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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG 661 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MORELLI MARTINA CP_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. MALSERVIGI FEDERICA CP_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente
1. Respingersi tutte le domande avanzate da parte resistente perché infondate in fatto e in diritto.
2. Dichiararsi inammissibile la domanda relativa alla richiesta di restituzione del mobilio e degli arredi della ex casa coniugale, formulata da controparte con la propria comparsa di costituzione e risposta, poiché inconferente con l'oggetto del presente giudizio.
3. Dichiararsi inammissibile la domanda relativa alla richiesta di assegnazione dei due animali domestici, formulata da controparte con la propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto inconferente con l'oggetto del presente giudizio e considerato che uno dei due cani è di proprietà esclusiva del sig. (intestato a CP_1 quest'ultimo come da certificato micro-chip registrato presso l'anagrafe canina) e, allo stato, detenuto impropriamente dalla sig.ra CP_2
4. Dichiararsi che i sigg.ri e sono economicamente autosufficienti e, CP_1 CP_2 per l'effetto, nulla disporsi a titolo di assegno divorzile.
5. Condannarsi parte resistente ex art. 96 c.p.c, al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati al sig. per la pretestuosità della difesa e per la CP_1 pagina 1 di 6 formulazione di domande inammissibili, secondo l'importo ritenuto conforme di giustizia.
6. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA, CPA 4 %.
Conclusioni per parte resistente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
1) disporre che il sig. concorra al mantenimento della moglie, CP_1 versando in via anticipata mensile, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma pari ad € 1.000,00 (o la diversa somma che si riterrà di giustizia), annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT;
2) disporre che il sig. restituisca alla resistente il mobilio e gli arredi CP_1 della ex casa coniugale, ancora nella disponibilità del suddetto, come da contratto di comodato del 21.05.2019 e relativo elenco;
3) disporre l'assegnazione dei due animali domestici in via esclusiva alla sig.ra
Con vittoria di spese e compensi. CP_2
Conclusioni del PM: il Pubblico Ministero conclude perché venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: CP_1 in data 20.6.2010 aveva contratto matrimonio con la sig.ra ; CP_2 dall'unione non erano nati figli. I rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che con sentenza n. 2983/21 del 9.12.2021 il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Considerato che
non appariva possibile ricostituire l'affectio coniugalis, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Il Presidente, preso atto della pendenza del giudizio di separazione e della mancata comparizione della resistente, nominava il giudice istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio. Si costituiva successivamente la resistente e nulla opponeva alla domanda di divorzio. Affermava di aver diritto ad un assegno divorzile per aver contribuito alla formazione del patrimonio del marito, anche avvalendosi dell'aiuto dei propri genitori. Precisava di aver costituito, nel 2014, la nella Controparte_3 quale aveva una quota minoritaria del 48,33%. Successivamente, in data 23.01.2015, il sig. aveva costituito la di cui era socio CP_1 Controparte_4 unico, così come era socio unico della costituita il 17.12.2021 CP_5 Tali società avevano ad oggetto l'acquisto ed il noleggio di auto di lusso.
pagina 2 di 6 Affermava la resistente che nel giudizio di separazione era emersa la solida posizione economica del marito, persona dall'alto tenore di vita e titolare di numerosi conti correnti sui quali erano state effettuate operazioni “non chiare” che comunque denotavano la disponibilità di notevoli fondi.
Chiedeva quindi che le venisse riconosciuto un assegno divorzile di 1.000,00 euro mensili.
** Il procedimento era istruito documentalmente e con indagini patrimoniali nei confronti del sig. CP_1
All'udienza del 22.2.2025 la causa era trattenuta in decisione. Con sentenza n. 777/2023 dell' 11.10.2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Unica domanda oggetto del contendere riguarda la debenza dell'assegno divorzile. Secondo la nota giurisprudenza della suprema Corte "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto". Il diritto a percepire un assegno divorzile si fonda anche sul principio di solidarietà, ed è pertanto volto a riconoscere all'ex coniuge anche "un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". (Cass. n. 11790/2021). La difesa della sig.ra non ha assunto una posizione precisa in merito al CP_2 fondamento della propria domanda. Sembre potersi escludere che abbia valorizzato l'aspetto assistenziale posto che la resistente ha riconosciuto di svolgere attività lavorativa e di godere di una situazione economica migliore di quella accertata nel corso del giudizio di separazione. Ora, nella sentenza del Tribunale di Bologna si legge: Infatti la moglie, cha ha conseguito la maturità scientifica, durante il matrimonio ha dichiarato di avere lavorato in una erboristeria come commessa part time dal pagina 3 di 6 2016 al 2019; è stata licenziata per superamento del periodo di comporto con lettera del 16-5-2019 (doc. 27); infatti ha dichiarato, e non è stato contestato, che era stata operata di ernia ombelicale e che comunque le mansioni cui era addetta non sarebbero state compatibili con la sua situazione di salute, quantomeno nel periodo della convalescenza;
dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017, emerge un reddito imponibile da lavoro di euro 9.544 e un reddito da partecipazioni di euro 33.484; dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2018 emerge un reddito imponibile da lavoro di euro 9.497 e un reddito da partecipazioni di euro 10.191; dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2019 emerge un reddito imponibile da lavoro di euro 9.625; dalla CU dell'anno di imposta 2020 emerge un imponibile corrisposto dall'Inps a titolo di Naspi di euro 5.442; con autocertificazione depositata il 6-7-2023 ha dichiarato di avere percepito nell'anno di imposta 2022 somme complessive pari ad euro 11.754,39; è iscritta al Centro per l'impiego dal 22-5-2019; il 2-2-2021 si è iscritta a un corso per assistente odontoiatrico;
da novembre 2019 a dicembre 2020 aveva frequentato un master nel campo dell'editoria per l'infanzia, pagatole dai genitori, al prezzo di euro 4.000 complessivi;
aveva poi fatto un tirocinio non retribuito in una libreria”. Anche alla luce delle conclusioni alle quali è giunto il giudice della separazione deve ritenersi che la richiesta si fondi sul principio compensativo. Venendo alla comparazione delle posizioni economiche delle parti, si osserva che gli introiti del derivavano dall'attività di noleggio di auto di lusso. CP_1 Dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che fino al mese di CP_1 luglio 2022 era effettuato il noleggio di due Lamborghini Huracàn. Allo stato, nessuna di queste è più nella disponibilità del CP_1
Una è andata distrutta, con conseguente richiesta di restituzione di € 110.000,00. Le parti si sono lungamente soffermate sulla vicenda penale scaturita dalla dolosa distruzione della vettura, ma tale aspetto non rileva in questa sede. In merito alla seconda, è provato che il contratto di locazione finanziaria è stato risolto da parte della per omesso pagamento dei canoni. CP_6 CP_7
Allo stato, può solo prendersi atto dell'assenza di reddito da parte del CP_1 circostanza confermata dagli esiti dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza. La domanda tesa al riconoscimento dell'assegno divorzile va quindi respinta. La resistente ha inoltre richiesto: a) disporre che il sig. restituisca alla resistente il mobilio e gli arredi CP_1 della ex casa coniugale, ancora nella disponibilità del suddetto, come da contratto di comodato del 21.05.2019 e relativo elenco;
b) disporre l'assegnazione dei due animali domestici in via esclusiva alla sig.ra
CP_2 Come più volte affermato da questo Collegio, è noto l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35, 36), così escludendo la pagina 4 di 6 possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
“Il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali, ex art. 31 c.p.c., tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell'art. 40 comma 3, nel testo novellato dalla l. n. 353 del 1990, sussiste allorché l'una, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all'altra, nel senso che il petitum e il titolo della causa accessoria, pur mantenendo la loro autonomia, non possano concepirsi se non come storicamente e ontologicamente fondati su quelli della causa principale. Una tale situazione processuale non si verifica fra la domanda di separazione o divorzio e quelle di scioglimento della comunione legale, di restituzione e pagamento di somme, di divisione dei beni, poiché, da un lato, non è lecito assegnare a queste ultime il ruolo di domande accessorie – in quanto sia dal punto di vista giuridico, sia, soprattutto, da quello pratico, non possono considerarsi meno importanti rispetto alla prima – e, dall'altro, non ricorre alcuna dipendenza sostanziale, dal momento che la domanda di scioglimento della comunione legale, o quella di restituzione e pagamento di somme, o quella di divisione dei beni, non postulano la richiesta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ben potendo la parte proporre tali domande una volta passata in giudicato la sentenza di separazione o divorzio (Cass. 17 maggio 2005 n. 10356)”. La seconda domanda è peraltro improponibile in questa ed in ogni altra sede non esistendo alcun istituto che consenta l'assegnazione esclusiva degli animali. Le spese di giudizio vanno compensate in ragione della natura e degli esiti della vicenda.
PQM
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 777/23 dell' 11.10.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così definitivamente provvede: respinge le domande formulate da parte resistente. Compensa le spese di giudizio. Ferrara, 3.7.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MORELLI MARTINA CP_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. MALSERVIGI FEDERICA CP_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente
1. Respingersi tutte le domande avanzate da parte resistente perché infondate in fatto e in diritto.
2. Dichiararsi inammissibile la domanda relativa alla richiesta di restituzione del mobilio e degli arredi della ex casa coniugale, formulata da controparte con la propria comparsa di costituzione e risposta, poiché inconferente con l'oggetto del presente giudizio.
3. Dichiararsi inammissibile la domanda relativa alla richiesta di assegnazione dei due animali domestici, formulata da controparte con la propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto inconferente con l'oggetto del presente giudizio e considerato che uno dei due cani è di proprietà esclusiva del sig. (intestato a CP_1 quest'ultimo come da certificato micro-chip registrato presso l'anagrafe canina) e, allo stato, detenuto impropriamente dalla sig.ra CP_2
4. Dichiararsi che i sigg.ri e sono economicamente autosufficienti e, CP_1 CP_2 per l'effetto, nulla disporsi a titolo di assegno divorzile.
5. Condannarsi parte resistente ex art. 96 c.p.c, al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati al sig. per la pretestuosità della difesa e per la CP_1 pagina 1 di 6 formulazione di domande inammissibili, secondo l'importo ritenuto conforme di giustizia.
6. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA, CPA 4 %.
Conclusioni per parte resistente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
1) disporre che il sig. concorra al mantenimento della moglie, CP_1 versando in via anticipata mensile, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma pari ad € 1.000,00 (o la diversa somma che si riterrà di giustizia), annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT;
2) disporre che il sig. restituisca alla resistente il mobilio e gli arredi CP_1 della ex casa coniugale, ancora nella disponibilità del suddetto, come da contratto di comodato del 21.05.2019 e relativo elenco;
3) disporre l'assegnazione dei due animali domestici in via esclusiva alla sig.ra
Con vittoria di spese e compensi. CP_2
Conclusioni del PM: il Pubblico Ministero conclude perché venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: CP_1 in data 20.6.2010 aveva contratto matrimonio con la sig.ra ; CP_2 dall'unione non erano nati figli. I rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che con sentenza n. 2983/21 del 9.12.2021 il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Considerato che
non appariva possibile ricostituire l'affectio coniugalis, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Il Presidente, preso atto della pendenza del giudizio di separazione e della mancata comparizione della resistente, nominava il giudice istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio. Si costituiva successivamente la resistente e nulla opponeva alla domanda di divorzio. Affermava di aver diritto ad un assegno divorzile per aver contribuito alla formazione del patrimonio del marito, anche avvalendosi dell'aiuto dei propri genitori. Precisava di aver costituito, nel 2014, la nella Controparte_3 quale aveva una quota minoritaria del 48,33%. Successivamente, in data 23.01.2015, il sig. aveva costituito la di cui era socio CP_1 Controparte_4 unico, così come era socio unico della costituita il 17.12.2021 CP_5 Tali società avevano ad oggetto l'acquisto ed il noleggio di auto di lusso.
pagina 2 di 6 Affermava la resistente che nel giudizio di separazione era emersa la solida posizione economica del marito, persona dall'alto tenore di vita e titolare di numerosi conti correnti sui quali erano state effettuate operazioni “non chiare” che comunque denotavano la disponibilità di notevoli fondi.
Chiedeva quindi che le venisse riconosciuto un assegno divorzile di 1.000,00 euro mensili.
** Il procedimento era istruito documentalmente e con indagini patrimoniali nei confronti del sig. CP_1
All'udienza del 22.2.2025 la causa era trattenuta in decisione. Con sentenza n. 777/2023 dell' 11.10.2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Unica domanda oggetto del contendere riguarda la debenza dell'assegno divorzile. Secondo la nota giurisprudenza della suprema Corte "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto". Il diritto a percepire un assegno divorzile si fonda anche sul principio di solidarietà, ed è pertanto volto a riconoscere all'ex coniuge anche "un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". (Cass. n. 11790/2021). La difesa della sig.ra non ha assunto una posizione precisa in merito al CP_2 fondamento della propria domanda. Sembre potersi escludere che abbia valorizzato l'aspetto assistenziale posto che la resistente ha riconosciuto di svolgere attività lavorativa e di godere di una situazione economica migliore di quella accertata nel corso del giudizio di separazione. Ora, nella sentenza del Tribunale di Bologna si legge: Infatti la moglie, cha ha conseguito la maturità scientifica, durante il matrimonio ha dichiarato di avere lavorato in una erboristeria come commessa part time dal pagina 3 di 6 2016 al 2019; è stata licenziata per superamento del periodo di comporto con lettera del 16-5-2019 (doc. 27); infatti ha dichiarato, e non è stato contestato, che era stata operata di ernia ombelicale e che comunque le mansioni cui era addetta non sarebbero state compatibili con la sua situazione di salute, quantomeno nel periodo della convalescenza;
dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017, emerge un reddito imponibile da lavoro di euro 9.544 e un reddito da partecipazioni di euro 33.484; dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2018 emerge un reddito imponibile da lavoro di euro 9.497 e un reddito da partecipazioni di euro 10.191; dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2019 emerge un reddito imponibile da lavoro di euro 9.625; dalla CU dell'anno di imposta 2020 emerge un imponibile corrisposto dall'Inps a titolo di Naspi di euro 5.442; con autocertificazione depositata il 6-7-2023 ha dichiarato di avere percepito nell'anno di imposta 2022 somme complessive pari ad euro 11.754,39; è iscritta al Centro per l'impiego dal 22-5-2019; il 2-2-2021 si è iscritta a un corso per assistente odontoiatrico;
da novembre 2019 a dicembre 2020 aveva frequentato un master nel campo dell'editoria per l'infanzia, pagatole dai genitori, al prezzo di euro 4.000 complessivi;
aveva poi fatto un tirocinio non retribuito in una libreria”. Anche alla luce delle conclusioni alle quali è giunto il giudice della separazione deve ritenersi che la richiesta si fondi sul principio compensativo. Venendo alla comparazione delle posizioni economiche delle parti, si osserva che gli introiti del derivavano dall'attività di noleggio di auto di lusso. CP_1 Dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che fino al mese di CP_1 luglio 2022 era effettuato il noleggio di due Lamborghini Huracàn. Allo stato, nessuna di queste è più nella disponibilità del CP_1
Una è andata distrutta, con conseguente richiesta di restituzione di € 110.000,00. Le parti si sono lungamente soffermate sulla vicenda penale scaturita dalla dolosa distruzione della vettura, ma tale aspetto non rileva in questa sede. In merito alla seconda, è provato che il contratto di locazione finanziaria è stato risolto da parte della per omesso pagamento dei canoni. CP_6 CP_7
Allo stato, può solo prendersi atto dell'assenza di reddito da parte del CP_1 circostanza confermata dagli esiti dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza. La domanda tesa al riconoscimento dell'assegno divorzile va quindi respinta. La resistente ha inoltre richiesto: a) disporre che il sig. restituisca alla resistente il mobilio e gli arredi CP_1 della ex casa coniugale, ancora nella disponibilità del suddetto, come da contratto di comodato del 21.05.2019 e relativo elenco;
b) disporre l'assegnazione dei due animali domestici in via esclusiva alla sig.ra
CP_2 Come più volte affermato da questo Collegio, è noto l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35, 36), così escludendo la pagina 4 di 6 possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
“Il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali, ex art. 31 c.p.c., tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell'art. 40 comma 3, nel testo novellato dalla l. n. 353 del 1990, sussiste allorché l'una, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all'altra, nel senso che il petitum e il titolo della causa accessoria, pur mantenendo la loro autonomia, non possano concepirsi se non come storicamente e ontologicamente fondati su quelli della causa principale. Una tale situazione processuale non si verifica fra la domanda di separazione o divorzio e quelle di scioglimento della comunione legale, di restituzione e pagamento di somme, di divisione dei beni, poiché, da un lato, non è lecito assegnare a queste ultime il ruolo di domande accessorie – in quanto sia dal punto di vista giuridico, sia, soprattutto, da quello pratico, non possono considerarsi meno importanti rispetto alla prima – e, dall'altro, non ricorre alcuna dipendenza sostanziale, dal momento che la domanda di scioglimento della comunione legale, o quella di restituzione e pagamento di somme, o quella di divisione dei beni, non postulano la richiesta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ben potendo la parte proporre tali domande una volta passata in giudicato la sentenza di separazione o divorzio (Cass. 17 maggio 2005 n. 10356)”. La seconda domanda è peraltro improponibile in questa ed in ogni altra sede non esistendo alcun istituto che consenta l'assegnazione esclusiva degli animali. Le spese di giudizio vanno compensate in ragione della natura e degli esiti della vicenda.
PQM
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 777/23 dell' 11.10.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così definitivamente provvede: respinge le domande formulate da parte resistente. Compensa le spese di giudizio. Ferrara, 3.7.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
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