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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Ceprano (FR), via Vittorio Alfieri n. 80, presso lo studio dell'avv. Carla Corsetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Graffignano, alla via della Fermata n. 10 ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Giuseppe
Mazzini n.27, presso lo studio dell'avv. Andrea Macioci, che la rappresenta e difende giusta procura alla comparsa di costituzione e risposta
Interdicenda con l'intervento di
(C.F. ), nato a [...] in data [...], residente Controparte_2 C.F._3
in Castel San Pietro Terme (BO), alla via Pilastrino n. 1190 e (C.F. Controparte_3
), nato a [...] il [...], residente in [...], alla C.F._4
1 via delle Dalie n. 14 entrambe elettivamente domiciliati in Civitavecchia, alla via Traina n. 73, presso lo studio dell'avv. Roberta Longo, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di intervento
Interventori volontari con l'intervento di
(C.F. ,), nato a [...] in data [...], residente in Controparte_4 C.F._5
Civitavecchia (RM), Via Tarquinia n. 129, ed elettivamente domiciliato in Ceprano (FR), via
Vittorio Alfieri n. 80, presso lo studio dell'avv. Carla Corsetti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
Interventore volontario
Con l'intervento necessario del P.m.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, ha chiesto al Tribunale Viterbo dichiararsi l'interdizione della Parte_1 madre e, in subordine, l'apertura di un'amministrazione di sostegno per Controparte_1 quest'ultima.
A conforto, ha dedotto le diverse vicende avvenute nel corso della vita della madre, da quando la ricorrente era adolescente e fino all'attualità, richiamando, essenzialmente, alcune gravi circostanze riferite per lo più a decenni passati: i comportamenti violenti della sig.ra ai danni della CP_1
ricorrente stessa e dei propri fratelli;
la cattiva gestione degli immobili in cui la ricorrente ha, nel corso del tempo, abitato, prima con i figli e poi autonomamente, consistita nell'accogliere, in casa, un numero eccessivo di gatti randagi, senza occuparsene né procedere alle necessarie pulizie dell'immobile; la mancata assistenza, oltreché ai figli, anche ai parenti più prossimi, come il marito e il fratello della madre, che, quando ancora erano in vita, necessitavano di aiuto, per via delle patologie invalidanti di cui soffrivano;
nonché l'aver dilapidato il proprio patrimonio, ivi compreso quanto pervenuto dalle eredità dei genitori e del fratello premorti alla resistente.
Ha sostenuto, pertanto, che tali condotte potevano spiegarsi soltanto in ragione di disturbi di natura ossessiva compulsiva e antisociale di cui la sig.ra soffrirebbe, sebbene mai precisamente CP_1
diagnosticati.
Ha rappresentato, infine, che, all'attualità, la resistente: vive all'interno di un'immobile inidoneo all'abitazione e in precarie condizioni igieniche, quest'ultime derivanti dalla presenza di molti felini;
assume comportamenti, ingiustificatamente, aggressivi ai danni di terzi e non è in grado di gestire il proprio patrimonio, costituito da diversi beni immobili.
2 2. Costituitasi, ha resistito al ricorso e, in modo simmetrico rispetto a Controparte_1 quest'ultimo, ha descritto la propria vita travagliata, fornendo, per ognuna delle diverse circostanze menzionate, la propria ricostruzione dei fatti, al fine di sostenere che la prospettazione della ricorrente debba considerarsi erronea e derivante dalle acredini, ormai consolidate, tra madre e figlia, le quali hanno interrotto ogni tipo di rapporto da più di venti anni.
Nello specifico, ha allegato: di non aver mai assunto atteggiamenti violenti nei confronti dei terzi e men che mai ai danni dei figli;
l'aver prestato a questi ultimi ogni tipo di assistenza morale e materiale, per quanto possibile;
l'aver sempre svolto attività lavorativa, sia in proprio, sia quale lavoratrice subordinata, a volte anche in modo non regolarizzato, per mantenere sé stessa e i figli;
l'aver fornito assistenza e aiuto al marito e al proprio fratello, durante gli anni della loro malattia e fino al decesso;
l'aver gestito il proprio patrimonio con discernimento, ivi inclusi i beni pervenutigli in eredità dai genitori e dal fratello;
di essersi recata spontaneamente presso il centro di igiene mentale per richiedere le cure necessarie quando, in passato, è stata vittima di crolli nervosi;
l'assenza, all'attualità, di patologie tali da giustificare il ricorso all'interdizione nonché la capacità di provvedere ai propri interessi.
3. Intervenuti nel giudizio, e entrambe fratelli della ricorrente e figli CP_2 Controparte_3 della resistente, hanno chiesto il rigetto dell'azione esperita dalla sorella Parte_1
deducendo: la rottura di qualsivoglia rapporto tra madre e figlia da oltre venti anni;
il non aver mai subito delle violenze da parte della resistente;
l'assistenza e la cura fornita da quest'ultima in occasione del ricovero del figlio;
la capacità, all'attualità, della sig.ra di provvedere CP_2 CP_1
con lucidità ai propri bisogni personali e di vita.
4. Intervenuto nel giudizio, quarto figlio della resistente, ha aderito alla domanda Controparte_4
di interdizione avanzata dalla sorella, odierna ricorrente, confermandone tutte le circostanze del ricorso e aggiungendo: la capacità manipolatoria della sig.ra ritenuta idonea a plagiare figli e CP_1 terzi nonché l'aver dovuto adempiere al pagamento di debiti della madre, per la somma complessiva di € 10.000, con il proprio patrimonio.
5. All'udienza del 13 febbraio 2025, svolta l'audizione dell'interdicenda, è stata disposta l'acquisizione le relazioni dei servizi sociali del comune di Graffignano riguardanti la stessa.
Successivamente, all'udienza del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta al Collegio per la decisione.
3 6. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
La libertà di curare i propri interessi, secondo le personali esigenze e bisogni, trova un fondamento diretto nell'art. 2 della Carta costituzionale, trattandosi di un profilo del più ampio diritto ad esercitare liberamente la propria personalità. A quest'ultimo, infatti, può ricondursi il concetto di capacità d'agire di cui all'art.2 c.c. che riconosce, ad ogni persona fisica maggiorenne, la capacità di compiere, autonomamente, atti aventi rilevanza giuridica. Eccezioni, pertanto, possono giustificarsi soltanto al fine di garantire un'idonea protezione a quei soggetti incapaci, di fatto, di gestire i propri interessi e di far fronte alle ordinarie esigenze di vita, nell'intento, comunque, di proteggere la loro sfera giuridica (cfr. Cass. n. 17421/2009 e Cass. n. 22332/2011). In quest'ottica costituzionalmente orientata, deve, quindi, leggersi anche la disciplina, di cui agli artt.414 e ss c.c., dell'interdizione che, peraltro, ha visto ridurre il proprio ambito applicativo per via dell'introduzione, ad opera della legge n. 6/2004, del diverso istituto dell'amministrazione di sostegno.
La Corte costituzionale, difatti, ha affermato che la sua natura flessibile, lo rende maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze di tutela del beneficiario (Corte Cost. 440/2005), con la conseguenza che l'istituto dell'interdizione debba, ormai, considerarsi una extrema ratio, da riservarsi soltanto nei casi in cui l'interessato versi in una condizione grave a tal punto da rendere vani rimedi meno limitativi della sua capacità d'agire e, in definitiva, della propria personalità. Si rende opportuna, pertanto, una valutazione rigorosa del presupposto dell'infermità mentale, grave e abituale, richiesto dall'art.414 c.c.. Il requisito può considerarsi sussistente, soltanto a fronte di una malattia idonea a rendere il soggetto totalmente incapace di maturare una propria volontà e di esprimerla liberamente, non consentendogli, dunque, di provvedere ai propri interessi. Tale presupposto, oltre a doversi necessariamente valutare all'attualità, non potendo avere alcuna rilevanza le circostanze avvenute nel passato, deve sindacarsi rispetto alla mole di interessi personali che il potenziale beneficiario è chiamato quotidianamente a gestire. Viene in rilievo, infatti, un rapporto per cui: tanto più siano ridotti gli atti di gestione necessari a fronteggiare le quotidiane necessità di vita, tanto più deve essere grave l'infermità mentale richiesta ai fini dell'interdizione (Cass. sez. 1, n.22332/2011 e Cass. sez. 1, n.18171/2013). Nel caso di specie, vanno sicuramente poste in disparte tutte le circostanze risalenti nel tempo, indicate dalle parti, spesso in modo generico, in quanto inidonee a provare le attuali condizioni di salute della sig.ra e, pertanto, estranee al presente giudizio. CP_1
Rileva, invece, che, all'udienza del 13 febbraio 2025, la sig.ra entrata in aula senza bisogno CP_1 di particolari cautele o mezzi, abbia dichiarato: “sono e mi chiama nata a [...]
Roma il 15.08.1946; sono pensionata;
vivo a Sipicciano, frazione di Graffignano via della Fermata
n. 10; vivo da sola con i miei animali, tre cani e due gatti;
sono abituata a fare la dispensa, in
4 quanto ho fatto la cuoca e ogni mese, accompagnata dal mio vicino mi reco a Viterbo per fare provviste;
una volta sono venuti a casa le guardie dell'OIPA per controllare gli animali;
vivo in una casa autonoma con giardino;
con l'attuale vicino non ho problemi di rapporti;
durante il giorno lavoro a maglia e leggo;
mi aggiorno con il telefono;
non parlo più con mia figlia Pt_1 dall'anno 2013, ma non so perché è risentita con me”. La resistente, infatti, non solo non è apparsa affetta da patologie gravemente invalidanti, tali da giustificare una misura limitativa come l'interdizione, ma si è, altresì, dimostrata orientata nel tempo e nello spazio, nonché dotata di una progettualità rispetto alle proprie esigenze di vita quotidiana.
Inconferente, inoltre, è risultata la lettera, del 3 gennaio 2025, a firma del sig. in Parte_2
quanto avente ad oggetto dei comportamenti della sig.ra allo stato, del tutto privi di alcun CP_1
riscontro oggettivo e comunque inidonei a provare gravi deficit psichici che eventualmente possano affliggere la resistente. Questi ultimi, infatti, non possono confondersi con comportamenti contrari alle leggi o alle ordinarie regole sociali, per i quali l'ordinamento prevede altri rimedi.
Va rilevato, poi, che anche la mole degli interessi che la sig.ra è tenuta a gestire non appare CP_1 idonea a giustificare una misura grave come l'interdizione. Oltre ad occuparsi della propria persona e dell'abitazione, infatti, la resistente è chiamata a gestire i propri beni che consistono: nella proprietà esclusiva di due beni immobili, uno sito nel comune di Santa Marinella e l'altro nel paese di Graffignano;
la quota in proprietà di 1/9 del fabbricato e di 3/12 del terreno entrambe siti nel comune di Marciana Marina. Affari, dunque, a cui la stessa ben può provvedere autonomamente o con l'ausilio dei propri figli e nonché ricorrendo agli altri parenti, con cui CP_2 CP_3
condivide la proprietà degli immobili siti nel Comune di Marciana Marina.
Tali risultanze, peraltro, non risultano scalfite neanche dalla relazione dei servizi sociali del versata in atti. Dalla lettura della stessa emergono, infatti, delle circostanze Parte_3 completamente inidonee a giustificare la misura dell'interdizione in quanto: o risalenti negli anni, come gli interventi dei Carabinieri, della Polizia locale e della Asl competente, tutti avvenuti nel triennio 2016-2018; o attinenti a problematiche di cui la resistente stessa risulta vittima, come la presenza di ratti in casa o il mancato ritiro dei rifiuti.
Si deve, infine, dichiarare il non luogo a provvedere per quanto attiene alla domanda, esperita in via subordinata dalla ricorrente, avente ad oggetto l'apertura di un'amministrazione di sostegno nei confronti della sig.ra trattandosi di competenza riservata al giudice tutelare. CP_1
In ragione dei rapporti tra tutte le parti, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione dell'odierno giudizio, così provvede:
5 1. Rigetta il ricorso volto alla dichiarazione dell'interdizione della sig.ra Controparte_1
2. Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda subordinata volta all'apertura di un'amministrazione di sostegno nei confronti della sig.ra Controparte_1
3. Compensa integralmente le spese del presente giudizio
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Ceprano (FR), via Vittorio Alfieri n. 80, presso lo studio dell'avv. Carla Corsetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Graffignano, alla via della Fermata n. 10 ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Giuseppe
Mazzini n.27, presso lo studio dell'avv. Andrea Macioci, che la rappresenta e difende giusta procura alla comparsa di costituzione e risposta
Interdicenda con l'intervento di
(C.F. ), nato a [...] in data [...], residente Controparte_2 C.F._3
in Castel San Pietro Terme (BO), alla via Pilastrino n. 1190 e (C.F. Controparte_3
), nato a [...] il [...], residente in [...], alla C.F._4
1 via delle Dalie n. 14 entrambe elettivamente domiciliati in Civitavecchia, alla via Traina n. 73, presso lo studio dell'avv. Roberta Longo, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di intervento
Interventori volontari con l'intervento di
(C.F. ,), nato a [...] in data [...], residente in Controparte_4 C.F._5
Civitavecchia (RM), Via Tarquinia n. 129, ed elettivamente domiciliato in Ceprano (FR), via
Vittorio Alfieri n. 80, presso lo studio dell'avv. Carla Corsetti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
Interventore volontario
Con l'intervento necessario del P.m.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, ha chiesto al Tribunale Viterbo dichiararsi l'interdizione della Parte_1 madre e, in subordine, l'apertura di un'amministrazione di sostegno per Controparte_1 quest'ultima.
A conforto, ha dedotto le diverse vicende avvenute nel corso della vita della madre, da quando la ricorrente era adolescente e fino all'attualità, richiamando, essenzialmente, alcune gravi circostanze riferite per lo più a decenni passati: i comportamenti violenti della sig.ra ai danni della CP_1
ricorrente stessa e dei propri fratelli;
la cattiva gestione degli immobili in cui la ricorrente ha, nel corso del tempo, abitato, prima con i figli e poi autonomamente, consistita nell'accogliere, in casa, un numero eccessivo di gatti randagi, senza occuparsene né procedere alle necessarie pulizie dell'immobile; la mancata assistenza, oltreché ai figli, anche ai parenti più prossimi, come il marito e il fratello della madre, che, quando ancora erano in vita, necessitavano di aiuto, per via delle patologie invalidanti di cui soffrivano;
nonché l'aver dilapidato il proprio patrimonio, ivi compreso quanto pervenuto dalle eredità dei genitori e del fratello premorti alla resistente.
Ha sostenuto, pertanto, che tali condotte potevano spiegarsi soltanto in ragione di disturbi di natura ossessiva compulsiva e antisociale di cui la sig.ra soffrirebbe, sebbene mai precisamente CP_1
diagnosticati.
Ha rappresentato, infine, che, all'attualità, la resistente: vive all'interno di un'immobile inidoneo all'abitazione e in precarie condizioni igieniche, quest'ultime derivanti dalla presenza di molti felini;
assume comportamenti, ingiustificatamente, aggressivi ai danni di terzi e non è in grado di gestire il proprio patrimonio, costituito da diversi beni immobili.
2 2. Costituitasi, ha resistito al ricorso e, in modo simmetrico rispetto a Controparte_1 quest'ultimo, ha descritto la propria vita travagliata, fornendo, per ognuna delle diverse circostanze menzionate, la propria ricostruzione dei fatti, al fine di sostenere che la prospettazione della ricorrente debba considerarsi erronea e derivante dalle acredini, ormai consolidate, tra madre e figlia, le quali hanno interrotto ogni tipo di rapporto da più di venti anni.
Nello specifico, ha allegato: di non aver mai assunto atteggiamenti violenti nei confronti dei terzi e men che mai ai danni dei figli;
l'aver prestato a questi ultimi ogni tipo di assistenza morale e materiale, per quanto possibile;
l'aver sempre svolto attività lavorativa, sia in proprio, sia quale lavoratrice subordinata, a volte anche in modo non regolarizzato, per mantenere sé stessa e i figli;
l'aver fornito assistenza e aiuto al marito e al proprio fratello, durante gli anni della loro malattia e fino al decesso;
l'aver gestito il proprio patrimonio con discernimento, ivi inclusi i beni pervenutigli in eredità dai genitori e dal fratello;
di essersi recata spontaneamente presso il centro di igiene mentale per richiedere le cure necessarie quando, in passato, è stata vittima di crolli nervosi;
l'assenza, all'attualità, di patologie tali da giustificare il ricorso all'interdizione nonché la capacità di provvedere ai propri interessi.
3. Intervenuti nel giudizio, e entrambe fratelli della ricorrente e figli CP_2 Controparte_3 della resistente, hanno chiesto il rigetto dell'azione esperita dalla sorella Parte_1
deducendo: la rottura di qualsivoglia rapporto tra madre e figlia da oltre venti anni;
il non aver mai subito delle violenze da parte della resistente;
l'assistenza e la cura fornita da quest'ultima in occasione del ricovero del figlio;
la capacità, all'attualità, della sig.ra di provvedere CP_2 CP_1
con lucidità ai propri bisogni personali e di vita.
4. Intervenuto nel giudizio, quarto figlio della resistente, ha aderito alla domanda Controparte_4
di interdizione avanzata dalla sorella, odierna ricorrente, confermandone tutte le circostanze del ricorso e aggiungendo: la capacità manipolatoria della sig.ra ritenuta idonea a plagiare figli e CP_1 terzi nonché l'aver dovuto adempiere al pagamento di debiti della madre, per la somma complessiva di € 10.000, con il proprio patrimonio.
5. All'udienza del 13 febbraio 2025, svolta l'audizione dell'interdicenda, è stata disposta l'acquisizione le relazioni dei servizi sociali del comune di Graffignano riguardanti la stessa.
Successivamente, all'udienza del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta al Collegio per la decisione.
3 6. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
La libertà di curare i propri interessi, secondo le personali esigenze e bisogni, trova un fondamento diretto nell'art. 2 della Carta costituzionale, trattandosi di un profilo del più ampio diritto ad esercitare liberamente la propria personalità. A quest'ultimo, infatti, può ricondursi il concetto di capacità d'agire di cui all'art.2 c.c. che riconosce, ad ogni persona fisica maggiorenne, la capacità di compiere, autonomamente, atti aventi rilevanza giuridica. Eccezioni, pertanto, possono giustificarsi soltanto al fine di garantire un'idonea protezione a quei soggetti incapaci, di fatto, di gestire i propri interessi e di far fronte alle ordinarie esigenze di vita, nell'intento, comunque, di proteggere la loro sfera giuridica (cfr. Cass. n. 17421/2009 e Cass. n. 22332/2011). In quest'ottica costituzionalmente orientata, deve, quindi, leggersi anche la disciplina, di cui agli artt.414 e ss c.c., dell'interdizione che, peraltro, ha visto ridurre il proprio ambito applicativo per via dell'introduzione, ad opera della legge n. 6/2004, del diverso istituto dell'amministrazione di sostegno.
La Corte costituzionale, difatti, ha affermato che la sua natura flessibile, lo rende maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze di tutela del beneficiario (Corte Cost. 440/2005), con la conseguenza che l'istituto dell'interdizione debba, ormai, considerarsi una extrema ratio, da riservarsi soltanto nei casi in cui l'interessato versi in una condizione grave a tal punto da rendere vani rimedi meno limitativi della sua capacità d'agire e, in definitiva, della propria personalità. Si rende opportuna, pertanto, una valutazione rigorosa del presupposto dell'infermità mentale, grave e abituale, richiesto dall'art.414 c.c.. Il requisito può considerarsi sussistente, soltanto a fronte di una malattia idonea a rendere il soggetto totalmente incapace di maturare una propria volontà e di esprimerla liberamente, non consentendogli, dunque, di provvedere ai propri interessi. Tale presupposto, oltre a doversi necessariamente valutare all'attualità, non potendo avere alcuna rilevanza le circostanze avvenute nel passato, deve sindacarsi rispetto alla mole di interessi personali che il potenziale beneficiario è chiamato quotidianamente a gestire. Viene in rilievo, infatti, un rapporto per cui: tanto più siano ridotti gli atti di gestione necessari a fronteggiare le quotidiane necessità di vita, tanto più deve essere grave l'infermità mentale richiesta ai fini dell'interdizione (Cass. sez. 1, n.22332/2011 e Cass. sez. 1, n.18171/2013). Nel caso di specie, vanno sicuramente poste in disparte tutte le circostanze risalenti nel tempo, indicate dalle parti, spesso in modo generico, in quanto inidonee a provare le attuali condizioni di salute della sig.ra e, pertanto, estranee al presente giudizio. CP_1
Rileva, invece, che, all'udienza del 13 febbraio 2025, la sig.ra entrata in aula senza bisogno CP_1 di particolari cautele o mezzi, abbia dichiarato: “sono e mi chiama nata a [...]
Roma il 15.08.1946; sono pensionata;
vivo a Sipicciano, frazione di Graffignano via della Fermata
n. 10; vivo da sola con i miei animali, tre cani e due gatti;
sono abituata a fare la dispensa, in
4 quanto ho fatto la cuoca e ogni mese, accompagnata dal mio vicino mi reco a Viterbo per fare provviste;
una volta sono venuti a casa le guardie dell'OIPA per controllare gli animali;
vivo in una casa autonoma con giardino;
con l'attuale vicino non ho problemi di rapporti;
durante il giorno lavoro a maglia e leggo;
mi aggiorno con il telefono;
non parlo più con mia figlia Pt_1 dall'anno 2013, ma non so perché è risentita con me”. La resistente, infatti, non solo non è apparsa affetta da patologie gravemente invalidanti, tali da giustificare una misura limitativa come l'interdizione, ma si è, altresì, dimostrata orientata nel tempo e nello spazio, nonché dotata di una progettualità rispetto alle proprie esigenze di vita quotidiana.
Inconferente, inoltre, è risultata la lettera, del 3 gennaio 2025, a firma del sig. in Parte_2
quanto avente ad oggetto dei comportamenti della sig.ra allo stato, del tutto privi di alcun CP_1
riscontro oggettivo e comunque inidonei a provare gravi deficit psichici che eventualmente possano affliggere la resistente. Questi ultimi, infatti, non possono confondersi con comportamenti contrari alle leggi o alle ordinarie regole sociali, per i quali l'ordinamento prevede altri rimedi.
Va rilevato, poi, che anche la mole degli interessi che la sig.ra è tenuta a gestire non appare CP_1 idonea a giustificare una misura grave come l'interdizione. Oltre ad occuparsi della propria persona e dell'abitazione, infatti, la resistente è chiamata a gestire i propri beni che consistono: nella proprietà esclusiva di due beni immobili, uno sito nel comune di Santa Marinella e l'altro nel paese di Graffignano;
la quota in proprietà di 1/9 del fabbricato e di 3/12 del terreno entrambe siti nel comune di Marciana Marina. Affari, dunque, a cui la stessa ben può provvedere autonomamente o con l'ausilio dei propri figli e nonché ricorrendo agli altri parenti, con cui CP_2 CP_3
condivide la proprietà degli immobili siti nel Comune di Marciana Marina.
Tali risultanze, peraltro, non risultano scalfite neanche dalla relazione dei servizi sociali del versata in atti. Dalla lettura della stessa emergono, infatti, delle circostanze Parte_3 completamente inidonee a giustificare la misura dell'interdizione in quanto: o risalenti negli anni, come gli interventi dei Carabinieri, della Polizia locale e della Asl competente, tutti avvenuti nel triennio 2016-2018; o attinenti a problematiche di cui la resistente stessa risulta vittima, come la presenza di ratti in casa o il mancato ritiro dei rifiuti.
Si deve, infine, dichiarare il non luogo a provvedere per quanto attiene alla domanda, esperita in via subordinata dalla ricorrente, avente ad oggetto l'apertura di un'amministrazione di sostegno nei confronti della sig.ra trattandosi di competenza riservata al giudice tutelare. CP_1
In ragione dei rapporti tra tutte le parti, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione dell'odierno giudizio, così provvede:
5 1. Rigetta il ricorso volto alla dichiarazione dell'interdizione della sig.ra Controparte_1
2. Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda subordinata volta all'apertura di un'amministrazione di sostegno nei confronti della sig.ra Controparte_1
3. Compensa integralmente le spese del presente giudizio
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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