Articolo 25 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
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18 agosto 2002
Art. 25. (Interventi aeroportuali) 1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attivita' di prevenzione dalle azioni terroristiche, il controllo totale dei bagagli da stiva, nonche' la realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosita', e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Entrata in vigore il 18 agosto 2002