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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 08/08/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1985 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1985 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 19/05/2025, da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il ia Rem ciliati in C.F._2
Fermo, via G. Leti, n. 9, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 19.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in Fermo (FM), in data 14.10.2000, con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2000, Atto n. 23, Parte I, Serie , Ufficio 1).
Hanno rappresentato altresì che dall'unione coniugale sono nati i figli in Persona_1 data 06.01.2005 e in data 07.09.2010. Persona_2
Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1 “1) I coniugi vivranno separati, ed in particolare la signora continuerà a risiedere, unitamente al Pt_2 figlio minore e, sin quando questo lo vorrà, al figlio maggiorenne presso Persona_2 Persona_1
l'immobile già adibito a residente familiare sito in Fermo, via Liguria n. 10/C, mentre il signor si Parte_1 obbliga a lasciare il predetto immobile non appena avrà reperito altra unità immobiliare ove risiedere o, comunque, entro e non oltre la data del 31.12.2025, con obbligo per entrambi di reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza.
2) Ciascun coniuge dichiara e riconosce di essere economicamente autosufficiente e di vantare redditi o comunque sostanze patrimoniali adeguati/e, come confermato dalla documentazione che si allega (doc. 4-5-6-7-
8-9-10-11) in ossequio al combinato disposto degli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 473 bis 12, comma 3 c.p.c., sicché ognuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza, dunque, vantare nei confronti dell'altro il diritto alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 156 c.c..
Salvo ed impregiudicato quanto precede, il signor si accolla, ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 agli artt. 1273 e ss. c.c., il residuo debito della signora nei confronti della Agos Ducato s.p.a. e Parte_2 sorto in forza di contratto di finanziamento dalla stessa sottoscritto per pagare il corrispettivo dell'autovettura
Golf Volkswagen, targata FC312BF di proprietà del signor il quale dichiara di ben conoscere Parte_1 detto contratto e l'obbligazione restitutoria da esso derivante ed oggetto del presente accollo (doc. 12). In particolare, i signori e convengono che il primo debba provvedere direttamente e con Parte_1 Parte_2 danaro proprio al pagamento di ciascuna delle rate restitutorie relative a detto finanziamento ad oggi ancora esistenti e sino a sua integrale estinzione, assumendo l'obbligo di porre in essere qualsiasi atto e/o attività necessario/a affinché la Banca creditrice sostituisca lui alla originaria obbligata e, dunque, liberi Parte_2 quest'ultima da qualsivoglia obbligazione.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_2 presso la madre con la quale, dunque, continuerà a risiedere, al pari del figlio maggiore finché lo Persona_1 vorrà in quanto già maggiorenne, nell'immobile già adibito a residenza familiare, sito in Fermo, via Liguria
10/C. Salvo ed impregiudicato il suo diritto di vederlo ed intrattenervisi ogni volta che vorrà previo accordo, anche solo telefonico, con la madre, il padre avrà il diritto – dovere di tenere con sé il figlio Per_2
• Ogni fine settimana, dall'orario di uscita da scuola del sabato sino alle 22,00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso la residenza di Fermo, via Liguria 10/C, salvo il diritto del signor previo Pt_1 avviso telefonico alla signora di trattenerlo con sé anche per il pernotto della domenica e riaccompagnarlo Pt_2 direttamente a scuola il lunedì mattina alle ore 07,55.
• per cinque giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie quando trascorrerà con il padre o il Natale o il Capodanno.
• per due giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, quando trascorrerà con il padre la giornata di Pasqua ad anni alterni
2 • per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
4) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo, Parte_1 Per_2 all'uopo, la somma di €. 300,00=, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e che dovrà essere versata alla signora entro il giorno 15 di ogni mese in contanti o mediante accredito Parte_2 sulla carta prepagata Postepay Evolution n. 5333.1711.9397.6731 intestata alla predetta, nonché sopportando, nella misura del 50%, le spese straordinarie che si dovessero presentare e da ritenere tali alla luce del Protocollo all'uopo in uso presso il Tribunale di Fermo, spese che, in detta misura, dovranno essere rimborsate da un coniuge all'altro entro la fine del mese a quello in cui sono state sostenute dietro richiesta, anche solo orale, ma con esibizione di relativa documentazione a sostegno. I coniugi convengono che gli importi loro spettanti a titolo di Assegno Unico per i figli debbano essere tra loro ripartiti nell'eguale misura del 50%.
5) I coniugi, per quanto occorra, si prestano vicendevole assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o per le rispettive carte di identità, valide anche per l'espatrio;
6) Le spese relative al presente procedimento e sue consequenziali, faranno carico ad entrambi i coniugi in parti uguali”.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis, 51, comma 3 c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Data la comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi Persona_2 dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, comma 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la separazione personale tra e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Fermo (FM), in data 14.10.2000;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. pone le spese di lite a carico di entrambe le parti, in pari misura, conformemente alla condizione n.6;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 17.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1985 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 19/05/2025, da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il ia Rem ciliati in C.F._2
Fermo, via G. Leti, n. 9, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 19.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in Fermo (FM), in data 14.10.2000, con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2000, Atto n. 23, Parte I, Serie , Ufficio 1).
Hanno rappresentato altresì che dall'unione coniugale sono nati i figli in Persona_1 data 06.01.2005 e in data 07.09.2010. Persona_2
Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1 “1) I coniugi vivranno separati, ed in particolare la signora continuerà a risiedere, unitamente al Pt_2 figlio minore e, sin quando questo lo vorrà, al figlio maggiorenne presso Persona_2 Persona_1
l'immobile già adibito a residente familiare sito in Fermo, via Liguria n. 10/C, mentre il signor si Parte_1 obbliga a lasciare il predetto immobile non appena avrà reperito altra unità immobiliare ove risiedere o, comunque, entro e non oltre la data del 31.12.2025, con obbligo per entrambi di reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza.
2) Ciascun coniuge dichiara e riconosce di essere economicamente autosufficiente e di vantare redditi o comunque sostanze patrimoniali adeguati/e, come confermato dalla documentazione che si allega (doc. 4-5-6-7-
8-9-10-11) in ossequio al combinato disposto degli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 473 bis 12, comma 3 c.p.c., sicché ognuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza, dunque, vantare nei confronti dell'altro il diritto alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 156 c.c..
Salvo ed impregiudicato quanto precede, il signor si accolla, ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 agli artt. 1273 e ss. c.c., il residuo debito della signora nei confronti della Agos Ducato s.p.a. e Parte_2 sorto in forza di contratto di finanziamento dalla stessa sottoscritto per pagare il corrispettivo dell'autovettura
Golf Volkswagen, targata FC312BF di proprietà del signor il quale dichiara di ben conoscere Parte_1 detto contratto e l'obbligazione restitutoria da esso derivante ed oggetto del presente accollo (doc. 12). In particolare, i signori e convengono che il primo debba provvedere direttamente e con Parte_1 Parte_2 danaro proprio al pagamento di ciascuna delle rate restitutorie relative a detto finanziamento ad oggi ancora esistenti e sino a sua integrale estinzione, assumendo l'obbligo di porre in essere qualsiasi atto e/o attività necessario/a affinché la Banca creditrice sostituisca lui alla originaria obbligata e, dunque, liberi Parte_2 quest'ultima da qualsivoglia obbligazione.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_2 presso la madre con la quale, dunque, continuerà a risiedere, al pari del figlio maggiore finché lo Persona_1 vorrà in quanto già maggiorenne, nell'immobile già adibito a residenza familiare, sito in Fermo, via Liguria
10/C. Salvo ed impregiudicato il suo diritto di vederlo ed intrattenervisi ogni volta che vorrà previo accordo, anche solo telefonico, con la madre, il padre avrà il diritto – dovere di tenere con sé il figlio Per_2
• Ogni fine settimana, dall'orario di uscita da scuola del sabato sino alle 22,00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso la residenza di Fermo, via Liguria 10/C, salvo il diritto del signor previo Pt_1 avviso telefonico alla signora di trattenerlo con sé anche per il pernotto della domenica e riaccompagnarlo Pt_2 direttamente a scuola il lunedì mattina alle ore 07,55.
• per cinque giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie quando trascorrerà con il padre o il Natale o il Capodanno.
• per due giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, quando trascorrerà con il padre la giornata di Pasqua ad anni alterni
2 • per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
4) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo, Parte_1 Per_2 all'uopo, la somma di €. 300,00=, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e che dovrà essere versata alla signora entro il giorno 15 di ogni mese in contanti o mediante accredito Parte_2 sulla carta prepagata Postepay Evolution n. 5333.1711.9397.6731 intestata alla predetta, nonché sopportando, nella misura del 50%, le spese straordinarie che si dovessero presentare e da ritenere tali alla luce del Protocollo all'uopo in uso presso il Tribunale di Fermo, spese che, in detta misura, dovranno essere rimborsate da un coniuge all'altro entro la fine del mese a quello in cui sono state sostenute dietro richiesta, anche solo orale, ma con esibizione di relativa documentazione a sostegno. I coniugi convengono che gli importi loro spettanti a titolo di Assegno Unico per i figli debbano essere tra loro ripartiti nell'eguale misura del 50%.
5) I coniugi, per quanto occorra, si prestano vicendevole assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o per le rispettive carte di identità, valide anche per l'espatrio;
6) Le spese relative al presente procedimento e sue consequenziali, faranno carico ad entrambi i coniugi in parti uguali”.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis, 51, comma 3 c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Data la comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi Persona_2 dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, comma 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la separazione personale tra e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Fermo (FM), in data 14.10.2000;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. pone le spese di lite a carico di entrambe le parti, in pari misura, conformemente alla condizione n.6;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 17.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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