TRIB
Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/06/2024, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2023 promossa da:
, rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Marco Miglioli e dall'avv. Parte_1
Lorenza Boscarelli, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 68, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 03.03.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 10.03.2023, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 385 2022 Parte_1
00012298 17 000, notificato in data 30.01.2023, con cui l' gli aveva richiesto il pagamento della CP_1 somma di € 3.196,25 a titolo di contributi dovuti per la Gestione Commercianti relativamente al periodo gennaio 2021/dicembre 2021, chiedendo che l'avviso di addebito impugnato – previa sospensione della sua efficacia esecutiva - fosse annullato.
Deduceva, a tal fine, censurando l'operato dell'Amministrazione previdenziale: di essere socio accomandatario della società avente ad oggetto l'attività di Parte_2
“prestazione di servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale e aziendale, nonché l'elaborazione elettronica di dati e di servizi elettrocontabili in genere per conto terzi […] Quanto sopra con
l'esclusione delle attività tassativamente riservate dalla legge agli iscritti agli albi professionali nonché con l'esclusione di ogni attività di gestione di organizzazione d'impresa” (doc. 3 parte ricorrente); di non aver mai partecipato lavorativamente all'attività commerciale delle società, che veniva svolta solo dal personale dipendente;
di limitarsi a svolgere compiti di natura amministrativa;
di aver già ricevuto, in data 13.09.2022, avviso di addebito n. 385 2022 00006744 43 000, recante la CP_1 richiesta di pagamento della somma di € 28.354,80 per “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti” relativamente al periodo gennaio 2016/dicembre 2020, che aveva già opposto con procedimento iscritto al R.G. n. 463/2022.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze del ricorrente, chiedendone il rigetto. CP_1
1.2) Con decreto del 10.03.2023 il G.I. accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto. Con ordinanza del 20.07.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.07.2023 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ammetteva le prove orali richieste da parte ricorrente, le quali venivano assunte alle udienze del 14.12.2023 e del 14.03.2024.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 13.06.2024 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) decideva il giudizio come da sentenza contestuale depositata nel fascicolo telematico.
2) Affrontando le questioni pregiudiziali sollevate, parte resistente chiede venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Tenendo conto del fatto che l'art. 13, comma 1, della L. n. 448/1998 ha previsto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008, il credito in oggetto, CP_1 relativo all'anno 2015, non è stato oggetto di cessione.
2/7 Si deve, perciò, dichiarare che la sia priva di legittimazione passiva, mancando, di Controparte_2 converso, anche l'interesse ad agire dell'opponente nei suoi confronti.
2.1) L'opposizione merita accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il CP_1
sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella Gestione Commercianti.
Al riguardo, è utile richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La iscrizione alla Gestione Commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge, e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ciò premesso, si rileva che l'odierno opposto, ai fini di provare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'opponente, in qualità di socio accomandatario di s.a.s., alla Gestione
Commercianti, avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale di quest'ultima al lavoro aziendale, come richiesto dall'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
3/7 Ebbene, l' sostiene l'inevitabilità dell'acquisizione di all'anzidetta Gestione CP_1 Parte_1 pensionistica in ragione delle seguenti circostanze: l'attività svolta da rientra nella Parte_2
prestazione di consulenza e servizi connessi, e non di mera elaborazione dati, tanto che il ricorrente si reca regolarmente presso gli Uffici per curare gli interessi dei clienti della sua azienda, nei CP_1
confronti dei quali svolge attività di consulenza per tutto ciò che riguarda la posizione assicurativa degli stessi;
nel sito internet della risulta lo svolgimento, da parte del ricorrente, di Parte_3
attività di consulenza;
non sono presenti, in e in altri soci accomandatari Parte_2 Parte_3
iscritti alla Gestione de qua; è priva di personale con qualifica apicale e Parte_2 Parte_3
è priva di dipendenti.
La prospettazione perorata dall' , tuttavia, non persuade. CP_1
Vi è, infatti, da ritenere che alcun meccanismo larvatamente transitivo possa giustificare – a norma di legge – l'apertura di una posizione previdenziale (in seno alla Gestione dei commercianti) a carico del socio (nella specie socio accomandatario di s.a.s.) di una compagine commerciale se non in presenza delle suddette stringenti condizioni enunciate dall'art. 1, comma 2013, della L. n. 662/1996, letto in combinato disposto con l'art. 1 della L. n. 1397/1960.
Come chiarito, al riguardo, da Cass, sez. Lav., sent. n. 27588/2016, “La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma primo, l. n.
160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Tenuto conto che l'art.
2, I. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, I. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di
4/7 un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa”.
L'orientamento in discorso è stato ribadito, ancora di recente, dalla Corte nomofilattica, la quale ha precisato – con sent. n. 21511/2018 – come “La qualità di socio accomandatario non [sia] sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la previsione di automatismi si risolve in un'inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell'eventuale provvedimento amministrativo d'apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.
Il provvedimento deliberato da , d'altra parte, è silente circa l'approfondimento – e l'effettiva CP_1
ricognizione, nel caso in oggetto – dei sopraccitati requisiti (come esplicati dalla giurisprudenza richiamata), avuto peculiare riguardo allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (cfr., sul punto, Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013); in termini, peraltro, si è anche recentemente espressa la giurisprudenza di merito, fra cui – senza pretesa di esaustività – il Tribunale di Rovereto, con le sentenze del 17.05 e del 14.06.2016, nonché la Corte d'Appello di Milano, sez. lav.,
CP_ sent. n. 1446/2018, giusta la quale va evidenziato che “ su cui incombe l'onere di provare
l'esistenza degli elementi voluti dalla legge per sottoporre il cittadino all'obbligo contributivo, non ha in alcun modo dimostrato il compimento da parte del [ricorrente] di attività all'interno della Società con il carattere di prevalenza e abitualità, come richiesto dalla normativa in materia”.
Nel caso di specie, come detto, non è stato in alcun modo dimostrato che abbia Parte_1 effettivamente svolto attività per l'impresa partecipando Parte_2
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
I testi, invero, hanno confermato che: è un centro di elaborazione dati;
l'attività che Parte_2 costituisce l'oggetto sociale di viene svolta interamente dai dipendenti della predetta Parte_2
società; il rag. si limita a svolgere compiti di amministrazione. Parte_1
5/7 dipendente di dal 2006, ha dichiarato: “C'è un amministratore, il sig. Testimone_1 Parte_2
che non lavora all'interno della società […] il sig. controlla l'operato dei Parte_1 Pt_1
dipendenti oppure fa operazioni bancarie ma non si occupa di quelle che sono le attività che costituiscono l'oggetto sociale di . Parte_2
dipendente di dal 2007, ha riferito: “ ha un solo Testimone_2 Parte_2 Parte_2
amministratore, che è il signor il quale non lavora all'interno della società, ossia non svolge Pt_1
alcuna attività propria del suo oggetto sociale […] Il signor viene in ufficio, ma non tutti i Pt_1 giorni. So che per l'ufficio va in banca. Preciso che la IG che è anche socia, coordina le Tes_1
nostre attività. Noi dipendenti facciamo riferimento alla IG e non al signor Tes_1 Pt_1
direttamente […] Il signor non controlla lo stato delle pratiche. Preciso che noi dipendenti siamo Pt_1 tendenzialmente autonomi. Se c'è una pratica più impegnativa, ci rivolgiamo alla IG . Tes_1
anch'essa dipendente di dal novembre 2011, ha sostenuto: “Il ragioniere Persona_1 Parte_2
viene in ufficio di rado, non so bene di cosa si occupi. Le volte in cui è presente in azienda capita Pt_1
che mi chieda, nel caso in cui non ci sia la capo ufficio, se non ci sono versamenti da parte dei clienti.
Altrimenti, il signor si rivolge sempre alla IG . Pt_1 Tes_1
Quanto ai rilievi svolti dall' , vi è da considerare che: alcuni accessi presso gli Uffici dell'Ente CP_1
sono stati effettuati da per discutere della sua posizione personale, a fronte della Parte_1
iscrizione operata alla Gestione commercianti, e alla conseguente richiesta dei relativi contributi, altri accessi, invece, sono stati dallo stesso compiuti nello svolgimento della sua attività libero professionale;
è inconferente, rispetto al presente giudizio, qualsiasi richiamo all'attività svolta dal ricorrente in che è tutt'altra società rispetto a azienda in relazione alla Parte_3 Parte_2 quale è stato individuato l'obbligo contributivo in oggetto.
Per le ragioni esposte, pertanto, l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, tenendo conto del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
3. accerta e dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione di alla Gestione Parte_1
Commercianti, ordinando dall' di provvedere alla sua cancellazione;
CP_1
6/7
4. annulla l'avviso di addebito n. 385 2022 00012298 17 000, notificato a in data Parte_1
30.01.2023, dichiarando non dovute le somme ivi riportate;
5. condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che si liquidano in € CP_1
1.312,00, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 14.06.2024
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2023 promossa da:
, rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Marco Miglioli e dall'avv. Parte_1
Lorenza Boscarelli, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 68, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 03.03.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 10.03.2023, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 385 2022 Parte_1
00012298 17 000, notificato in data 30.01.2023, con cui l' gli aveva richiesto il pagamento della CP_1 somma di € 3.196,25 a titolo di contributi dovuti per la Gestione Commercianti relativamente al periodo gennaio 2021/dicembre 2021, chiedendo che l'avviso di addebito impugnato – previa sospensione della sua efficacia esecutiva - fosse annullato.
Deduceva, a tal fine, censurando l'operato dell'Amministrazione previdenziale: di essere socio accomandatario della società avente ad oggetto l'attività di Parte_2
“prestazione di servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale e aziendale, nonché l'elaborazione elettronica di dati e di servizi elettrocontabili in genere per conto terzi […] Quanto sopra con
l'esclusione delle attività tassativamente riservate dalla legge agli iscritti agli albi professionali nonché con l'esclusione di ogni attività di gestione di organizzazione d'impresa” (doc. 3 parte ricorrente); di non aver mai partecipato lavorativamente all'attività commerciale delle società, che veniva svolta solo dal personale dipendente;
di limitarsi a svolgere compiti di natura amministrativa;
di aver già ricevuto, in data 13.09.2022, avviso di addebito n. 385 2022 00006744 43 000, recante la CP_1 richiesta di pagamento della somma di € 28.354,80 per “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti” relativamente al periodo gennaio 2016/dicembre 2020, che aveva già opposto con procedimento iscritto al R.G. n. 463/2022.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze del ricorrente, chiedendone il rigetto. CP_1
1.2) Con decreto del 10.03.2023 il G.I. accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto. Con ordinanza del 20.07.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.07.2023 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ammetteva le prove orali richieste da parte ricorrente, le quali venivano assunte alle udienze del 14.12.2023 e del 14.03.2024.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 13.06.2024 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) decideva il giudizio come da sentenza contestuale depositata nel fascicolo telematico.
2) Affrontando le questioni pregiudiziali sollevate, parte resistente chiede venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Tenendo conto del fatto che l'art. 13, comma 1, della L. n. 448/1998 ha previsto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008, il credito in oggetto, CP_1 relativo all'anno 2015, non è stato oggetto di cessione.
2/7 Si deve, perciò, dichiarare che la sia priva di legittimazione passiva, mancando, di Controparte_2 converso, anche l'interesse ad agire dell'opponente nei suoi confronti.
2.1) L'opposizione merita accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il CP_1
sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella Gestione Commercianti.
Al riguardo, è utile richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La iscrizione alla Gestione Commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge, e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ciò premesso, si rileva che l'odierno opposto, ai fini di provare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'opponente, in qualità di socio accomandatario di s.a.s., alla Gestione
Commercianti, avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale di quest'ultima al lavoro aziendale, come richiesto dall'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
3/7 Ebbene, l' sostiene l'inevitabilità dell'acquisizione di all'anzidetta Gestione CP_1 Parte_1 pensionistica in ragione delle seguenti circostanze: l'attività svolta da rientra nella Parte_2
prestazione di consulenza e servizi connessi, e non di mera elaborazione dati, tanto che il ricorrente si reca regolarmente presso gli Uffici per curare gli interessi dei clienti della sua azienda, nei CP_1
confronti dei quali svolge attività di consulenza per tutto ciò che riguarda la posizione assicurativa degli stessi;
nel sito internet della risulta lo svolgimento, da parte del ricorrente, di Parte_3
attività di consulenza;
non sono presenti, in e in altri soci accomandatari Parte_2 Parte_3
iscritti alla Gestione de qua; è priva di personale con qualifica apicale e Parte_2 Parte_3
è priva di dipendenti.
La prospettazione perorata dall' , tuttavia, non persuade. CP_1
Vi è, infatti, da ritenere che alcun meccanismo larvatamente transitivo possa giustificare – a norma di legge – l'apertura di una posizione previdenziale (in seno alla Gestione dei commercianti) a carico del socio (nella specie socio accomandatario di s.a.s.) di una compagine commerciale se non in presenza delle suddette stringenti condizioni enunciate dall'art. 1, comma 2013, della L. n. 662/1996, letto in combinato disposto con l'art. 1 della L. n. 1397/1960.
Come chiarito, al riguardo, da Cass, sez. Lav., sent. n. 27588/2016, “La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma primo, l. n.
160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Tenuto conto che l'art.
2, I. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, I. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di
4/7 un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa”.
L'orientamento in discorso è stato ribadito, ancora di recente, dalla Corte nomofilattica, la quale ha precisato – con sent. n. 21511/2018 – come “La qualità di socio accomandatario non [sia] sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la previsione di automatismi si risolve in un'inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell'eventuale provvedimento amministrativo d'apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.
Il provvedimento deliberato da , d'altra parte, è silente circa l'approfondimento – e l'effettiva CP_1
ricognizione, nel caso in oggetto – dei sopraccitati requisiti (come esplicati dalla giurisprudenza richiamata), avuto peculiare riguardo allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (cfr., sul punto, Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013); in termini, peraltro, si è anche recentemente espressa la giurisprudenza di merito, fra cui – senza pretesa di esaustività – il Tribunale di Rovereto, con le sentenze del 17.05 e del 14.06.2016, nonché la Corte d'Appello di Milano, sez. lav.,
CP_ sent. n. 1446/2018, giusta la quale va evidenziato che “ su cui incombe l'onere di provare
l'esistenza degli elementi voluti dalla legge per sottoporre il cittadino all'obbligo contributivo, non ha in alcun modo dimostrato il compimento da parte del [ricorrente] di attività all'interno della Società con il carattere di prevalenza e abitualità, come richiesto dalla normativa in materia”.
Nel caso di specie, come detto, non è stato in alcun modo dimostrato che abbia Parte_1 effettivamente svolto attività per l'impresa partecipando Parte_2
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
I testi, invero, hanno confermato che: è un centro di elaborazione dati;
l'attività che Parte_2 costituisce l'oggetto sociale di viene svolta interamente dai dipendenti della predetta Parte_2
società; il rag. si limita a svolgere compiti di amministrazione. Parte_1
5/7 dipendente di dal 2006, ha dichiarato: “C'è un amministratore, il sig. Testimone_1 Parte_2
che non lavora all'interno della società […] il sig. controlla l'operato dei Parte_1 Pt_1
dipendenti oppure fa operazioni bancarie ma non si occupa di quelle che sono le attività che costituiscono l'oggetto sociale di . Parte_2
dipendente di dal 2007, ha riferito: “ ha un solo Testimone_2 Parte_2 Parte_2
amministratore, che è il signor il quale non lavora all'interno della società, ossia non svolge Pt_1
alcuna attività propria del suo oggetto sociale […] Il signor viene in ufficio, ma non tutti i Pt_1 giorni. So che per l'ufficio va in banca. Preciso che la IG che è anche socia, coordina le Tes_1
nostre attività. Noi dipendenti facciamo riferimento alla IG e non al signor Tes_1 Pt_1
direttamente […] Il signor non controlla lo stato delle pratiche. Preciso che noi dipendenti siamo Pt_1 tendenzialmente autonomi. Se c'è una pratica più impegnativa, ci rivolgiamo alla IG . Tes_1
anch'essa dipendente di dal novembre 2011, ha sostenuto: “Il ragioniere Persona_1 Parte_2
viene in ufficio di rado, non so bene di cosa si occupi. Le volte in cui è presente in azienda capita Pt_1
che mi chieda, nel caso in cui non ci sia la capo ufficio, se non ci sono versamenti da parte dei clienti.
Altrimenti, il signor si rivolge sempre alla IG . Pt_1 Tes_1
Quanto ai rilievi svolti dall' , vi è da considerare che: alcuni accessi presso gli Uffici dell'Ente CP_1
sono stati effettuati da per discutere della sua posizione personale, a fronte della Parte_1
iscrizione operata alla Gestione commercianti, e alla conseguente richiesta dei relativi contributi, altri accessi, invece, sono stati dallo stesso compiuti nello svolgimento della sua attività libero professionale;
è inconferente, rispetto al presente giudizio, qualsiasi richiamo all'attività svolta dal ricorrente in che è tutt'altra società rispetto a azienda in relazione alla Parte_3 Parte_2 quale è stato individuato l'obbligo contributivo in oggetto.
Per le ragioni esposte, pertanto, l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, tenendo conto del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
3. accerta e dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione di alla Gestione Parte_1
Commercianti, ordinando dall' di provvedere alla sua cancellazione;
CP_1
6/7
4. annulla l'avviso di addebito n. 385 2022 00012298 17 000, notificato a in data Parte_1
30.01.2023, dichiarando non dovute le somme ivi riportate;
5. condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che si liquidano in € CP_1
1.312,00, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 14.06.2024
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7/7