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Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04176/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01172 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04176/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4176 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Muratori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE V TER
n. 4189/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 04176/2025 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il pres. Rosanna De
IS e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente appello, ritualmente notificato e depositato, è impugnata la sentenza di estremi specificati in epigrafe che ha accolto il ricorso di primo grado proposto dalla parte odierna appellante, in materia di diniego di passaporto, e liquidato le spese di lite nella misura di euro 1.000.
La sentenza è appellata limitatamente al capo relativo alle spese di lite.
2. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 12/2/2026.
4. Con l'appello si sostiene che il capo sulle spese sarebbe errato perché il giudice non ha rispettato la tariffa forense, e ha liquidato le spese in misura inferiore ai minimi di cui al d.m. n. 55/2014.
5. L'appello va respinto.
Il Collegio osserva che la tariffa forense, che fissa importi minimi, deve ritenersi vincolante solo nei rapporti tra l'avvocato e il suo cliente, non anche per il giudice, che è vincolato solo dalla legge processuale che, a sua volta, non rinvia alle tariffe forensi. Giova anche ricordare il principio di riserva di legge in materia processuale, che non consente di introdurre norme processuali per mezzo di fonti secondarie, quanto meno in difetto di espressa autorizzazione da parte della fonte primaria. Sicché, la tariffa forense costituisce, per il giudice, parametro di orientamento (ex plurimis,
Cons. St., VII, 13/11/2025 n. 8913 e giurisprudenza ivi citata), ma ben può giustificarsi una quantificazione delle spese inferiore al minimo di fascia, in considerazione delle circostanze specifiche e della natura del contezioso in questione, di natura semplice.
Non vi sono pertanto elementi per poter riformare il capo di sentenza sulle spese.
6. Nulla per le spese, in difetto di costituzione dell'Amministrazione intimata. N. 04176/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De IS, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 04176/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01172 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04176/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4176 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Muratori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE V TER
n. 4189/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 04176/2025 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il pres. Rosanna De
IS e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente appello, ritualmente notificato e depositato, è impugnata la sentenza di estremi specificati in epigrafe che ha accolto il ricorso di primo grado proposto dalla parte odierna appellante, in materia di diniego di passaporto, e liquidato le spese di lite nella misura di euro 1.000.
La sentenza è appellata limitatamente al capo relativo alle spese di lite.
2. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 12/2/2026.
4. Con l'appello si sostiene che il capo sulle spese sarebbe errato perché il giudice non ha rispettato la tariffa forense, e ha liquidato le spese in misura inferiore ai minimi di cui al d.m. n. 55/2014.
5. L'appello va respinto.
Il Collegio osserva che la tariffa forense, che fissa importi minimi, deve ritenersi vincolante solo nei rapporti tra l'avvocato e il suo cliente, non anche per il giudice, che è vincolato solo dalla legge processuale che, a sua volta, non rinvia alle tariffe forensi. Giova anche ricordare il principio di riserva di legge in materia processuale, che non consente di introdurre norme processuali per mezzo di fonti secondarie, quanto meno in difetto di espressa autorizzazione da parte della fonte primaria. Sicché, la tariffa forense costituisce, per il giudice, parametro di orientamento (ex plurimis,
Cons. St., VII, 13/11/2025 n. 8913 e giurisprudenza ivi citata), ma ben può giustificarsi una quantificazione delle spese inferiore al minimo di fascia, in considerazione delle circostanze specifiche e della natura del contezioso in questione, di natura semplice.
Non vi sono pertanto elementi per poter riformare il capo di sentenza sulle spese.
6. Nulla per le spese, in difetto di costituzione dell'Amministrazione intimata. N. 04176/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De IS, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 04176/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO