Articolo 41 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 40Articolo 42
Versione
27 settembre 1958
Art. 41. (Posizione giuridica dei segretari)

I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.
Entrata in vigore il 27 settembre 1958
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