Sentenza breve 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 01/06/2022, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 00929/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2022, proposto da
Hepv22 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Patruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
A.R.P.A. - Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brindisi e Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento dirigenziale n. 38 del 16 marzo 2022 della Provincia di Brindisi - Area - 4, Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente, che non ha assentito il rilascio del chiesto P.A.U.R. per la realizzazione e l’esercizio di un Impianto Agrovoltaico di potenza nominale pari a circa 2,99 MW denominato “Impianto For_01”, ricadente in zona agricola del Comune di Torchiarolo;
- delle note di A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Brindisi prot. n. 5155 del 25 gennaio 2021 e prot. n. 190 del 3 gennaio 2022;
- delle note del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia prot. n. 1242 del 12 febbraio 2021 e prot. n. 317 del 13 gennaio 2022;
- del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 1169 del 13 gennaio 2022;
- della nota del Servizio Agricoltura della Regione Puglia prot. n. 5940 del 4 febbraio 2021,
- del verbale della Conferenza di Servizi del 14 gennaio 2022 comunicato con nota prot. n. 2163 del 24 gennaio 2022 della Provincia di Brindisi - Area - 4, Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente;
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi nota prot. n. 5092 del 16 febbraio 2022, con la quale, ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, sono stati comunicati alla Società ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza inerente il prefato Impianto Agrovoltaico, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti e, in particolare: l’elaborato 4.4 Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23 marzo 2015, alla voce “Obiettivi”, nella parte in cui dispone che “Il Piano introduce il divieto di localizzazione su suolo di impianti fotovoltaici in aree agricole”, l’elaborato 4.4.1. (Paragrafi B2.2.2, B2.2.1 e B2.1.3) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.UR.P. n. 39 del 23 marzo 2015, recante “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” nella parte in cui individua tra gli obiettivi quello di “disincentivare la realizzazione a terra del fotovoltaico” ed individua zone privilegiate entro cui localizzare gli impianti fotovoltaici e nella parte in cui individua come “elemento di criticità” l’incremento di impianti fotovoltaici in area agricola e la Sezione della Scheda d’Ambito “Campagna Brindisina” del P.P.T.R. Puglia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce e di A.R.P.A. - Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 2 maggio 2022 e depositato il 4 maggio 2022 la Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento dirigenziale n. 38 del 16 marzo 2022, con cui la Provincia di Brindisi - Area - 4, Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente ha deciso che non sussistono le condizioni di compatibilità ambientale e paesaggistica per l’accoglimento dell’istanza del 6 ottobre 2020 di rilascio del provvedimento autorizzativo unico (P.A.U.R.), ex art. 27 del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un Impianto Agrovoltaico di potenza nominale pari a circa 2,99 MW denominato “Impianto For_01”, ricadente in zona agricola del Comune di Torchiarolo, le note di A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Brindisi prot. n. 5155 del 25 gennaio 2021 e prot. n. 190 del 3 gennaio 2022, le note del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia prot. n. 1242 del 12 febbraio 2021 e prot. n. 317 del 13 gennaio 2022, il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 1169 del 13 gennaio 2022, la nota del Servizio Agricoltura della Regione Puglia prot. n. 5940 del 4 febbraio 2021, il verbale della conferenza di servizi del 14 gennaio 2022 comunicato con nota prot. n. 2163 del 24 gennaio 2022 della Provincia di Brindisi - Area - 4, Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente, la determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi nota prot. n. 5092 del 16 febbraio 2022, con la quale, ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, sono stati comunicati alla Società ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza inerente il prefato impianto agrovoltaico nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti e, in particolare: l’elaborato 4.4 Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23 marzo 2015, alla voce “Obiettivi”, nella parte in cui dispone che “Il Piano introduce il divieto di localizzazione su suolo di impianti fotovoltaici in aree agricole”, l’elaborato 4.4.1. (Paragrafi B2.2.2, B2.2.1 e B2.1.3) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.UR.P. n. 39 del 23 marzo 2015, recante “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” nella parte in cui individua tra gli obiettivi quello di “disincentivare la realizzazione a terra del fotovoltaico” ed individua zone privilegiate entro cui localizzare gli impianti fotovoltaici e nella parte in cui individua come “elemento di criticità” l’incremento di impianti fotovoltaici in area agricola e la Sezione della Scheda d’Ambito “Campagna Brindisina” del P.P.T.R. Puglia, in quanto del tutto inconferente per la valutazione del progetto per cui è causa.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) travisamento ed erronea valutazione dei fatti, valutazione su Scheda d’Ambito errata rispetto alla collocazione reale dell’impianto agrovoltaico, difetto macroscopico di istruttoria, eccesso di potere, falsità dei presupposti, illegittimità manifesta, erronea e insufficiente motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, violazione degli artt. 97 e 113 Costituzione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, eccesso di potere, violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost., violazione del contraddittorio procedimentale e democratico, violazione e falsa applicazione del D.lgs n. 199/2021, violazione e falsa applicazione della Legge regione Puglia n. 51/2021, violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 65 comma 1-quinquies del D.L. 24 marzo 2012, n. 27 così come modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, istruttoria erronea e deficitaria;
3) difetto istruttorio, vizio di motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e contraddittorietà dell’agire amministrativo, violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 P.P.T.R. Regione Puglia, violazione e falsa applicazione della D.G.R. 2 agosto 2018, n. 1424, violazione e falsa applicazione della D.G.R. 15 marzo 2021, n. 400 (Politica di coesione. Programmazione operativa FESR-FSE+2021- 2027. Primi indirizzi per la Programmazione regionale e avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica);
4) violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010, eccesso e sviamento di potere, carenza istruttoria e difetto di motivazione, violazione dell’art. 97 Cost., violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003, violazione e falsa applicazione del P.N.R.R.;
5) violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria, violazione del Regolamento UE 2018/1999, violazione della Direttiva UE 2018/2001, violazione del Regolamento UE 2020/842, violazione del Regolamento UE 2021/241, violazione del Regolamento UE 2021/1119, eccesso di potere e carenza istruttoria derivanti dall’applicazione illegittima di norme anticomunitarie del P.P.T.R. Puglia, mancata valutazione della riduzione dei gas serra nell’ambito del P.A.U.R. e della valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica, violazione dei principio di precauzione e prevenzione, violazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, incompatibilità comunitaria dell’Elaborato 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia, violazione e falsa applicazione del P.N.I.E.C. e del P.N.R.R.;
6) violazione della normativa comunitaria, eccesso di potere, violazione del principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili finalizzato all’obiettivo vincolante della neutralità climatica, carenza istruttoria e motivazionale, mancata ponderazione degli interessi sensibili e primari globali e unionali, incompatibilità comunitaria dell’Elaborato 4.4 e 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia;
7) violazione della normativa comunitaria, violazione e incompatibilità con il Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 (relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento UE 2019/2088) delle Linee Guida PPTR 4.4 e 4.4.1 in relazione alle limitazione riguardanti l’installazione di impianti fotovoltaici, presupposti eurounitari della Valutazione di impatto ambientale per gli investimenti ecosostenibili e i limiti del “danno significativo”, violazione dell’art. 3, par. 3, Trattato dell’Unione Europea – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 quater del D.lgs. n. 152/2006;
8) erronea e falsa applicazione della Delibera di Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2122 e della D.D. n. 162/2014 sugli impatti cumulativi.
2. In data 9 maggio 2022 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, il Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero della Cultura.
3. Il 17 maggio 2022 si è costituita in giudizio A.R.P.A. Puglia chiedendo di “rigettare il ricorso introduttivo dell’epigrafato giudizio, nonché ogni altra domanda proposta da controparte, anche in via di sospensiva cautelare”. La stessa A.R.P.A. Puglia ha depositato in data 20 maggio 2022 memorie svolgendo ulteriormente le proprie difese.
4. In data 23 maggio 2022 la Società ricorrente ha depositato un’istanza di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata rappresentando che “la Provincia di Brindisi Area 4 - Ambiente e Mobilità Settore Ambiente, con propria successiva determinazione n. 63 del 19.5.2022, notificata alla ricorrente in data 20.5.2022, a seguito dei motivi articolati nel prefato ricorso, ha provveduto alla revoca in autotutela del proprio provvedimento finale di diniego n. 38 del 16.3.2022” e osservando che “ricorrono i presupposti affinché venga dichiarata cessata la materia del contendere, ex art. 34, comma 5, c.p.a., dovendosi procedere all’accertamento sulla fondatezza dell’originaria pretesa, con conseguente regolamento delle spese di lite in ragione della derivante soccombenza virtuale dell’Amministrazione”.
5. All’udienza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2022 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, la causa, sentite le parti, è stata introitata per la eventuale decisione nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 c.p.a..
6. Il ricorso è divenuto manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a..
6.1 E, infatti, la Provincia di Brindisi Area 4 - Ambiente e Mobilità Settore Ambiente, con la sopravvenuta determinazione n. 63 del 19 maggio 2022, notificata alla Società ricorrente in data 20 maggio 2022, ha provveduto alla revoca in autotutela con effetti ex nunc del proprio provvedimento finale di diniego n. 38 del 16 marzo 2022, oggetto di impugnazione, rappresentando la necessità di “provvedere al riesame della proposta progettuale in questione al fine di tener conto della circostanza che la stessa ricade nel Tavoliere Salentino”.
Tanto ha, all’evidenza, determinato il venir meno dell’interesse della Hepv22 S.r.l. a coltivare il presente ricorso, non essendo più la stessa concretamente lesa nella propria sfera giuridica nè in condizione di trarre alcuna concreta ed attuale utilità dal suo eventuale accoglimento.
6.2 Né sussistono i presupposti per una declaratoria di cessazione materia del contendere ex art. 34 comma 5, c.p.a. atteso che l’adozione della suddetta determinazione di revoca non implica l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale qui azionata in giudizio dalla Società ricorrente attraverso il conseguimento del bene della vita a cui la stessa aspira (id est il rilascio del titolo richiesto autorizzativo, il quale resta, per contro, subordinato all’esito positivo del riesame dell’istanza di P.A.U.R. che sarà operato dall’Amministrazione procedente).
7. Per le ragioni appena esposte il ricorso deve, dunque, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Sussistono nondimeno giustificati motivi - anche alla luce del comportamento processuale complessivo delle parti e della circostanza che la Società ricorrente ha mancato di prospettare in via amministrativa, in sede di osservazioni ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss. mm., l’erronea indicazione in seno al provvedimento impugnato della Scheda d’Ambito in cui si inserisce il terreno interessato dalla localizzazione dell’Impianto Agrovoltaico di che trattasi (circostanza poi dedotta a mezzo del primo motivo di gravame) - per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO