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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 423 /2024
Oggi 06/05/2025 innanzi al giudice Federica Ferrari, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. Giulia Garzo;
per la parte convenuta, nessuno
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti che dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il giudice invita il difensori alla discussione. Il difensore siu riporta akl ricorso
Su invito del giudice, il difensore di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio e decide come da contestuale motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico.
Il giudice del Lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 423/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Garzo Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Palmi nella Via Crispi, 8;
RICORRENTE
Contro
(C. F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in carica pro tempore, rappresentato e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dall' Avv. Francesco
Serafino e dall' Avv. Stefano Ravelli, funzionari in servizio presso l'Uff. X – di Controparte_3
Milano, Via Soderini n. 24
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica del docente – docenti con contratti a termine
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO:
La ricorrente ha convenuto in giudizio il per domandare il Controparte_1 riconoscimento del diritto all'assegnazione della c.d. Carta del Docente in riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 in cui ha lavorato come docente a tempo determinato, ovverosia_
- per il periodo 10.09.2021 - 30.06.2022 (doc. contratti di lavoro) con contratto di lavoro quale insegnante di tecnologia c/o IPS E. Alessandrini – Lombardini (MI); per il periodo 27.09.2021
– 30.06.2022 (integrativo di quello precedente) con contratto di lavoro quale insegnante di tecnologia sempre c/o IPS E. Alessandrini – Lombardini (MI); per il periodo 02.11.2021 –
30.06.2022 (integrativo di quelli precedenti) con contratto di lavoro quale insegnante di religione sempre c/o IPS E. Alessandrini – Lombardini (MI);
- per il periodo 10.09.2022 – 31.08.2023 con contratto di lavoro quale insegnante di tecnologia presso l'Istituto Tecnico e Liceo E. Conti (Mi)
In diritto, l' istante sostiene l'illegittimità delle disposizioni che prevedono l'esclusione dei docenti non di ruolo dal novero dei beneficiari della Carta del Docente, poiché in contrasto non solo con quanto stabilito negli artt. 63 e 64 del CCNL di settore, in virtù dei quali la formazione costituisce un diritto per il docente, verso il quale lo Stato è obbligato a fornire gli strumenti necessari a implementare la sua preparazione, ma anche con le disposizioni Costituzionali di cui all'artt. 3, 35,
97 Cost.
Parte ricorrente richiama inoltre quanto sancito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale ha statuito nel senso dell'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella
Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Parte ricorrente ha infine formulato le seguenti conclusioni:
“- In via principale previa eventuale disapplicazione dell'art.1 commi 121, 122 e 124 della L. n.
107\2015 dell'art. 2 del d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e\o dell'art.3 del dpcm del 28 novembre 2016 per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, degli artt 14,
20 e 21 della CDFUE e delle altre dispozioni sopra richiamate accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021\22, 2022\23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla parte Controparte_1
ricorrente suddetta Carta Elettronica o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2,5,6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità anaolghe e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 2500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio tempo determinato) quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata previo accertamento e declatoria dell'inadempimento, da parte del
[...]
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del Controparte_1
29/11/2007 e dall'art.282 del D.lgs n. 297/94, oltrechè dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declatoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della Carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.107/2015, per gli anni scolastici
2021\22, 2022\23 condannarsi il ad assegnare alla parte Controparte_1 ricorrente la suddetta Carta Elettronica o latro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 2.500,00 ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ez art. 1218 del c.c.
- Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed Iva al 22 % oltre il rimborso elle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
A seguito di regolare notifica, il 14.03.2025 si è costituito il Controparte_1 che ha eccepito l'incongruenza tra la somma richiesta dalla ricorrente – pari ad Euro 2.500,00 e gli anni per cui è richiesta e, in ogni caso, ha chiesto di rigettare il ricorso per infondatezza delle pretese e, in particolare, per in intervenuta estinzione del diritto
All'udienza odierna, i difensori hanno discusso la causa e, all'esito, il Giudice decide come da contestuale motivazione.
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015. Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzitutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva. Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto (-dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce
a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”. Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal
Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia
Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l.
n. 107/2015 spetta: 1) Ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti CP_1 di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento e che sussiste l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di garantire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In base a tali presupposti, può dunque riconoscersi il diritto di in riferimento agli Parte_1
a.s. 2021/2022 e 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.147 del 13.8.2022, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la “carta docente, per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_1
2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i già menzionati anni;
Condanna, altresì, il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_2
rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi 320 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario.
Pavia, 06/05/2025
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 423 /2024
Oggi 06/05/2025 innanzi al giudice Federica Ferrari, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. Giulia Garzo;
per la parte convenuta, nessuno
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti che dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il giudice invita il difensori alla discussione. Il difensore siu riporta akl ricorso
Su invito del giudice, il difensore di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio e decide come da contestuale motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico.
Il giudice del Lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 423/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Garzo Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Palmi nella Via Crispi, 8;
RICORRENTE
Contro
(C. F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in carica pro tempore, rappresentato e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dall' Avv. Francesco
Serafino e dall' Avv. Stefano Ravelli, funzionari in servizio presso l'Uff. X – di Controparte_3
Milano, Via Soderini n. 24
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica del docente – docenti con contratti a termine
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO:
La ricorrente ha convenuto in giudizio il per domandare il Controparte_1 riconoscimento del diritto all'assegnazione della c.d. Carta del Docente in riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 in cui ha lavorato come docente a tempo determinato, ovverosia_
- per il periodo 10.09.2021 - 30.06.2022 (doc. contratti di lavoro) con contratto di lavoro quale insegnante di tecnologia c/o IPS E. Alessandrini – Lombardini (MI); per il periodo 27.09.2021
– 30.06.2022 (integrativo di quello precedente) con contratto di lavoro quale insegnante di tecnologia sempre c/o IPS E. Alessandrini – Lombardini (MI); per il periodo 02.11.2021 –
30.06.2022 (integrativo di quelli precedenti) con contratto di lavoro quale insegnante di religione sempre c/o IPS E. Alessandrini – Lombardini (MI);
- per il periodo 10.09.2022 – 31.08.2023 con contratto di lavoro quale insegnante di tecnologia presso l'Istituto Tecnico e Liceo E. Conti (Mi)
In diritto, l' istante sostiene l'illegittimità delle disposizioni che prevedono l'esclusione dei docenti non di ruolo dal novero dei beneficiari della Carta del Docente, poiché in contrasto non solo con quanto stabilito negli artt. 63 e 64 del CCNL di settore, in virtù dei quali la formazione costituisce un diritto per il docente, verso il quale lo Stato è obbligato a fornire gli strumenti necessari a implementare la sua preparazione, ma anche con le disposizioni Costituzionali di cui all'artt. 3, 35,
97 Cost.
Parte ricorrente richiama inoltre quanto sancito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale ha statuito nel senso dell'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella
Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Parte ricorrente ha infine formulato le seguenti conclusioni:
“- In via principale previa eventuale disapplicazione dell'art.1 commi 121, 122 e 124 della L. n.
107\2015 dell'art. 2 del d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e\o dell'art.3 del dpcm del 28 novembre 2016 per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, degli artt 14,
20 e 21 della CDFUE e delle altre dispozioni sopra richiamate accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021\22, 2022\23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla parte Controparte_1
ricorrente suddetta Carta Elettronica o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2,5,6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità anaolghe e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 2500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio tempo determinato) quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata previo accertamento e declatoria dell'inadempimento, da parte del
[...]
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del Controparte_1
29/11/2007 e dall'art.282 del D.lgs n. 297/94, oltrechè dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declatoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della Carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.107/2015, per gli anni scolastici
2021\22, 2022\23 condannarsi il ad assegnare alla parte Controparte_1 ricorrente la suddetta Carta Elettronica o latro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 2.500,00 ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ez art. 1218 del c.c.
- Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed Iva al 22 % oltre il rimborso elle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
A seguito di regolare notifica, il 14.03.2025 si è costituito il Controparte_1 che ha eccepito l'incongruenza tra la somma richiesta dalla ricorrente – pari ad Euro 2.500,00 e gli anni per cui è richiesta e, in ogni caso, ha chiesto di rigettare il ricorso per infondatezza delle pretese e, in particolare, per in intervenuta estinzione del diritto
All'udienza odierna, i difensori hanno discusso la causa e, all'esito, il Giudice decide come da contestuale motivazione.
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015. Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzitutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva. Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto (-dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce
a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”. Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal
Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia
Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l.
n. 107/2015 spetta: 1) Ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti CP_1 di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento e che sussiste l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di garantire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In base a tali presupposti, può dunque riconoscersi il diritto di in riferimento agli Parte_1
a.s. 2021/2022 e 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.147 del 13.8.2022, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la “carta docente, per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_1
2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i già menzionati anni;
Condanna, altresì, il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_2
rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi 320 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario.
Pavia, 06/05/2025
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari