Art. 45. ((Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalita' stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonche' l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita'))
Versione
6 giugno 1949
6 giugno 1949
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Versione
15 luglio 1951
15 luglio 1951