Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BRUNA PRIZZI
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
PINI KETY
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 20/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5
2) I minori e vengono affidati in via congiunta a entrambi i genitori che ne Per_1 Per_2
cureranno in condivisione educazione ed istruzione;
3) Gli stessi avranno collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Via
Padre Francesco Spinelli 7A - Caselle Lurani (LO);
4) Arredi e suppellettili rimarranno nella casa coniugale, salvo diverso futuro accordo scritto tra le parti;
5) Il IGnor ha già provveduto a reperire altra abitazione, sita in Sant'Angelo Parte_2
Lodigiano (LO) Via San Martino e Solferino139 ove ha già trasferito i propri effetti personali;
6) Stante l'età dei minori e la loro maturità, le parti convengono che gli stessi saranno comunque liberi di vedere e soggiornare da ciascun genitore indipendentemente dalla turnazione di seguito prevista, con la più ampia libertà, fermi gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi.
7) Le parti convengono – fermo quanto indicato nel punto 6), la seguente turnazione tra i genitori:
• 1° settimana: mercoledì e giovedì con il padre, con pernottamento nelle notti di mercoledì e giovedì e accompagnamento a scuola il venerdì mattina o dalla madre in orario equipollente;
• 2° settimana: mercoledì con pernottamento con il padre sino all'ingresso a scuola e venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle 20.00. Le parti convengono che un week end su due di spettanza del padre terminerà lunedì mattina con l'ingresso a scuola
(o dalla madre in orario equipollente)
8) durante le vacanze natalizie, individuate sulla base del calendario scolastico, i ragazzi staranno alternativamente dal 23 dicembre alle ore 10 al 30 dicembre alle ore 20,00 con un genitore ovvero dal 30 dicembre alle ore 20 al 6 gennaio alle ore 20 con l'altro. Il primo periodo (23/30) nell'anno 2024 sarà di spettanza della madre e così alternativamente. Le parti concordano che, indipendentemente dalla suddivisione sovra delineata, cercheranno di garantire ai ragazzi di trascorrere qualche ora anche con il genitore che non li ha con sé nel primo periodo per la consegna dei regali.
pagina 2 di 5 9) durante le vacanze pasquali, individuate sulla base del calendario scolastico, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì successivo (pasquetta) e così specificamente, un anno venerdì santo, sabato e Pasqua con un genitore (sino alle ore 22.00) e da domenica alle 22, Lunedì dell'Angelo, martedì e mercoledì – con accompagnamento a scuola, e così alternativamente. Pasqua 2025 sarà di spettanza del padre.
10) Le festività infrasettimanali sono da intendersi giornate ordinarie, così come le vacanze di carnevale;
11) In merito alle vacanze estive, individuate sulla base del calendario scolastico, le parti trascorreranno quindici giorni a testa consecutivi con i ragazzi, da concordare entro il 31 marzo di ciascun anno. In difetto di accordo i primi 15 gg di agosto con il padre ed i secondi 15 con la madre e così alternativamente ogni anno.
12) Durante i giorni di compleanno dei ragazzi e dei genitori, si cercherà in buona fede e nell'interesse dei figli, di fare in modo che, indipendentemente dalla regola dell'alternanza, questi possano vedere entrambi i genitori
13) Le parti concordano che le determinazioni relative alla gestione ed alla suddivisione del tempo con i ragazzi è residuale, essendo sempre prevedibile un diverso accordo;
14) Non è previsto il versamento alcun contributo al mantenimento ordinario in favore dei ragazzi. I coniugi provvederanno ai bisogni dei figli quando li hanno con sé, salvo diverso accordo tra loro.
15) L'assegno unico sarà percepito in via integrale dal signor Parte_2
16) I coniugi corrisponderanno, tenuto conto della redditività di ciascuno, nella misura del
65% la IG. e nella misura del 35% il le spese scolastiche, sportive, Parte_1 Parte_2
ricreative e mediche non coperte dal servizio assicurativo o dal servizio sanitario nazionale, spese di mensa scolastica o equipollenti (panini, bar ecc), di trasporto
(biglietti del treno, autobus – sempre relativi a motivi scolastici), spese di eventuale frequenza di scuola e\o corsi, e\o campi estivi, cellulare relativo abbonamento e\o scheda telefonica, spese di patente di guida ed eventuale equipollente, tutte spese previamente concordate e successivamente documentate. Per tutte le altre spese si farà riferimento al
Protocollo d'Intesa Tribunale di Torino del marzo 2016.
17) Le parti sono titolari di due conti deposito, di seguito dettagliati, su cui – nonostante la formazione intestazione all'uno o all'altro – sono stati depositati denari da parte di pagina 3 di 5 entrambi. Appena sarà possibile e quindi alla scadenza dei depositi, giugno 2025, saranno ripartititi i rispettivi saldi al 50% ciascuno.
- Conto Rendimax n. 247301 intestato alla signora Parte_1
- Conto Rendimax n. 46285 intestato al signor Resta inteso che Parte_2
laddove i coniugi avessero prelevato somme nell'anno 2024 saranno virtualmente reinserite nel conteggio per la relativa ripartizione.
18) Le parti concordano che l'autoveicolo Fiat Panda targata FS 168 YD, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della signora che ne se assumerà anche i relativi Parte_1
oneri (bollo, assicurazione, multe, benzina ecc.). La IG.ra provvederà ad Parte_1
eseguire la voltura per il trasferimento del veicolo nella sua esclusiva proprietà ed il signor sottoscriverà provvedendo al pagamento della voltura. Parte_2
19) Entrambi i ricorrenti si impegnano, altresì, a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ove si recheranno con i minori;
20) Entrambi i coniugi si impegnano alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e per il rilascio della carta di identità dei figli validi anche per l'espatrio;
21) I coniugi dichiarano di aver separatamente regolato ogni altra questione patrimoniale fra loro pendente e di non avere pertanto più nulla reciprocamente a pretendere.
22) Tutte le condizioni sovra indicate avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle presenti condizioni, senza dover attendere l'udienza presidenziale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Caselle Lurani (LO) in data 25.06.2005 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 5, parte 2, serie A, anno 2005) e dalla loro unione sono nati due figli il 12.9.2007 e in data 8.1.2011. Per_1 Per_2
pagina 4 di 5 3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Caselle Lurani (LO) in data 25.06.2005;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caselle Lurani (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5