Ordinanza cautelare 12 gennaio 2021
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 07/05/2025, n. 8782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8782 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08782/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10731/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10731 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
1) del provvedimento dell’Ambasciata Italiana di New Delhi del 7.10.2020, notificato in pari data al ricorrente e recante il diniego del visto di reingresso in Italia;
2) del presupposto provvedimento del Questore della Provincia di Latina del 6.8.2020, notificato il 7.10.2020 dall’Ambasciata Italiana di New Delhi e recante il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato inoltrata in data 3.6.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente era regolarmente soggiornante in Italia dal 30.8.2012, data in cui ottenne il suo primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di cui ha ottenuto il rinnovo sino al 30.6.2019.
2. Il 3.6.2019 il ricorrente ha inoltrato all’Ufficio Immigrazione di Latina la richiesta di rinnovo del permesso, allegando al Kit postale la documentazione utile per ottenere il nuovo permesso di soggiorno. L’Ufficio Postale ha in tale occasione rilasciato un modulo nel quale, oltre all’attestazione della data di invio della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (3.6.2019), si comunicava il giorno e l’ora in cui il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi in Questura per la rilevazione delle impronte digitali, ovvero il 23.9.2019.
3. Nel mese di luglio 2019, il ricorrente si è recato a Nuova Dhelhi per un periodo di vacanza, prenotando il volo di rientro per il giorno 20 settembre. Sennonché, il giorno della partenza il personale della compagnia area gli non gli avrebbe consentito di salire a bordo poiché riteneva che la ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non fosse titolo idoneo per fare ritorno in Italia.
4. Il giorno successivo il ricorrente si è recato presso l’Ambasciata italiana per chiedere un visto di reingresso, rilasciato con termine iniziale 18.3.2020 e scadenza il giorno 9.7.2020.
5. Il ricorrente è riuscito quindi a prenotare il volo di ritorno soltanto per il 7.7.2020, allorquando, tuttavia, i voli aerei sono stati soppressi per l’emergenza COVID.
6. Impossibilitato a ritornare in Italia con il volo del 7 luglio, il ricorrente si è ripresentato presso gli Uffici dell’Ambasciata Italiana per chiedere un nuovo visto di reingresso e, contestualmente, ha prenotato un nuovo volo aereo per il 5 agosto 2020. Il visto, tuttavia, è stato negato dall’Ambasciata sulla base del diniego di nulla-osta della Questura di Latina, fondato sull’intervenuto diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
7. Avverso entrambi detti provvedimenti è insorto il ricorrente con il presente ricorso, affidato a un unico motivo con il quale si deduce “ eccesso di potere. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione di legge per assenza dei presupposti legali legittimanti i provvedimenti della pubblica amministrazione. Erronea e falsa applicazione dell’art. 4 co. 3 testo unico immigrazione. Abnormità e irragionevolezza del provvedimento impugnato ”.
8. Il provvedimento della Questura si fonderebbe su dati ed elementi di fatto che non corrispondono alla realtà. Non sarebbe vero, anzitutto, che il ricorrente “ non si è presentato alla data di convocazione fissata per il 3 giugno 2019 presso l’Ufficio Immigrazione del Commissariato Pubblica Sicurezza di Terracina competente territorialmente allo stesso notificata all’atto della spedizione del Kit attraverso l’ente poste italiane ”, in quanto il 3 giugno 2019 il ricorrente si sarebbe limitato ad inoltrare tramite Poste Italiane la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
9. Nel mese di settembre 2019, poi, l’impossibilità di rientrare in Italia sarebbe dipesa non da elementi patologici del soggiorno in Italia del ricorrente, ma semplicemente dal fatto che il permesso di soggiorno del cittadino straniero era in corso di rinnovo ed il vecchio permesso era già scaduto. Il visto di reingresso, peraltro, è stato concesso solo dopo circa 6 mesi.
10. Nel mese di luglio 2020, infine, sarebbe stato impossibile tornare in Italia in ragione del blocco dei voli disposto dalle autorità in ragione dell’emergenza epidemiologica. Il ricorrente, constatato il rifiuto della Compagnia aerea di farlo imbarcare per il volo di ritorno in Italia, si è poi recato subito presso gli Uffici dell’Ambasciata Italiana in India per chiedere il rilascio di un visto di reingresso, concesso soltanto il 18.3.2020 con termine finale 9.7.2020. La successiva impossibilità di rientrare nel Paese configurerebbe causa di forza maggiore, per cui è senz’altro vero che il ricorrente non si è presentato in Italia per sottoporsi ai rilevi foto dattiloscopici, ma ciò non sarebbe accaduto per una deliberata volontà di violazione di norme del Testo Unico Immigrazione e della legislazione correlata, ma per fattori da lui non controllabili che sfuggivano al suo potere di controllo, donde l’irragionevolezza dei provvedimenti impugnati.
11. L’Amministrazione ha depositato una sintetica relazione sui fatti di causa.
12. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
13. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
14. Risulta dalla documentazione agli atti che la parte ricorrente ha presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data 3.6.2019 (cfr. doc. 6). Dalla ricevuta rilasciata nella medesima data (cfr. doc. 7) risulta, altresì, che il ricorrente era stato convocato per i rilievi fotodattiloscopici in data 23.9.2019.
15. Già da quanto sopra emerge l’infondatezza di quanto argomentato nel provvedimento della Questura di Latina, secondo cui il ricorrente non si sarebbe presentato per i suddetti rilievi in data 3.6.2019.
16. Omettendo del tutto gli accadimenti del mese di settembre, la Questura evidenzia poi la mancata presentazione del ricorrente all’appuntamento del luglio 2020, senza che emerga alcuna considerazione rispetto agli elementi dedotti nella richiesta di rilascio del visto di reingresso.
17. L’omissione è tanto più significativa se si considera che il provvedimento di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stato adottato proprio a seguito della richiesta di nulla-osta formulata dal MAECI a fronte dell’istanza di visto di reingresso presentata dalla parte ricorrente. La Questura, infatti, anziché determinarsi in ordine alla rilevanza delle circostanze addotte da parte ricorrente circa l’impossibilità di fare rientro nel Paese, si è limitata a prendere atto della mancata presentazione all’appuntamento per rigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, sicché, da un lato, è stata fondamentalmente elusa la valutazione dell’istanza e, dall’altro lato, risulta irragionevole il contenuto dispositivo del provvedimento, anche sotto tale profilo viziato da travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
18. L’erronea ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento della Questura e l’irragionevole valutazione ivi contenuta si ripercuotono, inevitabilmente, sul provvedimento dell’Ambasciata, che si è limitata a prendere atto della mancata concessione del nulla-osta da parte della Questura per rigettare la richiesta di visto di reingresso.
19. I provvedimenti impugnati vanno, pertanto, annullati, con obbligo per le Amministrazioni intimate di procedere a nuovo esame nella considerazione di tutte le circostanze rilevanti.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna in solido il Ministero dell’interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Tallaro, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Francesco Tallaro |
IL SEGRETARIO