Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 390/2025 R.G.A.C
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Giudice Onorario ,
a seguito di scioglimento di riserva assunta all'udienza odierna;
visti gli atti e i documenti di causa;
vista la documentazione prodotta;
vista l'opposizione dell'intimata ;
considerato che lo speciale procedimento di convalida ( nella specie, sfratto per morosità) si trasforma in giudizio di cognizione ordinaria per il solo fatto dell'opposizione ( o del suo procuratore) alla pretesa avversaria , a nulla rilevando i limiti più o meno ampi dell'opposizione (cfr. Cass. n. 295/85 ; Cass. n. 3154/91);
ritenuto quindi , che l'opposizione dell'intimata non consente la convalida e comporta la necessità di una pronuncia in merito alla richiesta , avanzata in via subordinata , di emissione dell'ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva;
rilevato , sotto tale profilo , che è in atti un contratto di locazione ad uso diverso di data 29.01.2019 e che all'art. 9 le parti hanno statuito il pagamento del canone in rate mensili pari a €. 1667,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
Rilevato altresì che in data 29.01.2025 la società locatrice notificava alla conduttrice altra intimazione di sfratto per morosità ( 168/2025
RAC) relativa ai canoni di locazione maturati e non corrisposti per i mesi di ottobre 2024 – gennaio 2025 oltre che per oneri condominiali scaduti e non pagati alla data del 30.09.2024 e che a seguito della
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Rilevato che ad oggi risultano non corrisposti i canoni di locazione per i mesi di marzo e aprile 2025;
Rilevato che in tema di locazione , ove il locatore si sia avvalso , ai sensi dell' art. 1456 c.c. della clausola risolutiva espressa, ( nella specie previsto dall'art. 30 il giudice chiamato ad accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per l'inadempimento convenzionalmente sanzionato , non è tenuto ad effettuare alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento stesso , giacchè , nel caso di specie risulta acclarata la validità della clausola risolutiva espressa , connotata da contenuto sufficientemente specifico e determinato;
Ritenuto che non vi è allo stato prova del mancato godimento dell'immobile da parte dell'intimata e che comunque la morosità è preesistente alla notifica dello sfratto e si è protratta poi per i mesi successivi;
ritenuto , pertanto, che allo stato degli atti non sussistono gravi motivi ostativi all'emanazione del richiesto provvedimento di rilascio , quantomeno all'esito di cognizione sommaria, tipica del momento , in quanto l'opposizione proposta da parte intimata non appare in grado di minare la contestata morosità e, di conseguenza , la sussistenza dell'inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni mensili;
considerati infine la natura del rapporto nonché il numero delle mensilità rimaste insolute;
letti gli artt. 665,667,426 e 447 bis c.p.c. e 56 legge 392/78;
verificato che il giudizio deve proseguire per al fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia delle locazioni;
visto l'art. 5 d.lgs 28/2010 ( come novellato dal D.L. n. 69/2013, conv. in legge n. 98/2013) e rilevato che la presente controversia rientra in ragione dell'oggetto (locazione) tra quelle per le quali è
2 previsto a pena di improcedibilità l'esperimento del procedimento di mediazione o degli analoghi procedimenti di cui all'art. 5 richiamato
( procedimento non rimesso alla disponibilità delle parti ma imposto come obbligatorio dal legislatore);
P.Q.M.
Ordina alla Ditta individuale , corrente in Olbia ( Controparte_1
( p. iva ) di rilasciare libero da CodiceFiscale_1 P.IVA_1 persone e/o cose , in favore della società Controparte_2 con sede legale a Roma in Via Mario Montefusco 4 (c.f.
[...]
), in persona dell'amministratore unico sig. P.IVA_2 CP_2
(c.f. ), l'immobile oggetto della
[...] C.F._2 locazione così composto : 1) negozio e sotto negozio al pianto terra e interrato, indicato con il n. 16, distinto nel N.C.E.U. al foglio 30, particella 9578, sub. 16, sup. catastale 197 mq;
2) box al piano interrato, indicato con il n. 4, distinto nel N.C.E.U. al foglio 30, particella 9578, sub. 94, sup. catastale 19 mq;
3) box al piano interrato, in-dicato con il n. 5, distinto nel N.C.E.U. al foglio 30, particella 9578, sub. 95, sup. catastale 19 mq;
4) portico/corte/fioriera al piano terra, distinto nel N.C.E.U. al foglio 30, particella 9578, sub. 108 ( meglio descritto in citazione e nel contratto in atti) ; fissa per l'esecuzione , comparate le opposte esigenze delle parti, non disgiunte da motivi di equità , la data del 12.05.2025 ; dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e fissa all'uopo l'udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno 16.07.2025 ore di rito, assegnando all'intimante termine perentorio sino a venti giorni prima della predetta udienza ed all'intimata termine perentorio sino a dieci giorni prima della predetta udienza per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di documenti e delle rispettive memorie integrative;
assegna alle parti il termine di 15 dal presente provvedimento per introdurre il procedimento di mediazione .
Si comunichi.
Tempio Pausania, 09/04/2025
Il giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
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