità nel tempo dei rapporti commerciali.
In effetti l'analisi storica delle provvigioni liquidate in favore dell'agente documenta l'aumento per ciascuna delle quattro società delle provvigioni fatturate tra il 2009 ed il 2012 a cui corrisponde anche l'aumento di fatturato in progressione registrato nel quadriennio (prospetto pg. 13 relazione CTU);
tale dato, correlato alla non volatilità della tipologia della clientela, in parte acquisita attraverso l'agente, rileva senz'altro ai fini dell'accertamento della persistenza di sostanziali vantaggi per la parte preponente anche dopo la cessazione del rapporto.
A fronte di tali considerazioni, l'appellante si limita a sostenere che “un
aumento di fatturato considerato in se e per sé non può essere
automaticamente imputato a merito dell'agente”, ma non indica al Collegio
gli elementi sulla base dei quali si possa ritenere che l'andamento crescente degli affari nel tempo emerso dall'esame della documentazione in atti (è da rilevare che il consulente d'ufficio ha evidenziato che “l'ordine di esibizione
riferito ai mastrini dei clienti presenti nell'allegato 78 (prodotto dall'appellante: n.d.r.) non ha mai trovato piena esecuzione da parte di
BI”) sia riferibile a circostanze diverse dall'operato dell'agente, preposto alla clientela e con zona di operatività in esclusiva.
Generico, oltre che formulato in via solo ipotetica, è l'assunto per cui
18 l'aumento di fatturato “potrebbe coincidere anche solo con un'improvvisa
crescita dell'economia”; generico è anche il richiamo alla valutazione del consulente d'ufficio per cui “per il calcolo dell'indennità meritocratica”, non motivata nella relazione e comunque non inerente alla indennità di cui all'art. 1751 cod.civ., la sola ora in discussione tra le parti in causa.
7.3. D'altro canto, anche la pretesa dell'appellante incidentale al riconoscimento della misura massima di tale indennità non è fondata.
Il Tribunale si è avvalso del criterio dell'equità che deve presiedere, come si
è rilevato, alla quantificazione di tale indennità ed ha valorizzato, in modo condivisibile la durata quadriennale del rapporto <
lunga>>, la fisiologica migrazione di parte della clientela, (ed in effetti può
ritenersi plausibile che nel tempo vi sia un progressivo e naturale venir meno di una parte della clientela e, con essa, degli effetti favorevoli dell'apporto dell'agente), la percezione in anticipo delle provvigioni.
Al riguardo l'appellante incidentale si limita a richiamare la entità del proprio fatturato e di quello procurato alle società del gruppo “con un Parte_1
trend in crescita tra il 2009 ed il 2012” (elemento che, come esposto, il
Tribunale ha già considerato nel riconoscere la indennità), a dedurre, in modo generico, che gli elementi posti dal Tribunale a fondamento della decisione
“non paiono certo in grado di giustificare una così severa riduzione”, ad evidenziare che vi sarebbero ben altri elementi prevalenti, però ancora una volta richiamando il solo dato dell'avere le società “fatturato in quattro anni
all'incirca euro 100.000.000,00”.
19 Pertanto, la censura non attinge, in realtà, le argomentazioni su cui si fonda la decisione del Tribunale.
Comunque, ad integrazione di tale motivazione, ritiene il Collegio che la indennità riconosciuta, pari al 50% del massimo della indennità quantificata dal consulente d'ufficio, risponda ad equità anche sulla base della ulteriore considerazione dell'essere l'agente, per sua stessa ammissione,
plurimandatario. Infatti, è da ritenere che tale circostanza renda meno gravosa la cessazione del rapporto con la preponente (cui ha fatto seguito nell'immediato la instaurazione di un rapporto di esclusiva con società
concorrente) in quanto la esistenza di ulteriori rapporti attribuisce una maggiore autonomia economica all'agente e rende meno importanti le conseguenze economiche del recesso che il riconoscimento della indennità ai sensi dell'art. 1751 cod.civ. mira anche a mitigare.
8. In conclusione, tanto l'appello principale quale l'appello incidentale vanno rigettati e la sentenza impugnata va confermata, rimanendo assorbita ogni altra questione posta in causa, ivi compreso l'appello incidentale condizionato.
8.1. Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.
9.Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico delle appellanti e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
20 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 [...]
, e l'appello incidentale proposto da Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2638/2021 Controparte_1
pubblicata in data 26 ottobre 2021;
2.dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico delle appellanti e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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