Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3643 /2021 RG
Alla udienza del 3.04.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accertata regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc fino alla presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 3643 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
1
Palermo, in persona del suo Amministratore pro tempore, C.F.
(Avv.ti Aurelio Romanelli e Rossella Palumbo) P.IVA_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, C.F. (avv. Fabio Tulone) P.IVA_2
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
rigettando l'opposizione spiegata dal , via Controparte_2
Messina Marine n. 225, poiché ritenuta infondata in fatto ed in diritto,
conferma il decreto ingiuntivo opposto, portante il n. 6272/2020
emesso dal Tribunale Civile di Palermo in data 27 -28/12/2020;
Pone a carico dell'opponente soccombente il pagamento delle spese legali, in favore dell'opposta, da liquidarsi nella complessiva somma di
2 5.000,00 euro oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, e spese del procedimento monitorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla S.r.l., il condominio CP_1
opponente proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento notificatale per asseriti lavori di manutenzione eseguiti dalla opposta,
in favore del Condominio opponente nel corso degli anni 2015-2019,
per i quali la predetta ha emesso diverse fatture per un importo complessivo di euro 18.543,97. Il condominio Ruffo di Calabria, via
Messina Marine n. 225, rappresentava di non aver mai affidato alcun incarico alla Società opposta, come emerge dalle delibere assembleari relativi agli anni in cui sarebbero stati svolti i lavori. Ed ancora,
precisava che la Società opposta avrebbe dovuto eventualmente chiedere il pagamento delle somme alla Società Gegla s.r.l.,
proprietaria di 697 millesimi degli appartamenti del Condominio Ruffo
di Calabria, società che avrebbe effettivamente commissionato dei lavori di manutenzione non riconducibili tuttavia al Condominio che non è dunque debitore. Ed inoltre, contestava nel merito le somme ingiunte ritenendo errato l'importo riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
3 Costituitasi la società opposta, insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà del monitorio, e nella conferma dello stesso,
stante la palese dilatorietà dell'opposizione . In via subordinata chiedeva accertare e dichiarare che il Condominio Ruffo Di Calabria,
Via Messina Marine 225, Palermo, in persona del suo Amministratore
pro tempore, C.F. è tenuta a corrispondere l'importo di Euro
19.346,37, ovvero quello che si riterrà dovuto nel corso del giudizio,
oltre interessi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al soddisfo, in favore della in persona del suo legale rappresentante CP_3
pro tempore.
Preliminarmente, necessita soffermarsi sulla carenza di legittimazione passiva sollevata dal Condominio opponente, in ragione dell'asserita assenza di incarico conferito alla società opposta.
Ed invero, necessita premettere che la ha versato agli atti CP_4
del proprio fascicolo, delibera del 23.09.2014, nella quale il
Condominio
Ruffo Di Calabria autorizzava il rag. n.q. di Parte_1
amministratore del tempo, di individuare un'impresa a cui far eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni del residence. Ed ancora, nella successiva delibera del 13.07.2017, il rag.
veniva autorizzato di individuare una ditta per la Pt_1
manutenzione della piscina.
4 In forza delle suddette delibere, risulta provato come il rag. Pt_1
n.q. di amministratore individuava e sceglieva la quale ditta a CP_4
cui conferire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio condominiale, più volte, autorizzandola ad eseguire urgenti interventi manutentivi anche a seguito di solleciti pervenuti da parte dei condomini, tra cui la stessa Gegla. Nel corso degli anni la ha, CP_4
pertanto, curato la manutenzione ordinaria e dato seguito alle richieste di quegli interventi sulle parti comuni caratterizzati dall'urgenza.
Ad ulteriore conferma della esecuzione della manutenzione, ad opera della società opposta, appare troncante il contenuto della mail del
25.07.2016 (depositata al fascicolo di parte opposta) con la quale, lo stesso rag. invitava la ad eseguire diversi interventi Pt_1 CP_4
manutentivi all'interno del Condominio, stante l'urgenza di procedere alla luce dei danni rilevati sulle parti comuni. Di tale modus operandi v'è conferma diretta dai pagamenti effettuati dal Condominio a favore dell'odierna opposta interrotti tra il finire del 2017 ed il 2018.
Ciò posto, è appena il caso di sottolineare che lo stesso legislatore ha previsto fattispecie per le quali non è necessaria l'autorizzazione condominiale dell'assemblea per concludere un contratto per conto del condominio, tra questi casi figurano contratti inerenti l'ordinaria manutenzione delle parti comuni del condominio.
5 Ciò significa che gli atti di manutenzione ordinaria, vengono ritenuti validi anche se eseguiti senza autorizzazione dell'amministratore nell'approvazione spese condominiali.
A tal uopo, lo stesso codice civile all'art. 1130 c.c., 1° comma, n. 3,
menziona tra i doveri dell'amministratore di condominio quello di erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni.
All'amministratore sarà sufficiente rappresentare tali spese in sede di bilancio consuntivo, per ripartirne i costi tra i vari condomini e ottenerne il rimborso, senza preventiva delibera assembleare.
Rientrano tra queste spese di amministrazione del condominio quelle relative alla pulizia delle parti comuni dell'edificio, alla manutenzione condomini periodica, agli interventi di riparazione degli impianti e al pagamento delle bollette relative alla fornitura di luce e acqua. Ed
ancora, l'amministratore è tenuto a compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, senza preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Peraltro, in sede istruttoria lo stesso amministratore del condominio,
rag all'epoca dei fatti, non soltanto ha confermato le opere Pt_1
eseguite dalla opposta, ma ha anche aggiunto: stante il tempo
trascorso, io non posso ricordare date e numeri di fatture, ma mi
ricordo di aver ricevuto fatture dalla per le prestazioni rese, CP_4
fatture di cui ho informato il condominio;
Posso dire che taluni
6 condomini, malgrado le opere eseguite dalla , regolarmente CP_4
effettuati e mai contestati formalmente si sono rifiutati di pagare,
senza alcuna valida giustificazione approvati all'unanimità. Aggiungo
anche che una volta individuata la , nessuno dei condomini si è CP_4
opposto alla scelta di questa ditta ne tanto meno ha contestato mai
nulla, si trattava di ordinaria manutenzione ed anche di opere di
somma urgenza, tipo blocco della pompa dell'acqua, e problema
impianto elettrico. Posso confermare che le delibere vennero prese dai
proprietari che vi erano, e non ci furono contestazioni sul quorum ne
tanto meno sugli oggetti deliberati,.
Analogamente il teste ha confermato che della manutenzione si Tes_1
era occupata la società opposta , la quale aveva emesso le fatture di pagamento.
Per ultimo, è appena il caso di richiamare una recentissima sentenza
15044/2020 pubblicata il 30 ottobre 2020,del Tribunale di Roma che è
tornato a pronunciarsi sulla questione relativa alle spese effettuate dall'amministratore, nell'interesse del condominio, in assenza di delibera autorizzativa. Ed invero, recentemente, con la sentenza del 17
marzo 2020 numero 5260, il Tribunale capitolino aveva affermato che l'assemblea di condominio avesse il potere di ratificare sia le
spese ordinarie che quelle straordinarie, sostenute dall'amministratore, anche laddove questi avesse agito sprovvisto di preventiva delibera autorizzativa. Secondo il Tribunale, in conformità
7 al principio enunciato dalla Cassazione, (sentenza 18192/2009), tale potere spettava all'assemblea che poteva ratificare l'operato dell'amministratore anche quando mancassero i requisiti di indifferibilità ed urgenza.
Nel merito, al fine di ulteriormente corroborare la pretesa creditoria oggi azionata, la ha avuto modo di documentare la regolare CP_4
esecuzione delle opere indicate nelle fatture poste a corredo del decreto. Ed inoltre ha documentalmente provato che l'amministratore,
rag. ha espressamente autorizzato ed invitato la Parte_1
ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e CP_4
straordinaria, all'interno del Condominio Ruffo di Calabria;
ha prodotto le schede tecniche d'intervento e le fatture di acquisto del materiale utilizzato per l'esecuzione delle opere commissionate.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, è di tutta evidenza che il
D.I. è fondato, e pertanto va definitivamente confermato.
Le spese legali, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente soccombente, in favore di parte opposta, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo.
Pa, lì 3.04. 2025
Dr.ssa Valentina Cimino
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