Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/05/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Catania, in funzione di giudice unico, dott.ssa Agata
Maria Pia Mauceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2456/2023 R.G.;
PROMOSSA DA
con sede in via Pettinato, n. 5, Catania, P.I. in persona di Parte_1 P.IVA_1
amministratore unico e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_2
in viale XX Settembre n° 29 presso lo studio dell'avv. Andrea Scuderi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. - P.I. con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Roma - Viale Regina Margherita 125, in persona del Legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa, giusta procura alle liti conferita per CP_2
atto Notaio Dott. , Rep. n. 65404, Raccolta n. 3391, dall'Avv. Antonio Persona_1
Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Milano
Via Correggio 43;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 2023 proponeva Pt_1
opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 5916/2022 RG 15464/2022, emesso dal
Tribunale di Catania il 28 dicembre 2022 notificato in data 16 gennaio 2023 con il quale
la somma di €.24955,57 oltre interessi e spese del procedimento monitorio
[...]
liquidate; l'opponente, in particolare, lamentava di non dovere alcuna somma in forza delle fatture azionate in sede monitoria in quanto successivamente all'emissione del decreto opposto ovvero in data 13/12/2022 la società opposta aveva emesso la nota di credito n. 000422000441494 in suo favore per l'importo di €25.183,96, depositata nel relativo cassetto fiscale. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Si chiede al
Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via
preliminare negare, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
essendo l'odierna opposizione fondata su prova scritta ed essendo venuta meno la
fondatezza del credito di controparte;
- nel merito di accertare e dichiarare alla luce di
quanto dedotto in narrativa l'infondatezza delle avverse pretese per l'assoluta inesistenza
del credito vantato da e per l'effetto revocare il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 5916/2022 del Tribunale di Catania;
- in via riconvenzionale condannare il
Servizio Elettrico Nazionale al pagamento in favore di i € 228,39” Pt_1
Si costituiva l'opposta la quale eccepiva in via preliminare: mancata proposizione della domanda di conciliazione;
nel merito deduceva la infondatezza della opposizione proposta per i motivi e le conclusioni esposti in seno all'atto di costituzione cui si fa rinvio;
chiedeva pertanto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così
giudicare: In via preliminare: ● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto in
ragione di tutte le difese esposte in atti. Nel merito, in via principale: ● respingere ogni
domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le
motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il
decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non
creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di Euro 24.955,57, oltre interessi dalla Controparte_1
scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà
accertata nel corso del presente giudizio;
.”.
Veniva rigettata la richiesta di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto opposto ed assegnato termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che si concludeva con esito negativo.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 ottobre
2024 che veniva sostituita dal deposito di note scritte.
Con provvedimento del 10 ottobre 2024 sulle conclusioni delle parti poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc.
Entrambi le parti depositavano le note conclusive e le note di replica.
Va, in via preliminare, osservato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalla ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02);
Orbene, in base ai principi generali in tema di adempimento, va precisato che il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass.
3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Tanto precisato, l'unico motivo di opposizione proposto riguarda l'avvenuta comunicazione, tramite deposito nel cassetto fiscale, della nota di credito in relazione agli importi oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo quanto chiarito dalla parte procedente la nota di credito è stata effettuata soltanto ai fini fiscali e segnatamente ai fini dello scorporo dell'Iva ex Articolo 26
decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 secondo cui “1. Le
disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al
maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione
o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
2. Se un'operazione per
la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli
23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in
conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione
e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in
detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'articolo 25.(1)3. La disposizione di cui al comma 2 non puo'
essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione
imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
dell'articolo 21, comma 7.3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in
caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del
cessionario o committente:”
Orbene, non spetta a questo giudice verificare se l'ipotesi in questione potesse legittimare o meno il creditore ad emettere la nota di credito in questione ma, senza alcun dubbio, tenuto conto degli effetti propri della stessa, relativi alla variazione dell'imposta IVA, da limitare al profilo strettamente fiscale, è da escludere che in conseguenza della stessa la società opposta abbia rinunciato al proprio credito.
La società opposta ha ampiamente assolto gli oneri probatori su di essa incombenti anche in applicazione del principio di non contestazione e, pertanto, in assenza di prova di fatti estintivi ovvero, nel caso in esame, dell'avvenuto pagamento delle fatture poste a fondamento del decreto opposto, l'opposizione proposta va rigettata.
Le spese e i compensi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata;
PQM
Il Giudice designato dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, in funzione di giudice unico,
definitivamente decidendo nella causa iscritta n. 2456/2023 R.G. così statuisce:
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi in favore della società opposta che liquida in complessivi €.2900,00 per compensi,, oltre Iva Cpa
sull'imponibile, se dovuti come per legge nonché spese generali al 15%; La presente sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso il 05/05/2025
IL Giudice
Dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri