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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16904 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38124/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da , nato a [...] il Parte_1
28.10.1988, con il patrocinio dall'avv. Mirko Billone nei confronti del
[...]
, a Islamabad – rappresentato ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha proposto domanda di merito e contestualmente ha attivato la tutela cautelare.
Il giudice, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto che la questione potesse essere decisa fissando una sola udienza a breve senza compromettere in tal modo le ragioni della prospettata urgenza.
Il ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “chiedo che Codesto Ecc.mo
Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia in via principale, annullare il silenzio serbato dalla P.A., ordinando all in Islamabad di concedere Controparte_2 il visto di ingresso alla moglie e ai figli, sopra meglio generalizzati, del ricorrente;
in ogni caso, condannare la Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi nella somma che si ritiene più congrua.”
In particolare – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con la moglie , nata a [...] il [...] e i figli CP_3
, nata a [...] il [...], , nata a [...] Persona_1 Persona_2
(Pakistan) il 06.07.2015, , nata a [...] il [...], Parte_2
nata a [...] il [...] e , nato Parte_3 Parte_4 KO JK (Pakistan) il 18.04.2017– egli ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia Controparte_2 riuscire nell'intento poiché, l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato CP_2
l'appuntamento richiesto.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
Con memorie del 20.10.2025 parte ricorrente ha domandato un rinvio dell'udienza al fine di conoscere l'esito dell'appuntamento fissato dall'amministrazione resistente.
Il giudice, valutata la richiesta meritevole di accoglimento ha rinviato all'udienza del 2.12.2025.
In vista dell'udienza il resistente ha depositato delle note con cui ha insistito per la CP_1 dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che il ricorrente ha domandato al Tribunale di ordinare il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie e del figlio.
Al riguardo, occorre muovere dalla presa d'atto che l'art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel dettare la disciplina “dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”, si riferisce, almeno nella formulazione letterale, all'ipotesi in cui l'amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso. La scelta del legislatore non sorprende, risultando armonica con la regola per cui solo in casi particolari e a fronte di un'attività vincolata la decisione giudiziale può tener luogo di una decisione che rientra nella sfera delle valutazioni attribuite alla pubblica amministrazione.
In altri termini, là dove l'amministrazione deve procedere a valutazioni di carattere discrezionale o, comunque, deve compiere un'istruttoria che presenta anche profili valutativi e non meri riscontri,
l'autorità giudiziaria deve tenerne conto al fine di modulare l'ambito della decisione. E, come è noto, all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente.
Alla luce di tali premesse, occorre escludere che, con riferimento alla fattispecie in esame possa disporsi il rilascio del visto.
Diversamente, quanto alla domanda subordinata inerente alla fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, appare assorbente il fatto che nelle more del giudizio,
l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda principale inerente al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare nei confronti della moglie e dei figli del ricorrente;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda subordinata di fissazione dell'appuntamento presso l' ad Islamabad per la presentazione delle domande di Controparte_2 visto;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2025
Il giudice
DO IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da , nato a [...] il Parte_1
28.10.1988, con il patrocinio dall'avv. Mirko Billone nei confronti del
[...]
, a Islamabad – rappresentato ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha proposto domanda di merito e contestualmente ha attivato la tutela cautelare.
Il giudice, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto che la questione potesse essere decisa fissando una sola udienza a breve senza compromettere in tal modo le ragioni della prospettata urgenza.
Il ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “chiedo che Codesto Ecc.mo
Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia in via principale, annullare il silenzio serbato dalla P.A., ordinando all in Islamabad di concedere Controparte_2 il visto di ingresso alla moglie e ai figli, sopra meglio generalizzati, del ricorrente;
in ogni caso, condannare la Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi nella somma che si ritiene più congrua.”
In particolare – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con la moglie , nata a [...] il [...] e i figli CP_3
, nata a [...] il [...], , nata a [...] Persona_1 Persona_2
(Pakistan) il 06.07.2015, , nata a [...] il [...], Parte_2
nata a [...] il [...] e , nato Parte_3 Parte_4 KO JK (Pakistan) il 18.04.2017– egli ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia Controparte_2 riuscire nell'intento poiché, l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato CP_2
l'appuntamento richiesto.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
Con memorie del 20.10.2025 parte ricorrente ha domandato un rinvio dell'udienza al fine di conoscere l'esito dell'appuntamento fissato dall'amministrazione resistente.
Il giudice, valutata la richiesta meritevole di accoglimento ha rinviato all'udienza del 2.12.2025.
In vista dell'udienza il resistente ha depositato delle note con cui ha insistito per la CP_1 dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che il ricorrente ha domandato al Tribunale di ordinare il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie e del figlio.
Al riguardo, occorre muovere dalla presa d'atto che l'art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel dettare la disciplina “dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”, si riferisce, almeno nella formulazione letterale, all'ipotesi in cui l'amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso. La scelta del legislatore non sorprende, risultando armonica con la regola per cui solo in casi particolari e a fronte di un'attività vincolata la decisione giudiziale può tener luogo di una decisione che rientra nella sfera delle valutazioni attribuite alla pubblica amministrazione.
In altri termini, là dove l'amministrazione deve procedere a valutazioni di carattere discrezionale o, comunque, deve compiere un'istruttoria che presenta anche profili valutativi e non meri riscontri,
l'autorità giudiziaria deve tenerne conto al fine di modulare l'ambito della decisione. E, come è noto, all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente.
Alla luce di tali premesse, occorre escludere che, con riferimento alla fattispecie in esame possa disporsi il rilascio del visto.
Diversamente, quanto alla domanda subordinata inerente alla fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, appare assorbente il fatto che nelle more del giudizio,
l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda principale inerente al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare nei confronti della moglie e dei figli del ricorrente;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda subordinata di fissazione dell'appuntamento presso l' ad Islamabad per la presentazione delle domande di Controparte_2 visto;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2025
Il giudice
DO IL