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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23188/2023 promossa da:
nato a [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'avv.to DEL GIUDICE ANNA e dell'avv.to TODERO
ANTONIO;
RICORRENTE contro ata a Roma il 9 febbraio 1970 Controparte_1 con il patrocinio dell'avv.to TROCANO PIO MARIO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024 ha chiesto, in Parte_1 modifica delle condizioni del divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Roma
n. 1831/2013, pubbl. il 30 gennaio 2013, di revocare il contributo al mantenimento a suo carico per le figlie maggiorenni e e di revocare l'assegno Per_1 Per_2 divorzile stabilito in favore della resistente Controparte_1
La parte resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto rigettarsi le domande ex adverso spiegate o, in via subordinata, ridursi il contributo al mantenimento per le figlie.
1 Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo accettando la proposta conciliativa loro formulata dal G.O.P. delegato per il tentativo preliminare di conciliazione che di seguito si riporta:
1) revoca dell'assegno divorzile di € 200,00 in favore della sig ra con CP_1 decorrenza gennaio 2025;
2) riduzione del contributo al mantenimento in favore delle figlie e Per_1 Per_2 da 433,00 euro ciascuna a € 250,00 mensile per ogni figlia con decorrenza gennaio
2025, da corrispondersi sempre in favore della sig.ra sino al giugno 2027 CP_1 compreso. Dal luglio 2027 nulla sarà più dovuto a titolo di contributo di mantenimento in favore delle figlie.
3) a titolo di arretrati non corrisposti dal deposito del ricorso ad oggi, il Sig sarà tenuto a corrispondere la somma omnicomprensiva di € 10.000,00 Pt_1
(diecimila) in dieci rate mensili di € 1000,00 (mille/00) ciascuna in favore della Sig ra con decorrenza gennaio 2025. CP_1
4) le parti con l'accettazione del presente accordo dichiarano di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo , ragione e/o causa fatta eccezione per le obbligazioni previste dal medesimo accordo
5) spese legali compensate
Il Tribunale dispone dunque in conformità alle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dall' oggetto del presente giudizio.
Spese compensate stante la natura e l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come esposte in parte motiva.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
18/02/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23188/2023 promossa da:
nato a [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'avv.to DEL GIUDICE ANNA e dell'avv.to TODERO
ANTONIO;
RICORRENTE contro ata a Roma il 9 febbraio 1970 Controparte_1 con il patrocinio dell'avv.to TROCANO PIO MARIO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024 ha chiesto, in Parte_1 modifica delle condizioni del divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Roma
n. 1831/2013, pubbl. il 30 gennaio 2013, di revocare il contributo al mantenimento a suo carico per le figlie maggiorenni e e di revocare l'assegno Per_1 Per_2 divorzile stabilito in favore della resistente Controparte_1
La parte resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto rigettarsi le domande ex adverso spiegate o, in via subordinata, ridursi il contributo al mantenimento per le figlie.
1 Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo accettando la proposta conciliativa loro formulata dal G.O.P. delegato per il tentativo preliminare di conciliazione che di seguito si riporta:
1) revoca dell'assegno divorzile di € 200,00 in favore della sig ra con CP_1 decorrenza gennaio 2025;
2) riduzione del contributo al mantenimento in favore delle figlie e Per_1 Per_2 da 433,00 euro ciascuna a € 250,00 mensile per ogni figlia con decorrenza gennaio
2025, da corrispondersi sempre in favore della sig.ra sino al giugno 2027 CP_1 compreso. Dal luglio 2027 nulla sarà più dovuto a titolo di contributo di mantenimento in favore delle figlie.
3) a titolo di arretrati non corrisposti dal deposito del ricorso ad oggi, il Sig sarà tenuto a corrispondere la somma omnicomprensiva di € 10.000,00 Pt_1
(diecimila) in dieci rate mensili di € 1000,00 (mille/00) ciascuna in favore della Sig ra con decorrenza gennaio 2025. CP_1
4) le parti con l'accettazione del presente accordo dichiarano di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo , ragione e/o causa fatta eccezione per le obbligazioni previste dal medesimo accordo
5) spese legali compensate
Il Tribunale dispone dunque in conformità alle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dall' oggetto del presente giudizio.
Spese compensate stante la natura e l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come esposte in parte motiva.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
18/02/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
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