Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/06/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2198/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]6 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE),
Via Pammatone n. 7/32, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Addabbo, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Ricorrente -
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
31/01/1958, residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Ceccardi n. 1/22A, presso lo studio degli Avv.ti Valeria Marina Affer e
Vincenzo Di Franco, che la rappresentano e la difendono disgiuntamente, come da procura in atti
-- Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti
dalla corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di assegno divorzile in favore della
SI.ra difettandone i presupposti di legge. Controparte_1
Con vittoria di spese, esborsi e compensi del presente giudizio.”
Conclusioni per la convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le meglio viste pronunce:
In via principale porre a carico del signor il pagamento della somma di euro 650,00 Pt_1
a titolo di assegno divorzile a favore della signora ovvero di quella Controparte_1
diversa che dovesse risultare all'esito dell'istruzione probatoria, sussistendone i presupposti., dalla data in cui fu formulata la domanda nel presente giudizio.
In via di stretto subordine si chiede che la conferma dell'importo dell'assegno divorzile di cui all'ordinanza presidenziale e quindi dell'importo di € 460,00 mensili.
Con vittoria di spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso proposto in data 24/02/2023 , il SI. ha chiesto che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Genova (GE) in data 07/10/2018 con la SI.ra , dalla cui unione non Controparte_1
erano nati figli e da cui si era separato consensualmente come da verbale di separazione del
13/12/2021 omologato dal Tribunale di Genova in data 21/01/2022, chiedendo contestualmente la riduzione del contributo al mantenimento della moglie pari ad € 200,00 mensili, stante il peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/05/2023, si è costituita in giudizio la SI.ra la quale, pur aderendo alla domanda in punto stato civile, si è opposta Controparte_1
alle modifiche richieste dal ricorrente chiedendo invece un aumento del contributo per il suo mantenimento pari ad € 1.200,00 mensili.
All'esito della fase presidenziale, con ordinanza non reclamata emessa in data 13/11/2023 il
Presidente F.F. in persona del dott. Danilo Corvacchiola, ha confermato le condizioni di separazione, rimettendo la causa dinanzi a sé come G.I. ove all'udienza del 25/01/2024 le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia parziale in punto status. Con sentenza parziale n. 695/2024 pubblicata in data 05/03/2024 il Tribunale di Genova ha pronunciato quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i SI.ri Pt_1
e , rimettendo nuovamente la causa in istruttoria.
[...] Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base delle produzioni documentali, è stata rinviata all'udienza cartolare del 21/11/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, ed è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusionali.
* * * * * *
Ciò premesso, ferma e qui integralmente richiamata la sentenza parziale n. 695/2024 pubblicata in data 05/03/2024 con cui è stato pronunciato il divorzio fra le parti, l'unico motivo di dissidio attiene al riconoscimento in punto an e alla determinazione in punto quantum di un assegno divorzile richiesto dalla SI.ra a carico del SI. . CP_1 Pt_1
Sul punto, giova brevemente ricordare, in linea di diritto, che la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 della Legge n. 898/1970 è del tutto autonoma rispetto a quella in sede di separazione, potendo essere la previsione di un contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio.
Infatti, ai sensi della norma richiamata, l'assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo del coniuge “debole” alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
A differenza quindi dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge “debole” consentendogli di mantenere (quasi come un “ammortizzatore coniugale”) un tenore di vita
“tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù di quell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, l'assegno divorzile ha una funzione composita di tipo sia assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia compensativo-perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), come affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 18287/2018, secondo cui “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”.
Ciò in quanto permane la necessità, ad avviso della Suprema Corte, di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi
“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono
l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Tale scelta interpretativa, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
Gli ormai ex coniugi non devono infatti essere considerati come “monadi senza passato” (così
Trib. Roma il 26/09/2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Per applicare tali principi alla fattispecie concreta occorre prendere le mosse dall'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), ricostruendo il patrimonio degli stessi sulla base delle allegazioni delle parti ovvero con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice, per poi verificare se la disparità economico reddituale rilevata sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, non potendo limitarsi al mero raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ma dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi del profilo economico-patrimoniale dell'altro anche in relazione alle potenzialità future, considerando la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante quale chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione.
È infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi- ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione delle Sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”.
Fatta tale dovuta premessa, nel caso di specie, va anzitutto evidenziato come le parti, rispetto ai propri atti introduttivi, hanno modificato le proprie conclusioni finali dal momento che il
SI. ha chiesto di essere esonerato dal pagamento di qualsivoglia emolumento in Pt_1
favore della SI.ra , la quale a sua volta ha ridotto le proprie pretese in termini di CP_1
ammontare dell'assegno divorzile.
Ai fini delle determinazioni in punto an dell'assegno divorzile chiesto dalla convenuta, occorre tuttavia svolgere le seguenti gradate considerazioni.
Dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che la SI.ra CP_1
dall'01/04/2023 percepisce una pensione di invalidità pari ad € 313,91 a cui si aggiunge l'indennità di disoccupazione Naspi riconosciutale a seguito del licenziamento dalla società cooperativa ItalForno A.r.l., gestita dal marito e presso cui era stata assunta, per un totale di circa € 900,00 mensili, sebbene non sia stato possibile determinare con esattezza tale importo
(peraltro non specificamente contestato) dal momento che non è stata prodotta alcuna documentazione a supporto e negli estratti conto depositati dalla convenuta risultano cancellate le voci di entrata.
È indubbio però che la SI.ra non possa ricollocarsi utilmente nel mondo del CP_1
lavoro in ragione della sua età di ormai 67 anni e delle documentate patologie invalidanti da cui è affetta.
Di contro, il SI. , che in precedenza svolgeva attività di ristoratore e successivamente Pt_1
di panificatore presso il carcere di RA (da cui percepiva un reddito mensile pari a circa €
3.000,00 netti come si evince dalle dichiarazioni dei redditi depositate e dalle deduzioni in atti), a seguito della crisi finanziaria che ha colpito la propria attività e del suo pensionamento, può contare in oggi unicamente sulla pensione di vecchiaia pari a circa € 670,00 netti, sebbene appaia verosimile che egli abbia ulteriori disponibilità economiche che gli permettono di far fronte mensilmente al pagamento di un finanziamento pari ad € 320,00 e al canone di locazione pari ad € 800,00.
In questo quadro, è evidente che lo squilibrio economico sussistente all'epoca della separazione e che in allora aveva giustificato il contributo al mantenimento in favore della
SI.ra , seppur nell'ambito della diversa funzione di cui all'art. 156 c.c., si sia in CP_1
oggi sensibilmente ridotto e non sia suscettibile di ulteriori cambiamenti, tenuto conto anche dell'età di 72 anni del SI. . Pt_1
A ciò si aggiunga la breve durata del matrimonio di appena tre anni, da cui non sono nati figli e che è stato contratto allorquando entrambi i coniugi avevano ormai più di sessant'anni con conseguente scarsa incidenza sulle prospettive economiche e lavorative degli stessi, e la SI.ra non ha proposto tempestivamente mezzi di prova tesi a ricostruire il menage CP_1
familiare e a dimostrare come le scelte di vita adottate dai coniugi in corso di convivenza matrimoniale abbiano inciso sulle proprie condizioni economico-reddituali.
Invero, secondo il principio dell'onere della prova, spetta al coniuge richiedente l'assegno divorzile dimostrare il contributo offerto alla comunione familiare in termini di tempo, di energie, di eventuale rinuncia ad occasioni lavorative e di crescita professionale e di contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. Per tutti questi motivi, non risultano sufficientemente provati i presupposti, né sotto il profilo assistenziale né sotto il profilo perequativo-compensativo, per il riconoscimento in favore della SI.ra di un assegno divorzile la cui domanda va pertanto rigettata con CP_1
conseguente revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione con decorrenza dalla presente pronuncia.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse possono essere compensate per metà in ragione della natura costitutiva della presente causa a cui la convenuta non si è opposta, mentre per l'altra metà seguiranno la soccombenza ed andranno pertanto poste a carico della SI.ra nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi (stante Controparte_1
la natura documentale della causa) previsti dalla tabella allegata al D.M. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa, detratta la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 695/2024 pubblicata in data 05/03/2024, con cui è stato pronunciato il divorzio fra le parti.
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla SI.ra in Controparte_1
quanto non provata e revoca per l'effetto ogni precedente statuizione stabilita in sede di separazione con decorrenza dalla presente pronuncia;
CONDANNA la SI.ra al pagamento in favore del SI. Controparte_1 Parte_1 di metà delle spese di lite che liquida in € 1.453,00 (già dimidiati) per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta, compensandole per il resto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni