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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del giorno 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10025/2022 R.G.L., avente a oggetto: demansionamento e risarcimento danni,
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F ; Parte_2 C.F._2
, nato a [...], il [...]; C.F .; Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F ; Controparte_1 C.F._4
, nato a [...], l'[...], C.F ; Controparte_2 C.F._5 [...]
, nata a [...], il [...], C.F.: ; Parte_4 C.F._6
nata ad [...], [...], C.F , con Parte_5 C.F._7 gli Avv.ti Marinella Caccamo e Concita Pillitteri, come da procure in atti;
- Ricorrenti -
CONTRO
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Prof.
[...]
Sebastiano Bruno Caruso;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/10/2022, gli odierni ricorrenti hanno adito l'Intestato Tribunale deducendo:
di essere tutti dipendenti dell' resistente, prestando la propria attività CP_4 professionale presso l' (già fino Controparte_5 Controparte_6 al 2016) dalle rispettive date indicate in ricorso;
che l'unità operativa di chirurgia generale consta di 20 posti letto, con una dotazione organica del personale infermieristico di 10 unità turniste, distribuite su tre turni;
che la loro attività lavorativa è articolata in un turno antimeridiano comprendente le fasce orarie dalle ore 7:00 alle ore 14:00, uno pomeridiano comprendente le fasce orarie tra le ore 14:00 e le ore 20:00 e uno notturno comprendente le fasce orarie
1 dalle ore 20:00 alle ore 7:00 del giorno seguente;
che per ciascun turno prestano servizio 2 unità infermieristiche, come in quello notturno;
che nell'U.O. in questione prestano la propria attività altre figure ausiliarie fornite da ditte esterne che però si sono sempre occupate soltanto dell'igiene ambientale e non possono toccare i pazienti;
che in detta U. O. non è mai stata assegnata nessuna unità di operatore socio- sanitario (O.S.S) fino al maggio 2022, quando è stata introdotta una sola unità di
O.S.S. (che però non è presente nel turno di notte, né in quelli festivi e prefestivi); che la presenza di un solo O.S.S. è insufficiente a coprire le esigenze di tutti i pazienti, come, peraltro, risulta dalla rideterminazione della pianta organica allegata che prevede che il reparto avrebbe dovuto essere dotato di n. 4 O.S.S.;
che, a causa della totale carenza di personale con qualifica O.O.S., essi ricorrenti si sono sempre occupati, dalla data di rispettiva assunzione sino ad oggi, presso il reparto di Chirurgia Generale (gia Chirurgia d'urgenza), delle attività indicate in ricorso e non rientranti tra i compiti del personale infermieristico, e che sono di esclusiva competenza degli O.S.S. consistenti: a) nella cura igienica del paziente e vestizione del medesimo;
b) nella assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
c) nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto (farmaci e presidi); d) nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
e) nel controllo e nel rifornimento del materiale in uso nel reparto;
f) nella sistemazione del materiale in medicheria;
g) nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
h) nell'effettuazione del c.d. "giro letti" che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
i) nel rispondere ai campanelli del paziente;
j) nel rispondere al telefono del reparto;
k) nel rispondere al citofono del reparto;
l) nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
m) nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
n) nel fornire il paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo;
che, tenuto conto della differenza dei compiti tra gli operatori socio-sanitari e il personale infermieristico, le mansioni da essi svolte non corrispondono a quelle del livello di formale inquadramento, in violazione dell'art. 2103 c.c.;
che, secondo il CCNL comparto sanità 2016-2019, l'infermiere rientra nella categoria “D” delle declaratorie contrattuali, alla quale appartengono “i dipendenti che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dai modello organizzativo aziendale ". Fa poi rinvio “per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali" "ai decreti del
Ministero o alle disposizione di leggi e regolamenti indicati a fianco CP_7
2 di ciascuno" che richiama per gli infermieri le disposizioni di cui al D.M, n.
739/1994 che individuano la figura professionale dell'infermiere, specificandone le funzioni;
che le mansioni degli operatori socio-sanitari sono disciplinate dall'Accordo
Conferenza Stato Regioni del 22.2.2001 a tenore del quale dette figure coadiuvano il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle sue attività dedicandosi, in ambito ospedaliero, ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestiche alberghiere di quest'ultimo;
che l'art. 5 dell'Accordo citato recita testualmente: “Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto”; che la differenza di mansioni si può evincere anche dall'ipotesi di CCNL del
Comparto Sanità anni 2019 -2021, che entrerà in vigore nel gennaio 2023, il quale ha stabilito che il sistema di classificazione del personale è articolato in 5 aree, che corrispondono a cinque diversi livelli di conoscenze, abilità e conoscenze professionali;
gli infermieri e gli O.S.S. sono collocati in due differenti aree: gli
O.S.S. nell'“area degli assistenti” mentre gli infermieri nell' “area dei professionisti della salute e dei funzionari”;
che, le suindicate attività prestate da essi ricorrenti, svolte quotidianamente e sistematicamente in ogni turno, rientrano nella competenza dell'O.S.S.; che tanto si pone in contrasto con il precetto di cui all'art. 2103 CC e con l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, è legittima l'attribuzione ad un lavoratore di mansioni proprie di lavoratori inquadrati in livelli inferiori solo se si tratti di mansioni marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle sue proprie;
che nel caso in esame si è determinato uno stato di permanente demansionamento dei ricorrenti con evidente e sostanziale scollamento tra l'inquadramento formale dei medesimi, le mansioni collegate all'inquadramento formale e quelle effettivamente da loro svolte, con impoverimento delle capacità professionali, foriero di danno risarcibile;
che, a causa della promiscuità delle mansioni inferiori disimpegnate, essi ricorrenti hanno subito un danno all'immagine e alla dignità professionale, stante la confusione ingenerata in tal modo nell'utenza che non è in grado di distinguere la figura dell'infermiere da quella degli altri profili impegnati nell'assistenza del paziente.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni: “A)
Accertare e dichiarare che;
; Parte_1 Parte_2 [...]
; ; ; Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 Parte_4
hanno svolto abitualmente, continuativamente, Parte_5 sistematicamente e quotidianamente, dalla data di assegnazione al reparto di
3 Generale (già ) a tutt'oggi, e continuano a svolgere, CP_5 Controparte_6 attività inferiori appartenenti alla categoria del personale di supporto O.S.S.
(operatore socio sanitario) di carattere igienico sanitarie, domestico alberghiere consistenti nella cura quotidiana igienica del paziente e vestizione del medesimo, nella assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto
(farmaci e presidi); nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
nel controllo e nel rifornimento dei materiale in uso nel reparto;
nella sistemazione del materiale in medicheria;
nel rifacimento del letto: per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
nell'effettuazione del c.d. "giro letti" che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
nel rispondere ai campanelli del paziente;
nel rispondere il telefono del reparto;
nel rispondere al citofono del reparto;
nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nel svuotare il medesimo;
nel fornire il paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo;
B) per l'effetto accertare e dichiarare la dequalificazione professionale subita dai sig.ri ; , ; Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3 CP_1
; ; ; in
[...] Controparte_2 Parte_4 Parte_5 violazione dell'art. 2103 c.c.; C) Per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del Direttore Generale TE
p. t. al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma pari al 50% delle retribuzioni mensili percepite moltiplicato per il numero dei mesi dell'arco temporale in cui il demansionamento si è consumato ovvero quantificato ex art. 1226 c. c.; D) o quell'altra somma, inferiore ovvero superiore, ritenuta di Giustizia,
a titolo di risarcimento del danno professionale e morale subito dai ricorrenti;
E) per l'effetto condannare l' TE
, in persona del Direttore Generale p.t., ad assegnare i ricorrenti
[...] in via esclusiva allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla categoria contrattuale D, profilo di «infermiere" D.M. 739/1994 del C.C.N.L. Comparto
Sanità, 2016 - 2018; F) condannare l' TE
, in persona dei Direttore Generale p.t. al pagamento
[...] delle spese e competenze professionali di avvocato della presente procedura da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari…”.
Con memoria difensiva depositata in data 08/09/2023, si è tempestivamente costituita in giudizio l' svolgendo TE ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “in via preliminare: − In assenza di pregressi atti interruttivi della prescrizione, determinare la data in cui si è verificato l'evento interruttivo della prescrizione, identificandolo con la data di notifica del presente ricorso, avvenuta
4 − Escludere la sussistenza di una fattispecie di demansionamento per carenza dei relativi presupposti qualitativi e quantitativi − Accertare e dichiarare che l'asserito svolgimento di mansioni inferiori non ha comunque pregiudicato il pieno assolvimento delle funzioni assistenziali rientranti nel profilo professionale di appartenenza dei ricorrenti − Accertare e dichiarare, in subordine, che, ove ritenuto sussistente, l'asserito demansionamento sarebbe riconducibile a causa non imputabile alla resi-stente ex art. 1218 c.c. − Accertare e dichiarare, in ulteriore subordine, che nessun risarcimento è comunque dovuto alla luce del difetto di allegazione di controparte, e per l'effetto Rigettare, in quanto del tutto infondate e improbate, le domande risarcito-rie ex adverso spiegate con il ricorso introduttivo
In via gradata:
- Escludere comunque dalla liquidazione del danno i periodi in cui i ricor-renti sono stati assenti dal servizio per ferie, maternità o altra legittima ra-gione di sospensione della prestazione, e, in ogni caso, fare ampio uso del potere riduttivo…”
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
Autorizzato il deposito di memorie, l'udienza del 16 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note depositate come in atti e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Il ricorso si profila fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va accertata la sussistenza del lamentato demansionamento.
Non è contestato tra le parti e risulta dalle buste paga in atti che i ricorrenti sono dipendenti dell' esistente con qualifica di “infermiere categoria D” e in CP_4 servizio presso la U.O. di chirurgia generale (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso e doc. allegati;
cfr. inoltre dichiarazioni testimoniali, su cui v. oltre).
Inoltre, i ricorrenti hanno dedotto di avere di fatto svolto mansioni ausiliarie e di supporto non rientranti nel proprio profilo professionale, con conseguente demansionamento.
L'assunto appare fondato.
Sulla base delle deduzioni delle parti e dell'istruttoria orale svolta può ritenersi provato che i ricorrenti abbiano effettivamente svolto presso l'U.O. di chirurgia generale – per quel che qui rileva –dalla data di assegnazione nel 2018 per il ricorrente e a far data dai dieci anni precedenti la Controparte_1 notificazione del ricorso introduttivo del 09/11/2022, per i ricorrenti , Pt_1
, , , , anche le ulteriori Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 CP_2 attività ausiliare e di supporto indicate in ricorso e confermate dai testi escussi, peraltro neanche specificamente contestate da parte resistente (ossia consistenti:
“...a) nella cura igienica del paziente e vestizione del medesimo;
b) nella assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
c) nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto (farmaci e
5 presidi); d) nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
e) nel controllo e nel rifornimento del materiale in uso nel reparto;
f) nella sistemazione del materiale in medicheria;
g) nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
h) nell'effettuazione del c.d. "giro letti" che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
i) nel rispondere ai campanelli del paziente;
j) nel rispondere al telefono del reparto;
k) nel rispondere al citofono del reparto;
l) nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
m) nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
n) nel fornire il paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo…” – cfr. pag. 3 del ricorso, nonché capitoli di prova ivi articolati alle pagg. 10-11 e dichiarazioni testimoniali).
Analogamente sulla scorta delle deduzioni delle parti e delle prove testimoniali assunte può ritenersi comprovato che, così come dedotto in ricorso e neanche specificamente contestato da parte resistente, “…Presso il reparto non sono state mai presenti unità di O.S.S. (operatore socio sanitario), fino al maggio
2022, quando è entrata in servizio una sola unità di Operatore Sanitario, la quale, però, non è presente nel turno di notte, né nei turni festivi e nei prefestivi…” (cfr ricorso pag. 2).
Le superiori circostanze non risultano specificamente contestate dall' CP_8 resistente nella propria memoria difensiva.
Ed infatti, a fronte delle specifiche deduzioni attoree concernenti sia l'assegnazione dei ricorrenti presso l'U.O.C. di chirurgia generale dalle rispettive date indicate in ricorso, sia l'analitica descrizione delle mansioni e dei compiti ivi svolti dagli stessi, sia il loro inquadramento come infermieri di categoria D, sia l'inesistenza di O.S.S. fino al mese di maggio 2022 presso la predetta U.O.C., sia l'assegnazione in tale U.O.C. di “..altre figure ausiliarie, provenienti da ditte esterne..” per lo svolgimento solo delle diverse e più limitate attività descritte in ricorso (“si occupano solo dell'igiene ambientale e non possono toccare i pazienti”), l' resistente ha piuttosto prospettato nella propria memoria responsiva, in CP_8 primo luogo, la non imputabilità alla stessa della carenza di personale OOS, rilevando “.. Che sino al 2021, l'unità fosse priva di Operatori Socio-Sanitari deriva essenzialmente dalla risalente Direttiva dell'Assessorato Regionale alla Salute […] con la quale era stato introdotto il c.d. blocco assunzionale in sanità, poi rimosso solo nella seconda metà del 2017 ..” e che considerato il numero degli infermieri in servizio (16 e non già 10) sarebbe “...del tutto sproporzionata e inverosimile la prospettazione di controparte secondo la quale i ricorrenti avrebbero svolto abitualmente, continuativamente, sistematicamente e prevalentemente, dalla data di assegnazione al reparto di Chirurgia Generale (già ) a tutt'oggi Controparte_6 attività inferiori appartenenti alla categoria del personale di supporto O.S.S.
(operatore socio sanitario) di carattere igienico sanitarie e domestico alberghiere..”, a maggior ragione “…tenuto conto che alle medesime attività provvedono anche altre figure professionali..”, ossia “..personale ausiliario dipendente da ditte esterne,
6 i quali hanno garantito un monte orario annuo tra le 663 ore e le 548 ore..[…]….interamente devoluto allo svolgimento di quelle stesse attività
“alberghiere” che gli infermieri ricorrenti pretendono invece di essere stati costretti a garantire in via esclusiva…” e che posto che “si afferma che le mansioni dequalificanti sarebbero state svolte “in aggiunta alle loro proprie mansioni” ,
“alcuna saturazione delle mansioni infermieristiche si è mai realizzata nel periodo dedotto in ricorso” atteso che “i ricorrenti hanno compiutamente svolto le mansioni riconducibili al profilo di appartenenza e che, dunque, nessun demansionamento si
è configurato..” (cfr memoria pag 6).
Le circostanze indicate in ricorso risultano ulteriormente suffragate nel loro nucleo essenziale dall'istruzione orale espletata.
In proposito rilevano le dichiarazioni rese dal teste , della cui Testimone_1 attendibilità non v'è motivo di dubitare.
, teste addotto dalla parte ricorrente ed escusso all'udienza del Testimone_1
25/01/2024, dopo avere dichiarato di essere “..dipendente in atto dell' CP_8 resistente, in qualità di dirigente medico nel reparto di chirurgia generale, dal gennaio 2004” e di avere da sempre “…svolto servizio presso il reparto di chirurgia generale, che prima aveva altra denominazione..”, nonché di non avere “ cause in corso con le parti in causa..” e di essere disinteressato, con riferimento al capitolo n. 1 del ricorso (del seguente tenore: “1) “Vero è che, da oltre vent'anni, gli infermieri del reparto di Chirurgia Generale (già reparto di Chirurgia D'Urgenza) dell' , compresi i ricorrenti, ; TE Parte_1
, ; ; Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
; ; , fin dalla loro assunzione –
[...] Parte_4 Parte_5 ovvero i Sig. dal 1 agosto 2003; la Sig.ra Parte_1 Parte_2
dal 31.12.1994; il sig. dal 2001; la sig.ra
[...] Parte_3 Parte_5
dall'1 ottobre 1996; il Sig. dall'agosto 2018; la sig.ra
[...] Controparte_1
dal maggio 1989; il sig. dal 1994 - nel detto Parte_4 Controparte_2 reparto, hanno svolto, quotidianamente, in maniera costante e continuativa, mansioni consistenti a) nella cura igienica del paziente e vestizione del medesimo;
b) nella assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
c) nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto (farmaci e presidi); d) nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
e) nel controllo e nel rifornimento del materiale in uso nel reparto;
f) nella sistemazione del materiale in medicheria;
g) nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
h) nell'effettuazione del c.d. "giro letti" che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
i) nel rispondere ai campanelli del paziente;
j) nel rispondere al telefono del reparto;
k) nel rispondere al citofono del reparto;
l) nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
m) nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
n) nel fornire al paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del
7 medesimo”) ha così dichiarato:” A D.R. cap. 1) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo: posso dire, con riferimento a tutti i dipendenti che sono indicati nel capitolo, e soltanto a partire dal momento in cui io sono entrato in servizio nel reparto ossia nel gennaio 2004, di aver visto svolgere agli stessi le attività di cui al capitolo;
preciso in particolare che per il lavoro che io ho svolto e svolgo, per cui non sono sempre presente in reparto e mi reco altrove, ho potuto però constatare, sempre dal 2004 ad oggi che, ad esempio prima di effettuare da parte nostra la visita i pazienti venivano preparati e veniva effettuata la pulizia degli stessi, in particolare dei letti e di ciò che era a contatto con il paziente veniva effettuato dai ricorrenti, mentre, la pulizia dei pavimenti, armadietti e bagni veniva effettuata dagli ausiliari;
tanto ho potuto constatare in occasione di tali visite e anche in altri momenti in cui ero presente in reparto, in quanto a parte la presenza di due operatori ausiliari la mattina e uno il pomeriggio, alle necessità dei pazienti dovevano assolvere gli infermieri.
A D.R. infatti gli ausiliari si occupano della pulizia dei pavimenti e dei bagni, come ho detto, e poi prevalentemente della conduzione dei pazienti in altri reparti per effettuare visite o trasferimenti e se ci sono ulteriori trasporti da effettuare, anche di oggetti, e spesso non sono presenti in reparto, perciò dovevano sopperire gli infermieri. Quanto alle attività elencate nel capitolo confermo lo svolgimento da parte dei ricorrenti delle dette attività precisando che con riferimento alle attività di cui alla lettera L) M) N) le stesse avvenivano con riferimento ai pazienti allettati.
A D.R. posso dire che la mia presenza in reparto poteva variare a seconda dei turni, potendo essere presente ad esempio, per un'intera settimana nel turno mattutino ovvero in caso di turni di guardia potevo allontanarmi per chiamate provenienti da altri reparti;
inoltre, svolgevo attività di sala operatoria, tuttavia posso dire che durante la mia permanenza in reparto vedevo svolgere le attività di cui al capitolo ai predetti ricorrenti, si trattava di attività svolta in maniera regolare e tanto posso dire sia per avere io stesso visto lo svolgimento, talvolta, sia perché altre volte al mio rientro potevo riscontrare che tali attività erano state svolte.
A D.R. a chiarimento dell'avv. Caruso circa come possa dire che l'attività che avesse trovato svolta fosse riconducibile ai ricorrenti risponde: posso dire al riguardo che non ho mai riscontrato da parte degli ausiliari lo svolgimento delle attività di cui al capitolo tranne, talvolta, andare a prendere qualche presidio medico tipo il “pappagallo””.
Il teste ha inoltre confermato lo svolgimento delle mansioni Testimone_1 dedotte in ricorso anche successivamente alla figura dell'OSS in reparto nel maggio
2022 (cap. 2 ricorso del seguente tenore: “
“Vero è che le predette mansioni vengono svolte dagli infermieri del reparto di Chirurgia Generale dell' , compresi i ricorrenti, TE anche successivamente all'arrivo in reparto dell'unità O.S.S. nel maggio 2022”). Invero il teste ha dichiarato: “A D.R. cap. 2) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo: confermo le circostanze di cui al capitolo, infatti l'unità O.S.S. presente dal maggio 2022 in reparto prima solo di mattina, poi o la mattina o il pomeriggio, a fronte della presenza di venti pazienti ricoverati in reparto, non
8 riusciva ad assicurare l'igiene di tutti i pazienti né a sopperire a tutte le esigenze legate alle attività di cui al capitolo 1. Al riguardo posso dire che, specialmente con riferimento ai pazienti operati, le operazioni di movimento del paziente, stante le sue condizioni fisiche, non possono essere effettuate da una persona sola e infatti anche dopo l'arrivo dell'O.S.S. di cui ho detto, tali manovre venivano effettuate dallo stesso in abbinamento con altra unità di personale infermieristico, tra cui i ricorrenti.
A D.R. L' O.SS in servizio dal maggio 2022 si occupava principalmente di effettuare l'igiene del paziente, il cambio biancheria del letto, di assistere il paziente nel cibarsi in caso di bisogno e come ho detto anche nelle manovre del paziente che ho descritto sopra mentre non so essere più preciso circa l'assistenza da parte sua al paziente allettato per i bisogni fisiologici, posto che quelli autosufficienti provvedevano ad essi autonomamente.”.
Ha inoltre confermato la circostanza di cui al cap. 3 del ricorso (3) “Vero è che l'unica unità O.S.S. presso il reparto di dell' Controparte_5 [...]
, presente dal maggio 2022, presta la propria attività TE lavorativa esclusivamente nei turni antimeridiani e pomeridiani dei giorni feriali”) dichiarando: “A D.R. cap. 3) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo: confermo la circostanza di cui al capitolo;
posto che l'O.S.S. in questione presta, come ho detto, turni o la mattina o il pomeriggio, se non erro dalle 7 o dalle 8 sino alle 14
e il pomeriggio dalle 14 alle 20.”.
Quanto ai posti letto del reparto e al numero di unità di personale infermieristico addetto, ha confermato le circostanze di cui ai capp. 4,5 e 6 del ricorso introduttivo
(segnatamente del seguente tenore : “ 4) “Vero è che l'unità di dell'azienda resistente dispone di 20 Controparte_5 posti letto, attualmente, mentre prima, quando erano ( fino al CP_5 CP_6
2016) erano ben oltre 40 posti letto”; 5) “Vero è che il personale infermieristico che presta servizio presso l'unità operativa di dell' è costituito Controparte_5 CP_8 TE da n. 10 unità lavorative, che prestano servizio su tre turni, dalle ore 7:00 alle ore
14:00, dalle ore 14:00 alle 20:00 e dalle 20:00 alle ore 7:00 del giorno seguente;
6) “Vero è che per ciascun turno, antimeridiano, pomeridiano e notturno, prestano servizio 2 unità infermieristiche””) precisando con riferimento al capitolo n. 5 che
“.., quanto al personale infermieristico confermo che esso consiste in dieci unità lavorative che prestano servizio a due a due e in più è presente durante il turno mattutino un'unità ulteriore di personale infermieristico. La situazione che ho descritto vale invariata da quando io presto servizio nel reparto.”.
Quanto al numero degli infermieri addetti al reparto nonché al numero dei pazienti allettati o non autosufficienti, il testimone ha ancora precisato Testimone_1 quanto segue: “A D.R. a precisazione sul cap.4): posso dire che fino al 2016, quando il reparto era di , ferma restando l'unicità del Controparte_9 reparto, esistevano due aree diverse, il reparto da un lato e il reparto di astanteria o osservazione da un'altra parte e anche le turnazioni osservate venivano suddivise in base a questi due luoghi fisicamente separati;
preciso che nel reparto di
9 astanteria, provenendo i pazienti dal pronto soccorso, a volte i posti letto erano più di venti perché vi erano le barelle provenienti dal pronto soccorso.
A D.R. a precisazione della difesa di parte resistente: preciso che gli infermieri presenti nel reparto sono in totale in numero di dieci, e tanto a partire dal 2016 in poi, mentre, prima, quando il reparto era il numero degli Controparte_6 infermieri era sicuramente oltre i venti così suddivisi: circa dieci infermieri in ciascuno dei due reparti di cui ho detto, ossia, astanteria e chirurgia di degenza post operatoria, oltre una unità infermieristica in ciascun reparto, fissa nel turno antimeridiano;
inoltre esisteva altro personale infermieristico in numero di 4 unità, almeno, che però non svolgeva attività di assistenza di reparto ai ricoverati perché addetta in ambulatorio o svolgeva mansioni di segreteria e altro.
A D.R. della difesa di parte resistente circa una qualche proporzione o quantificazione dei pazienti allettati o non autosufficienti: posso dire che in linea di massima, considerando i pazienti operati e dunque allettati e i pazienti molto anziani e non autosufficienti, questi ultimi, complessivamente considerati, corrispondevano a circa 2/3 del numero dei pazienti presenti nel reparto, in relazione ai quali occorreva effettuate le attività di assistenza anche allo svolgimento dei bisogni fisiologici.
A D.R.: preciso che con riferimento al contingente infermieristico di cui ho parlato, in esso sono ricompresi i ricorrenti che tuttavia non esauriscono gli infermieri addetti al reparto”. Il testimone ha poi confermato che gli odierni ricorrenti, “nel Testimone_1 periodo dal 2012 a oggi, (..) hanno quotidianamente e continuativamente svolto mansioni di somministrazione della terapia, controllo dei parametri vitali, accettazione del paziente e compilazione della cartella infermieristica” (cap 1 memoria difensiva parte resistente) così precisando “A D.R. cap.1 della memoria difensiva a prova contraria: confermo puntualmente le circostanze di cui al capitolo anche se con riferimento alla compilazione della cartella infermieristica non ricordo se ciò accade dal 2012 o da tempi più recenti.”.
Piuttosto, con riferimento alle circostanze dedotte nel capitolo n. 2 della memoria di parte resistente (del seguente tenore: “Vero o no che, nel periodo dal 2012 a oggi, gli infermieri assegnati presso il reparto Chirurgia generale dell' Controparte_10
e, in particolare, gli odierni ricorrenti, si sono occasionalmente
[...] occupati di igiene personale del paziente non autosufficiente e di altre mansioni di assistenza diretta del paziente, senza, tuttavia, mai dedicare a siffatte attività la metà della pre-stazione oraria lavorativa giornaliera?”) il teste ha riferito: Tes_1
“A D.R. cap.2 della memoria difensiva a prova contraria: posso dire che l'attività di cui al capitolo non era occasionale ma veniva svolta come ho detto regolarmente mentre circa il tempo che i ricorrenti dedicavano ad essa poteva variare anche in relazione alle richieste provenienti dai pazienti. Ad esempio poteva capitare che il paziente chiamasse e suonasse il campanello perché voleva aggiustato il letto o spenta la luce o per altre esigenze dello stesso. Posso dire che ordinariamente la mattina gli ausiliari si occupano della pulizia dei pavimenti e dei locali, in quanto successivamente gli stessi- dopo che vengono effettuati i prelievi da parte degli
10 infermieri -vengono impiegati per portare i prelievi ai laboratori. Quasi contestualmente gli infermieri, tra cui i ricorrenti, si occupano dell'igiene dei pazienti, cambio pannolone, drenaggi;
di solito accade che uno dei due infermieri si occupa di somministrare le terapie e l'altro si dedica a tale igiene, collaborandosi reciprocamente ove necessario. Sono gli stessi infermieri che decidono come avvicendarsi in tale attività e quanto ho detto riguarda certamente anche i ricorrenti. Tale attività occupa diverso tempo, circa tre ore della mattinata e dopo di che può accadere che il paziente ha ulteriore necessità perché si risporca o ha altre necessità. Successivamente viene effettuata la visita da parte di noi medici e la terza infermiera presente, ossia quella presente soltanto di mattina, segue noi medici in questo giro e annota le consegne in relazione ai pazienti e, ultimata tale attività, collabora con l'infermiere che si occupa dell'igiene del paziente se è necessario. Successivamente ove necessario gli infermieri si occupano di effettuare altri prelievi nei confronti dei pazienti ovvero di rispondere alle loro chiamate o alle loro necessità..”. Mentre con riferimento all'apporto degli ausiliari (e in risposta al cap. n. 3 della memoria difensiva del seguente tenore: ”Vero o no che, nel periodo dal 2012 a oggi, i dipendenti delle ditte “ e si Controparte_11 CP_12 sono occupati, presso il reparto Chirurgia generale dell' Controparte_10
, di mansioni di igiene personale del paziente non autosufficiente, di
[...] rifacimento dei letti occupati, del cambio della biancheria del paziente, del supporto alle operazioni fisio-logiche del paziente, dell'accompagnamento dei pazienti non autosuffi-cienti in bagno, di mansioni di sistemazione dei pazienti per l'assunzione dei pasti e di pulizia del paziente non autosufficiente dopo il pasto?”) ha dichiarato: “A D.R. cap.3 della memoria difensiva a prova contraria: posso dire che quello che finora ho detto con riferimento agli ausiliari va riferito ai dipendenti delle ditte di cui al capitolo che nel tempo hanno fornito gli ausiliari al reparto.
Come ho detto tali ausiliari erano occupati nella pulizia dei locali o nell'accompagnamento dei pazienti in altri reparti e quindi solo occasionalmente
è potuto capitare che tali ausiliari abbiano fornito collaborazione agli infermieri nelle attività di cui ho prima detto ed elencato nel capitolo, e con riferimento ad esse, peraltro, solo limitatamente a quelle marginali ossia portare qualche presidio tipo pappagallo laddove io ho potuto constatare che le attività effettuate sul paziente venivano svolte dal personale infermieristico.
A D.R. della difesa di parte resistente: non so dire se i compiti elencati al cap. 3 della memoria fossero quelli richiesti dal capitolato d'appalto all'ausiliare come da contratti intervenuti con le ditte di cui al capitolo, piuttosto posso dire che, talvolta, ho sentito dire all'ausiliare presente in reparto che non era compito suo effettuare attività legate alla persona del paziente. Di fatto ho potuto riscontrare che, in maniera, tacita e naturale, il personale infermieristico si occupava di attività che aveva a che fare con la cura personale e l'intervento sulla persona del paziente, soprattutto quelli operati, mentre gli ausiliari come ho detto svolgevano le attività che ho descritto, e non sul paziente, se non marginalmente per come ho detto.
11 A D.R. preciso che intorno alle 12 arrivano i pasti in reparto e ordinariamente la distribuzione degli stessi avviene da parte dell'infermiere il quale- in quanto ha l'elenco delle diete di ciascun paziente - si occupa di assegnare il pasto agli stessi poi può anche capitare che in contemporanea arrivi la pedana dei medicinali e uno degli infermieri si occupa di sistemare gli stessi. Posso dire che la presenza dell'ausiliario in reparto è molto incostante perché lo stesso viene prioritariamente adibito o al trasporto dei pazienti in altri reparti o al trasporto dei prelievi in altro reparto o per recuperare qualche materiale mancante.”.
Laddove detto testimone, con riferimento all'entità del personale infermieristico addetto al reparto di Chirurgia generale e del personale fornito dalle ditte esterne
(rispettivamente con riguardo al cap. 6 della memoria difensiva, del seguente tenore: “6) Vero o no che, nel periodo dal 2012 a oggi, sono stati mediamente assegnati presso il reparto Chirurgia generale dell' 16 Controparte_10 infermieri, con picchi di 28 infermieri nell'anno 2013, con turni antimeri-diano, pomeridiano e notturno?” e al cap. 7 della memoria del seguente tenore: “7) Vero
o no che, nel periodo dal 2012 a oggi, sono stati mediamente assegnati presso il reparto Chirurgia generale dell' di 3-4 unità di personale CP_10 CP_8 dipendente delle ditte “ e per Controparte_11 CP_12 svolgere attività di supporto al reparto, con turni anti-meridiano, pomeridiano e notturno?”) ha ribadito: “ A D.R. cap.6 della memoria difensiva a prova contraria: mi riporto alle dichiarazioni che ho già reso al riguardo e posso dire che fino a che vi è stato il reparto di chirurgia d'urgenza, fino al 2016, come ho già detto il personale di infermieri era di oltre 10 in ciascun reparto e ricordo che sicuramente complessivamente si è giunti ad avere circa 26 infermieri, tuttavia come ho già detto preciso che coloro che tra essi si occupavano di assistenza al reparto erano
10 infermieri più ulteriore infermiere presente esclusivamente la mattina nel reparto degenti e altrettanti nel reparto astanteria, anche se ricordo che in taluni periodi, complessivamente, nel turno notturno vi erano solo 3 infermieri per entrambi i reparti.
A D.R. cap.7 della memoria difensiva a prova contraria: posso dire che dal 2016 ad oggi ossia dalla divisione del reparto, il personale dipendente delle ditte di cui al capitolo, presente in turno nel reparto chirurgia generale è in numero di 3 unità
e svolge turni antimeridiani, pomeridiani ma non notturni. Quanto alle esigenze notturne, posso dire che è presente e svolge servizio presso il reparto di neurochirurgia, se non erro, altra unità di personale dipendente dalle ditte di cui al capitolo che viene in ausilio presso il reparto di chirurgia a chiamata ove necessiti di portare un prelievo urgente in laboratorio analisi ovvero necessiti un trasporto immediato di un paziente.
A D.R. a precisazione della difesa di parte ricorrente: preciso che detto personale delle suddette ditte è presente con 2 unità nel turno antimeridiano e di 1 unità nel turno pomeridiano.
A.D.R. della difesa di parte resistente: tale intensificazione di presenze del turno antimeridiano vale come ho descritto sia come personale ausiliario ma anche per
12 il personale infermieristico perchè come ho detto la mattina oltre ai due infermieri in turno è presente altro infermiere che svolge il servizio solo antimeridiano.”.
Le dettagliate ed esaustive dichiarazioni del teste , che ha riferito Tes_1 sostanzialmente dunque per l'intero periodo che qui viene in considerazione (per quanto appresso si dirà) d'altronde risultano suffragate dalle dichiarazioni rese sul punto dall'ulteriore testimone escusso, addotto dalla parte Testimone_2 resistente, tenuto altresì conto dell'anzidetta assenza di specifica contestazione di parte resistente in ordine allo svolgimento delle attività descritte in ricorso (se non con riguardo al limitato profilo concernente la loro rilevanza e prevalenza temporale).
Il teste , escusso alla medesima udienza del 25/01/2024, Testimone_2 dopo avere premesso di non avere “cause in corso con le parti in causa” e di essere
“disinteressato” ha compiutamente dichiarato: “conosco i ricorrenti perché ho lavorato con loro, sono in atto dipendente dell'azienda resistente in qualità di infermiere coordinatore facente funzione nel reparto di chirurgia generale del
. Sono dipendente dal 1992 del e in questo reparto dalla CP_8 CP_8 fine del 2010 come infermiere, come coordinatore dall'agosto del 2021.
A D.R. cap. 1) della memoria difensiva: confermo le circostanze di cui al capitolo.
Preciso che la cartella infermieristica è subentrata dopo ma non ricordo da quando e che comunque le attività connesse alla cartella infermieristica i ricorrenti la svolgevano anche prima dell'introduzione della cartella in quanto consistenti nell'annotazione su un diario dei dati del paziente, anche anamnestici, che costituivano le consegne da dare al personale del turno successivo e costituiscono compiti prettamente infermieristici. Ciò posso dire in quanto io stesso ho svolto tali attività quando facevo l'infermiere e comunque perché lavoro presso tale reparto e ciò mi consta personalmente.
A D.R. cap. 2) della memoria difensiva: posso dire che le attività di cura dell'igiene personale del paziente non autosufficiente venivano svolte dagli infermieri compresi i ricorrenti, in maniera regolare, in quanto eravamo noi infermieri ad occuparcene;
stessa cosa vale per la somministrazione dei pasti ai pazienti non autosufficienti, che avevano problemi nella movimentazione e nella deglutizione, eravamo sempre noi infermieri ad occuparcene, anche noi infermieri compresi i ricorrenti ci occupavamo di prendere i parametri del paziente, della somministrazione della terapia, medicazioni del paziente che, ove più complesse, facevamo insieme al medico, sostituzione del catetere e della busta delle urine controllo della diuresi, azzeramento dei drenaggi, riscontro dei parametri vitale, frequenza, pressione, saturazione. Inoltre i ricorrenti e anche io, come infermiere ci occupavamo ogni mattina della igiene personale del paziente, in particolare per quelli non autosufficienti e per quelli operati che non si potevano muovere provvedevamo all'igiene della persona, provvedevamo alla sostituzione del pannolone, ove presente, al cambio della biancheria letto e tale attività richiedeva un tempo di circa due ore e mezza o 3 ore durante la mattinata, mentre nel pomeriggio ci si occupava del cambio del paziente solo ove necessario, ciò anche la notte.
13 A D.R. cap. 6) della memoria difensiva: al riguardo posso dire che il reparto di chirurgia era prima suddiviso in due parti una parte era di chirurgia l'altra parte era astanteria, ciascuno con venti posti letti che per la astanteria diventavano molti di più secondo gli ingressi del pronto soccorso;
io ero addetto al reparto di chirurgia e talvolta facevo dei turni anche in astanteria e quanto al numero degli infermieri può darsi che sommati i due reparti si sia raggiunto il numero di 28 ma non so essere preciso, mentre quando il reparto è stato diviso in quello di chirurgia, gli infermieri addetti al reparto erano 11 turnisti, oltre un giornaliero e altri infermieri addetti agli ambulatori;
quelli addetti agli ambulatori si occupavano solo dell'ambulatorio, l'infermiere giornaliero faceva solo il turno di mattina, mentre gli altri dieci infermieri turnisti svolgevano i turni, di mattina, di pomeriggio e di notte, e c'era anche un infermiere fuori turno che copriva, a giro, eventuali esigenze dei turnisti.
A D.R. della difesa di parte resistente: non so essere preciso circa la data in cui è intervenuta la separazione dei due reparti e confermo quanto già detto.
A D.R. della difesa di parte resistente: posso dire che con riferimento al numero di pazienti presenti nel reparto di chirurgia allettati o non autosufficienti che, a grandi linee e in media, il numero degli stessi poteva variare da 13 a 15, a seconda dei periodi, su venti posti letto del reparto, comunque in misura maggiore al 50% dei pazienti.
A D.R. cap. 1) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo a prova contraria: preciso che posso riferire al riguardo soltanto a partire dall'ottobre o novembre
2010, momento in cui sono arrivato presso il reparto e nulla so dire con riguardo a prima. Confermo con riferimento ai dipendenti indicati nel capitolo lo svolgimento da parte di essi delle mansioni indicate nel capitolo, in maniera regolare, precisando con riferimento all'attività di cui alla lett. C) che la sistemazione in magazzino dei dispositivi medici o dei medicinali che pervenivano, era solo volontariamente svolta da parte degli infermieri, e inoltre quanto all'attività di cui alla lett. I), che quando il paziente chiamava con il campanello, non potendo sapere prima se la sua esigenza fosse legata a fattori medici o di salute visto che molti erano stati operati, noi infermieri andavamo presso il paziente anche se poi si risolveva in una semplice richiesta tipo, per esempio il voler un bicchier d'acqua; mentre con riferimento alla lett. K), gli infermieri rispondevano al citofono essendo in infermeria, mentre quanto alle attività di cui al capitolo riconnesse all'igiene del paziente: lett. H) L) M) e N) erano tutte attività che svolgevano gli infermieri ivi compresi i ricorrenti e che si ponevano in relazione ai pazienti non autosufficienti ovvero allettati perché operati, mentre i pazienti autosufficienti provvedevano loro stessi alla loro igiene personale e ai bisogni fisiologici.
A D.R. della difesa della parte ricorrente: con riferimento all'attività di cui alla lett. E) preciso che di solito il controllo e la sistemazione del materiale medico che giunge nel reparto viene effettuata dal coordinatore degli infermieri perché effettua nel contempo il riscontro con la richiesta degli stessi farmaci e in tale operazione di solito si fa aiutare ove disponibile da un ausiliario del reparto ovvero anche da
14 un infermiere laddove questo si presti volontariamente a tale attività. Di solito c'è un clima di collaborazione e tutti noi ci aiutiamo nel fare le attività necessarie.
A D.R. cap. 2) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo a prova contraria: posso dire che dal momento in cui è subentrata l'O.S.S. nel maggio 2022, dell'igiene personale dei pazienti si occupa la stessa, tuttavia essendo stata fino al maggio
2023 una sola unità ed essendo molti i pazienti allettati, alcuni di questi con il drenaggio post intervento, è stato necessario fornire alla stessa aiuto in tali operazioni da parte degli infermieri, tra cui i ricorrenti. Inoltre, dal maggio 2023 in poi è giunta in reparto un'altra unità O.S.S.. L'unità O.S.S. giunta nel maggio
2022 è stata impegnata in reparto nei turni di mattina in cui si concentrano maggiormente le attività di igiene, ma non svolgeva turno pomeridiano, né notturno. Mentre dal maggio 2023 essendovi la seconda unità si alternano mattina e pomeriggio.
A D.R. cap. 4) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo a prova contraria: confermo le circostanze di cui al capitolo però ribadisco che non ricordo se fosse il 2016;
A D.R. cap. 5) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo a prova contraria: confermo le circostanze di cui al capitolo 5.
A D.R. cap. 6) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo a prova contraria: confermo le circostanze di cui al capitolo, aggiungo però che nel turno antimeridiano, a volte, c'è una terza unità.”
Le superiori convergenti, approfondite ed esaurienti dichiarazioni dei testimoni escussi, d'altronde, non appaiono significativamente contraddette dalle dichiarazioni rese sul punto dall'ulteriore teste escusso, Testimone_3
(addotto dalla parte resistente), in quanto generiche e non dettagliate in
[...] ordine a taluni profili rilevanti, siccome riferite a quanto contrattualmente previsto da mansionario e non a circostanze oggetto di diretta percezione;
siccome, altresì circoscritte a taluni periodi e relativi a specifico personale (i dipendenti di P.F.E.), peraltro, tenuto conto della rilevata mancanza di specifica contestazione di parte resistente in ordine allo svolgimento delle attività descritte in ricorso (se non con riguardo al limitato profilo concernente la loro rilevanza e prevalenza).
Invero, il testimone dopo avere premesso di essere “Non parente, Testimone_3 disinteressato” non avere “cause in corso con le parti in causa” né “interesse personale” ha dichiarato: “lavoro per la che si occupa di servizi di CP_12 ausiliariato e di supporto all'azienda ospedaliera e in particolare rivesto la qualifica di site manager. La società ha in atto rapporto di appalto con l'azienda resistente che, se non erro, dura dal dicembre 2016”.
Ha specificato inoltre (sul cap. 3 della memoria difensiva) “al riguardo posso dire che l'attività che io svolgo nella predetta qualità presso il la effettuo CP_8 soltanto dal gennaio 2018; posso riferire soltanto da quel momento in poi. Nulla so dire con riferimento ai dipendenti della ditta e posso riferire CP_11 soltanto con riguardo ai dipendenti della P.F.E. Con riguardo al capitolo posso dire che l'attività che i dipendenti di P.F.E. svolgono, presso il in CP_8 generale e poi presso i reparti, consiste in compiti che risultano da un mansionario
15 che è indicato nel capitolato speciale di appalto e definiti in concreto con il coordinatore del reparto che è un infermiere o con il suo vice. Tra tali compiti è previsto anche attività di accudimento semplice e collaborazione con il personale infermieristico nello svolgimento di igiene personale del paziente, di rifacimento dei letti non occupati di norma, ma non escludo anche dei letti occupati, cambio della biancheria del letto del paziente con trasporto in area sporco , anche supporto all'attività fisiologiche del paziente se intendiamo, ad esempio aiutare il paziente a sedersi sul letto, senza escludere altro. Quanto all'accompagnamento in bagno dei pazienti non autosufficienti, ove questo sia richiesto dall'infermiere tale attività può essere prestata avuto riguardo alle condizioni del paziente, perché in taluni reparti dove il paziente è operato o presenta altri problemi di salute, tale attività è effettuata se richiesta dall'infermiere e previa interlocuzione con l'infermiere, in altri reparti, ove le condizioni dei pazienti non sono critiche, tale attività può essere resa.
A D.R. della difesa di parte resistente: a precisazione di quanto ho detto, preciso che nel mansionario e nel capitolato dei dipendenti è previsto che gli stessi debbano favorire le attività fisiologiche dei pazienti;
tale attività, poi nel concreto viene svolta tenendo conto delle condizioni del paziente come sopra ho detto.
A D.R. su cap. 3: sempre con riferimento alle attività di cui al capitolo 3 della memoria, circa la sistemazione dei pazienti per l'assunzione dei pasti, preciso che
è previsto che il dipendente svolga consegna del vassoio col pasto al paziente e ritiro dopo la consumazione, del vassoio, e successivo riordino dell'ambiente. Ma se non erro non è prevista l'attività di ausilio del paziente all'assunzione del pasto.
Tuttavia se nel concreto serve togliere la pellicola dal piatto o aprire la confezione ciò viene effettuato. Con riferimento ai pasti, se non erro, l'attività da mansionario
è solo quella che ho detto mentre con riferimento alla “pulizia del paziente non autosufficiente dopo il pasto” indicata nel capitolo, posso dire che vale quanto ho detto prima ossia che il dipendente può collaborare in ciò all'infermiere. Quanto ho riferito posso dire in quanto io stesso ho svolto mansioni di ausiliario in reparto presso l'ospedale di Acireale - ma non al - dal settembre 2010 al giugno CP_8
2012, per il Consorzio Lombardo Cooperative e in tal senso svolgevo la medesima attività di cui stavo parlando, ossia ausiliario di supporto. Quanto ai dipendenti di
P.F.E. che prestano servizio presso il e circa le attività dai medesimi CP_8 svolte, posso dire che in ragione delle mie mansioni spesso mi interfaccio con i
Dirigenti dei reparti e con i coordinatori e con essi discuto del personale assegnato e non ho riscontrato lamentele o doglianze. Inoltre, in tale attività mi reco spesso in corsia e chiediamo riscontro del gradimento del personale assegnato.
Effettuiamo come azienda dei controlli periodici che oltre alle dotazioni per la sicurezza verificano la efficienza dei carrelli multiservizio per effettuare la pulizia, ad esempio. Quanto all'attività svolta dal detto personale dipendente di P.F.E. nei reparti, come detto ci avvaliamo dell'intervista al coordinatore al quale si chiede, se il dipendente, ad esempio ha fatto il giro letti, o se ha effettuato la diagnostica e in generale le attività previste dal mansionario e in tale occasione chiediamo
16 riscontro sul gradimento del dipendente al fine di adottare misure per eventuale correzione del comportamento.
A D.R. a precisazione della difesa di parte resistente: posso dire che sulla base delle interviste che ho effettuato mi è stato riferito che talvolta qualche unità di personale si è rifiutato di svolgere compiti spettanti da mansionario, dicendo che non era compito suo. Tanto è accaduto con riferimento al fatto della lamentela di un ausiliario che si è rifiutato di spingere un letto, in tal caso noi della P.F.E. ci siamo recati sul posto per riscontrare la circostanza e adottare azioni e correttivi per far si che il dipendente svolgesse le attività che gli spettano da mansionario;
nel caso specifico era subentrato un problema di comunicazione tra il dipendente e il coordinatore. Preciso che di solito tali doglianze si riferiscono al rifiuto di taluni dipendenti in relazione ad attività che richiedono fatica. Non ricordo di altri casi specifici anche perché mi occupo di 60 reparti..”
Quanto alla presenza del personale ausiliario nel reparto di chirurgia generale del ha così riferito: “A D.R. su cap. 7 della memoria difensiva: posso dire CP_8 che, posso riferire solo per la P.F.E. e a partire dal 2018 in poi e posso confermare che presso il reparto di chirurgia generale del sono assegnati 3 /4 unità CP_8 di personale della P.F.E. per attività di supporto al reparto con turno antimeridiano, pomeridiano mentre per il turno notturno è prevista un'unità di personale con riferimento alla “torre” ossia una serie di reparti che nello specifico non ricordo..”.
Alla stregua delle dichiarazioni testimoniali acquisite e in assenza di specifiche contestazioni di parte resistente in proposito, può ritenersi comprovato che, per un verso, per lo meno fino alla data indicata in ricorso (maggio 2022) nell' di CP_13 chirurgia generale non erano presenti operatori socio-sanitari (O.S.S.), mentre dopo tale data e sino al deposito del ricorso era presente soltanto una unità; per altro verso, i ricorrenti – nei periodi di effettiva adibizione alla predetta unità – hanno svolto anche le attività indicate in ricorso e confermate nei predetti termini dai testi escussi (consistenti, in particolare, “a) nella cura igienica del paziente e vestizione del medesimo;
b) nella assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
c) nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto (farmaci e presidi); d) nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
e) nel controllo e nel rifornimento del materiale in uso nel reparto;
f) nella sistemazione del materiale in medicheria;
g) nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
h) nell'effettuazione del c.d. "giro letti" che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
i) nel rispondere ai campanelli del paziente;
j) nel rispondere al telefono del reparto;
k) nel rispondere al citofono del reparto;
l) nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
m) nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
n) nel fornire al paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo” con la precisazione che le attività di cui alle lettere l), m) e n) le stesse
17 avvenivano con riferimento ai pazienti non autosufficienti o allettati (cfr. pag. 3 del ricorso e dichiarazioni dei testi escussi richiamate).
Sulla base delle medesime risultanze può inoltre ritenersi provato che, per un verso, lo svolgimento delle anzidette attività assorbiva una apprezzabile – seppure variabile – parte dei turni di lavoro dei ricorrenti (ossia: “...durante la mia permanenza in reparto vedevo svolgere le attività di cui al capitolo ai predetti ricorrenti, si trattava di attività svolta in maniera regolare..”, “… in linea di massima, considerando i pazienti operati e dunque allettati e i pazienti molto anziani e non autosufficienti, questi ultimi, complessivamente considerati, corrispondevano a circa 2/3 del numero dei pazienti presenti nel reparto, in relazione ai quali occorreva effettuate le attività di assistenza anche allo svolgimento dei bisogni fisiologici…”; “…l'attività di cui al capitolo non era occasionale ma veniva svolta come ho detto regolarmente mentre circa il tempo che i ricorrenti dedicavano ad essa poteva variare anche in relazione alle richieste provenienti dai pazienti….[…].. Posso dire che ordinariamente la mattina gli ausiliari si occupano della pulizia dei pavimenti e dei locali, in quanto successivamente gli stessi…[…].. Quasi contestualmente gli infermieri, tra cui i ricorrenti, si occupano dell'igiene dei pazienti, cambio pannolone, drenaggi;
…
Tale attività occupa diverso tempo, circa tre ore della mattinata e dopo di che può accadere che il paziente ha ulteriore necessità perché si risporca o ha altre necessità…” cfr. dettagliate dichiarazioni del teste . Si vedano inoltre le Tes_1 Tes_ dichiarazioni del teste “…le attività di cura dell'igiene personale del paziente non autosufficiente venivano svolte dagli infermieri compresi i ricorrenti, in maniera regolare, in quanto eravamo noi infermieri ad occuparcene;
stessa cosa vale per la somministrazione dei pasti ai pazienti non autosufficienti, che avevano problemi nella movimentazione e nella deglutizione, eravamo sempre noi infermieri ad occuparcene…[…]… Inoltre i ricorrenti e anche io, come infermiere ci occupavamo ogni mattina della igiene personale del paziente, in particolare per quelli non autosufficienti e per quelli operati che non si potevano muovere provvedevamo all'igiene della persona, provvedevamo alla sostituzione del pannolone, ove presente, al cambio della biancheria letto e tale attività richiedeva un tempo di circa due ore e mezza o 3 ore durante la mattinata, mentre nel pomeriggio ci si occupava del cambio del paziente solo ove necessario, ciò anche la notte…”).
Per altro verso, anche successivamente alla introduzione di una unità di O.S.S. nell'U.O.C. di chirurgia generale i ricorrenti hanno continuato a svolgere una parte delle suddette attività nei turni notturni e – almeno parzialmente – pomeridiani (cfr. teste secondo cui “..l'unità O.S.S. presente dal maggio 2022 in reparto Tes_1 prima solo di mattina, poi o la mattina o il pomeriggio, a fronte della presenza di venti pazienti ricoverati in reparto, non riusciva ad assicurare l'igiene di tutti i pazienti né a sopperire a tutte le esigenze legate alle attività di cui al capitolo 1. Al riguardo posso dire che, specialmente con riferimento ai pazienti operati, le operazioni di movimento del paziente, stante le sue condizioni fisiche, non possono essere effettuate da una persona sola e infatti anche dopo l'arrivo dell'O.S.S. di cui
18 ho detto, tali manovre venivano effettuate dallo stesso in abbinamento con altra Tes_ unità di personale infermieristico, tra cui i ricorrenti…”; sul punto del teste ha riferito: “dal momento in cui è subentrata l'O.S.S. nel maggio 2022, dell'igiene personale dei pazienti si occupa la stessa, tuttavia essendo stata fino al maggio
2023 una sola unità ed essendo molti i pazienti allettati, alcuni di questi con il drenaggio post intervento, è stato necessario fornire alla stessa aiuto in tali operazioni da parte degli infermieri, tra cui i ricorrenti. Inoltre, dal maggio 2023 in poi è giunta in reparto un'altra unità O.S.S.. L'unità O.S.S. giunta nel maggio
2022 è stata impegnata in reparto nei turni di mattina in cui si concentrano maggiormente le attività di igiene, ma non svolgeva turno pomeridiano, né notturno. Mentre dal maggio 2023 essendovi la seconda unità si alternano mattina e pomeriggio…”).
Con riferimento alle mansioni concretamente espletate, occorre dunque verificare se nella specie si sia verificato il lamentato demansionamento.
In termini generali, l'art. 52 D.lgs. 165/2001, nella versione previgente al D.lgs. 150/2009, stabilisce che “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive...”.
A seguito della modifica disposta dall'art. 62 co. 1 D.lgs. 150/2009, il citato art. 52 co. 1 D.lgs. 165/2001 dispone che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)...”).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.....” (cfr. C. Cass. 7106/2014, C. Cass.
18283/2010, C. Cass. 18817/2018, C. Cass. 1665/2024, C. Cass. 2140/2017, C.
Cass. 34077/2021).
Quanto al riparto dell'onere probatorio in materia, la Corte di Cassazione (seppure con riferimento all'art. 2103 c.c.) ha precisato che “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della
19 prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva posto in capo ad una giornalista l'onere di provare la circostanza, da lei allegata, che non fosse più adibita come in precedenza alle più qualificanti funzioni di caposervizio)” (cfr. C. Cass. 4211/2016,
C. Cass. 15527/2014, C. Cass. 48/2024; cfr. altresì C. Cass. 16129/2020, secondo cui “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c.,
è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia. Ha, quindi, l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale, non anche quelli idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle pretese azionate, mentre il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi, del legittimo esercizio del potere direttivo, fermo restando che spetta al giudice valutare se le mansioni assegnate siano dequalificanti, potendo egli presumere, nell'esercizio dei poteri, anche officiosi, a lui attribuiti, la fondatezza del diritto fatto valere anche da fatti non specificamente contestati dall'interessato, nonché da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo...”).
Nel caso in esame, sulla scorta delle complessive allegazioni delle parti, delle prove orali espletate e della documentazione agli atti, può reputarsi provato l'allegato demansionamento dei ricorrenti.
Invero, a fronte di quanto esposto e della disciplina di riferimento anche di natura contrattuale collettiva, parte resistente non ha neppure compiutamente prospettato nella memoria difensiva che tutte le attività richiamate in ricorso a supporto del dedotto demansionamento siano - nell'U.O.C. di chirurgia generale - di competenza esclusiva degli infermieri professionali, laddove, peraltro significativo è al riguardo il successivo espletamento delle stesse – quantomeno in parte – da parte degli O.S.S. (una volta inserita la relativa figura nel reparto a decorrere dal maggio 2022) e difettando alcuna decisiva documentazione prodotta dall' resistente a suffragio di tale circostanza. CP_8
In tal senso, in particolare, rilevano le disposizioni organizzative e le declaratorie contrattuali richiamate da parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Quanto al primo profilo, invero, con le “Linee di indirizzo regionali per la determinazione dei piani di fabbisogno delle aziende del servizio sanitario regionale”, emanate considerando – tra l'altro – “..la ridefinizione della rete ospedaliera regionale di cui al D.A. 22/2019”, con specifico riferimento alla figura dell'operatore socio-sanitario è stato “...individuato un parametro rapportato al numero di posti letto variabile da 0,15 a 0,30 unità per posto letto, in relazione alle
20 particolari discipline che richiedono una maggiore presenza del profilo
(Ortopedia, Geriatria, Lungodegenza, ecc.) e, tenendo altresì in particolare considerazione l'eventuale esternalizzazione di analoghi servizi” (cfr. doc. n. 2 di parte resistente;
cfr. altresì nota prot. n. 71496 del 23.10.2019 dell'Assessorato regionale per la salute, avente a oggetto “adeguamento dei piani triennali di fabbisogno e delle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie regionali – indirizzi operativi”, e successivo “apprezzamento” da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 382 del 25.10.2019, all. n. 2 di parte resistente).
Con riferimento alle specifiche mansioni in considerazione, assumono rilievo le declaratorie relative alle figure degli O.S.S. (inquadrati nella categoria B super) e degli infermieri (inquadrati nella categoria D).
Può, in proposito richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce dell'Intestato Tribunale, in diversa composizione, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni poste e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo pressoché testuale (cfr., in particolare, sentenza n. 2063/2021 emessa in data 27.4.2021 nel proc n. 3190/2020
R.G. – est. dott.ssa L. Renda –, allegata da parte ricorrente all'atto introduttivo;
cfr. altresì sentenza n. 2777/2023 emessa in data 21.6.2023 nel proc. n. 418/2022 R.G.
– est. dott.ssa P. Mirenda – e sentenza n. 958/2023 emessa in data 13.3.2023 nel proc. n. 3224/2020 R.G. – est. dott.ssa F. Amoroso).
Come evidenziato nella richiamata pronuncia n. 2063/2021 di questo
Tribunale, in particolare, “...Non è peregrino a questo punto chiarire la distinzione tra le mansioni degli infermieri professionali, da un lato, e quelle degli ausiliari e degli operatori socio sanitari (O.S.S.) dall'altro; figure delle quali si lamenta la carenza con la conseguente necessità di svolgimento delle mansioni ad essi per contratto demandate.
Nel caso a mano, i ricorrenti è pacifico che siano inquadrati in categoria D, cui appartengono, secondo contratto “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Il C.C.N.L. rimanda al DM 14 settembre 1994, n. 739 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere) per la specifica individuazione dei compiti e del ruolo.
L'art. 1 di tale decreto ministeriale definisce l'infermiere come “l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica”.
Prosegue nel prevedere che “l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali
21 funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto [...]”.
La figura dell'operatore socio sanitario è stata invece individuata in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, con accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome.
È tale “l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente”;
che svolge le seguenti attività:
"a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico- sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
La tabella A allegata all'accordo così specifica le attività di competenza della figura professionale in parola:
a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: “Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale”;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale: "Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione- relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni- comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale”;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo: “Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso
22 profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici”.
Alla luce delle diverse competenze proprie delle figure professionali sopra descritte, deve escludersi che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (ossia, alberghiera, igienica, di trasporto, di mobilizzazione ed accompagnamento) rientrino tra i doveri degli infermieri professionali1...” (cfr. sentenza n. 2063/2021 del Tribunale di Catania, cit.).
Nel caso in esame, come rilevato, i ricorrenti hanno allegato e provato di essere stati adibiti anche alle suddette mansioni (inferiori) di assistenza di base, senza soluzione di continuità, per parte significativa del loro orario di lavoro, in ragione del numero dei posti letto (20), del numero di infermieri del reparto pressoché invariata nel tempo dal 2004 (undici unità che ruotano su tre turni, come dedotto in ricorso e Tes_ confermato dai testi escussi, e (rispettivamente “quanto al personale Tes_1 infermieristico confermo che esso consiste in dieci unità lavorative che prestano servizio a due a due e in più è presente durante il turno mattutino un'unità ulteriore di personale infermieristico” e “quando il reparto è stato diviso in quello di chirurgia, gli infermieri addetti al reparto erano 11 turnisti, oltre un giornaliero e altri infermieri addetti agli ambulatori;
quelli addetti agli ambulatori si occupavano solo dell'ambulatorio, l'infermiere giornaliero faceva solo il turno di mattina, mentre gli altri dieci infermieri turnisti svolgevano i turni, di mattina, di pomeriggio e di notte, e c'era anche un infermiere fuori turno che copriva, a giro, eventuali esigenze dei turnisti”) oltre a non essere confutato da parte resistente), della incontestata assenza di O.S.S. almeno fino al maggio 2022 (come dedotto in ricorso e comprovato dall'istruttoria orale) e della esclusiva collaborazione – al più
– di personale ausiliario, peraltro sulla base dei più ridotti compiti sopra evidenziati
(cfr. attività indicate in ricorso, ivi pag. 2, e dichiarazioni del testimone , con Tes_1 riguardo alla limitata attività di pulizia dei pavimenti e dei locali, per cui “gli ausiliari si occupano della pulizia dei pavimenti e dei bagni, come ho detto, e poi prevalentemente della conduzione dei pazienti in altri reparti per effettuare visite o trasferimenti e se ci sono ulteriori trasporti da effettuare, anche di oggetti, e spesso non sono presenti in reparto, perciò dovevano sopperire gli infermieri”, nonché, con riferimento alle attività di cui al cap. 1 del ricorso “non ho mai riscontrato da parte degli ausiliari lo svolgimento delle attività di cui al capitolo tranne, talvolta, andare a prendere qualche presidio medico tipo il “pappagallo”” ed altresì “quello che finora ho detto con riferimento agli ausiliari va riferito ai dipendenti delle ditte di cui al capitolo che nel tempo hanno fornito gli ausiliari al reparto. Come ho detto tali ausiliari erano occupati nella pulizia dei locali o nell'accompagnamento dei pazienti in altri reparti e quindi solo occasionalmente
è potuto capitare che tali ausiliari abbiano fornito collaborazione agli infermieri nelle attività di cui ho prima detto ed elencato nel capitolo, e con riferimento ad esse, peraltro, solo limitatamente a quelle marginali ossia portare qualche presidio tipo pappagallo laddove io ho potuto constatare che le attività effettuate sul paziente venivano svolte dal personale infermieristico”).
Laddove anche il teste di parte resistente ha genericamente riferito che se Tes_3
è previsto da mansionario che il personale della P.F.E debba “favorire le attività fisiologiche dei pazienti” ha rilevato che tale attività “nel concreto viene svolta tenendo conto delle condizioni del paziente” di fatto rimanendo escluse – per come emerso in sede istruttoria (cfr dichiarazioni teste )– “le attività effettuate sul Tes_1 paziente” che “venivano svolte dal personale infermieristico”. E laddove il teste ha aggiunto: “circa la sistemazione dei pazienti per l'assunzione dei pasti, Tes_3 preciso che è previsto che il dipendente svolga consegna del vassoio col pasto al paziente e ritiro dopo la consumazione, del vassoio, e successivo riordino dell'ambiente. Ma se non erro non è prevista l'attività di ausilio del paziente all'assunzione del pasto..”.
È dunque provato che i ricorrenti abbiano svolto mansioni promiscue, solo in parte riconducibili ai compiti specificamente inerenti al loro effettivo inquadramento e ciò, come premesso, considerato il carico di lavoro loro attribuito e tenuto altresì conto della peculiarità del reparto e dei pazienti ivi ricoverati.
In proposito, la Suprema Corte ha osservato che “Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività” (cfr. C. Cass.
19419/2020).
Come analogamente osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, “...se l'utilizzo sporadico ed eccezionale del lavoratore nell'esercizio di attività corrispondenti ad una qualifica contrattuale inferiore è legittimo, specie laddove si tratti di far fronte all'esigenza di un servizio pubblico essenziale2, deve piuttosto ritenersi che integri demansionamento l'impiego sistematico del dipendente in compiti non afferenti in modo proprio alla sfera di competenze del predetto, comportando la spendita di energie fisiche per un tempo peraltro non irrilevante e marginale del turno di lavoro, come evincibile dal rapporto tra unità di personale, numero di letti, tipologia del reparto...” (cfr. sentenza n. 2063/2021 del Tribunale di Catania, cit.; nello stesso senso cfr. altresì sentenza n. 2777/2023 del Tribunale di Catania, cit.). Nel caso in esame, per quanto sin qui rassegnato, sulla scorta delle allegazioni delle parti e dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi provato che i ricorrenti abbiano espletato con carattere non marginale anche le suindicate attività elencate in ricorso, che – come detto – esulano da quelle proprie dell'inquadramento di infermiere professionale e rientrano piuttosto in quelle del profilo professionale inferiore di O.S.S.. Altrimenti detto, l'anzidetto svolgimento di mansioni "igienico- domestiche-alberghiere" non ha assunto carattere marginale/residuale, ma è stato
“regolare”, abituale e ricorrente e si è aggiunto all'espletamento delle mansioni infermieristiche, seppure con la connotazione temporale riferita – per quel che qui Tes_ rileva – dai testi e Tes_1
Siffatte considerazioni derivano dalla comprovata circostanza che in reparto non era presente sino al maggio 2022 (come allegato in ricorso, non confutato da parte resistente e confermato dall'istruttoria svolta) personale avente la qualifica di O.S.S. e che anche successivamente tale sola unità di O.S.S. è stata impiegata “...in reparto nei turni di mattina in cui si concentrano maggiormente le attività di igiene, ma non svolgeva turno pomeridiano, né notturno” (cfr. Tes_ dichiarazioni del teste e cfr. analoghe dichiarazioni teste ), non Tes_1 risultando neppure specificamente contestato e comunque non confutato da parte resistente che gli ausiliari presenti fossero deputati alle diverse attività di pulizia
(“ambientale”) e ausiliarie allegate in ricorso e – al più – alla riferita attività di
“andare a prendere qualche presidio medico tipo il “pappagallo”” (cfr. dichiarazioni del teste , cit.). Tes_1
Deriva da tanto che la maggior parte delle mansioni espletate in aggiunta a quelle infermieristiche risultano estranee alla professionalità propria degli infermieri professionali di categoria D, in quanto si tratta di operazioni materiali che non possono reputarsi connesse o strumentali ad altre di competenza del personale infermieristico (in tal senso, cfr. sentenza n. 958/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Inoltre, va disattesa la prospettazione di parte resistente (ancorchè in via subordinata) secondo cui “un siffatto demansionamento sarebbe stato determinato, ove ritenuto sussistente, da impossibilità della prestazione dipendente da causa non imputabile al debitore ex art. 1218 c.c.: nella fattispecie la causa impeditiva è rappresentato da un factum principis, ovvero dal divieto posto in capo alle aziende sanitarie siciliane di procedere a qualsiasi nuova assun-zione a partire dal 2012”.
A fronte di quanto sopra, le deduzioni svolte sul punto nella memoria difensiva
(pag. 12 ) sulla carenza di personale OSS in ragione dell'”inderogabile divieto per le aziende sanitarie di procedere a qualsiasi copertura di posti vacanti o di carenze di organico fino alla definizione del processo di riorganizzazione della rete ospedaliera” non possono di per sé giustificare il prolungato e continuo demansionamento dei ricorrenti nei termini sopra indicati;
sotto altro profilo la azienda resistente avrebbe potuto esternalizzare l'attività di competenza della figura
OSS cfr. doc. 2 parte resistente, ivi pag. 21, in cui si fa riferimento alla “...eventuale esternalizzazione di analoghi servizi”).
25 La rassegnata lettura del complesso delle circostanze venute all'attenzione nel presente giudizio appare del resto coerente con gli esiti da ultimo intervenuti in sede di legittimità, su caso analogo a quello oggetto del presente vaglio.
La Suprema Corte - investita della questione attinente al demansionamento di taluni lavoratori “(Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri )” i quali “avevano lamentato di essere stati adibiti dal 2010 a mansioni inferiori a quelle proprie del loro livello di inquadramento, e corrispondenti a quelle di Ausiliario e/o di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) in modo costante e prevalente, in ragione dell'insufficienza numerica del suddetto personale” censurando la Corte di merito per il mancato riconoscimento del danno da demansionamento, nel ritenere fondato il ricorso - si è così espressa: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, fermo restando che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali collegate a ragioni contingenti non diversamente risolvibili, a compiti inferiori se marginali rispetto a quelli propri del proprio livello (Cass. n. 8910/2019 e giurisprudenza ivi richiamata).
Si è inoltre ritenuto che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo, sicché l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita.
Tali principi, enunciati in materia di impiego privato, sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato (v. Cass. n. 17774/2006); si è in particolare affermata l'esigibilità di attività corrispondenti a mansioni inferiori, da parte del datore di lavoro pubblico, quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, che ha l'onere di dimostrarla.
Nel pubblico impiego contrattualizzato è stata dunque ritenuta la legittimità dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori "per esigenze di servizio", purché sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. n. 4301/2013).
In tale ambito, in una fattispecie in cui non era in discussione il carattere marginale delle mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla categoria di assegnazione né l'esistenza di esigenze aziendali, questa Corte ha precisato che la tutela del lavoratore è assicurata dall'esercizio, in modo prevalente e assorbente,
26 delle mansioni proprie della categoria di appartenenza e dall'assenza di un'estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità; si è dunque chiarito che l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio del potere di specificazione o di conformazione dell'attività dovuta da parte del datore di lavoro pubblico è costituita dall'esistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, non rilevando che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata, né la carenza del requisito della temporaneità dell'esigenza della flessibilità (Cass. n. 19419/2020).
Tali principi sono stati successivamente ribaditi da questa Corte (v. Cass. n.
22901/2022, secondo cui il contenuto dell'obbligo di assegnazione a mansioni confacenti all'inquadramento è quello di assegnare il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per l'adempimento dell'obbligo datoriale;
v. anche Cass. n. 33781/2024).
3. La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, in quanto pur avendo dato atto della circostanza che nel periodo per cui è causa i ricorrenti hanno svolto, oltre alle mansioni proprie del loro livello di inquadramento, molteplici attività proprie degli O.S.S. sia nei turni notturni (in cui gli O.S.S. non erano presenti) sia nei turni pomeridiani o comunque in quelli in cui era presente un solo O.S.S, non solo si è limitata a valutare l'attività svolta dai ricorrenti nei turni in cui erano assenti gli O.S.S. senza tenere conto del carattere sistematico dello svolgimento, da parte dei ricorrenti, delle attività proprie degli O.S.S. ma ha anche fatto riferimento ad un inedito carattere "collaterale" delle mansioni inferiori (oltretutto applicato in senso amplissimo e tale da ricomprendervi tutte le mansioni sopra elencate e svolte dai ricorrenti) rispetto alle mansioni di assegnazione, così richiamando un elemento che è estraneo alla giurisprudenza di questa Corte in materia, come si è detto..” (cfr Cassazione civile sez. lav., 22/03/2025, n.7683).
In definitiva, sulla base delle complessive allegazioni delle parti, della documentazione acquisita e dell'istruttoria svolta, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia (cfr. C. Cass. 4211/2016, C. Cass.
16129/2020, C. Cass. 4766/2006, C. Cass. 15527/2014, cit.), deve ritenersi provato il demansionamento dei ricorrenti – per quel che qui rileva tenuto conto dell'intervenuta prescrizione – per il periodo intercorrente dalla data di assegnazione alla predetta U.O.C. con riguardo al ricorrente Controparte_1
(id est: dall'agosto 2018) e a far data dai dieci anni precedenti la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta incontestatamente in data 09.11.2022, con riguardo ai ricorrenti , , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
e sino alla data di deposito del ricorso (id est: 20/10/2022) e, Parte_6 dunque, l'illegittimità della condotta posta in essere dal datore di lavoro giacché in violazione del richiamato art. 52 D.Lgs. 165/2001, con conseguente ordine
27 all' resistente di attribuire ai ricorrenti le mansioni della categoria formale CP_8 di inquadramento.
Il termine finale dell'accertato demansionamento va fissato alla data di deposito dell'atto introduttivo, avuto riguardo alle allegazioni ivi contenute.
L'eventuale accertamento del demansionamento anche in relazione a un successivo e diverso arco temporale implicherebbe l'esame di fatti ulteriori e distinti rispetto a quelli dedotti nell'atto introduttivo e costituenti l'oggetto del presente giudizio.
Invero, l'accertamento del demansionamento anche per il periodo successivo al deposito del ricorso postula un'ulteriore indagine in punto di fatto, distinta da quella già compiuta sulla base delle specifiche allegazioni ivi contenute,
e dunque inammissibile nel presente giudizio.
Anche la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di domanda di risarcimento danni derivanti da attività di dequalificazione e mobbing del datore di lavoro (nella specie, una pubblica amministrazione), deve ritenersi domanda nuova - e come tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore di lavoro dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, in quanto la domanda giudiziale si basa su uno specifico accadimento, produttivo di danni, determinato nel tempo e nello spazio. Ne consegue che, in relazione ai fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado, non può essere ammessa alcuna attività istruttoria poiché il disposto dell'art. 420, comma quinto, cod. proc. civ. si riferisce ai mezzi di prova relativi a fatti comunque anteriori al deposito del ricorso” (cfr. C. Cass. 23949/2013; cfr. altresì C. Cass. 31558/2021).
Con specifico riferimento al chiesto risarcimento del danno si osserva quanto segue.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, anche il demansionamento dà diritto al risarcimento del danno, laddove provochi danni patrimoniali e non patrimoniali (cfr. C. Cass. 12770/2012).
In particolare, la sopra indicata condotta di demansionamento è astrattamente idonea, in considerazione della rilevanza, a integrare la lesione diritti fondamentali del lavoratore (quali, ad esempio, la dignità professionale).
Va, pertanto, parzialmente accolta la domanda dei ricorrenti volta al risarcimento del danno da dequalificazione professionale conseguente alla superiore condotta, come richiesto nell'atto introduttivo.
Nel caso in esame, a fronte della contestata – e illegittima – condotta demansionante posta in essere dalla parte resistente, i ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di un danno alla professionalità per tutto il periodo in cui sono stati addetti all'U.O. di chirurgia generale, rappresentando sul punto – tra l'altro – un “... danno di immagine determinatosi in ragione dello svolgimento promiscuo di mansioni inferiori, ingenerando nell'utenza una palese confusione di ruoli e determinando un sicuro disagio nei ricorrenti, i quali svolgono le indicate mansioni inferiori per puro spirito di sacrificio e al fine di garantire la continuità assistenziale e di servizio…”, richiamando a tal fine il descritto e prolungato
28 svolgimento della propria attività professionale e delle descritte attività demansionanti nonché la “notevole differenza ontologica e sostanziale tra le mansioni” e la “...risonanza pubblica del demansionamento subito per un così lungo periodo di tempo resa, oltretutto pubblica nell'ambiente ospedaliero” (cfr. pag.8 del ricorso).
Come sopra evidenziato, risulta pacifico che il ricorrente è stato CP_1 assegnato al reparto di chirurgia generale nel 2018 (cfr. pag.8 del ricorso), mentre gli altri ricorrenti erano assegnati a tale reparto – per quel che qui rileva – quantomeno dal decennio antecedente la incontestata data di notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (9/11/2022) (cfr. pagg. 8 del ricorso e documentazione allegata).
In proposito, in termini generali, può richiamarsi quanto già evidenziato nella citata sentenza n. 2063/2021 del Tribunale di Catania, con argomentazioni integralmente riferibili anche alla fattispecie in esame:
“...In ordine alla prova del prospettato danno, va poi detto che condivide l' Pt_7
l'orientamento secondo il quale può dimostrarsi con ogni mezzo, anche con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, il pregiudizio subìto in ragione alle caratteristiche del demansionamento, alla sua gravità (vista l'assegnazione ai ricorrenti di incombenze proprie anche di qualifiche inferiori di due livelli rispetto alla qualifica di loro appartenenza), alla sua durata, alla sua pacifica conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro, al rapporto con l'utenza non in grado di discernere in ordine a ruoli e mansioni esigibili.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte3, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile.
Tale pregiudizio seppure non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale 4, può essere tuttavia provato con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento ed assume in tal senso rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno 5.
La Cassazione6, nel dichiarare risarcibile il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale laddove determini, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, considerando l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, ha precisato che tale esigenza viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge, come appunto nel caso del contratto di lavoro, da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.
Lo stesso Collegio dedica adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che, in riferimento agli artt. 2, 4 e 32 della Costituzione, costruisce come diritto inviolabile;
descrive quale lesione di tale diritto proprio "i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa".
Quanto alla liquidazione di tali danni, la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, che potrà costituire pure l'unica fonte di convincimento del giudice.7
Fermi gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi denuncia di aver subito il pregiudizio, compete tuttavia al giudice di merito non solo ogni accertamento e valutazione di fatto circa la concreta sussistenza e la individuazione della specie del danno, ma anche la sua liquidazione - in ipotesi anche equitativa - sindacabile, in sede di legittimità, soltanto per vizio di motivazione.
I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata, in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento.
Inoltre (cfr. Cassazione Sez. L. n. 9901 del 20/04/2018) “nell'ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti”.
Astrattamente l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (tra le altre v. Cass. n. 11045 del 2004; Cass. n. 14199 del 2009; conf.
Cassazione n. 330/2018). La modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti...” (cfr. sentenza n. 2063/2021 del Tribunale di Catania, cit., a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In linea con i principi sopra richiamati, nella fattispecie in esame l'accertato demansionamento ha comportato l'attribuzione di compiti – in dettaglio elencati in ricorso e sostanzialmente confermati dall'istruttoria orale e di cui alla parte in fatto del presente provvedimento – di qualità significativamente inferiore a quelli del livello di appartenenza (id est: categoria D), giacché propri anche di lavoratori inquadrati in categoria Bs (id est: O.S.S.).
Il carattere non patrimoniale del danno accertato giustifica l'utilizzo di un criterio equitativo per stabilire la misura del risarcimento.
Nel caso in esame si ritiene ragionevole ed equo utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione del quantum debeatur la retribuzione mensile prevista contrattualmente per la qualifica rivestita dai ricorrenti nel periodo di riferimento.
Segnatamente, in mancanza di ulteriori elementi valutativi a disposizione e considerati, da un lato, la significativa durata del demansionamento e, dall'altro lato, la promiscua prestazione di mansioni anche proprie con limitata lesione alla professionalità acquisita, appare ragionevole quantificare il danno nelle misura del
10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo ai ricorrenti nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l'U.O.C. di chirurgia generale (ad esclusione dunque dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione); ciò, tuttavia, sino al mese di maggio 2022 stante la riconosciuta assegnazione di un O.S.S. al predetto reparto già da tale mese, come allegato dagli stessi ricorrenti nell'atto introduttivo (cfr. ivi pag. 2), non specificamente contestato dall'Azienda nella propria memoria difensiva (ed altresì confermato dall'istruttoria svolta).
Considerata l'anzidetta modifica intervenuta e l'assegnazione alla suddetta
U.O.C. di un O.S.S. nel maggio 2022, a partire dal successivo mese di giugno 2022
31 andrà invece riconosciuta a titolo di risarcimento danni la minore percentuale del
5% del suddetto trattamento retributivo mensile.
Tanto fino alla data del deposito del ricorso e nei limiti della pur eccepita prescrizione, tuttavia decennale e alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento degli obblighi, inerenti al rapporto di lavoro, di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v. ex multis C. Cass. 10414/2013, C. Cass. 9318/2018 e C. Cass.
31919/2022; sul punto cfr. altresì sentenze nn. 2063/2021, 958/2023 e 2777/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
Tanto chiarito, il risarcimento va riconosciuto limitatamente al periodo dal
09/11/2012 con riguardo ai ricorrenti , , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
, (stante il primo atto interruttivo del 09/11/2022) e dalla Parte_4 CP_2 successiva data di assegnazione all'U.O.C. di chirurgia generale con riguardo al ricorrente (cfr. pag. 8 del ricorso) e sino alla data di deposito Controparte_1 del ricorso (id est: 10/10/2022).
La parte resistente va quindi condannata al risarcimento in favore di ciascun ricorrente del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale commisurato al 10% sino al maggio 2022 e poi al 5% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto ai ricorrenti nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l' di chirurgia generale, per ciascun mese a CP_13 decorrere dal 09/11/2012 (per i ricorrenti , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3
, , ) o dalla successiva data di assegnazione Parte_5 Parte_4 CP_2 presso la predetta U.O.C. (per il ricorrente ) e sino alla data di Controparte_1 deposito del ricorso, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, nei termini di cui in parte motiva, l'illegittimità del demansionamento dei ricorrenti e, per l'effetto, ordina all' resistente di attribuire ai ricorrenti le CP_8 mansioni della categoria formale di inquadramento;
condanna l' resistente al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, CP_8 per la causale e nei termini di cui in motivazione, commisurato al 10% sino al mese di maggio 2022 e poi al 5% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto ai ricorrenti nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l'U.O.C. di chirurgia generale (ad esclusione dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione), per ciascun mese a decorrere dal 09/11/2012 o dalla successiva data di assegnazione presso la predetta U.O.C. e sino alla data di deposito del ricorso (20/10/2022), oltre accessori
32 nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94 condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 8.708,70 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori.
Così deciso in Catania, il 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Trib. di Cagliari n. 9/2021
23 2 Cfr. Cass. 22668/20
24 3 Cass 28810/2020 4 Cass. 05/12/2017 n. 29407
29 5 Cass. 19/12/2008 n. 29832 6 Cass. n.24585 del 02/10/2019; id. nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11 novembre 2008 7 Cass. SS.UU. n. 26972/2008; id. n. 9295/2020; 4100/ 2020; 2056/2018; 7483/2020
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del giorno 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10025/2022 R.G.L., avente a oggetto: demansionamento e risarcimento danni,
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F ; Parte_2 C.F._2
, nato a [...], il [...]; C.F .; Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F ; Controparte_1 C.F._4
, nato a [...], l'[...], C.F ; Controparte_2 C.F._5 [...]
, nata a [...], il [...], C.F.: ; Parte_4 C.F._6
nata ad [...], [...], C.F , con Parte_5 C.F._7 gli Avv.ti Marinella Caccamo e Concita Pillitteri, come da procure in atti;
- Ricorrenti -
CONTRO
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Prof.
[...]
Sebastiano Bruno Caruso;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/10/2022, gli odierni ricorrenti hanno adito l'Intestato Tribunale deducendo:
di essere tutti dipendenti dell' resistente, prestando la propria attività CP_4 professionale presso l' (già fino Controparte_5 Controparte_6 al 2016) dalle rispettive date indicate in ricorso;
che l'unità operativa di chirurgia generale consta di 20 posti letto, con una dotazione organica del personale infermieristico di 10 unità turniste, distribuite su tre turni;
che la loro attività lavorativa è articolata in un turno antimeridiano comprendente le fasce orarie dalle ore 7:00 alle ore 14:00, uno pomeridiano comprendente le fasce orarie tra le ore 14:00 e le ore 20:00 e uno notturno comprendente le fasce orarie
1 dalle ore 20:00 alle ore 7:00 del giorno seguente;
che per ciascun turno prestano servizio 2 unità infermieristiche, come in quello notturno;
che nell'U.O. in questione prestano la propria attività altre figure ausiliarie fornite da ditte esterne che però si sono sempre occupate soltanto dell'igiene ambientale e non possono toccare i pazienti;
che in detta U. O. non è mai stata assegnata nessuna unità di operatore socio- sanitario (O.S.S) fino al maggio 2022, quando è stata introdotta una sola unità di
O.S.S. (che però non è presente nel turno di notte, né in quelli festivi e prefestivi); che la presenza di un solo O.S.S. è insufficiente a coprire le esigenze di tutti i pazienti, come, peraltro, risulta dalla rideterminazione della pianta organica allegata che prevede che il reparto avrebbe dovuto essere dotato di n. 4 O.S.S.;
che, a causa della totale carenza di personale con qualifica O.O.S., essi ricorrenti si sono sempre occupati, dalla data di rispettiva assunzione sino ad oggi, presso il reparto di Chirurgia Generale (gia Chirurgia d'urgenza), delle attività indicate in ricorso e non rientranti tra i compiti del personale infermieristico, e che sono di esclusiva competenza degli O.S.S. consistenti: a) nella cura igienica del paziente e vestizione del medesimo;
b) nella assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
c) nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto (farmaci e presidi); d) nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
e) nel controllo e nel rifornimento del materiale in uso nel reparto;
f) nella sistemazione del materiale in medicheria;
g) nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
h) nell'effettuazione del c.d. "giro letti" che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
i) nel rispondere ai campanelli del paziente;
j) nel rispondere al telefono del reparto;
k) nel rispondere al citofono del reparto;
l) nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
m) nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
n) nel fornire il paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo;
che, tenuto conto della differenza dei compiti tra gli operatori socio-sanitari e il personale infermieristico, le mansioni da essi svolte non corrispondono a quelle del livello di formale inquadramento, in violazione dell'art. 2103 c.c.;
che, secondo il CCNL comparto sanità 2016-2019, l'infermiere rientra nella categoria “D” delle declaratorie contrattuali, alla quale appartengono “i dipendenti che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dai modello organizzativo aziendale ". Fa poi rinvio “per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali" "ai decreti del
Ministero o alle disposizione di leggi e regolamenti indicati a fianco CP_7
2 di ciascuno" che richiama per gli infermieri le disposizioni di cui al D.M, n.
739/1994 che individuano la figura professionale dell'infermiere, specificandone le funzioni;
che le mansioni degli operatori socio-sanitari sono disciplinate dall'Accordo
Conferenza Stato Regioni del 22.2.2001 a tenore del quale dette figure coadiuvano il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle sue attività dedicandosi, in ambito ospedaliero, ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestiche alberghiere di quest'ultimo;
che l'art. 5 dell'Accordo citato recita testualmente: “Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto”; che la differenza di mansioni si può evincere anche dall'ipotesi di CCNL del
Comparto Sanità anni 2019 -2021, che entrerà in vigore nel gennaio 2023, il quale ha stabilito che il sistema di classificazione del personale è articolato in 5 aree, che corrispondono a cinque diversi livelli di conoscenze, abilità e conoscenze professionali;
gli infermieri e gli O.S.S. sono collocati in due differenti aree: gli
O.S.S. nell'“area degli assistenti” mentre gli infermieri nell' “area dei professionisti della salute e dei funzionari”;
che, le suindicate attività prestate da essi ricorrenti, svolte quotidianamente e sistematicamente in ogni turno, rientrano nella competenza dell'O.S.S.; che tanto si pone in contrasto con il precetto di cui all'art. 2103 CC e con l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, è legittima l'attribuzione ad un lavoratore di mansioni proprie di lavoratori inquadrati in livelli inferiori solo se si tratti di mansioni marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle sue proprie;
che nel caso in esame si è determinato uno stato di permanente demansionamento dei ricorrenti con evidente e sostanziale scollamento tra l'inquadramento formale dei medesimi, le mansioni collegate all'inquadramento formale e quelle effettivamente da loro svolte, con impoverimento delle capacità professionali, foriero di danno risarcibile;
che, a causa della promiscuità delle mansioni inferiori disimpegnate, essi ricorrenti hanno subito un danno all'immagine e alla dignità professionale, stante la confusione ingenerata in tal modo nell'utenza che non è in grado di distinguere la figura dell'infermiere da quella degli altri profili impegnati nell'assistenza del paziente.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni: “A)
Accertare e dichiarare che;
; Parte_1 Parte_2 [...]
; ; ; Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 Parte_4
hanno svolto abitualmente, continuativamente, Parte_5 sistematicamente e quotidianamente, dalla data di assegnazione al reparto di
3 Generale (già ) a tutt'oggi, e continuano a svolgere, CP_5 Controparte_6 attività inferiori appartenenti alla categoria del personale di supporto O.S.S.
(operatore socio sanitario) di carattere igienico sanitarie, domestico alberghiere consistenti nella cura quotidiana igienica del paziente e vestizione del medesimo, nella assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto
(farmaci e presidi); nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
nel controllo e nel rifornimento dei materiale in uso nel reparto;
nella sistemazione del materiale in medicheria;
nel rifacimento del letto: per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
nell'effettuazione del c.d. "giro letti" che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
nel rispondere ai campanelli del paziente;
nel rispondere il telefono del reparto;
nel rispondere al citofono del reparto;
nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nel svuotare il medesimo;
nel fornire il paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo;
B) per l'effetto accertare e dichiarare la dequalificazione professionale subita dai sig.ri ; , ; Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3 CP_1
; ; ; in
[...] Controparte_2 Parte_4 Parte_5 violazione dell'art. 2103 c.c.; C) Per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del Direttore Generale TE
p. t. al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma pari al 50% delle retribuzioni mensili percepite moltiplicato per il numero dei mesi dell'arco temporale in cui il demansionamento si è consumato ovvero quantificato ex art. 1226 c. c.; D) o quell'altra somma, inferiore ovvero superiore, ritenuta di Giustizia,
a titolo di risarcimento del danno professionale e morale subito dai ricorrenti;
E) per l'effetto condannare l' TE
, in persona del Direttore Generale p.t., ad assegnare i ricorrenti
[...] in via esclusiva allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla categoria contrattuale D, profilo di «infermiere" D.M. 739/1994 del C.C.N.L. Comparto
Sanità, 2016 - 2018; F) condannare l' TE
, in persona dei Direttore Generale p.t. al pagamento
[...] delle spese e competenze professionali di avvocato della presente procedura da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari…”.
Con memoria difensiva depositata in data 08/09/2023, si è tempestivamente costituita in giudizio l' svolgendo TE ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “in via preliminare: − In assenza di pregressi atti interruttivi della prescrizione, determinare la data in cui si è verificato l'evento interruttivo della prescrizione, identificandolo con la data di notifica del presente ricorso, avvenuta
4 − Escludere la sussistenza di una fattispecie di demansionamento per carenza dei relativi presupposti qualitativi e quantitativi − Accertare e dichiarare che l'asserito svolgimento di mansioni inferiori non ha comunque pregiudicato il pieno assolvimento delle funzioni assistenziali rientranti nel profilo professionale di appartenenza dei ricorrenti − Accertare e dichiarare, in subordine, che, ove ritenuto sussistente, l'asserito demansionamento sarebbe riconducibile a causa non imputabile alla resi-stente ex art. 1218 c.c. − Accertare e dichiarare, in ulteriore subordine, che nessun risarcimento è comunque dovuto alla luce del difetto di allegazione di controparte, e per l'effetto Rigettare, in quanto del tutto infondate e improbate, le domande risarcito-rie ex adverso spiegate con il ricorso introduttivo
In via gradata:
- Escludere comunque dalla liquidazione del danno i periodi in cui i ricor-renti sono stati assenti dal servizio per ferie, maternità o altra legittima ra-gione di sospensione della prestazione, e, in ogni caso, fare ampio uso del potere riduttivo…”
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
Autorizzato il deposito di memorie, l'udienza del 16 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note depositate come in atti e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Il ricorso si profila fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va accertata la sussistenza del lamentato demansionamento.
Non è contestato tra le parti e risulta dalle buste paga in atti che i ricorrenti sono dipendenti dell' esistente con qualifica di “infermiere categoria D” e in CP_4 servizio presso la U.O. di chirurgia generale (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso e doc. allegati;
cfr. inoltre dichiarazioni testimoniali, su cui v. oltre).
Inoltre, i ricorrenti hanno dedotto di avere di fatto svolto mansioni ausiliarie e di supporto non rientranti nel proprio profilo professionale, con conseguente demansionamento.
L'assunto appare fondato.
Sulla base delle deduzioni delle parti e dell'istruttoria orale svolta può ritenersi provato che i ricorrenti abbiano effettivamente svolto presso l'U.O. di chirurgia generale – per quel che qui rileva –dalla data di assegnazione nel 2018 per il ricorrente e a far data dai dieci anni precedenti la Controparte_1 notificazione del ricorso introduttivo del 09/11/2022, per i ricorrenti , Pt_1
, , , , anche le ulteriori Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 CP_2 attività ausiliare e di supporto indicate in ricorso e confermate dai testi escussi, peraltro neanche specificamente contestate da parte resistente (ossia consistenti:
“...a) nella cura igienica del paziente e vestizione del medesimo;
b) nella assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
c) nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto (farmaci e
5 presidi); d) nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
e) nel controllo e nel rifornimento del materiale in uso nel reparto;
f) nella sistemazione del materiale in medicheria;
g) nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
h) nell'effettuazione del c.d. "giro letti" che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
i) nel rispondere ai campanelli del paziente;
j) nel rispondere al telefono del reparto;
k) nel rispondere al citofono del reparto;
l) nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
m) nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
n) nel fornire il paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo…” – cfr. pag. 3 del ricorso, nonché capitoli di prova ivi articolati alle pagg. 10-11 e dichiarazioni testimoniali).
Analogamente sulla scorta delle deduzioni delle parti e delle prove testimoniali assunte può ritenersi comprovato che, così come dedotto in ricorso e neanche specificamente contestato da parte resistente, “…Presso il reparto non sono state mai presenti unità di O.S.S. (operatore socio sanitario), fino al maggio
2022, quando è entrata in servizio una sola unità di Operatore Sanitario, la quale, però, non è presente nel turno di notte, né nei turni festivi e nei prefestivi…” (cfr ricorso pag. 2).
Le superiori circostanze non risultano specificamente contestate dall' CP_8 resistente nella propria memoria difensiva.
Ed infatti, a fronte delle specifiche deduzioni attoree concernenti sia l'assegnazione dei ricorrenti presso l'U.O.C. di chirurgia generale dalle rispettive date indicate in ricorso, sia l'analitica descrizione delle mansioni e dei compiti ivi svolti dagli stessi, sia il loro inquadramento come infermieri di categoria D, sia l'inesistenza di O.S.S. fino al mese di maggio 2022 presso la predetta U.O.C., sia l'assegnazione in tale U.O.C. di “..altre figure ausiliarie, provenienti da ditte esterne..” per lo svolgimento solo delle diverse e più limitate attività descritte in ricorso (“si occupano solo dell'igiene ambientale e non possono toccare i pazienti”), l' resistente ha piuttosto prospettato nella propria memoria responsiva, in CP_8 primo luogo, la non imputabilità alla stessa della carenza di personale OOS, rilevando “.. Che sino al 2021, l'unità fosse priva di Operatori Socio-Sanitari deriva essenzialmente dalla risalente Direttiva dell'Assessorato Regionale alla Salute […] con la quale era stato introdotto il c.d. blocco assunzionale in sanità, poi rimosso solo nella seconda metà del 2017 ..” e che considerato il numero degli infermieri in servizio (16 e non già 10) sarebbe “...del tutto sproporzionata e inverosimile la prospettazione di controparte secondo la quale i ricorrenti avrebbero svolto abitualmente, continuativamente, sistematicamente e prevalentemente, dalla data di assegnazione al reparto di Chirurgia Generale (già ) a tutt'oggi Controparte_6 attività inferiori appartenenti alla categoria del personale di supporto O.S.S.
(operatore socio sanitario) di carattere igienico sanitarie e domestico alberghiere..”, a maggior ragione “…tenuto conto che alle medesime attività provvedono anche altre figure professionali..”, ossia “..personale ausiliario dipendente da ditte esterne,
6 i quali hanno garantito un monte orario annuo tra le 663 ore e le 548 ore..[…]….interamente devoluto allo svolgimento di quelle stesse attività
“alberghiere” che gli infermieri ricorrenti pretendono invece di essere stati costretti a garantire in via esclusiva…” e che posto che “si afferma che le mansioni dequalificanti sarebbero state svolte “in aggiunta alle loro proprie mansioni” ,
“alcuna saturazione delle mansioni infermieristiche si è mai realizzata nel periodo dedotto in ricorso” atteso che “i ricorrenti hanno compiutamente svolto le mansioni riconducibili al profilo di appartenenza e che, dunque, nessun demansionamento si
è configurato..” (cfr memoria pag 6).
Le circostanze indicate in ricorso risultano ulteriormente suffragate nel loro nucleo essenziale dall'istruzione orale espletata.
In proposito rilevano le dichiarazioni rese dal teste , della cui Testimone_1 attendibilità non v'è motivo di dubitare.
, teste addotto dalla parte ricorrente ed escusso all'udienza del Testimone_1
25/01/2024, dopo avere dichiarato di essere “..dipendente in atto dell' CP_8 resistente, in qualità di dirigente medico nel reparto di chirurgia generale, dal gennaio 2004” e di avere da sempre “…svolto servizio presso il reparto di chirurgia generale, che prima aveva altra denominazione..”, nonché di non avere “ cause in corso con le parti in causa..” e di essere disinteressato, con riferimento al capitolo n. 1 del ricorso (del seguente tenore: “1) “Vero è che, da oltre vent'anni, gli infermieri del reparto di Chirurgia Generale (già reparto di Chirurgia D'Urgenza) dell' , compresi i ricorrenti, ; TE Parte_1
, ; ; Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
; ; , fin dalla loro assunzione –
[...] Parte_4 Parte_5 ovvero i Sig. dal 1 agosto 2003; la Sig.ra Parte_1 Parte_2
dal 31.12.1994; il sig. dal 2001; la sig.ra
[...] Parte_3 Parte_5
dall'1 ottobre 1996; il Sig. dall'agosto 2018; la sig.ra
[...] Controparte_1
dal maggio 1989; il sig. dal 1994 - nel detto Parte_4 Controparte_2 reparto, hanno svolto, quotidianamente, in maniera costante e continuativa, mansioni consistenti a) nella cura igienica del paziente e vestizione del medesimo;
b) nella assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
c) nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto (farmaci e presidi); d) nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
e) nel controllo e nel rifornimento del materiale in uso nel reparto;
f) nella sistemazione del materiale in medicheria;
g) nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
h) nell'effettuazione del c.d. "giro letti" che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
i) nel rispondere ai campanelli del paziente;
j) nel rispondere al telefono del reparto;
k) nel rispondere al citofono del reparto;
l) nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
m) nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
n) nel fornire al paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del
7 medesimo”) ha così dichiarato:” A D.R. cap. 1) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo: posso dire, con riferimento a tutti i dipendenti che sono indicati nel capitolo, e soltanto a partire dal momento in cui io sono entrato in servizio nel reparto ossia nel gennaio 2004, di aver visto svolgere agli stessi le attività di cui al capitolo;
preciso in particolare che per il lavoro che io ho svolto e svolgo, per cui non sono sempre presente in reparto e mi reco altrove, ho potuto però constatare, sempre dal 2004 ad oggi che, ad esempio prima di effettuare da parte nostra la visita i pazienti venivano preparati e veniva effettuata la pulizia degli stessi, in particolare dei letti e di ciò che era a contatto con il paziente veniva effettuato dai ricorrenti, mentre, la pulizia dei pavimenti, armadietti e bagni veniva effettuata dagli ausiliari;
tanto ho potuto constatare in occasione di tali visite e anche in altri momenti in cui ero presente in reparto, in quanto a parte la presenza di due operatori ausiliari la mattina e uno il pomeriggio, alle necessità dei pazienti dovevano assolvere gli infermieri.
A D.R. infatti gli ausiliari si occupano della pulizia dei pavimenti e dei bagni, come ho detto, e poi prevalentemente della conduzione dei pazienti in altri reparti per effettuare visite o trasferimenti e se ci sono ulteriori trasporti da effettuare, anche di oggetti, e spesso non sono presenti in reparto, perciò dovevano sopperire gli infermieri. Quanto alle attività elencate nel capitolo confermo lo svolgimento da parte dei ricorrenti delle dette attività precisando che con riferimento alle attività di cui alla lettera L) M) N) le stesse avvenivano con riferimento ai pazienti allettati.
A D.R. posso dire che la mia presenza in reparto poteva variare a seconda dei turni, potendo essere presente ad esempio, per un'intera settimana nel turno mattutino ovvero in caso di turni di guardia potevo allontanarmi per chiamate provenienti da altri reparti;
inoltre, svolgevo attività di sala operatoria, tuttavia posso dire che durante la mia permanenza in reparto vedevo svolgere le attività di cui al capitolo ai predetti ricorrenti, si trattava di attività svolta in maniera regolare e tanto posso dire sia per avere io stesso visto lo svolgimento, talvolta, sia perché altre volte al mio rientro potevo riscontrare che tali attività erano state svolte.
A D.R. a chiarimento dell'avv. Caruso circa come possa dire che l'attività che avesse trovato svolta fosse riconducibile ai ricorrenti risponde: posso dire al riguardo che non ho mai riscontrato da parte degli ausiliari lo svolgimento delle attività di cui al capitolo tranne, talvolta, andare a prendere qualche presidio medico tipo il “pappagallo””.
Il teste ha inoltre confermato lo svolgimento delle mansioni Testimone_1 dedotte in ricorso anche successivamente alla figura dell'OSS in reparto nel maggio
2022 (cap. 2 ricorso del seguente tenore: “
“Vero è che le predette mansioni vengono svolte dagli infermieri del reparto di Chirurgia Generale dell' , compresi i ricorrenti, TE anche successivamente all'arrivo in reparto dell'unità O.S.S. nel maggio 2022”). Invero il teste ha dichiarato: “A D.R. cap. 2) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo: confermo le circostanze di cui al capitolo, infatti l'unità O.S.S. presente dal maggio 2022 in reparto prima solo di mattina, poi o la mattina o il pomeriggio, a fronte della presenza di venti pazienti ricoverati in reparto, non
8 riusciva ad assicurare l'igiene di tutti i pazienti né a sopperire a tutte le esigenze legate alle attività di cui al capitolo 1. Al riguardo posso dire che, specialmente con riferimento ai pazienti operati, le operazioni di movimento del paziente, stante le sue condizioni fisiche, non possono essere effettuate da una persona sola e infatti anche dopo l'arrivo dell'O.S.S. di cui ho detto, tali manovre venivano effettuate dallo stesso in abbinamento con altra unità di personale infermieristico, tra cui i ricorrenti.
A D.R. L' O.SS in servizio dal maggio 2022 si occupava principalmente di effettuare l'igiene del paziente, il cambio biancheria del letto, di assistere il paziente nel cibarsi in caso di bisogno e come ho detto anche nelle manovre del paziente che ho descritto sopra mentre non so essere più preciso circa l'assistenza da parte sua al paziente allettato per i bisogni fisiologici, posto che quelli autosufficienti provvedevano ad essi autonomamente.”.
Ha inoltre confermato la circostanza di cui al cap. 3 del ricorso (3) “Vero è che l'unica unità O.S.S. presso il reparto di dell' Controparte_5 [...]
, presente dal maggio 2022, presta la propria attività TE lavorativa esclusivamente nei turni antimeridiani e pomeridiani dei giorni feriali”) dichiarando: “A D.R. cap. 3) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo: confermo la circostanza di cui al capitolo;
posto che l'O.S.S. in questione presta, come ho detto, turni o la mattina o il pomeriggio, se non erro dalle 7 o dalle 8 sino alle 14
e il pomeriggio dalle 14 alle 20.”.
Quanto ai posti letto del reparto e al numero di unità di personale infermieristico addetto, ha confermato le circostanze di cui ai capp. 4,5 e 6 del ricorso introduttivo
(segnatamente del seguente tenore : “ 4) “Vero è che l'unità di dell'azienda resistente dispone di 20 Controparte_5 posti letto, attualmente, mentre prima, quando erano ( fino al CP_5 CP_6
2016) erano ben oltre 40 posti letto”; 5) “Vero è che il personale infermieristico che presta servizio presso l'unità operativa di dell' è costituito Controparte_5 CP_8 TE da n. 10 unità lavorative, che prestano servizio su tre turni, dalle ore 7:00 alle ore
14:00, dalle ore 14:00 alle 20:00 e dalle 20:00 alle ore 7:00 del giorno seguente;
6) “Vero è che per ciascun turno, antimeridiano, pomeridiano e notturno, prestano servizio 2 unità infermieristiche””) precisando con riferimento al capitolo n. 5 che
“.., quanto al personale infermieristico confermo che esso consiste in dieci unità lavorative che prestano servizio a due a due e in più è presente durante il turno mattutino un'unità ulteriore di personale infermieristico. La situazione che ho descritto vale invariata da quando io presto servizio nel reparto.”.
Quanto al numero degli infermieri addetti al reparto nonché al numero dei pazienti allettati o non autosufficienti, il testimone ha ancora precisato Testimone_1 quanto segue: “A D.R. a precisazione sul cap.4): posso dire che fino al 2016, quando il reparto era di , ferma restando l'unicità del Controparte_9 reparto, esistevano due aree diverse, il reparto da un lato e il reparto di astanteria o osservazione da un'altra parte e anche le turnazioni osservate venivano suddivise in base a questi due luoghi fisicamente separati;
preciso che nel reparto di
9 astanteria, provenendo i pazienti dal pronto soccorso, a volte i posti letto erano più di venti perché vi erano le barelle provenienti dal pronto soccorso.
A D.R. a precisazione della difesa di parte resistente: preciso che gli infermieri presenti nel reparto sono in totale in numero di dieci, e tanto a partire dal 2016 in poi, mentre, prima, quando il reparto era il numero degli Controparte_6 infermieri era sicuramente oltre i venti così suddivisi: circa dieci infermieri in ciascuno dei due reparti di cui ho detto, ossia, astanteria e chirurgia di degenza post operatoria, oltre una unità infermieristica in ciascun reparto, fissa nel turno antimeridiano;
inoltre esisteva altro personale infermieristico in numero di 4 unità, almeno, che però non svolgeva attività di assistenza di reparto ai ricoverati perché addetta in ambulatorio o svolgeva mansioni di segreteria e altro.
A D.R. della difesa di parte resistente circa una qualche proporzione o quantificazione dei pazienti allettati o non autosufficienti: posso dire che in linea di massima, considerando i pazienti operati e dunque allettati e i pazienti molto anziani e non autosufficienti, questi ultimi, complessivamente considerati, corrispondevano a circa 2/3 del numero dei pazienti presenti nel reparto, in relazione ai quali occorreva effettuate le attività di assistenza anche allo svolgimento dei bisogni fisiologici.
A D.R.: preciso che con riferimento al contingente infermieristico di cui ho parlato, in esso sono ricompresi i ricorrenti che tuttavia non esauriscono gli infermieri addetti al reparto”. Il testimone ha poi confermato che gli odierni ricorrenti, “nel Testimone_1 periodo dal 2012 a oggi, (..) hanno quotidianamente e continuativamente svolto mansioni di somministrazione della terapia, controllo dei parametri vitali, accettazione del paziente e compilazione della cartella infermieristica” (cap 1 memoria difensiva parte resistente) così precisando “A D.R. cap.1 della memoria difensiva a prova contraria: confermo puntualmente le circostanze di cui al capitolo anche se con riferimento alla compilazione della cartella infermieristica non ricordo se ciò accade dal 2012 o da tempi più recenti.”.
Piuttosto, con riferimento alle circostanze dedotte nel capitolo n. 2 della memoria di parte resistente (del seguente tenore: “Vero o no che, nel periodo dal 2012 a oggi, gli infermieri assegnati presso il reparto Chirurgia generale dell' Controparte_10
e, in particolare, gli odierni ricorrenti, si sono occasionalmente
[...] occupati di igiene personale del paziente non autosufficiente e di altre mansioni di assistenza diretta del paziente, senza, tuttavia, mai dedicare a siffatte attività la metà della pre-stazione oraria lavorativa giornaliera?”) il teste ha riferito: Tes_1
“A D.R. cap.2 della memoria difensiva a prova contraria: posso dire che l'attività di cui al capitolo non era occasionale ma veniva svolta come ho detto regolarmente mentre circa il tempo che i ricorrenti dedicavano ad essa poteva variare anche in relazione alle richieste provenienti dai pazienti. Ad esempio poteva capitare che il paziente chiamasse e suonasse il campanello perché voleva aggiustato il letto o spenta la luce o per altre esigenze dello stesso. Posso dire che ordinariamente la mattina gli ausiliari si occupano della pulizia dei pavimenti e dei locali, in quanto successivamente gli stessi- dopo che vengono effettuati i prelievi da parte degli
10 infermieri -vengono impiegati per portare i prelievi ai laboratori. Quasi contestualmente gli infermieri, tra cui i ricorrenti, si occupano dell'igiene dei pazienti, cambio pannolone, drenaggi;
di solito accade che uno dei due infermieri si occupa di somministrare le terapie e l'altro si dedica a tale igiene, collaborandosi reciprocamente ove necessario. Sono gli stessi infermieri che decidono come avvicendarsi in tale attività e quanto ho detto riguarda certamente anche i ricorrenti. Tale attività occupa diverso tempo, circa tre ore della mattinata e dopo di che può accadere che il paziente ha ulteriore necessità perché si risporca o ha altre necessità. Successivamente viene effettuata la visita da parte di noi medici e la terza infermiera presente, ossia quella presente soltanto di mattina, segue noi medici in questo giro e annota le consegne in relazione ai pazienti e, ultimata tale attività, collabora con l'infermiere che si occupa dell'igiene del paziente se è necessario. Successivamente ove necessario gli infermieri si occupano di effettuare altri prelievi nei confronti dei pazienti ovvero di rispondere alle loro chiamate o alle loro necessità..”. Mentre con riferimento all'apporto degli ausiliari (e in risposta al cap. n. 3 della memoria difensiva del seguente tenore: ”Vero o no che, nel periodo dal 2012 a oggi, i dipendenti delle ditte “ e si Controparte_11 CP_12 sono occupati, presso il reparto Chirurgia generale dell' Controparte_10
, di mansioni di igiene personale del paziente non autosufficiente, di
[...] rifacimento dei letti occupati, del cambio della biancheria del paziente, del supporto alle operazioni fisio-logiche del paziente, dell'accompagnamento dei pazienti non autosuffi-cienti in bagno, di mansioni di sistemazione dei pazienti per l'assunzione dei pasti e di pulizia del paziente non autosufficiente dopo il pasto?”) ha dichiarato: “A D.R. cap.3 della memoria difensiva a prova contraria: posso dire che quello che finora ho detto con riferimento agli ausiliari va riferito ai dipendenti delle ditte di cui al capitolo che nel tempo hanno fornito gli ausiliari al reparto.
Come ho detto tali ausiliari erano occupati nella pulizia dei locali o nell'accompagnamento dei pazienti in altri reparti e quindi solo occasionalmente
è potuto capitare che tali ausiliari abbiano fornito collaborazione agli infermieri nelle attività di cui ho prima detto ed elencato nel capitolo, e con riferimento ad esse, peraltro, solo limitatamente a quelle marginali ossia portare qualche presidio tipo pappagallo laddove io ho potuto constatare che le attività effettuate sul paziente venivano svolte dal personale infermieristico.
A D.R. della difesa di parte resistente: non so dire se i compiti elencati al cap. 3 della memoria fossero quelli richiesti dal capitolato d'appalto all'ausiliare come da contratti intervenuti con le ditte di cui al capitolo, piuttosto posso dire che, talvolta, ho sentito dire all'ausiliare presente in reparto che non era compito suo effettuare attività legate alla persona del paziente. Di fatto ho potuto riscontrare che, in maniera, tacita e naturale, il personale infermieristico si occupava di attività che aveva a che fare con la cura personale e l'intervento sulla persona del paziente, soprattutto quelli operati, mentre gli ausiliari come ho detto svolgevano le attività che ho descritto, e non sul paziente, se non marginalmente per come ho detto.
11 A D.R. preciso che intorno alle 12 arrivano i pasti in reparto e ordinariamente la distribuzione degli stessi avviene da parte dell'infermiere il quale- in quanto ha l'elenco delle diete di ciascun paziente - si occupa di assegnare il pasto agli stessi poi può anche capitare che in contemporanea arrivi la pedana dei medicinali e uno degli infermieri si occupa di sistemare gli stessi. Posso dire che la presenza dell'ausiliario in reparto è molto incostante perché lo stesso viene prioritariamente adibito o al trasporto dei pazienti in altri reparti o al trasporto dei prelievi in altro reparto o per recuperare qualche materiale mancante.”.
Laddove detto testimone, con riferimento all'entità del personale infermieristico addetto al reparto di Chirurgia generale e del personale fornito dalle ditte esterne
(rispettivamente con riguardo al cap. 6 della memoria difensiva, del seguente tenore: “6) Vero o no che, nel periodo dal 2012 a oggi, sono stati mediamente assegnati presso il reparto Chirurgia generale dell' 16 Controparte_10 infermieri, con picchi di 28 infermieri nell'anno 2013, con turni antimeri-diano, pomeridiano e notturno?” e al cap. 7 della memoria del seguente tenore: “7) Vero
o no che, nel periodo dal 2012 a oggi, sono stati mediamente assegnati presso il reparto Chirurgia generale dell' di 3-4 unità di personale CP_10 CP_8 dipendente delle ditte “ e per Controparte_11 CP_12 svolgere attività di supporto al reparto, con turni anti-meridiano, pomeridiano e notturno?”) ha ribadito: “ A D.R. cap.6 della memoria difensiva a prova contraria: mi riporto alle dichiarazioni che ho già reso al riguardo e posso dire che fino a che vi è stato il reparto di chirurgia d'urgenza, fino al 2016, come ho già detto il personale di infermieri era di oltre 10 in ciascun reparto e ricordo che sicuramente complessivamente si è giunti ad avere circa 26 infermieri, tuttavia come ho già detto preciso che coloro che tra essi si occupavano di assistenza al reparto erano
10 infermieri più ulteriore infermiere presente esclusivamente la mattina nel reparto degenti e altrettanti nel reparto astanteria, anche se ricordo che in taluni periodi, complessivamente, nel turno notturno vi erano solo 3 infermieri per entrambi i reparti.
A D.R. cap.7 della memoria difensiva a prova contraria: posso dire che dal 2016 ad oggi ossia dalla divisione del reparto, il personale dipendente delle ditte di cui al capitolo, presente in turno nel reparto chirurgia generale è in numero di 3 unità
e svolge turni antimeridiani, pomeridiani ma non notturni. Quanto alle esigenze notturne, posso dire che è presente e svolge servizio presso il reparto di neurochirurgia, se non erro, altra unità di personale dipendente dalle ditte di cui al capitolo che viene in ausilio presso il reparto di chirurgia a chiamata ove necessiti di portare un prelievo urgente in laboratorio analisi ovvero necessiti un trasporto immediato di un paziente.
A D.R. a precisazione della difesa di parte ricorrente: preciso che detto personale delle suddette ditte è presente con 2 unità nel turno antimeridiano e di 1 unità nel turno pomeridiano.
A.D.R. della difesa di parte resistente: tale intensificazione di presenze del turno antimeridiano vale come ho descritto sia come personale ausiliario ma anche per
12 il personale infermieristico perchè come ho detto la mattina oltre ai due infermieri in turno è presente altro infermiere che svolge il servizio solo antimeridiano.”.
Le dettagliate ed esaustive dichiarazioni del teste , che ha riferito Tes_1 sostanzialmente dunque per l'intero periodo che qui viene in considerazione (per quanto appresso si dirà) d'altronde risultano suffragate dalle dichiarazioni rese sul punto dall'ulteriore testimone escusso, addotto dalla parte Testimone_2 resistente, tenuto altresì conto dell'anzidetta assenza di specifica contestazione di parte resistente in ordine allo svolgimento delle attività descritte in ricorso (se non con riguardo al limitato profilo concernente la loro rilevanza e prevalenza temporale).
Il teste , escusso alla medesima udienza del 25/01/2024, Testimone_2 dopo avere premesso di non avere “cause in corso con le parti in causa” e di essere
“disinteressato” ha compiutamente dichiarato: “conosco i ricorrenti perché ho lavorato con loro, sono in atto dipendente dell'azienda resistente in qualità di infermiere coordinatore facente funzione nel reparto di chirurgia generale del
. Sono dipendente dal 1992 del e in questo reparto dalla CP_8 CP_8 fine del 2010 come infermiere, come coordinatore dall'agosto del 2021.
A D.R. cap. 1) della memoria difensiva: confermo le circostanze di cui al capitolo.
Preciso che la cartella infermieristica è subentrata dopo ma non ricordo da quando e che comunque le attività connesse alla cartella infermieristica i ricorrenti la svolgevano anche prima dell'introduzione della cartella in quanto consistenti nell'annotazione su un diario dei dati del paziente, anche anamnestici, che costituivano le consegne da dare al personale del turno successivo e costituiscono compiti prettamente infermieristici. Ciò posso dire in quanto io stesso ho svolto tali attività quando facevo l'infermiere e comunque perché lavoro presso tale reparto e ciò mi consta personalmente.
A D.R. cap. 2) della memoria difensiva: posso dire che le attività di cura dell'igiene personale del paziente non autosufficiente venivano svolte dagli infermieri compresi i ricorrenti, in maniera regolare, in quanto eravamo noi infermieri ad occuparcene;
stessa cosa vale per la somministrazione dei pasti ai pazienti non autosufficienti, che avevano problemi nella movimentazione e nella deglutizione, eravamo sempre noi infermieri ad occuparcene, anche noi infermieri compresi i ricorrenti ci occupavamo di prendere i parametri del paziente, della somministrazione della terapia, medicazioni del paziente che, ove più complesse, facevamo insieme al medico, sostituzione del catetere e della busta delle urine controllo della diuresi, azzeramento dei drenaggi, riscontro dei parametri vitale, frequenza, pressione, saturazione. Inoltre i ricorrenti e anche io, come infermiere ci occupavamo ogni mattina della igiene personale del paziente, in particolare per quelli non autosufficienti e per quelli operati che non si potevano muovere provvedevamo all'igiene della persona, provvedevamo alla sostituzione del pannolone, ove presente, al cambio della biancheria letto e tale attività richiedeva un tempo di circa due ore e mezza o 3 ore durante la mattinata, mentre nel pomeriggio ci si occupava del cambio del paziente solo ove necessario, ciò anche la notte.
13 A D.R. cap. 6) della memoria difensiva: al riguardo posso dire che il reparto di chirurgia era prima suddiviso in due parti una parte era di chirurgia l'altra parte era astanteria, ciascuno con venti posti letti che per la astanteria diventavano molti di più secondo gli ingressi del pronto soccorso;
io ero addetto al reparto di chirurgia e talvolta facevo dei turni anche in astanteria e quanto al numero degli infermieri può darsi che sommati i due reparti si sia raggiunto il numero di 28 ma non so essere preciso, mentre quando il reparto è stato diviso in quello di chirurgia, gli infermieri addetti al reparto erano 11 turnisti, oltre un giornaliero e altri infermieri addetti agli ambulatori;
quelli addetti agli ambulatori si occupavano solo dell'ambulatorio, l'infermiere giornaliero faceva solo il turno di mattina, mentre gli altri dieci infermieri turnisti svolgevano i turni, di mattina, di pomeriggio e di notte, e c'era anche un infermiere fuori turno che copriva, a giro, eventuali esigenze dei turnisti.
A D.R. della difesa di parte resistente: non so essere preciso circa la data in cui è intervenuta la separazione dei due reparti e confermo quanto già detto.
A D.R. della difesa di parte resistente: posso dire che con riferimento al numero di pazienti presenti nel reparto di chirurgia allettati o non autosufficienti che, a grandi linee e in media, il numero degli stessi poteva variare da 13 a 15, a seconda dei periodi, su venti posti letto del reparto, comunque in misura maggiore al 50% dei pazienti.
A D.R. cap. 1) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo a prova contraria: preciso che posso riferire al riguardo soltanto a partire dall'ottobre o novembre
2010, momento in cui sono arrivato presso il reparto e nulla so dire con riguardo a prima. Confermo con riferimento ai dipendenti indicati nel capitolo lo svolgimento da parte di essi delle mansioni indicate nel capitolo, in maniera regolare, precisando con riferimento all'attività di cui alla lett. C) che la sistemazione in magazzino dei dispositivi medici o dei medicinali che pervenivano, era solo volontariamente svolta da parte degli infermieri, e inoltre quanto all'attività di cui alla lett. I), che quando il paziente chiamava con il campanello, non potendo sapere prima se la sua esigenza fosse legata a fattori medici o di salute visto che molti erano stati operati, noi infermieri andavamo presso il paziente anche se poi si risolveva in una semplice richiesta tipo, per esempio il voler un bicchier d'acqua; mentre con riferimento alla lett. K), gli infermieri rispondevano al citofono essendo in infermeria, mentre quanto alle attività di cui al capitolo riconnesse all'igiene del paziente: lett. H) L) M) e N) erano tutte attività che svolgevano gli infermieri ivi compresi i ricorrenti e che si ponevano in relazione ai pazienti non autosufficienti ovvero allettati perché operati, mentre i pazienti autosufficienti provvedevano loro stessi alla loro igiene personale e ai bisogni fisiologici.
A D.R. della difesa della parte ricorrente: con riferimento all'attività di cui alla lett. E) preciso che di solito il controllo e la sistemazione del materiale medico che giunge nel reparto viene effettuata dal coordinatore degli infermieri perché effettua nel contempo il riscontro con la richiesta degli stessi farmaci e in tale operazione di solito si fa aiutare ove disponibile da un ausiliario del reparto ovvero anche da
14 un infermiere laddove questo si presti volontariamente a tale attività. Di solito c'è un clima di collaborazione e tutti noi ci aiutiamo nel fare le attività necessarie.
A D.R. cap. 2) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo a prova contraria: posso dire che dal momento in cui è subentrata l'O.S.S. nel maggio 2022, dell'igiene personale dei pazienti si occupa la stessa, tuttavia essendo stata fino al maggio
2023 una sola unità ed essendo molti i pazienti allettati, alcuni di questi con il drenaggio post intervento, è stato necessario fornire alla stessa aiuto in tali operazioni da parte degli infermieri, tra cui i ricorrenti. Inoltre, dal maggio 2023 in poi è giunta in reparto un'altra unità O.S.S.. L'unità O.S.S. giunta nel maggio
2022 è stata impegnata in reparto nei turni di mattina in cui si concentrano maggiormente le attività di igiene, ma non svolgeva turno pomeridiano, né notturno. Mentre dal maggio 2023 essendovi la seconda unità si alternano mattina e pomeriggio.
A D.R. cap. 4) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo a prova contraria: confermo le circostanze di cui al capitolo però ribadisco che non ricordo se fosse il 2016;
A D.R. cap. 5) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo a prova contraria: confermo le circostanze di cui al capitolo 5.
A D.R. cap. 6) dell'articolato dedotto nell'atto introduttivo a prova contraria: confermo le circostanze di cui al capitolo, aggiungo però che nel turno antimeridiano, a volte, c'è una terza unità.”
Le superiori convergenti, approfondite ed esaurienti dichiarazioni dei testimoni escussi, d'altronde, non appaiono significativamente contraddette dalle dichiarazioni rese sul punto dall'ulteriore teste escusso, Testimone_3
(addotto dalla parte resistente), in quanto generiche e non dettagliate in
[...] ordine a taluni profili rilevanti, siccome riferite a quanto contrattualmente previsto da mansionario e non a circostanze oggetto di diretta percezione;
siccome, altresì circoscritte a taluni periodi e relativi a specifico personale (i dipendenti di P.F.E.), peraltro, tenuto conto della rilevata mancanza di specifica contestazione di parte resistente in ordine allo svolgimento delle attività descritte in ricorso (se non con riguardo al limitato profilo concernente la loro rilevanza e prevalenza).
Invero, il testimone dopo avere premesso di essere “Non parente, Testimone_3 disinteressato” non avere “cause in corso con le parti in causa” né “interesse personale” ha dichiarato: “lavoro per la che si occupa di servizi di CP_12 ausiliariato e di supporto all'azienda ospedaliera e in particolare rivesto la qualifica di site manager. La società ha in atto rapporto di appalto con l'azienda resistente che, se non erro, dura dal dicembre 2016”.
Ha specificato inoltre (sul cap. 3 della memoria difensiva) “al riguardo posso dire che l'attività che io svolgo nella predetta qualità presso il la effettuo CP_8 soltanto dal gennaio 2018; posso riferire soltanto da quel momento in poi. Nulla so dire con riferimento ai dipendenti della ditta e posso riferire CP_11 soltanto con riguardo ai dipendenti della P.F.E. Con riguardo al capitolo posso dire che l'attività che i dipendenti di P.F.E. svolgono, presso il in CP_8 generale e poi presso i reparti, consiste in compiti che risultano da un mansionario
15 che è indicato nel capitolato speciale di appalto e definiti in concreto con il coordinatore del reparto che è un infermiere o con il suo vice. Tra tali compiti è previsto anche attività di accudimento semplice e collaborazione con il personale infermieristico nello svolgimento di igiene personale del paziente, di rifacimento dei letti non occupati di norma, ma non escludo anche dei letti occupati, cambio della biancheria del letto del paziente con trasporto in area sporco , anche supporto all'attività fisiologiche del paziente se intendiamo, ad esempio aiutare il paziente a sedersi sul letto, senza escludere altro. Quanto all'accompagnamento in bagno dei pazienti non autosufficienti, ove questo sia richiesto dall'infermiere tale attività può essere prestata avuto riguardo alle condizioni del paziente, perché in taluni reparti dove il paziente è operato o presenta altri problemi di salute, tale attività è effettuata se richiesta dall'infermiere e previa interlocuzione con l'infermiere, in altri reparti, ove le condizioni dei pazienti non sono critiche, tale attività può essere resa.
A D.R. della difesa di parte resistente: a precisazione di quanto ho detto, preciso che nel mansionario e nel capitolato dei dipendenti è previsto che gli stessi debbano favorire le attività fisiologiche dei pazienti;
tale attività, poi nel concreto viene svolta tenendo conto delle condizioni del paziente come sopra ho detto.
A D.R. su cap. 3: sempre con riferimento alle attività di cui al capitolo 3 della memoria, circa la sistemazione dei pazienti per l'assunzione dei pasti, preciso che
è previsto che il dipendente svolga consegna del vassoio col pasto al paziente e ritiro dopo la consumazione, del vassoio, e successivo riordino dell'ambiente. Ma se non erro non è prevista l'attività di ausilio del paziente all'assunzione del pasto.
Tuttavia se nel concreto serve togliere la pellicola dal piatto o aprire la confezione ciò viene effettuato. Con riferimento ai pasti, se non erro, l'attività da mansionario
è solo quella che ho detto mentre con riferimento alla “pulizia del paziente non autosufficiente dopo il pasto” indicata nel capitolo, posso dire che vale quanto ho detto prima ossia che il dipendente può collaborare in ciò all'infermiere. Quanto ho riferito posso dire in quanto io stesso ho svolto mansioni di ausiliario in reparto presso l'ospedale di Acireale - ma non al - dal settembre 2010 al giugno CP_8
2012, per il Consorzio Lombardo Cooperative e in tal senso svolgevo la medesima attività di cui stavo parlando, ossia ausiliario di supporto. Quanto ai dipendenti di
P.F.E. che prestano servizio presso il e circa le attività dai medesimi CP_8 svolte, posso dire che in ragione delle mie mansioni spesso mi interfaccio con i
Dirigenti dei reparti e con i coordinatori e con essi discuto del personale assegnato e non ho riscontrato lamentele o doglianze. Inoltre, in tale attività mi reco spesso in corsia e chiediamo riscontro del gradimento del personale assegnato.
Effettuiamo come azienda dei controlli periodici che oltre alle dotazioni per la sicurezza verificano la efficienza dei carrelli multiservizio per effettuare la pulizia, ad esempio. Quanto all'attività svolta dal detto personale dipendente di P.F.E. nei reparti, come detto ci avvaliamo dell'intervista al coordinatore al quale si chiede, se il dipendente, ad esempio ha fatto il giro letti, o se ha effettuato la diagnostica e in generale le attività previste dal mansionario e in tale occasione chiediamo
16 riscontro sul gradimento del dipendente al fine di adottare misure per eventuale correzione del comportamento.
A D.R. a precisazione della difesa di parte resistente: posso dire che sulla base delle interviste che ho effettuato mi è stato riferito che talvolta qualche unità di personale si è rifiutato di svolgere compiti spettanti da mansionario, dicendo che non era compito suo. Tanto è accaduto con riferimento al fatto della lamentela di un ausiliario che si è rifiutato di spingere un letto, in tal caso noi della P.F.E. ci siamo recati sul posto per riscontrare la circostanza e adottare azioni e correttivi per far si che il dipendente svolgesse le attività che gli spettano da mansionario;
nel caso specifico era subentrato un problema di comunicazione tra il dipendente e il coordinatore. Preciso che di solito tali doglianze si riferiscono al rifiuto di taluni dipendenti in relazione ad attività che richiedono fatica. Non ricordo di altri casi specifici anche perché mi occupo di 60 reparti..”
Quanto alla presenza del personale ausiliario nel reparto di chirurgia generale del ha così riferito: “A D.R. su cap. 7 della memoria difensiva: posso dire CP_8 che, posso riferire solo per la P.F.E. e a partire dal 2018 in poi e posso confermare che presso il reparto di chirurgia generale del sono assegnati 3 /4 unità CP_8 di personale della P.F.E. per attività di supporto al reparto con turno antimeridiano, pomeridiano mentre per il turno notturno è prevista un'unità di personale con riferimento alla “torre” ossia una serie di reparti che nello specifico non ricordo..”.
Alla stregua delle dichiarazioni testimoniali acquisite e in assenza di specifiche contestazioni di parte resistente in proposito, può ritenersi comprovato che, per un verso, per lo meno fino alla data indicata in ricorso (maggio 2022) nell' di CP_13 chirurgia generale non erano presenti operatori socio-sanitari (O.S.S.), mentre dopo tale data e sino al deposito del ricorso era presente soltanto una unità; per altro verso, i ricorrenti – nei periodi di effettiva adibizione alla predetta unità – hanno svolto anche le attività indicate in ricorso e confermate nei predetti termini dai testi escussi (consistenti, in particolare, “a) nella cura igienica del paziente e vestizione del medesimo;
b) nella assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
c) nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto (farmaci e presidi); d) nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
e) nel controllo e nel rifornimento del materiale in uso nel reparto;
f) nella sistemazione del materiale in medicheria;
g) nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
h) nell'effettuazione del c.d. "giro letti" che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
i) nel rispondere ai campanelli del paziente;
j) nel rispondere al telefono del reparto;
k) nel rispondere al citofono del reparto;
l) nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
m) nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
n) nel fornire al paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo” con la precisazione che le attività di cui alle lettere l), m) e n) le stesse
17 avvenivano con riferimento ai pazienti non autosufficienti o allettati (cfr. pag. 3 del ricorso e dichiarazioni dei testi escussi richiamate).
Sulla base delle medesime risultanze può inoltre ritenersi provato che, per un verso, lo svolgimento delle anzidette attività assorbiva una apprezzabile – seppure variabile – parte dei turni di lavoro dei ricorrenti (ossia: “...durante la mia permanenza in reparto vedevo svolgere le attività di cui al capitolo ai predetti ricorrenti, si trattava di attività svolta in maniera regolare..”, “… in linea di massima, considerando i pazienti operati e dunque allettati e i pazienti molto anziani e non autosufficienti, questi ultimi, complessivamente considerati, corrispondevano a circa 2/3 del numero dei pazienti presenti nel reparto, in relazione ai quali occorreva effettuate le attività di assistenza anche allo svolgimento dei bisogni fisiologici…”; “…l'attività di cui al capitolo non era occasionale ma veniva svolta come ho detto regolarmente mentre circa il tempo che i ricorrenti dedicavano ad essa poteva variare anche in relazione alle richieste provenienti dai pazienti….[…].. Posso dire che ordinariamente la mattina gli ausiliari si occupano della pulizia dei pavimenti e dei locali, in quanto successivamente gli stessi…[…].. Quasi contestualmente gli infermieri, tra cui i ricorrenti, si occupano dell'igiene dei pazienti, cambio pannolone, drenaggi;
…
Tale attività occupa diverso tempo, circa tre ore della mattinata e dopo di che può accadere che il paziente ha ulteriore necessità perché si risporca o ha altre necessità…” cfr. dettagliate dichiarazioni del teste . Si vedano inoltre le Tes_1 Tes_ dichiarazioni del teste “…le attività di cura dell'igiene personale del paziente non autosufficiente venivano svolte dagli infermieri compresi i ricorrenti, in maniera regolare, in quanto eravamo noi infermieri ad occuparcene;
stessa cosa vale per la somministrazione dei pasti ai pazienti non autosufficienti, che avevano problemi nella movimentazione e nella deglutizione, eravamo sempre noi infermieri ad occuparcene…[…]… Inoltre i ricorrenti e anche io, come infermiere ci occupavamo ogni mattina della igiene personale del paziente, in particolare per quelli non autosufficienti e per quelli operati che non si potevano muovere provvedevamo all'igiene della persona, provvedevamo alla sostituzione del pannolone, ove presente, al cambio della biancheria letto e tale attività richiedeva un tempo di circa due ore e mezza o 3 ore durante la mattinata, mentre nel pomeriggio ci si occupava del cambio del paziente solo ove necessario, ciò anche la notte…”).
Per altro verso, anche successivamente alla introduzione di una unità di O.S.S. nell'U.O.C. di chirurgia generale i ricorrenti hanno continuato a svolgere una parte delle suddette attività nei turni notturni e – almeno parzialmente – pomeridiani (cfr. teste secondo cui “..l'unità O.S.S. presente dal maggio 2022 in reparto Tes_1 prima solo di mattina, poi o la mattina o il pomeriggio, a fronte della presenza di venti pazienti ricoverati in reparto, non riusciva ad assicurare l'igiene di tutti i pazienti né a sopperire a tutte le esigenze legate alle attività di cui al capitolo 1. Al riguardo posso dire che, specialmente con riferimento ai pazienti operati, le operazioni di movimento del paziente, stante le sue condizioni fisiche, non possono essere effettuate da una persona sola e infatti anche dopo l'arrivo dell'O.S.S. di cui
18 ho detto, tali manovre venivano effettuate dallo stesso in abbinamento con altra Tes_ unità di personale infermieristico, tra cui i ricorrenti…”; sul punto del teste ha riferito: “dal momento in cui è subentrata l'O.S.S. nel maggio 2022, dell'igiene personale dei pazienti si occupa la stessa, tuttavia essendo stata fino al maggio
2023 una sola unità ed essendo molti i pazienti allettati, alcuni di questi con il drenaggio post intervento, è stato necessario fornire alla stessa aiuto in tali operazioni da parte degli infermieri, tra cui i ricorrenti. Inoltre, dal maggio 2023 in poi è giunta in reparto un'altra unità O.S.S.. L'unità O.S.S. giunta nel maggio
2022 è stata impegnata in reparto nei turni di mattina in cui si concentrano maggiormente le attività di igiene, ma non svolgeva turno pomeridiano, né notturno. Mentre dal maggio 2023 essendovi la seconda unità si alternano mattina e pomeriggio…”).
Con riferimento alle mansioni concretamente espletate, occorre dunque verificare se nella specie si sia verificato il lamentato demansionamento.
In termini generali, l'art. 52 D.lgs. 165/2001, nella versione previgente al D.lgs. 150/2009, stabilisce che “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive...”.
A seguito della modifica disposta dall'art. 62 co. 1 D.lgs. 150/2009, il citato art. 52 co. 1 D.lgs. 165/2001 dispone che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)...”).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.....” (cfr. C. Cass. 7106/2014, C. Cass.
18283/2010, C. Cass. 18817/2018, C. Cass. 1665/2024, C. Cass. 2140/2017, C.
Cass. 34077/2021).
Quanto al riparto dell'onere probatorio in materia, la Corte di Cassazione (seppure con riferimento all'art. 2103 c.c.) ha precisato che “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della
19 prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva posto in capo ad una giornalista l'onere di provare la circostanza, da lei allegata, che non fosse più adibita come in precedenza alle più qualificanti funzioni di caposervizio)” (cfr. C. Cass. 4211/2016,
C. Cass. 15527/2014, C. Cass. 48/2024; cfr. altresì C. Cass. 16129/2020, secondo cui “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c.,
è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia. Ha, quindi, l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale, non anche quelli idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle pretese azionate, mentre il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi, del legittimo esercizio del potere direttivo, fermo restando che spetta al giudice valutare se le mansioni assegnate siano dequalificanti, potendo egli presumere, nell'esercizio dei poteri, anche officiosi, a lui attribuiti, la fondatezza del diritto fatto valere anche da fatti non specificamente contestati dall'interessato, nonché da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo...”).
Nel caso in esame, sulla scorta delle complessive allegazioni delle parti, delle prove orali espletate e della documentazione agli atti, può reputarsi provato l'allegato demansionamento dei ricorrenti.
Invero, a fronte di quanto esposto e della disciplina di riferimento anche di natura contrattuale collettiva, parte resistente non ha neppure compiutamente prospettato nella memoria difensiva che tutte le attività richiamate in ricorso a supporto del dedotto demansionamento siano - nell'U.O.C. di chirurgia generale - di competenza esclusiva degli infermieri professionali, laddove, peraltro significativo è al riguardo il successivo espletamento delle stesse – quantomeno in parte – da parte degli O.S.S. (una volta inserita la relativa figura nel reparto a decorrere dal maggio 2022) e difettando alcuna decisiva documentazione prodotta dall' resistente a suffragio di tale circostanza. CP_8
In tal senso, in particolare, rilevano le disposizioni organizzative e le declaratorie contrattuali richiamate da parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Quanto al primo profilo, invero, con le “Linee di indirizzo regionali per la determinazione dei piani di fabbisogno delle aziende del servizio sanitario regionale”, emanate considerando – tra l'altro – “..la ridefinizione della rete ospedaliera regionale di cui al D.A. 22/2019”, con specifico riferimento alla figura dell'operatore socio-sanitario è stato “...individuato un parametro rapportato al numero di posti letto variabile da 0,15 a 0,30 unità per posto letto, in relazione alle
20 particolari discipline che richiedono una maggiore presenza del profilo
(Ortopedia, Geriatria, Lungodegenza, ecc.) e, tenendo altresì in particolare considerazione l'eventuale esternalizzazione di analoghi servizi” (cfr. doc. n. 2 di parte resistente;
cfr. altresì nota prot. n. 71496 del 23.10.2019 dell'Assessorato regionale per la salute, avente a oggetto “adeguamento dei piani triennali di fabbisogno e delle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie regionali – indirizzi operativi”, e successivo “apprezzamento” da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 382 del 25.10.2019, all. n. 2 di parte resistente).
Con riferimento alle specifiche mansioni in considerazione, assumono rilievo le declaratorie relative alle figure degli O.S.S. (inquadrati nella categoria B super) e degli infermieri (inquadrati nella categoria D).
Può, in proposito richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce dell'Intestato Tribunale, in diversa composizione, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni poste e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo pressoché testuale (cfr., in particolare, sentenza n. 2063/2021 emessa in data 27.4.2021 nel proc n. 3190/2020
R.G. – est. dott.ssa L. Renda –, allegata da parte ricorrente all'atto introduttivo;
cfr. altresì sentenza n. 2777/2023 emessa in data 21.6.2023 nel proc. n. 418/2022 R.G.
– est. dott.ssa P. Mirenda – e sentenza n. 958/2023 emessa in data 13.3.2023 nel proc. n. 3224/2020 R.G. – est. dott.ssa F. Amoroso).
Come evidenziato nella richiamata pronuncia n. 2063/2021 di questo
Tribunale, in particolare, “...Non è peregrino a questo punto chiarire la distinzione tra le mansioni degli infermieri professionali, da un lato, e quelle degli ausiliari e degli operatori socio sanitari (O.S.S.) dall'altro; figure delle quali si lamenta la carenza con la conseguente necessità di svolgimento delle mansioni ad essi per contratto demandate.
Nel caso a mano, i ricorrenti è pacifico che siano inquadrati in categoria D, cui appartengono, secondo contratto “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Il C.C.N.L. rimanda al DM 14 settembre 1994, n. 739 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere) per la specifica individuazione dei compiti e del ruolo.
L'art. 1 di tale decreto ministeriale definisce l'infermiere come “l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica”.
Prosegue nel prevedere che “l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali
21 funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto [...]”.
La figura dell'operatore socio sanitario è stata invece individuata in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, con accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome.
È tale “l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente”;
che svolge le seguenti attività:
"a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico- sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
La tabella A allegata all'accordo così specifica le attività di competenza della figura professionale in parola:
a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: “Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale”;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale: "Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione- relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni- comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale”;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo: “Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso
22 profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici”.
Alla luce delle diverse competenze proprie delle figure professionali sopra descritte, deve escludersi che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (ossia, alberghiera, igienica, di trasporto, di mobilizzazione ed accompagnamento) rientrino tra i doveri degli infermieri professionali1...” (cfr. sentenza n. 2063/2021 del Tribunale di Catania, cit.).
Nel caso in esame, come rilevato, i ricorrenti hanno allegato e provato di essere stati adibiti anche alle suddette mansioni (inferiori) di assistenza di base, senza soluzione di continuità, per parte significativa del loro orario di lavoro, in ragione del numero dei posti letto (20), del numero di infermieri del reparto pressoché invariata nel tempo dal 2004 (undici unità che ruotano su tre turni, come dedotto in ricorso e Tes_ confermato dai testi escussi, e (rispettivamente “quanto al personale Tes_1 infermieristico confermo che esso consiste in dieci unità lavorative che prestano servizio a due a due e in più è presente durante il turno mattutino un'unità ulteriore di personale infermieristico” e “quando il reparto è stato diviso in quello di chirurgia, gli infermieri addetti al reparto erano 11 turnisti, oltre un giornaliero e altri infermieri addetti agli ambulatori;
quelli addetti agli ambulatori si occupavano solo dell'ambulatorio, l'infermiere giornaliero faceva solo il turno di mattina, mentre gli altri dieci infermieri turnisti svolgevano i turni, di mattina, di pomeriggio e di notte, e c'era anche un infermiere fuori turno che copriva, a giro, eventuali esigenze dei turnisti”) oltre a non essere confutato da parte resistente), della incontestata assenza di O.S.S. almeno fino al maggio 2022 (come dedotto in ricorso e comprovato dall'istruttoria orale) e della esclusiva collaborazione – al più
– di personale ausiliario, peraltro sulla base dei più ridotti compiti sopra evidenziati
(cfr. attività indicate in ricorso, ivi pag. 2, e dichiarazioni del testimone , con Tes_1 riguardo alla limitata attività di pulizia dei pavimenti e dei locali, per cui “gli ausiliari si occupano della pulizia dei pavimenti e dei bagni, come ho detto, e poi prevalentemente della conduzione dei pazienti in altri reparti per effettuare visite o trasferimenti e se ci sono ulteriori trasporti da effettuare, anche di oggetti, e spesso non sono presenti in reparto, perciò dovevano sopperire gli infermieri”, nonché, con riferimento alle attività di cui al cap. 1 del ricorso “non ho mai riscontrato da parte degli ausiliari lo svolgimento delle attività di cui al capitolo tranne, talvolta, andare a prendere qualche presidio medico tipo il “pappagallo”” ed altresì “quello che finora ho detto con riferimento agli ausiliari va riferito ai dipendenti delle ditte di cui al capitolo che nel tempo hanno fornito gli ausiliari al reparto. Come ho detto tali ausiliari erano occupati nella pulizia dei locali o nell'accompagnamento dei pazienti in altri reparti e quindi solo occasionalmente
è potuto capitare che tali ausiliari abbiano fornito collaborazione agli infermieri nelle attività di cui ho prima detto ed elencato nel capitolo, e con riferimento ad esse, peraltro, solo limitatamente a quelle marginali ossia portare qualche presidio tipo pappagallo laddove io ho potuto constatare che le attività effettuate sul paziente venivano svolte dal personale infermieristico”).
Laddove anche il teste di parte resistente ha genericamente riferito che se Tes_3
è previsto da mansionario che il personale della P.F.E debba “favorire le attività fisiologiche dei pazienti” ha rilevato che tale attività “nel concreto viene svolta tenendo conto delle condizioni del paziente” di fatto rimanendo escluse – per come emerso in sede istruttoria (cfr dichiarazioni teste )– “le attività effettuate sul Tes_1 paziente” che “venivano svolte dal personale infermieristico”. E laddove il teste ha aggiunto: “circa la sistemazione dei pazienti per l'assunzione dei pasti, Tes_3 preciso che è previsto che il dipendente svolga consegna del vassoio col pasto al paziente e ritiro dopo la consumazione, del vassoio, e successivo riordino dell'ambiente. Ma se non erro non è prevista l'attività di ausilio del paziente all'assunzione del pasto..”.
È dunque provato che i ricorrenti abbiano svolto mansioni promiscue, solo in parte riconducibili ai compiti specificamente inerenti al loro effettivo inquadramento e ciò, come premesso, considerato il carico di lavoro loro attribuito e tenuto altresì conto della peculiarità del reparto e dei pazienti ivi ricoverati.
In proposito, la Suprema Corte ha osservato che “Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività” (cfr. C. Cass.
19419/2020).
Come analogamente osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, “...se l'utilizzo sporadico ed eccezionale del lavoratore nell'esercizio di attività corrispondenti ad una qualifica contrattuale inferiore è legittimo, specie laddove si tratti di far fronte all'esigenza di un servizio pubblico essenziale2, deve piuttosto ritenersi che integri demansionamento l'impiego sistematico del dipendente in compiti non afferenti in modo proprio alla sfera di competenze del predetto, comportando la spendita di energie fisiche per un tempo peraltro non irrilevante e marginale del turno di lavoro, come evincibile dal rapporto tra unità di personale, numero di letti, tipologia del reparto...” (cfr. sentenza n. 2063/2021 del Tribunale di Catania, cit.; nello stesso senso cfr. altresì sentenza n. 2777/2023 del Tribunale di Catania, cit.). Nel caso in esame, per quanto sin qui rassegnato, sulla scorta delle allegazioni delle parti e dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi provato che i ricorrenti abbiano espletato con carattere non marginale anche le suindicate attività elencate in ricorso, che – come detto – esulano da quelle proprie dell'inquadramento di infermiere professionale e rientrano piuttosto in quelle del profilo professionale inferiore di O.S.S.. Altrimenti detto, l'anzidetto svolgimento di mansioni "igienico- domestiche-alberghiere" non ha assunto carattere marginale/residuale, ma è stato
“regolare”, abituale e ricorrente e si è aggiunto all'espletamento delle mansioni infermieristiche, seppure con la connotazione temporale riferita – per quel che qui Tes_ rileva – dai testi e Tes_1
Siffatte considerazioni derivano dalla comprovata circostanza che in reparto non era presente sino al maggio 2022 (come allegato in ricorso, non confutato da parte resistente e confermato dall'istruttoria svolta) personale avente la qualifica di O.S.S. e che anche successivamente tale sola unità di O.S.S. è stata impiegata “...in reparto nei turni di mattina in cui si concentrano maggiormente le attività di igiene, ma non svolgeva turno pomeridiano, né notturno” (cfr. Tes_ dichiarazioni del teste e cfr. analoghe dichiarazioni teste ), non Tes_1 risultando neppure specificamente contestato e comunque non confutato da parte resistente che gli ausiliari presenti fossero deputati alle diverse attività di pulizia
(“ambientale”) e ausiliarie allegate in ricorso e – al più – alla riferita attività di
“andare a prendere qualche presidio medico tipo il “pappagallo”” (cfr. dichiarazioni del teste , cit.). Tes_1
Deriva da tanto che la maggior parte delle mansioni espletate in aggiunta a quelle infermieristiche risultano estranee alla professionalità propria degli infermieri professionali di categoria D, in quanto si tratta di operazioni materiali che non possono reputarsi connesse o strumentali ad altre di competenza del personale infermieristico (in tal senso, cfr. sentenza n. 958/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Inoltre, va disattesa la prospettazione di parte resistente (ancorchè in via subordinata) secondo cui “un siffatto demansionamento sarebbe stato determinato, ove ritenuto sussistente, da impossibilità della prestazione dipendente da causa non imputabile al debitore ex art. 1218 c.c.: nella fattispecie la causa impeditiva è rappresentato da un factum principis, ovvero dal divieto posto in capo alle aziende sanitarie siciliane di procedere a qualsiasi nuova assun-zione a partire dal 2012”.
A fronte di quanto sopra, le deduzioni svolte sul punto nella memoria difensiva
(pag. 12 ) sulla carenza di personale OSS in ragione dell'”inderogabile divieto per le aziende sanitarie di procedere a qualsiasi copertura di posti vacanti o di carenze di organico fino alla definizione del processo di riorganizzazione della rete ospedaliera” non possono di per sé giustificare il prolungato e continuo demansionamento dei ricorrenti nei termini sopra indicati;
sotto altro profilo la azienda resistente avrebbe potuto esternalizzare l'attività di competenza della figura
OSS cfr. doc. 2 parte resistente, ivi pag. 21, in cui si fa riferimento alla “...eventuale esternalizzazione di analoghi servizi”).
25 La rassegnata lettura del complesso delle circostanze venute all'attenzione nel presente giudizio appare del resto coerente con gli esiti da ultimo intervenuti in sede di legittimità, su caso analogo a quello oggetto del presente vaglio.
La Suprema Corte - investita della questione attinente al demansionamento di taluni lavoratori “(Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri )” i quali “avevano lamentato di essere stati adibiti dal 2010 a mansioni inferiori a quelle proprie del loro livello di inquadramento, e corrispondenti a quelle di Ausiliario e/o di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) in modo costante e prevalente, in ragione dell'insufficienza numerica del suddetto personale” censurando la Corte di merito per il mancato riconoscimento del danno da demansionamento, nel ritenere fondato il ricorso - si è così espressa: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, fermo restando che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali collegate a ragioni contingenti non diversamente risolvibili, a compiti inferiori se marginali rispetto a quelli propri del proprio livello (Cass. n. 8910/2019 e giurisprudenza ivi richiamata).
Si è inoltre ritenuto che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo, sicché l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita.
Tali principi, enunciati in materia di impiego privato, sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato (v. Cass. n. 17774/2006); si è in particolare affermata l'esigibilità di attività corrispondenti a mansioni inferiori, da parte del datore di lavoro pubblico, quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, che ha l'onere di dimostrarla.
Nel pubblico impiego contrattualizzato è stata dunque ritenuta la legittimità dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori "per esigenze di servizio", purché sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. n. 4301/2013).
In tale ambito, in una fattispecie in cui non era in discussione il carattere marginale delle mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla categoria di assegnazione né l'esistenza di esigenze aziendali, questa Corte ha precisato che la tutela del lavoratore è assicurata dall'esercizio, in modo prevalente e assorbente,
26 delle mansioni proprie della categoria di appartenenza e dall'assenza di un'estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità; si è dunque chiarito che l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio del potere di specificazione o di conformazione dell'attività dovuta da parte del datore di lavoro pubblico è costituita dall'esistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, non rilevando che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata, né la carenza del requisito della temporaneità dell'esigenza della flessibilità (Cass. n. 19419/2020).
Tali principi sono stati successivamente ribaditi da questa Corte (v. Cass. n.
22901/2022, secondo cui il contenuto dell'obbligo di assegnazione a mansioni confacenti all'inquadramento è quello di assegnare il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per l'adempimento dell'obbligo datoriale;
v. anche Cass. n. 33781/2024).
3. La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, in quanto pur avendo dato atto della circostanza che nel periodo per cui è causa i ricorrenti hanno svolto, oltre alle mansioni proprie del loro livello di inquadramento, molteplici attività proprie degli O.S.S. sia nei turni notturni (in cui gli O.S.S. non erano presenti) sia nei turni pomeridiani o comunque in quelli in cui era presente un solo O.S.S, non solo si è limitata a valutare l'attività svolta dai ricorrenti nei turni in cui erano assenti gli O.S.S. senza tenere conto del carattere sistematico dello svolgimento, da parte dei ricorrenti, delle attività proprie degli O.S.S. ma ha anche fatto riferimento ad un inedito carattere "collaterale" delle mansioni inferiori (oltretutto applicato in senso amplissimo e tale da ricomprendervi tutte le mansioni sopra elencate e svolte dai ricorrenti) rispetto alle mansioni di assegnazione, così richiamando un elemento che è estraneo alla giurisprudenza di questa Corte in materia, come si è detto..” (cfr Cassazione civile sez. lav., 22/03/2025, n.7683).
In definitiva, sulla base delle complessive allegazioni delle parti, della documentazione acquisita e dell'istruttoria svolta, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia (cfr. C. Cass. 4211/2016, C. Cass.
16129/2020, C. Cass. 4766/2006, C. Cass. 15527/2014, cit.), deve ritenersi provato il demansionamento dei ricorrenti – per quel che qui rileva tenuto conto dell'intervenuta prescrizione – per il periodo intercorrente dalla data di assegnazione alla predetta U.O.C. con riguardo al ricorrente Controparte_1
(id est: dall'agosto 2018) e a far data dai dieci anni precedenti la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta incontestatamente in data 09.11.2022, con riguardo ai ricorrenti , , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
e sino alla data di deposito del ricorso (id est: 20/10/2022) e, Parte_6 dunque, l'illegittimità della condotta posta in essere dal datore di lavoro giacché in violazione del richiamato art. 52 D.Lgs. 165/2001, con conseguente ordine
27 all' resistente di attribuire ai ricorrenti le mansioni della categoria formale CP_8 di inquadramento.
Il termine finale dell'accertato demansionamento va fissato alla data di deposito dell'atto introduttivo, avuto riguardo alle allegazioni ivi contenute.
L'eventuale accertamento del demansionamento anche in relazione a un successivo e diverso arco temporale implicherebbe l'esame di fatti ulteriori e distinti rispetto a quelli dedotti nell'atto introduttivo e costituenti l'oggetto del presente giudizio.
Invero, l'accertamento del demansionamento anche per il periodo successivo al deposito del ricorso postula un'ulteriore indagine in punto di fatto, distinta da quella già compiuta sulla base delle specifiche allegazioni ivi contenute,
e dunque inammissibile nel presente giudizio.
Anche la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di domanda di risarcimento danni derivanti da attività di dequalificazione e mobbing del datore di lavoro (nella specie, una pubblica amministrazione), deve ritenersi domanda nuova - e come tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore di lavoro dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, in quanto la domanda giudiziale si basa su uno specifico accadimento, produttivo di danni, determinato nel tempo e nello spazio. Ne consegue che, in relazione ai fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado, non può essere ammessa alcuna attività istruttoria poiché il disposto dell'art. 420, comma quinto, cod. proc. civ. si riferisce ai mezzi di prova relativi a fatti comunque anteriori al deposito del ricorso” (cfr. C. Cass. 23949/2013; cfr. altresì C. Cass. 31558/2021).
Con specifico riferimento al chiesto risarcimento del danno si osserva quanto segue.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, anche il demansionamento dà diritto al risarcimento del danno, laddove provochi danni patrimoniali e non patrimoniali (cfr. C. Cass. 12770/2012).
In particolare, la sopra indicata condotta di demansionamento è astrattamente idonea, in considerazione della rilevanza, a integrare la lesione diritti fondamentali del lavoratore (quali, ad esempio, la dignità professionale).
Va, pertanto, parzialmente accolta la domanda dei ricorrenti volta al risarcimento del danno da dequalificazione professionale conseguente alla superiore condotta, come richiesto nell'atto introduttivo.
Nel caso in esame, a fronte della contestata – e illegittima – condotta demansionante posta in essere dalla parte resistente, i ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di un danno alla professionalità per tutto il periodo in cui sono stati addetti all'U.O. di chirurgia generale, rappresentando sul punto – tra l'altro – un “... danno di immagine determinatosi in ragione dello svolgimento promiscuo di mansioni inferiori, ingenerando nell'utenza una palese confusione di ruoli e determinando un sicuro disagio nei ricorrenti, i quali svolgono le indicate mansioni inferiori per puro spirito di sacrificio e al fine di garantire la continuità assistenziale e di servizio…”, richiamando a tal fine il descritto e prolungato
28 svolgimento della propria attività professionale e delle descritte attività demansionanti nonché la “notevole differenza ontologica e sostanziale tra le mansioni” e la “...risonanza pubblica del demansionamento subito per un così lungo periodo di tempo resa, oltretutto pubblica nell'ambiente ospedaliero” (cfr. pag.8 del ricorso).
Come sopra evidenziato, risulta pacifico che il ricorrente è stato CP_1 assegnato al reparto di chirurgia generale nel 2018 (cfr. pag.8 del ricorso), mentre gli altri ricorrenti erano assegnati a tale reparto – per quel che qui rileva – quantomeno dal decennio antecedente la incontestata data di notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (9/11/2022) (cfr. pagg. 8 del ricorso e documentazione allegata).
In proposito, in termini generali, può richiamarsi quanto già evidenziato nella citata sentenza n. 2063/2021 del Tribunale di Catania, con argomentazioni integralmente riferibili anche alla fattispecie in esame:
“...In ordine alla prova del prospettato danno, va poi detto che condivide l' Pt_7
l'orientamento secondo il quale può dimostrarsi con ogni mezzo, anche con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, il pregiudizio subìto in ragione alle caratteristiche del demansionamento, alla sua gravità (vista l'assegnazione ai ricorrenti di incombenze proprie anche di qualifiche inferiori di due livelli rispetto alla qualifica di loro appartenenza), alla sua durata, alla sua pacifica conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro, al rapporto con l'utenza non in grado di discernere in ordine a ruoli e mansioni esigibili.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte3, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile.
Tale pregiudizio seppure non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale 4, può essere tuttavia provato con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento ed assume in tal senso rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno 5.
La Cassazione6, nel dichiarare risarcibile il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale laddove determini, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, considerando l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, ha precisato che tale esigenza viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge, come appunto nel caso del contratto di lavoro, da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.
Lo stesso Collegio dedica adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che, in riferimento agli artt. 2, 4 e 32 della Costituzione, costruisce come diritto inviolabile;
descrive quale lesione di tale diritto proprio "i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa".
Quanto alla liquidazione di tali danni, la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, che potrà costituire pure l'unica fonte di convincimento del giudice.7
Fermi gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi denuncia di aver subito il pregiudizio, compete tuttavia al giudice di merito non solo ogni accertamento e valutazione di fatto circa la concreta sussistenza e la individuazione della specie del danno, ma anche la sua liquidazione - in ipotesi anche equitativa - sindacabile, in sede di legittimità, soltanto per vizio di motivazione.
I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata, in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento.
Inoltre (cfr. Cassazione Sez. L. n. 9901 del 20/04/2018) “nell'ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti”.
Astrattamente l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (tra le altre v. Cass. n. 11045 del 2004; Cass. n. 14199 del 2009; conf.
Cassazione n. 330/2018). La modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti...” (cfr. sentenza n. 2063/2021 del Tribunale di Catania, cit., a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In linea con i principi sopra richiamati, nella fattispecie in esame l'accertato demansionamento ha comportato l'attribuzione di compiti – in dettaglio elencati in ricorso e sostanzialmente confermati dall'istruttoria orale e di cui alla parte in fatto del presente provvedimento – di qualità significativamente inferiore a quelli del livello di appartenenza (id est: categoria D), giacché propri anche di lavoratori inquadrati in categoria Bs (id est: O.S.S.).
Il carattere non patrimoniale del danno accertato giustifica l'utilizzo di un criterio equitativo per stabilire la misura del risarcimento.
Nel caso in esame si ritiene ragionevole ed equo utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione del quantum debeatur la retribuzione mensile prevista contrattualmente per la qualifica rivestita dai ricorrenti nel periodo di riferimento.
Segnatamente, in mancanza di ulteriori elementi valutativi a disposizione e considerati, da un lato, la significativa durata del demansionamento e, dall'altro lato, la promiscua prestazione di mansioni anche proprie con limitata lesione alla professionalità acquisita, appare ragionevole quantificare il danno nelle misura del
10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo ai ricorrenti nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l'U.O.C. di chirurgia generale (ad esclusione dunque dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione); ciò, tuttavia, sino al mese di maggio 2022 stante la riconosciuta assegnazione di un O.S.S. al predetto reparto già da tale mese, come allegato dagli stessi ricorrenti nell'atto introduttivo (cfr. ivi pag. 2), non specificamente contestato dall'Azienda nella propria memoria difensiva (ed altresì confermato dall'istruttoria svolta).
Considerata l'anzidetta modifica intervenuta e l'assegnazione alla suddetta
U.O.C. di un O.S.S. nel maggio 2022, a partire dal successivo mese di giugno 2022
31 andrà invece riconosciuta a titolo di risarcimento danni la minore percentuale del
5% del suddetto trattamento retributivo mensile.
Tanto fino alla data del deposito del ricorso e nei limiti della pur eccepita prescrizione, tuttavia decennale e alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento degli obblighi, inerenti al rapporto di lavoro, di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v. ex multis C. Cass. 10414/2013, C. Cass. 9318/2018 e C. Cass.
31919/2022; sul punto cfr. altresì sentenze nn. 2063/2021, 958/2023 e 2777/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
Tanto chiarito, il risarcimento va riconosciuto limitatamente al periodo dal
09/11/2012 con riguardo ai ricorrenti , , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
, (stante il primo atto interruttivo del 09/11/2022) e dalla Parte_4 CP_2 successiva data di assegnazione all'U.O.C. di chirurgia generale con riguardo al ricorrente (cfr. pag. 8 del ricorso) e sino alla data di deposito Controparte_1 del ricorso (id est: 10/10/2022).
La parte resistente va quindi condannata al risarcimento in favore di ciascun ricorrente del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale commisurato al 10% sino al maggio 2022 e poi al 5% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto ai ricorrenti nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l' di chirurgia generale, per ciascun mese a CP_13 decorrere dal 09/11/2012 (per i ricorrenti , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3
, , ) o dalla successiva data di assegnazione Parte_5 Parte_4 CP_2 presso la predetta U.O.C. (per il ricorrente ) e sino alla data di Controparte_1 deposito del ricorso, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, nei termini di cui in parte motiva, l'illegittimità del demansionamento dei ricorrenti e, per l'effetto, ordina all' resistente di attribuire ai ricorrenti le CP_8 mansioni della categoria formale di inquadramento;
condanna l' resistente al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, CP_8 per la causale e nei termini di cui in motivazione, commisurato al 10% sino al mese di maggio 2022 e poi al 5% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto ai ricorrenti nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l'U.O.C. di chirurgia generale (ad esclusione dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione), per ciascun mese a decorrere dal 09/11/2012 o dalla successiva data di assegnazione presso la predetta U.O.C. e sino alla data di deposito del ricorso (20/10/2022), oltre accessori
32 nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94 condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 8.708,70 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori.
Così deciso in Catania, il 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Trib. di Cagliari n. 9/2021
23 2 Cfr. Cass. 22668/20
24 3 Cass 28810/2020 4 Cass. 05/12/2017 n. 29407
29 5 Cass. 19/12/2008 n. 29832 6 Cass. n.24585 del 02/10/2019; id. nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11 novembre 2008 7 Cass. SS.UU. n. 26972/2008; id. n. 9295/2020; 4100/ 2020; 2056/2018; 7483/2020
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