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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 25/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4806/2022
TRA
nato a Macerata Campania (CE) il [...], in [...] e nella Parte_1 sentante p.t. della rappr. e dif. dall'Avv. G. CP_1
Battista, con cui elett. dom. in Caserta all iusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis, I. Verrengia, L. CP_2 li e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/07/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n° OI-000200373 notificata in data 27/06/2022, relativa a sanzioni amministrative riferite all'anno 2012, per la complessiva somma di € 19.000,00. Deduceva, tra l'altro, la decadenza e prescrizione della pretesa creditoria, nonché la carenza di motivazione dell'atto opposto, nonché la mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento, e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, concludeva chiedendo, “2)-nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000200373–prot. 2000.13/06/2022.0387992 notificata il CP_2
27.6.2022; 3)-in via subordinata, tenuto conto dei di valutazione di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, procedere per i motivi esposti alla rideterminazione della sanzione amministrativa nella misura pari al minimo edittale o nella diversa minor somma che sarà ritenuta di Giustizia”. Spese vinte, con attribuzione.
1 Si costituiva l' che con articolata memoria, dedotta la notifica dell'avviso di CP_2 accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione opposta, precisava di aver proceduto alla rideterminazione della sanzione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. In data 20/05/2024, a seguito dei sopravvenuti interventi legislativi, l' depositava CP_2 ulteriore ricalcolo della sanzione amministrativa e all'udienza del 04 2024 parte ricorrente dichiarava di aderire alla rideterminazione e chiedeva rinvio al fine di procedere al pagamento. All'odierna udienza la causa, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
All'odierna udienza, parte ricorrente rilevava di aver effettuato il pagamento della sanzione, nell'importo rideterminato dall' come da documentazione versata in atti CP_2
(cfr. documentazione depositata in dat 7/2024), chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, cui l'istituto previdenziale si associava. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione e che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento degli importi oggetto del presente giudizio risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, stante il comportamento di parte ricorrente che provvedeva al pagamento della sanzione, ricalcolata dall' a seguito degli interventi CP_2 legislativi intervenuti in corso di causa, nonché tenuto cont richieste di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 25/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4806/2022
TRA
nato a Macerata Campania (CE) il [...], in [...] e nella Parte_1 sentante p.t. della rappr. e dif. dall'Avv. G. CP_1
Battista, con cui elett. dom. in Caserta all iusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis, I. Verrengia, L. CP_2 li e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/07/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n° OI-000200373 notificata in data 27/06/2022, relativa a sanzioni amministrative riferite all'anno 2012, per la complessiva somma di € 19.000,00. Deduceva, tra l'altro, la decadenza e prescrizione della pretesa creditoria, nonché la carenza di motivazione dell'atto opposto, nonché la mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento, e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, concludeva chiedendo, “2)-nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000200373–prot. 2000.13/06/2022.0387992 notificata il CP_2
27.6.2022; 3)-in via subordinata, tenuto conto dei di valutazione di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, procedere per i motivi esposti alla rideterminazione della sanzione amministrativa nella misura pari al minimo edittale o nella diversa minor somma che sarà ritenuta di Giustizia”. Spese vinte, con attribuzione.
1 Si costituiva l' che con articolata memoria, dedotta la notifica dell'avviso di CP_2 accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione opposta, precisava di aver proceduto alla rideterminazione della sanzione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. In data 20/05/2024, a seguito dei sopravvenuti interventi legislativi, l' depositava CP_2 ulteriore ricalcolo della sanzione amministrativa e all'udienza del 04 2024 parte ricorrente dichiarava di aderire alla rideterminazione e chiedeva rinvio al fine di procedere al pagamento. All'odierna udienza la causa, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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All'odierna udienza, parte ricorrente rilevava di aver effettuato il pagamento della sanzione, nell'importo rideterminato dall' come da documentazione versata in atti CP_2
(cfr. documentazione depositata in dat 7/2024), chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, cui l'istituto previdenziale si associava. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione e che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento degli importi oggetto del presente giudizio risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, stante il comportamento di parte ricorrente che provvedeva al pagamento della sanzione, ricalcolata dall' a seguito degli interventi CP_2 legislativi intervenuti in corso di causa, nonché tenuto cont richieste di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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