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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/10/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7074/2022 R.G.
TRIBUNALE DI GENOVA
VI Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Addì 08.10.2025, avanti alla G.I. sono presenti:
l'avv. Porzio in sostituzione dell'avv. CASSINELLI NICOLA per parte attrice;
l'avv. GIORDO LINDA per parte convenuta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.;
l'Avv. Porzio precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc;
l'Avv. Giordo precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione, previa ammissione delle istanze istruttorie e richieste e non ammesse;
i difensori procedono alla discussione orale della causa;
La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
VI Sezione Civile
In persona della Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 7074/2022 promossa da:
quale mandataria con rappresentanza di Parte_1
; Parte_2
-avv. Nicola G. Cassinelli-
-parte attrice -
contro
; Controparte_1
-avv. GIORDO LINDA -
-parte convenuta -
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti;
ritenuto che
la domanda formulata da parte attrice di risoluzione del contratto di locazione finanziaria del
03.04.2003 e di conseguente rilascio dell'immobile sito in
Comune di Genova – Porto Antico, via del Molo 4 R int. 2, p.
1, identificato nel N.C.E.U. del predetto Comune, sezione
GEA, foglio 83, mappale 22, subalterno 26, zona censuaria 1A, categoria C/1, classe 10, consistenza 184 mq., rendita catastale Euro 3.221,45 deve essere accolta perché fondata;
ritenuto che
nell'azione di risoluzione del contratto, che ha quale elemento costitutivo fondamentale il mancato
2 adempimento, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, non potendosi addossare al creditore l'onere della prova negativa del mancato adempimento (Cass. S.U. 13533/2001); ritenuto che nel caso di specie parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio, producendo in giudizio il contratto di cui al doc. 3, documentando con esso l'esistenza delle obbligazioni assunte dall'utilizzatore, in particolare quella di pagare i canoni;
ritenuto che
la morosità alla data del 25.11.2019, antecedente alla lettera di risoluzione del 29.12.2021 (doc.
5), ammontava ad euro 24.245,32 (doc. 6), a fronte di un canone mensile di euro 2.131,86 (doc. 7-8); ritenuto che parte convenuta ha genericamente dedotto e non provato di aver corrisposto la somma di euro 450.000,00, sicchè difetta la prova dell'adempimento, oltre che di altri fatti impeditivi, modificativi, estintivi dell'obbligazione;
ritenuto che
l'inadempimento de quo integra ed anzi supera la gravità come enucleata dall'art. 1 comma 137 legge
124/2017 (sei canoni mensili), che può trovare applicazione nella fattispecie considerato che il cd. fatto compiuto
(ossia l'inadempimento, cfr. Cass. S.U. 2061/2021 e Tribunale
Genova, ordinanza 6713/2023) è maturato successivamente all'entrata in vigore della legge;
ritenuto, in ogni caso, che ricorrono i presupposti anche della non scarsa importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 cc, non avendo l'utilizzatore adempiuto all'obbligazione primaria ed essenziale del contratto per un periodo prolungato di tempo;
ritenuto quindi che il contratto va risolto per grave inadempimento di parte convenuta;
ritenuto, con riguardo alla domanda di rilascio dell'immobile in oggetto, che esso va ordinato entro un
3 termine che, avuto riguardo alle condizioni delle parti e alle ragioni del rilascio, va determinato in giorni 60 dalla presente sentenza;
ritenuto di dover rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 1526 c.c.: il comma 138 dell'art. 1 citato prevede un meccanismo di tutela dell'utilizzatore diverso e, comunque, anche in base all'art. 1526 c.c., non sussisterebbe il diritto alla restituzione dei canoni, poiché questo sorge dopo la restituzione del bene, così come l'equo compenso, che non è suscettibile di determinazione finché l'immobile non viene restituito. Si richiama sul punto l'orientamento della Suprema Corte il quale afferma che “Alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto” (cfr. in tal senso massima della sent.
Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9210, nonché, nuovamente, Tribunale Genova, ordinanza 6713/2023); ritenuto, infine, che parte convenuta, stante la sua soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00, stante la non determinabilità del valore della causa -valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella istruttoria e decisionale-;
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattese, così decide:
1) risolve il contratto di locazione finanziaria del
03.04.2003 afferente all'immobile sito in Comune di Genova –
Porto Antico, via del Molo 4 R int. 2, p. 1, identificato nel
N.C.E.U. del predetto Comune, sezione GEA, foglio 83, mappale
22, subalterno 26, zona censuaria 1A, categoria C/1, classe
10, consistenza 184 mq., rendita catastale Euro 3.221,45 per grave inadempimento di Controparte_1
;
[...]
2) per l'effetto, ordina a Controparte_1 il rilascio, in favore di
[...] Parte_1 quale mandataria con rappresentanza di Parte_2
dell'immobile di cui al punto 1) entro il
[...] termine di giorni 60 dalla presente decisione;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di
[...]
; Controparte_1
4) condanna Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
quale mandataria con rappresentanza di Parte_1 [...]
che liquida in euro per Parte_2
259,00 per esborsi, euro 5.261,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Genova, 08.10.2025
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
5
TRIBUNALE DI GENOVA
VI Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Addì 08.10.2025, avanti alla G.I. sono presenti:
l'avv. Porzio in sostituzione dell'avv. CASSINELLI NICOLA per parte attrice;
l'avv. GIORDO LINDA per parte convenuta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.;
l'Avv. Porzio precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc;
l'Avv. Giordo precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione, previa ammissione delle istanze istruttorie e richieste e non ammesse;
i difensori procedono alla discussione orale della causa;
La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
VI Sezione Civile
In persona della Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 7074/2022 promossa da:
quale mandataria con rappresentanza di Parte_1
; Parte_2
-avv. Nicola G. Cassinelli-
-parte attrice -
contro
; Controparte_1
-avv. GIORDO LINDA -
-parte convenuta -
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti;
ritenuto che
la domanda formulata da parte attrice di risoluzione del contratto di locazione finanziaria del
03.04.2003 e di conseguente rilascio dell'immobile sito in
Comune di Genova – Porto Antico, via del Molo 4 R int. 2, p.
1, identificato nel N.C.E.U. del predetto Comune, sezione
GEA, foglio 83, mappale 22, subalterno 26, zona censuaria 1A, categoria C/1, classe 10, consistenza 184 mq., rendita catastale Euro 3.221,45 deve essere accolta perché fondata;
ritenuto che
nell'azione di risoluzione del contratto, che ha quale elemento costitutivo fondamentale il mancato
2 adempimento, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, non potendosi addossare al creditore l'onere della prova negativa del mancato adempimento (Cass. S.U. 13533/2001); ritenuto che nel caso di specie parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio, producendo in giudizio il contratto di cui al doc. 3, documentando con esso l'esistenza delle obbligazioni assunte dall'utilizzatore, in particolare quella di pagare i canoni;
ritenuto che
la morosità alla data del 25.11.2019, antecedente alla lettera di risoluzione del 29.12.2021 (doc.
5), ammontava ad euro 24.245,32 (doc. 6), a fronte di un canone mensile di euro 2.131,86 (doc. 7-8); ritenuto che parte convenuta ha genericamente dedotto e non provato di aver corrisposto la somma di euro 450.000,00, sicchè difetta la prova dell'adempimento, oltre che di altri fatti impeditivi, modificativi, estintivi dell'obbligazione;
ritenuto che
l'inadempimento de quo integra ed anzi supera la gravità come enucleata dall'art. 1 comma 137 legge
124/2017 (sei canoni mensili), che può trovare applicazione nella fattispecie considerato che il cd. fatto compiuto
(ossia l'inadempimento, cfr. Cass. S.U. 2061/2021 e Tribunale
Genova, ordinanza 6713/2023) è maturato successivamente all'entrata in vigore della legge;
ritenuto, in ogni caso, che ricorrono i presupposti anche della non scarsa importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 cc, non avendo l'utilizzatore adempiuto all'obbligazione primaria ed essenziale del contratto per un periodo prolungato di tempo;
ritenuto quindi che il contratto va risolto per grave inadempimento di parte convenuta;
ritenuto, con riguardo alla domanda di rilascio dell'immobile in oggetto, che esso va ordinato entro un
3 termine che, avuto riguardo alle condizioni delle parti e alle ragioni del rilascio, va determinato in giorni 60 dalla presente sentenza;
ritenuto di dover rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 1526 c.c.: il comma 138 dell'art. 1 citato prevede un meccanismo di tutela dell'utilizzatore diverso e, comunque, anche in base all'art. 1526 c.c., non sussisterebbe il diritto alla restituzione dei canoni, poiché questo sorge dopo la restituzione del bene, così come l'equo compenso, che non è suscettibile di determinazione finché l'immobile non viene restituito. Si richiama sul punto l'orientamento della Suprema Corte il quale afferma che “Alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto” (cfr. in tal senso massima della sent.
Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9210, nonché, nuovamente, Tribunale Genova, ordinanza 6713/2023); ritenuto, infine, che parte convenuta, stante la sua soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00, stante la non determinabilità del valore della causa -valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella istruttoria e decisionale-;
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattese, così decide:
1) risolve il contratto di locazione finanziaria del
03.04.2003 afferente all'immobile sito in Comune di Genova –
Porto Antico, via del Molo 4 R int. 2, p. 1, identificato nel
N.C.E.U. del predetto Comune, sezione GEA, foglio 83, mappale
22, subalterno 26, zona censuaria 1A, categoria C/1, classe
10, consistenza 184 mq., rendita catastale Euro 3.221,45 per grave inadempimento di Controparte_1
;
[...]
2) per l'effetto, ordina a Controparte_1 il rilascio, in favore di
[...] Parte_1 quale mandataria con rappresentanza di Parte_2
dell'immobile di cui al punto 1) entro il
[...] termine di giorni 60 dalla presente decisione;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di
[...]
; Controparte_1
4) condanna Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
quale mandataria con rappresentanza di Parte_1 [...]
che liquida in euro per Parte_2
259,00 per esborsi, euro 5.261,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Genova, 08.10.2025
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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