Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5822 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 16055/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16055/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Pezone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Viale Villa S. Maria
14;
- OPPONENTE
E
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_1
tempore, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di EZ (rep. Persona_1
42351; racc. 15678 – doc. 2) P.IV , in persona del Controparte_2 P.IV_2 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino;
- OPPOSTA
Oggetto: rapporti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la chiedeva ed otteneva l'emissione Controparte_1
del decreto ingiuntivo n. 3222/2022 nei confronti di per il pagamento di euro Parte_1
19/01/2017 – per l'importo complessivo di euro 7.747,08 da restituire mediante n. 60 rate mensili di euro 165,31 ciascuna – il cui credito veniva ceduto alla con atto di cessione del Controparte_1
12/11/2019.
proponeva opposizione al detto decreto, eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'inefficacia della cessione per difetto di notifica, nonché il difetto di legittimazione attiva della banca opposta;
eccepiva, poi, il disconoscimento della conformità della copia prodotta all'originale; nel merito, contestava infine la fondatezza della pretesa creditoria.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 3222/2022, con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
Autorizzato, poi, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 19/02/2025, mediante il deposito di sintetiche note scritte, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato a in data 25/05/2022 e l'opposizione notificata il 27/06/2022. Parte_1
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, promossa da parte opposta, conclusasi con esito negativo, come confermato da parte opponente nelle note depositate in data 13/4/2023. agiva in qualità di cessionaria del credito. Poiché tale qualità non veniva Controparte_1
contestata, non si pone alcun problema quanto alla prova del fatto costitutivo della vicenda modificativa (in senso soggettivo) del diritto controverso (Cass. Sez. U. 18 maggio 2006, n. 11650).
In assenza di ulteriori questioni preliminari di rito, nel merito l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Invero, la pretesa creditoria di parte opposta risulta, anche all'esito delle contestazioni di parte opponente, provata alla luce della documentazione versata in atti sin dalla fase monitoria.
Il contratto di finanziamento, stipulato in data 19/1/2017, regolarmente sottoscritto dal
[...]
, prevede espressamente la dichiarazione del cliente di aver ricevuto una copia del Parte_1
contratto, e, pertanto, alla luce del principio di diritto espresso dalle S.U. della Suprema Corte
(sentenza n. 898 del 2018), il contratto è senza dubbio valido. In particolare la Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per i contratti di intermediazione finanziaria, e dall'art. 117 TUB, per i contratti bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed
è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Deve, inoltre, rilevarsi che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale” (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/10/2018, n.27633).
Al pari dell'assunto per cui il disconoscimento della conformità all'originale di un documento in copia fotostatica non è foriero degli stessi effetti giuridici del disconoscimento di una sottoscrizione apposta su un documento ex art. 214 c.p.c., mediante il disconoscimento della conformità del documento al suo originale la parte esprime dei dubbi sull'esistenza nel documento prodotto di interpolazione, aggiunte o elementi che ne possano falsificare la veridicità.
È quindi compito del giudice quello di uno scrutinio preliminare sulla fondatezza e verosimiglianza di quanto allegato da colui che effettua il disconoscimento tenendo presente che il giudice si può avvalere di ogni forma di conoscenza, anche presuntiva. Infatti il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'articolo 2719 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'articolo 215 c.p.c. comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'articolo 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. tra le tante Tribunale Roma sez. XVII, 30/08/2018, n.16731).
Orbene, facendo applicazione di detti principi al caso in oggetto deve necessariamente evidenziarsi che il disconoscimento effettuato dall'opponente della conformità all'originale del contratto n. 17150317 stipulato in data 19/01/2017 risulta essere generico e non circostanziato.
Quanto alla prova dell'ammontare del credito relativamente al contratto agli atti, deve rilevarsi innanzitutto che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà arricchire il proprio corretto adempimento” (solo da ultimo con una pronuncia tralaticia, Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324).
Nel caso di specie, dunque, pienamente assolto l'onere probatorio da parte dell'opposta con il deposito del contratto e la contestazione del debito, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare il suo integrale adempimento, condotta assolutamente mancata nel corso del processo.
Per di più anche l'elenco dei movimenti contabili, con certificazione ex art. 50 TUB, depositato dalla ricorrente non è state oggetto di specifica contestazione da parte del , dovendosi sul Parte_1 punto rammentare che se è vero che “La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto bancario rende non più contestabili l'iscrizione delle singole partite ma non la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano, onde le questioni relativa all'illegittimità dell'applicazione di c.m.s. e di capitalizzazioni degli interessi passivi non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto” (cfr. tra le tante Tribunale Pescara, 31/08/2017, n. 1050 ), è pur vero che “Ove il documento prodotto in giudizio dalla banca contenga (come nel caso in esame) la indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo - in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una eventuale specifica contestazione delle singole poste dalle quali discende quel saldo - il correntista deve ritenersi onerato, nel momento in cui il documento viene portato a sua conoscenza, di provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione, con la conseguenza che ove il correntista si sia limitato ad una generica affermazione di non riconoscere valore all'estratto prodotto, come nel caso di specie, potrà essere attribuita dal giudice efficacia probatoria delle singole poste indicate come a credito della banca ed a debito del correntista” (cfr. Corte appello
Roma, sez. III, 03/08/2017, n. 5267).
Ebbene, nel caso di specie, il documento allegato dalla ricorrente fin dalla fase monitoria indica, da un lato, il conteggio delle rate scadute e non pagate, e dall'altro, gli interessi di mora applicati e le singole voci dell'elenco dei movimenti contabili non sono contestate dall'opponente.
Il credito, allora, va ritenuto integralmente provato anche nel suo ammontare.
Infondato è poi il motivo di opposizione che concerne l'asserita usurarietà degli interessi.
Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 (che in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n.
21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha neppure indicato le modalità di calcolo del TEG ed, in particolare, quali spese, commissioni ed oneri ha inserito nel TEG ai fini dell'accertamento del presunto superamento del tasso soglia.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo – prima ancora che probatorio – che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II,
11/01/2006, n. 212).
Deve, infine, rilevarsi che, nel caso in esame, in cui viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, non risultano applicate clausole vessatorie.
Orbene, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Nella fattispecie in esame – in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità
(CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/23) – la pattuizione di interessi di mora in misura pari al 12% annui non appare penalizzante rispetto al TAN pari al 9,99%, in assenza di penali connesse al ritardo dell'adempimento o alla decadenza dal beneficio del termine.
In definitiva, l'opposizione è infondata con conseguente conferma del decreto opposto n.
3222/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 3222/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
02/05/2022;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro 5.077,00 Controparte_1
per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IV e CPA come per legge
Napoli, 11/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello