Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Causa n. R.G.A.C. 696/2025 promossa da esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio (avv. Christian Bove), nei confronti Persona_1 CP_1
Lanciano-Vasto- Chieti (avv.Ernesto Sallese),
[...]
avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.
Il giudice del lavoro designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 giugno
2025, letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze delle parti;
premesso: che la madre del piccolo , bambino di 3 anni cui il 3.10.2024 cui è stato Per_1 diagnosticato da parte del reparto di neuropsichiatria infantile di Pescara “un disturbo comunicativo-relazionale con caratteristiche di Disturbo dello Spettro Autistico” riconosciuto meritevole dell' avvio urgente dell'ADA, e per il quale l' ufficio Unità Valutazione
Multidimensionale del distretto sanitario di Francavilla al Mare con verbale dell'1.04.2005 ha prescritto “tre sedute di PSM (ndr. psicomotricità) + 1 LOG (ndr. logopedia) per un anno”, ha agito d'urgenza in questa sede chiedendo di “1. ordinare alla convenuta di Controparte_2
prendere in carico direttamente ovvero per il tramite di strutture Controparte_3
specializzate convenzionate, anche eventualmente apliandone il numero dei posti autorizzati, e praticare in suo favore il trattamento come individuato dall'Unità Valutativa Multidimensionale in atti (allo stato tre sedute di PSM (ndr. psicomotricità) + 1 LOG (ndr. logopedia) per un anno ), salvo sopravvenute mofiche, sostenendone integralmente i costi.
2. Con condanna in ogni caso alla refusione delle spese e competenze della presente procedura di cui lo scrivente procuratore si dichiara antistatario.”; che la stessa, a fondamento delle proprie domande, ha dedotto: di essersi rivolta ai centri convenzionati ed alla stessa azienda sanitaria cui aveva rappresentato l'impossibilità ad accedere alle terapie;
di aver diffidato l'8.05.2025 alla presa in carico del bambino, ma che non era stato possibile accedere alle terapie, per carenze di budget;
Cont che, instauratosi il contraddittorio, l' resistente si è costituita in giudizio e ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nel merito evidenziando l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, attesa, anche, l'esistenza di tetti di spesa e di limiti di budget previsti per le singole prestazioni nell'ambito dell'assistenza dei pazienti affetti da autismo, limiti fissati con atti amministrativi non suscettibili di disapplicazione, chiedendo di dichiarare il
che all'udienza del 3 giugno 2025 il giudice si è riservato di decidere;
rilevato: che, a norma dell'art. 700 c.p.c., costituisce requisito di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza di un “fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”; ritenuto: in via preliminare che la natura del diritto oggetto di tutela (il diritto alla salute prospettato in ricorso come richiedente un intervento in via d'urgenza), di sicura rilevanza costituzionale (sul punto si legga Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 01/08/2006) e il richiamo al consolidato indirizzo giurisprudenziale – secondo cui le controversie relative alla previdenza ed assistenza sanitaria obbligatoria (nonché alle correlate prestazioni), per rientrare tra le cause espressamente menzionate dall'art. 409 c.p.c., comma 1, sono devolute alla competenza del giudice del lavoro (cfr. sul punto tra le altre: Cass. 17 dicembre 1983, n. 7456, Cass., Sez. Un., 29 dicembre 1990 n. 12218) – consentono
Cont senz'altro di superare le eccezioni di inammissibilità formulate dall' resistente con riferimento al paventato difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
che, in particolare, “in tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell'art. 14 l. n. 328 del
2000 poiché, a seguito dell'adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di alcuna potestà autoritativa” (Cass. civ., S.U. ord. n. 20164/2020) e tali principi hanno trovato conferma anche nella pronuncia citata Cont dalla difesa della (Cass. S.U. ord. n. 1781/2022), pronuncia che ha affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella sola ipotesi in cui venga richiesto l'ampliamento di un programma di intervento terapeutico e non già nella diversa ipotesi in cui si agisca in giudizio per ottenere l'esecuzione di un programma individuale terapeutico già predisposto, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in quanto soltanto nel caso in cui si richieda una diversa modulazione del trattamento terapeutico, può dirsi implicata un'attività discrezione della P.A. relativa all'erogazione di un servizio pubblico, mentre laddove, invece, si discuta della sola attuazione di un programma terapeutico già adottato dalla P.A., viene in considerazione un diritto soggettivo del disabile, per l'attuazione del quale non è richiesto alcun esercizio di potere autoritativo da parte della
P.A); considerato: che l'art.1 secondo comma della legge 833 del 1978 prevede che “il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo
Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività”, e che “il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante: … 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica”; che ai sensi dell'art. 26 della predetta legge (“Prestazioni di riabilitazione”) “Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale”; che ai sensi dell'art. 25 del DPCM del 12.01.2017 di definizione dei nuovi L.E.A. – Livelli
Essenziali di Assistenza (“Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo”) “1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensita', complessita' e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attivita': a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
b) accoglienza;
c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multiprofessionale, in collaborazione con la famiglia;
e) visite neuropsichiatriche;
f) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17; g) colloqui psicologico-clinici; h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); i) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17; j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva
(individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida, ivi incluse le Linee guida dell' k) interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle Controparte_4
attivita' della vita quotidiana;
l) attivita' di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
m) gruppi di sostegno per i familiari;
n) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
o) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
p) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale;
q) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
r) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorita' giudiziaria minorile;
s) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbilita';
t) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuita' assistenziale dei minori in vista del passaggio all'eta' adulta…”; che con Decreto del Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 107 del 20.12.2013 (doc.
n. 14 di parte ricorrente) è stato previsto all'art. 4 (“definizione di unità di valutazione multidimensionale”) che l'unità di valutazione multidimensionale individui “le attività di cura e di risposta per autorizzare al meglio il ventaglio dell'offerta sanitaria, definendo gli obiettivi e consentendo la presa in carico e la valutazione degli esiti intermedi e finali del percorso di cura e
Contr assistenza” e che la stessa operi “in stretta collaborazione con il ricevendo da quest'ultimo tutti i casi che dovranno essere oggetto di valutazione e ritrasmettendo a sua volta al PUA gli esiti delle valutazioni, ai fini della conclusione dell'iter procedurale”; Contr che al punto 7.2 del citato decreto si legge che rientrano tra le attività collegiali della anche la “rilevazione dell'utilizzo di interventi sanitari, socio sanitari e sociali”; che l'art. 7 statuisce anche un obbligo di monitoraggio sulle attività dei PUA e delle UVM, prevedendosi che il “distretto sanitario attraverso il PUA è tenuto ad effettuare il monitoraggio costante dei suddetti esiti di valutazione UVM, in particolare procedendo alla verifica dei casi di pazienti di cui non risulti pervenuta alcuna comunicazione di presa in carico entro 30 giorni dalla data dell'autorizzazione UVM ed accertando, anche con il contatto diretto dell'interessato, i motivi che non hanno consentito la fruizione dei trattamenti” e , dunque, l'onere di giustificare la mancata tempestiva attuazione del trattamento riabilitativo autorizzato;
che l'art. 11 del medesimo decreto in tema di “adempimenti delle strutture che erogano prestazioni di riabilitazione ex art. 26 l. 833/1978” pone a carico dei “Centri di riabilitazione”
l'obbligo di notificare l'avvenuta “presa in carico globale e multidisciplinare in relazione ai bisogni Cont del paziente”, entro 24 ore al distretto di residenza del paziente e al servizio della deputato alla gestione dei rapporti con le strutture accreditate e che per i regimi non residenziali – come nel caso di specie – la presa in carico e l'inizio del trattamento devono aver inizio entro 15 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; che nell'art. 25 del DPCM del 12.01.2017 l'utilizzo dell'indicativo (“…il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensita', complessita' e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate …”) nell'ambito specifico delle attività di “j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida, ivi incluse le Linee guida dell' sia indice del chiaro tenore imperativo della Controparte_4
Cont norma in questione e della sussistenza di un obbligo, di mezzi e di risultato, posto a carico delle i assicurare alle persone affette da disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo l'accesso a trattamenti diagnostici, terapeutici ed assistenziali, anche nell'ambito di strutture residenziali o semiresidenziali, anche, eventualmente, ampliando il numero delle strutture autorizzate, esterne alla
Cont deputate alla effettiva presa in carico;
rilevato: che nel caso di specie dalla documentazione prodotta risulta che portatore Persona_2 di diagnosi di “un disturbo comunicativo-relazionale con caratteristiche di Disturbo dello Spettro
Autistico” (doc. n. 1 di parte ricorrente) e, da ultimo, portatore di “disturbo dello spettro autistico di livello 3” (relazione dell'Asl resistente del 22 maggio 2025, depositata il 23 maggio 2025) è stato autorizzato, da ultimo, dall'Unità di valutazione Multidimensionale della Asl 2 di Lanciano-Vasto-
Chieti a ricevere un trattamento consistente in “tre sedute di PSM (ndr. psicomotricità) + 1 LOG (ndr. logopedia) per un anno” (si veda il verbale di autorizzazione n. 2962 del 1 aprile 2025 al doc. n.
2 di parte ricorrente), trattamento che, a prescindere dall'inerenza o meno ad una diagnosi medicalmente accertata a definitiva di “disturbo dello spettro autistico”, è stato individuato quale prestazione di riabilitazione a fronte di un accertato disturbo in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo;
ritenuto: che del tutto ingiustificata è l'attuale mancata erogazione del trattamento terapeutico Cont autorizzato sul presupposto, evidenziato dalla resistente, che “il paziente non ha una diagnosi accertata né definitiva di disturbo dello spettro autistico, né è in possesso, come ammesso incontestatamente dagli stessi ricorrenti, di un titolo UVM valido ad attivare un ricovero riabilitativo in un Ambulatorio Dedicato Autismo (ADA)”; che non possa ritenersi sufficiente, per la compiuta realizzazione del trattamento riabilitativo
Cont prescritto, quanto dedotto dalla nella memoria di costituzione, essendo invece necessaria una effettiva e tempestiva presa in carico del minore e la effettiva somministrazione della terapia prescritta dall'UVM, così come prescritto dall'art. 25 del DPCM del 12.01.2017 (che, come visto, pone a carico del l'obbligo di “garantire ai minori con disturbi in Controparte_7
ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato”) e dall'art. 4 del decreto del commissario ad acta n.
107/2013;
Cont che alla luce delle stesse deduzioni dell' appare senz'altro fondato il diritto fatto valere dalla ricorrente di ottenere l'erogazione dei trattamenti terapeutici riconosciuti come dovuti l'1 aprile
2025, presso la di CHIETI, o presso strutture specializzate convenzionate;
CP_1
Cont che quanto alla difesa dell' secondo cui “il diritto alla salute, ancorché costituzionalmente garantito, non può essere tutelato incondizionatamente, non potendo esso sopravanzare né le indispensabili prescrizioni rilasciate dalla autorità sanitaria, nè il limite della remunerazione delle prestazioni intra budget cui le prime sono preordinate a tutelare, e ciò anche in ragione della necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse preventivate e effettivamente disponibili”, deve osservarsi come l'esistenza di tetti di spesa e budget predefiniti non possa giustificare la mancata erogazione di un trattamento urgente ed indispensabile per la cura del disabile;
che a tale riguardo del tutto condivisibile è il contenuto dell'ordinanza n. cronol. 3364/2024 del 11/10/2024 RG n. 911/2024 di questo Tribunale, secondo cui: “I limiti di spesa, infatti, non possono incidere sul diritto alla prestazione, trattandosi di diritto primario inerente al bene fondamentale della salute, garantito dalle norme costituzionali e dalle disposizioni generali dell'ordinamento sanitario.
3.3. La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che “la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone;
ma ha anche precisato (sentenze nn. 267 del
1998, 416 del 1995, 304 e 218 del 1994, 247 del 1992, 455 del 1990) che le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Ed è certamente a quest'ambito che appartiene il diritto dei cittadini in disagiate condizioni economiche, o indigenti secondo la terminologia dell'art. 32 della
Costituzione, a che siano loro assicurate cure gratuite” (Corte Costituzionale n. 309/1999 e n.
354/2008). La Corte di Cassazione, in fattispecie assimilabile alla presente, ha affermato, inoltre, il seguente condivisibile principio: “la predisposizione di un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano.
L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni. Ove si verifichi l'omissione o l' insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina od il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni. La giurisdizione in materia spetta, pertanto, al giudice ordinario, senza che il ricorrente debba esplicitamente dedurre nella sua domanda di tutela l'esistenza di un comportamento discriminatorio dell'amministrazione interessata” (Cass. civ. S.U. ord. n. 25101/2019). Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito affermando, con argomentazioni assolutamente condivisibili, quanto di seguito si riporta: “nell'ottica di un equo bilanciamento tra il diritto costituzionalmente tutelato alla salute della persona e l'interesse pubblico alla preservazione delle risorse finanziarie dello Stato, il primo non può non considerarsi preminente rispetto al secondo, il quale ha una connotazione essenzialmente economica. Sebbene, quindi, la P.A. sia titolare di un potere autorizzativo discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi richiede una prestazione al Servizio Sanitario Nazionale, sia il rapporto costi-benefici che tale richiesta comporta, nei casi in cui sia indubbia l'esistenza di una situazione di urgenza, con rischio irreversibile per la salute del cittadino, superabile solo con cure tempestive non fornite dal servizio pubblico, l'esigenza fondamentale di cure immediate, che trova la sua derivazione nella Costituzione e non in leggi ordinarie, prevale sulle esigenze economiche della P.A., alla quale, pertanto, non può riconoscersi, per la tutela di tali subordinati interessi, un potere di affievolimento della preminente posizione soggettiva individuale..” (Tribunale di Vasto, sent. n. 62/2020 del 2/3/2020).
3.4. La normativa e principi nazionali vanno poi interpretati anche alla luce della disposizioni sovranazionali e, in particolare, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre
2006 sui diritti dei disabili, ratificata dall'Italia con la l. n. 18/2009 e dall'Unione Europea con decisione 2010/48/CE. La citata Convenzione ONU, pienamente efficace ed operativa nel nostro ordinamento, stabilisce l'obbligo degli Stati di adottare ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini (cfr. art. 7 Bambini con disabilità). In particolare, con riferimento al profilo della tutela della salute in tale ambito, la Convenzione sancisce il diritto delle persone con disabilità di godere del più ampio standard conseguibile di salute (cfr. art. 25 Salute) e, al contempo, pone l'obbligo in capo agli Stati parti diadottare tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. Quindi, la ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale induce a ritenere che, nel necessario bilanciamento di interessi aventi copertura costituzionale, dovrà essere assicurato prioritario rilievo al superiore interesse del bambino disabile (cfr. art. 7
Convenzione Onu, comma 2, art. 32 Cost.)”; che, in particolare, la deduzione secondo la quale “… la non è affatto rimasta Pt_2
totalmente inerte né ha negato la presa in carico rispetto alla complessiva necessità assistenziale emersa dalla valutazione clinica dell'UVM …” è sconfessata dalla circostanza, pacifica, della mancata attuazione del trattamento prescritto l'1.4.2025, nonostante la sussistenza di un obbligo di
“monitoraggio costante” degli esisti di valutazione UVM, e di procedere “alla verifica dei casi di pazienti di cui non risulti pervenuta alcuna comunicazione di presa in carico entro 30 giorni dalla data dell'autorizzazione UVM” e all'accertamento “anche con il contatto diretto dell'interessato” dei
“i motivi che non hanno consentito la fruizione dei trattamenti” (sul cui adempimento nulla è stato neppure dedotto da parte resistente) e nonostante la previsione da parte dell'art. 11 del Decreto del
Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 107 del 20.12.2013 di un preciso obbligo dei “Centri di riabilitazione” di presa in carico e di inizio del trattamento entro 15 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; che la natura del diritto oggetto di tutela, di sicura rilevanza costituzionale, la tenera età del minore e la necessità di garantire allo stesso una piena integrazione nel contesto sociale ed il costo delle cure rendono evidente la sussistenza nel caso di specie del requisito del periculum in mora e la necessità che il trattamento riabilitativo, autorizzato in data 1.4.2025 (ormai oltre due mesi fa), venga Cont reso o direttamente da parte della predetta o attraverso strutture specializzate con la stessa convenzionate (tanto più che, come rappresentato anche nella relazione rilasciata da ultimo dal reparto di neuropsichiatria infantile di Atessa il livello di autismo viene indicato come “alto” e il minore ha un fratello affetto da disturbo autistico); che, sulla scorta di tali essenziali considerazioni, il ricorso può essere accolto, con la
Cont conseguente condanna, in via provvisoria e d'urgenza, dell' resistente a prendere in carico il minore consentendogli di fruire delle “tre sedute di PSM (ndr. psicomotricità) + 1 Controparte_3
LOG (ndr. logopedia) per un anno” direttamente ovvero per il tramite di strutture specializzate convenzionate, anche eventualmente ampliando il numero dei posti autorizzati, e comunque sostenendone integralmente i costi;
che, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste interamente a carico
Cont dell' convenuta e liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n.
55/14 (procedimenti cautelari-scaglione da € da € 26.000,01 a € 52.000,00-valore medio con riduzione del 50%- espunta la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento);
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la a consentire Controparte_8 alla ricorrente di fruire per il minore delle “tre sedute di PSM (ndr. psicomotricità) Controparte_3
+ 1 LOG (ndr. logopedia) per un anno” direttamente ovvero per il tramite di strutture specializzate convenzionate, anche eventualmente ampliando il numero dei posti autorizzati, e comunque sostenendone integralmente i costi;
condanna la al pagamento Controparte_8 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, euro 43,00 per esborsi, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.
Chieti, 3 giugno 2025
Il giudice
Dott.ssa Laura Ciarcia