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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12221 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5531 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. RUSSOLILLO EVA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei
Missionari n. 11,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. GAROFALO ALESSIO presso cui elettivamente domicilia in
Giugliano in Campania, alla via Madonna del Pantano n. 72/I,
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/03/2025 , premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente a Pozzuoli, in data 01/07/2006;
1 che dal matrimonio erano nate due figlie: il 24.4.2007 maggiorenne e Persona_1
il 21.2.2013 minore;
Per_2
che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge;
chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore di € 100,00.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 09/12/2025, innanzi al giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che intendevano recepire integralmente.
Raccolte le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2 Le parti, pertanto, hanno raggiunto il seguente accordo:
“1. SULLA SEPARAZIONE
I coniugi, Sig. e Sig.ra , vivranno separati con l'obbligo del reciproco Controparte_1 Parte_1
rispetto.
Dall'unione coniugale nascevano due figlie:
- nata a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente Persona_3
autosufficiente;
- , nata a [...] il [...]. Persona_4
2. SULLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Pozzuoli (NA), alla via Raffaele Viviani n.1, di proprietà comunale, sarà assegnata alla sig.ra , perché vi risieda tenendo seco le figlie e Parte_1 Persona_3
Persona_4
3. SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE É
La figlia , come sopra indicato, è diventata, maggiorenne, ma non economicamente Persona_3
autosufficiente, nelle more del giudizio. La figlia minore, sarà affidata ad entrambi i Persona_4
genitori con responsabilità genitoriale condivisa e con collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta perle decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con ì quali la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere oggetto di confronto tra i genitori ed essere assunte di comune accordo tra gli stessi, nel rispetto del diritto di scelta della figlia;
Le decisioni inerenti alle attività extrascolastiche della figlia minore saranno assunte concordemente dai genitori, i quali si impegnano a condividere tali questioni ogni volta che si presentino, senza escludere l'altro e tenendo sempre conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3 Quando sono con la figlia minore i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, gli spostamenti in altre località e di rendersi reperibili all'altro genitore, garantendo in tal modo, quotidiani contatti.
4. SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
Il padre, sig. potrà vedere la figlia minore e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo Per_3
accordo e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita, il tutto in maniera flessibile, compatibilmente con i suoi orari di lavoro e con gli impegni della figlia:
a) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore due volte alla settimana, il martedì ed il giovedì ed a week end alternati.
In particolare, la minore stara col padre il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore
21:00. Nei week end la minore stara con il padre dalle ore 09:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica, con pernottamento presso lo stesso;
b) per le vacanze Natalizie, la minore resterà alternativamente dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore
11.00 del 25 dicembre con uno dei due genitori e dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 27 dicembre con l'altro genitore, nonché dalle ore 10.00 del 30 dicembre fino alle ore 10 del 1° gennaio con uno dei due genitori e dalle ore 11.00 del 1° gennaio alle ore 11.00 del 3 gennaio di ogni anno con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania sarà trascorso dalla minore con il genitore presso cui non ha festeggiato la Vigilia di Natale;
c) per le vacanze Pasquali, la piccola resterà dalle ore 10.00 del Sabato Santo alle ore 18.00 della
Domenica di Pasqua e dalle ore 18 alle ore 21.00 del Lunedì dell'Angelo, ora con l'uno ora con l'altro genitore;
d) Per le festività inerenti ai compleanni ed onomastici dei genitori, nonché la Festa della Mamma e quella del papà saranno trascorse rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore.
Il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore sarà trascorso alternativamente con il genitore con il quale il minore non ha festeggiato l'altra ricorrenza. Le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno vedranno alternarsi i due genitori nel tenere presso di sé la minore;
e) durante il periodo estivo il sig. potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni, Controparte_1
anche non consecutivi, e suddivisi in due settimane, l'una nel mese di luglio e l'altra nel mese di agosto
4 compatibilmente con il proprio piano - ferie che dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro il 15 giugno di ogni anno, in mancanza il sig. dovrà adeguarsi alle esigenze della sig. Per_3 Pt_1
5. ONERI DI MANTENIMENTO
Con il presente atto il sig. assume l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse;
Persona_1 Per_2
a) versando alla sig.ra , quale genitore collocatario, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo Parte_1
mensile di Euro 500/00 (Cinquecento/00) per il mantenimento delle figlie, importo che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, oltre al 100% dell'Assegno Unico che spetterà alla sig.ra in qualità di genitore collocatario (cfr. Cass. Civ. sent. 22/02/2025 n. 4672); Pt_1
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla sig.ra in caso di anticipazione, il 50 % delle Pt_1
spese straordinarie, il tutto come da protocollo di intesa fra Magistrati ed avvocati del Tribunale di
Napoli del 7.03.18;
I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
I coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.159, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio Controparte_1
dell'anno 2006) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
5 • prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Pozzuoli per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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