Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 29/01/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3143 R.G. 2023 vertente
TRA
nato LA il 18/04/1974 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Porcaro Gaetano Rosario, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Moscariello Carme, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di
Napoli, in virtù di procura notarile in atti
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17/02/2023 presso la Sezione lavoro del Tribunale di Napoli,
ha convenuto in giudizio l'INPS e ha esposto: Parte_1
- di aver ricevuto in data 13.01.2023, a mezzo pec, l'avviso di addebito 371 2022
00196036 24 000, emesso dalla sede INPS di Napoli, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Commercianti”, per il periodo dal
01/2020 al 12/2021, per €4.302,65, comprensivo di sanzioni e spese di notifica;
1
Commercianti, avverso la quale è possibile proporre opposizione entro quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (art. 24, comma 5, del D.lgs. n.
46/99;
- che l'avviso di addebito è nullo per inesistenza insanabile e/o irritualità e/o illegittimità della notifica, che sarebbe stata eseguita in via telematica dall'INPS utilizzando un indirizzo non risultante dai pubblici registri;
- che per le notifiche a mezzo Pec opera il principio della sanatoria della nullità solo se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c., mentre la notifica inesistente non è sanabile;
- che utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto;
- che l'iscrizione alla gestione commercianti è illegittimità con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato;
- che l'INPS ha provveduto all'iscrizione sulla base della qualità di amministratore della “VESUVIUS PHARMA S.R.L.”, ricoperta dal ricorrente per il periodo di causa, durante il quale non ha partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali;
- che non è sufficiente il ruolo di socio ovvero di amministratore, ove non si dimostri, altresì, lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità
e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Tanto premesso ha concluso nei seguenti termini:
- IN VIA CAUTELARE: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 371 2022 00196036 24 000, emesso dall'
[...]
Sede di Napoli, stante la fondatezza Controparte_2 dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione;
- IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inesistenza insanabile e/o
l'irritualità e/o, comunque, l'illegittimità della notificazione dell'avviso di addebito
2 impugnato, eseguita ricorrendo ad un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti da parte dell'I.N.P.S., con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
Si è costituito ritualmente l'INPS con memoria depositata in data 14.03.2024, asserendo la legittimità della comunicazione dell'atto impugnato, deducendo quanto segue:
- che il ricorrente dal gennaio 2001 al dicembre 2021 è titolare di impresa commerciale, come da estratto contributivo, rendendo legittima la richiesta dell'INPS di contribuzione fissa sul minimale per il periodo 2020/2021;
- che il ricorrente è altresì amministratore unico e socio di maggioranza al 97% della “VESUVIUS PHARMA s.r.l.”, avente un solo dipendente;
- che sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione INPS in tutti i casi in cui l'attività commerciale non può che essere svolta dall'amministratore della società, tenuto conto delle caratteristiche della stessa;
- che trattandosi di amministratore unico e socio titolare del 97% delle quote sociali, il ricorrente è “proprietario” dell'impresa commerciale con presunzione di svolgimento di attività all'interno della società, salvo rigorosa prova contraria di controparte;
- che svolgere il ruolo di amministratore unico di una s.r.l. di cui si è anche unico socio, conferma che l'attività commerciale sia sostanzialmente svolta dal socio- amministratore;
- che lo schermo della società non può essere invocato per sottrarsi alla obbligazione contributiva sulla base del principio di immedesimazione organica;
Tanto premesso ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Fissata l'udienza del 28/11/2023, tenutasi in trattazione scritta, la causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito precisati.
In via preliminare va ritenuta infondata l'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica, alla luce della specifica normativa applicabile, nonché dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, oggetto del giudizio è l'opposizione ad un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale e notificato tramite pec.
In merito alla preliminare eccezione di nullità della notifica della cartella opposta che sarebbe stata notificata da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi, ex art. 16- ter D.L. 179/2012, si richiama la motivazione della recente sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, resa a Sezioni Unite la quale ha esposto le seguenti argomentazioni:
“ 4. va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del , inficerebbe di nullità Controparte_3
l'atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale ( A. ed altri); in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite;
tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u.
23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti
(procura.qenerale.atticassazione(at)corteconticert.it), rinvenibile nel rispettivo sito
(https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della L. 11 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
4 5. nè vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonchè per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ovvero (ai sensi del comma 1 ter) Controparte_3 dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
6. al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass.
2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante;
” ( cfr.:
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 10/05/2022) 18-05-2022, n. 15979). ( in tal senso si
è espressa anche la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. Cass. civ. Sez. VI -
5, Ord., (ud. 09/11/2022) 16-01-2023, n. 982).
5 In particolare, la giurisprudenza (Corte di Cassazione, con ord. n. 982/2023) ha riconosciuto una portata stringente alla regola di cui alla legge 53/1994, affermando che:“… in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini Cont della notifica nei confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022);
Ne consegue la piena validità della notifica di un atto se ha raggiunto il suo scopo, rivelandosi pienamente comprensibile al destinatario che ha proposto opposizione, se da tale atto si possono evincere tutti i dati necessari per identificare la pretesa degli Enti impositori.
Il ricorrente non ha dedotto di non aver compreso la pretesa dell'Inps e difatti si è difeso nel merito delle richieste di controparte confermando l'insussistenza di una lesione al diritto di difesa.
Nel merito, l'INPS ha depositato sia una visura camerale della società VESUVIUS
PHARMA S.R.L. sia della ditta individuale, nonché l'estratto contributivo, che provano lo svolgimento per anni di un'attività commerciale, peraltro identica nel tempo, riferibile al solo ricorrente.
In ragione della qualità di amministratore unico e socio con quota pari al 97%, sussiste in capo al ricorrente l'obbligo di versare la quota contributiva fissa, come da avviso di addebito.
Va premesso che sul piano generale, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, alla stregua dei criteri definitori forniti dall'art. 2195 cc..
La disciplina dei presupposti dell'iscrizione alla gestione speciale commerciante dell'assicurazione generale obbligatoria ha subito modifiche di notevole entità ad opera della L. n. 662 del 1996 .
Un ruolo centrale è svolto dall'art. 1, commi 202 e 203, i quali, così recitano: "202.
A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 , e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di
6 lavoratori autonomi le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d), con esclusione dei professionisti ed artisti.
203. La L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, è sostituito dal seguente:
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 , e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni
e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore ha esteso
l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività.
Anche la L. n. 1397 del 1960, art. 2, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, tuttora vigente, del seguente tenore:
"Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nella L.
27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, art.
2. I soci devono possedere i requisiti di cui al citato L. 27 novembre 1960,
n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b) e c), e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426 , e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività".
Va osservato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, nel 2010, interpretando to la disciplina introdotta con la legge n. 662/1996, art. 1, c. 208, ha affermato quanto segue: ”La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: ) la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei
7 propri familiari;
2) la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); 3) la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorchè non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale.
Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.
2.2. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto 1990, n. 233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
2.3. Se le modifiche alla assicurazione commercianti si fermassero alle disposizioni sopra trascritte, non vi sarebbe dubbio - sulla base della regola generale (punto 1.5.) per cui all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione - che il socio di società commerciale che ivi lavora e che, nel contempo, svolge attività di amministratore, dovrebbe essere iscritto ad entrambe le gestioni, stante l'esistenza dei fatti costitutivi cui la legge subordina il diritto-obbligo di iscrizione a ciascuna (per la gestione separata l'insorgenza dell'obbligo è automatica al percepimento di redditi ricavati dalla attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, tra cui è ricompresa quella di amministratore di società, anche se svolta non in via esclusiva).” ( cfr: Cass. S.U. n. 3240/2010).
Le Sezioni Unite sono di nuovo intervenute sulla questione (di particolare importanza) relativa all'iscrizione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata dopo le S.U. n. 3240 del 2010 e la novella interpretativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010.
Nel riesaminare la questione, con sentenza n. 17076 dell'8 agosto 2011, hanno riconosciuto all'intervento del legislatore la natura di norma effettivamente di interpretazione autentica ed hanno fornito alla questione una soluzione giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza, enunciando i seguenti principi di
8 diritto: "In caso di esercizio di attività ire forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208". "Il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma
11, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 - che prevede che la L. n.
662 del 1996, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS, mentre restano esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma
26 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quanto al mutamento delle "regole del gioco" nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.".
Tale soluzione ha trovato l'avallo anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 15 del 2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento all'art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 1, art. 102 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Può quindi sintetizzarsi che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non è regolato dal principio dell'attività prevalente". Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente".
9 Va osservato che “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell'INPS) sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della
"prevalenza", infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società
a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa”. (Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent., (ud. 15/11/2016) 21-02-2017, n. 4440)
Come risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n. 926/1998, reso dal
Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro) la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, è stato introdotto, tra l'altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell'impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata. (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud.
15/11/2016) 21-02-2017, n. 4440).
Nel caso di specie, sia l'estratto contributivo, sia l'entità della partecipazione societaria alla citata società comprovano la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti. La parte ricorrente, del resto, non ha dedotto di svolgere eventuali attività autonome o parallele.
Ne consegue, per tali motivi, il rigetto del ricorso.
La sussistenza di orientamenti contrastanti in materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
10 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 28/1/2025 - 28/02/2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
11