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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 981/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. TT Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 981/2025 promossa da:
Parte_1 nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.BERARDI FRANCESCA
PARTE RICORRENTE contro CP_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. ROMANO
GIAMPIERO CATALDO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 23/5/2025 Parte_1 e CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 8/8/2016, che dalla unione erano nati i figli Persona_1 e Per_2 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
a) voglia omologare la separazione personale consensuale nei termini sopra indicati e sulla base delle condizioni pattuite, con particolare riferimento al piano genitoriale allegato, che si intende integralmente richiamato e qui trascritto per relationem, ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c. e 337-ter c.c.;
b) disponga l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, come da accordi contenuti nel piano genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre e piena regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre;
c) omologhi le pattuizioni economiche contenute nel medesimo piano, ivi compreso l'assegno di mantenimento in favore dei minori, determinato in complessivi € 300,00 e con le modalità ivi precisate, da ritenersi congruo ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.;
Piano genitoriale rettificato e depositato l'11.7.2025:
PIANO GENITORIALE
L'anno 2025, il giorno 20 del mese di Maggio presso lo studio dell'Avv. Francesca Berardi, sito in
Corigliano Rossano, via Barletta n. 29
TRA
AD Rosalia, c.f.: [...], nata a [...] 1'08.03.1992 e residente in [...] (di seguito anche "madre"), assistita dall'Avv.
Giampiero Cataldo Romano;
- AR CO, c.f.: F[...], nato in [...] il [...] e residente in Corigliano Rossano alla via Monaco n. 21 (di seguito anche "padre"), assistito dall'Avv.
Francesca Berardi;
PREMESSO
- che le parti hanno contratto matrimonio religioso con effetti civili in Corigliano Calabro
108.10.2016 (registrato nel Comune di Corigliano Calabro Anno 2016 numero 30 Parte 1 Serie
Ufficio 1), optando per il regime della separazione dei beni;
- che da tale unione sono nati i seguenti figli: IU ON TT, nato il [...] a
Corigliano Calabro, e IU MA, nata il [...] a [...]; che entrambi i coniugi hanno fissato l'abitazione coniugale in Corigliano Rossano alla via
Monaco n. 21;
- che, non essendovi intenzione di ricostituire il consorzio conviviale, le parti intendono regolare e disciplinare consensualmente le condizioni relative all'affidamento, mantenimento e frequentazione dei figli minori, nel loro superiore interesse;
In conseguenza. con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue:
I. CLAUSOLE CONCORDE TRA I GENITORI
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo reciproco di rispetto, restando ciascuno libero di stabilire la propria residenza, purché ciò non pregiudichi il prioritario interesse dei figli minori.
Entrambi si impegnano a comunicare reciprocamente, con congruo preavviso, ogni variazione di residenza o domicilio.
2. È convenuto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocazione prevalente presso la madre, la quale continuerà a risiedere in
Corigliano Rossano, località Schiavonea, via Monaco n. 21. 3. Ciascun genitore assumerà, in via autonoma, le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana dei figli durante i periodi in cui essi si trovano presso di lui/lei.
4. Entrambi i genitori si obbligano ad informarsi reciprocamente circa eventuali variazioni del domicilio dei figli, nonché a fornire ogni recapito utile per la comunicazione, anche telefonica, in caso di necessità.
Ciascun genitore ha diritto di accesso diretto a tutte le informazioni rilevanti riguardanti 5.
l'istruzione, la salute e la sicurezza dei figli, ed è legittimato a interloquire con insegnanti, medici,
operatori sanitari e sociali.
6. Il genitore collocatario condividerà con l'altro tutte le informazioni rilevanti relative ai figli
(rendimento scolastico, attività extrascolastiche, relazioni, ecc.). Entrambi si impegnano a mantenere una condotta improntata alla collaborazione e al rispetto reciproco, evitando comportamenti che possano pregiudicare la serenità e il sano sviluppo psicofisico dei minori.
7. Il genitore non collocatario avrà pieno diritto di visita e frequentazione, che potrà esercitare liberamente, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici e personali dei figli. Sarà sua cura riaccompagnarli presso l'altro genitore nel rispetto degli orari convenuti, salvo diverso accordo.
8. Entrambi i genitori sono autorizzati a viaggiare con i figli nei periodi di loro spettanza, salvo che ciò contrasti con il superiore interesse dei minori. In particolare, ciascun genitore potrà trattenere i figli per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi all'anno per motivi di vacanza o viaggio, previo preavviso scritto all'altro genitore con almeno 15 giorni di anticipo e indicazione della destinazione, itinerario, mezzi di trasporto e struttura di alloggio.
9. Le decisioni concernenti attività extrascolastiche, sportive o ludiche saranno assunte di comune accordo.
adattata
10. Le decisioni di rilevanza sanitaria (visite specialistiche, terapie, interventi) saranno adottate congiuntamente. Il genitore informato della necessità di cure per i minori avvertirà immediatamente l'altro. In caso di appuntamenti programmati, il genitore organizzatore informerà
con congruo anticipo l'altro, affinché possa eventualmente partecipare.
11. Il genitore collocatario garantirà la reperibilità e l'accessibilità ai contatti telefonici con i figli durante i periodi in cui essi si trovano presso l'altro genitore.
12. Eventuali affidamenti o collocamenti temporanei dei figli presso terzi (nonni, baby-sitter, ecc.) dovranno essere previamente condivisi e approvati da entrambi i genitori, con particolare riguardo alla nonna materna, presso cui i minori potranno essere lasciati solo in presenza della madre.
13. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile pari ad € 300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre.
14. Le spese straordinarie concernenti i figli (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ludiche) saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno, previa comunicazione scritta (email o messaggio) da parte del genitore proponente, cui l'altro dovrà dare riscontro entro 5 giorni. In caso di mancato riscontro, la spesa si intenderà tacitamente autorizzata.
15. Non sarà necessaria la preventiva concertazione per le spese mediche indifferibili prescritte dal medico curante, né per le spese scolastiche ordinarie (tasse di iscrizione, mensa, trasporto,
ripetizioni). 16. Entrambi i genitori rinunciano espressamente ad apporre limitazioni ai documenti validi per l'espatrio dei figli e prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio di carta d'identità e passaporto. 17. I genitori si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso e a tutelare reciprocamente la figura genitoriale, evitando espressioni denigratorie in presenza dei figli.
CONDO TRA I CENITORI
II. CLAUSOLE OPERANTI IN CASO DI DISACCORDO TRA I GENITORI
A. In mancanza di diverso accordo, si applicheranno le seguenti condizioni minime di frequentazione: Week-end alternati: i figli trascorreranno i fine settimana in maniera alternata con ciascun genitore, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
Infrasettimanali: il padre potrà incontrare i figli il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore
19:30, compatibilmente con le attività scolastiche e/o extrascolastiche;
Vacanze natalizie e pasquali: i figli trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale e Pasqua con un genitore e il giorno festivo con l'altro. Lo stesso criterio si applicherà al 31 dicembre/1°
gennaio e al Lunedi dell'Angelo;
1:
Vacanze estive: i genitori si alterneranno nella permanenza dei figli presso ciascuno di essi per periodi continuativi e paritetici, salvo diverso accordo. Ognuno dovrà fornire all'altro gli effetti personali necessari al soggiorno dei minori;
Compleanno dei figli: ove possibile, sarà trascorso in maniera condivisa da entrambi i genitori.
B. Le spese straordinarie rientranti nella categoria "inderogabili" (chirurgiche, ortodontiche, visite specialistiche urgenti, psicoterapia prescritta, ecc.) saranno sostenute al 50% anche senza preventiva autorizzazione, purché debitamente documentate.
C. Sono considerate spese straordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Mediche: chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmacologiche (escluse da banco), terapeutiche, fisioterapiche, psicologiche, incluse le prestazioni in regime SSN con pagamento ticket;
• Scolastiche: tasse di iscrizione, corredo scolastico, mezzi di trasporto, mensa, prescuola e doposcuola, viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingua, alloggio e utenze nella sede universitaria;
• Ricreative e sportive: corsi sportivi e artistici, attrezzature, centri estivi, viaggi organizzati, ricariche telefoniche, acquisto e gestione di veicoli per minorenni (mini-car, motorino, ecc.);
• Baby-sitting e assistenza ai figli quando resa necessaria da malattia o impegni lavorativi di entrambi i genitori. D. Il padre rimarrà obbligato al versamento del contributo per il mantenimento dei figli finché gli stessi non abbiano raggiunto l'autonomia economica, anche se maggiorenni, ai sensi dell'art. 337-
septies c.c.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nato in [...] il
02/02/1984 e CP_1 nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 28 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. TT Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 981/2025 promossa da:
Parte_1 nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.BERARDI FRANCESCA
PARTE RICORRENTE contro CP_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. ROMANO
GIAMPIERO CATALDO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 23/5/2025 Parte_1 e CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 8/8/2016, che dalla unione erano nati i figli Persona_1 e Per_2 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
a) voglia omologare la separazione personale consensuale nei termini sopra indicati e sulla base delle condizioni pattuite, con particolare riferimento al piano genitoriale allegato, che si intende integralmente richiamato e qui trascritto per relationem, ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c. e 337-ter c.c.;
b) disponga l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, come da accordi contenuti nel piano genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre e piena regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre;
c) omologhi le pattuizioni economiche contenute nel medesimo piano, ivi compreso l'assegno di mantenimento in favore dei minori, determinato in complessivi € 300,00 e con le modalità ivi precisate, da ritenersi congruo ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.;
Piano genitoriale rettificato e depositato l'11.7.2025:
PIANO GENITORIALE
L'anno 2025, il giorno 20 del mese di Maggio presso lo studio dell'Avv. Francesca Berardi, sito in
Corigliano Rossano, via Barletta n. 29
TRA
AD Rosalia, c.f.: [...], nata a [...] 1'08.03.1992 e residente in [...] (di seguito anche "madre"), assistita dall'Avv.
Giampiero Cataldo Romano;
- AR CO, c.f.: F[...], nato in [...] il [...] e residente in Corigliano Rossano alla via Monaco n. 21 (di seguito anche "padre"), assistito dall'Avv.
Francesca Berardi;
PREMESSO
- che le parti hanno contratto matrimonio religioso con effetti civili in Corigliano Calabro
108.10.2016 (registrato nel Comune di Corigliano Calabro Anno 2016 numero 30 Parte 1 Serie
Ufficio 1), optando per il regime della separazione dei beni;
- che da tale unione sono nati i seguenti figli: IU ON TT, nato il [...] a
Corigliano Calabro, e IU MA, nata il [...] a [...]; che entrambi i coniugi hanno fissato l'abitazione coniugale in Corigliano Rossano alla via
Monaco n. 21;
- che, non essendovi intenzione di ricostituire il consorzio conviviale, le parti intendono regolare e disciplinare consensualmente le condizioni relative all'affidamento, mantenimento e frequentazione dei figli minori, nel loro superiore interesse;
In conseguenza. con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue:
I. CLAUSOLE CONCORDE TRA I GENITORI
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo reciproco di rispetto, restando ciascuno libero di stabilire la propria residenza, purché ciò non pregiudichi il prioritario interesse dei figli minori.
Entrambi si impegnano a comunicare reciprocamente, con congruo preavviso, ogni variazione di residenza o domicilio.
2. È convenuto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocazione prevalente presso la madre, la quale continuerà a risiedere in
Corigliano Rossano, località Schiavonea, via Monaco n. 21. 3. Ciascun genitore assumerà, in via autonoma, le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana dei figli durante i periodi in cui essi si trovano presso di lui/lei.
4. Entrambi i genitori si obbligano ad informarsi reciprocamente circa eventuali variazioni del domicilio dei figli, nonché a fornire ogni recapito utile per la comunicazione, anche telefonica, in caso di necessità.
Ciascun genitore ha diritto di accesso diretto a tutte le informazioni rilevanti riguardanti 5.
l'istruzione, la salute e la sicurezza dei figli, ed è legittimato a interloquire con insegnanti, medici,
operatori sanitari e sociali.
6. Il genitore collocatario condividerà con l'altro tutte le informazioni rilevanti relative ai figli
(rendimento scolastico, attività extrascolastiche, relazioni, ecc.). Entrambi si impegnano a mantenere una condotta improntata alla collaborazione e al rispetto reciproco, evitando comportamenti che possano pregiudicare la serenità e il sano sviluppo psicofisico dei minori.
7. Il genitore non collocatario avrà pieno diritto di visita e frequentazione, che potrà esercitare liberamente, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici e personali dei figli. Sarà sua cura riaccompagnarli presso l'altro genitore nel rispetto degli orari convenuti, salvo diverso accordo.
8. Entrambi i genitori sono autorizzati a viaggiare con i figli nei periodi di loro spettanza, salvo che ciò contrasti con il superiore interesse dei minori. In particolare, ciascun genitore potrà trattenere i figli per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi all'anno per motivi di vacanza o viaggio, previo preavviso scritto all'altro genitore con almeno 15 giorni di anticipo e indicazione della destinazione, itinerario, mezzi di trasporto e struttura di alloggio.
9. Le decisioni concernenti attività extrascolastiche, sportive o ludiche saranno assunte di comune accordo.
adattata
10. Le decisioni di rilevanza sanitaria (visite specialistiche, terapie, interventi) saranno adottate congiuntamente. Il genitore informato della necessità di cure per i minori avvertirà immediatamente l'altro. In caso di appuntamenti programmati, il genitore organizzatore informerà
con congruo anticipo l'altro, affinché possa eventualmente partecipare.
11. Il genitore collocatario garantirà la reperibilità e l'accessibilità ai contatti telefonici con i figli durante i periodi in cui essi si trovano presso l'altro genitore.
12. Eventuali affidamenti o collocamenti temporanei dei figli presso terzi (nonni, baby-sitter, ecc.) dovranno essere previamente condivisi e approvati da entrambi i genitori, con particolare riguardo alla nonna materna, presso cui i minori potranno essere lasciati solo in presenza della madre.
13. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile pari ad € 300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre.
14. Le spese straordinarie concernenti i figli (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ludiche) saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno, previa comunicazione scritta (email o messaggio) da parte del genitore proponente, cui l'altro dovrà dare riscontro entro 5 giorni. In caso di mancato riscontro, la spesa si intenderà tacitamente autorizzata.
15. Non sarà necessaria la preventiva concertazione per le spese mediche indifferibili prescritte dal medico curante, né per le spese scolastiche ordinarie (tasse di iscrizione, mensa, trasporto,
ripetizioni). 16. Entrambi i genitori rinunciano espressamente ad apporre limitazioni ai documenti validi per l'espatrio dei figli e prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio di carta d'identità e passaporto. 17. I genitori si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso e a tutelare reciprocamente la figura genitoriale, evitando espressioni denigratorie in presenza dei figli.
CONDO TRA I CENITORI
II. CLAUSOLE OPERANTI IN CASO DI DISACCORDO TRA I GENITORI
A. In mancanza di diverso accordo, si applicheranno le seguenti condizioni minime di frequentazione: Week-end alternati: i figli trascorreranno i fine settimana in maniera alternata con ciascun genitore, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
Infrasettimanali: il padre potrà incontrare i figli il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore
19:30, compatibilmente con le attività scolastiche e/o extrascolastiche;
Vacanze natalizie e pasquali: i figli trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale e Pasqua con un genitore e il giorno festivo con l'altro. Lo stesso criterio si applicherà al 31 dicembre/1°
gennaio e al Lunedi dell'Angelo;
1:
Vacanze estive: i genitori si alterneranno nella permanenza dei figli presso ciascuno di essi per periodi continuativi e paritetici, salvo diverso accordo. Ognuno dovrà fornire all'altro gli effetti personali necessari al soggiorno dei minori;
Compleanno dei figli: ove possibile, sarà trascorso in maniera condivisa da entrambi i genitori.
B. Le spese straordinarie rientranti nella categoria "inderogabili" (chirurgiche, ortodontiche, visite specialistiche urgenti, psicoterapia prescritta, ecc.) saranno sostenute al 50% anche senza preventiva autorizzazione, purché debitamente documentate.
C. Sono considerate spese straordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Mediche: chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmacologiche (escluse da banco), terapeutiche, fisioterapiche, psicologiche, incluse le prestazioni in regime SSN con pagamento ticket;
• Scolastiche: tasse di iscrizione, corredo scolastico, mezzi di trasporto, mensa, prescuola e doposcuola, viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingua, alloggio e utenze nella sede universitaria;
• Ricreative e sportive: corsi sportivi e artistici, attrezzature, centri estivi, viaggi organizzati, ricariche telefoniche, acquisto e gestione di veicoli per minorenni (mini-car, motorino, ecc.);
• Baby-sitting e assistenza ai figli quando resa necessaria da malattia o impegni lavorativi di entrambi i genitori. D. Il padre rimarrà obbligato al versamento del contributo per il mantenimento dei figli finché gli stessi non abbiano raggiunto l'autonomia economica, anche se maggiorenni, ai sensi dell'art. 337-
septies c.c.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nato in [...] il
02/02/1984 e CP_1 nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 28 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento