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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del lavoro d.ssa Laura Scarlatelli ha pronunciato nella causa n.1040/23 RG, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 23.12.24, la seguente
SENTENZA
TRA
VA ON da avv.ti V. Iacovino, S. Iafigliola e A. Rubino
ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., difeso da avv.ti A.
Testa e U. Nucciarone
resistente
Oggetto: indebito
Conclusioni delle parti: come da note
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 cpc del 5.7.2017 il ricorrente adiva il GL del Tribunale di Bologna evocando in giudizio la società Compagnia del Gusto Srl al fine di veder accertata e dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della predetta società con decorrenza dal 13 marzo 2016; il giudizio era definito con sentenza di rigetto n.743/2018 impugnata dal ricorrente in data
6.3.2019; la Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 94/2022 del
10.2.2022 (pubblicata il successivo 15.2.2022) riformava la sentenza di primo grado dichiarando la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la società
Compagnia del Gusto srl con decorrenza dal 13.3.2016 condannando la datrice alla riammissione in servizio del ricorrente con pagina 1 di 5 inquadramento al terzo livello ex CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, a corrispondergli euro 23.007,24 a titolo di indennità omnicomprensiva ex art. 32 l. 183/10 ed euro 19.191,63 a titolo di differenze retributive.
In ambedue i gradi del giudizio la Compagnia del Gusto era dichiarata contumace.
Attivandosi per notificare la sentenza il ricorrente veniva a conoscenza che, nelle more del giudizio di secondo grado, la predetta società era stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal
Tribunale di Bologna il 18.6.2021 con fissazione dell'udienza per l'esame dello stato passivo al 26.10.2021, per cui la sentenza era divenuta inopponibile alla massa.
In questa sede il ricorrente impugna le richieste dell'Inps del
27.12.2022 con le quali è stata richiesta la restituzione dell'indennità di disoccupazione NASPI percepita nel periodo dal
13.3.2016 al 22.3.2018 eccependo:
-che la sentenza emessa dalla Corte di Appello era nulla per il precedente fallimento della resistente;
-che non sarebbe stata possibile comunque l'effettiva reintegra essendo la società inattiva dal 2018 (attività è cessata il
31.1.2018);
-di non aver avanzato alcuna richiesta al Fallimento atteso che l'udienza per l'esame dello stato passivo era fissata al 26.10.21, quindi prima che avesse conoscenza dell'intervenuto fallimento;
-di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dalla curatela.
L'Inps replica:
-che la sentenza della Corte di Appello, in difetto di interruzione,
è titolo esecutivo perfettamente idoneo a consentire al ricorrente di far valere i propri crediti retributivi nei confronti della procedura concorsuale;
-che non era dato sapere se il ricorrente avesse agito nei confronti della procedura fallimentare per la reintegrazione qualora vi fosse o vi fosse stato l'esercizio provvisorio dell'attività dell'impresa;
pagina 2 di 5 -che riconoscendo al lavoratore anche il diritto alla NASPI si ammetterebbe per lo stesso periodo la fruizione di due prestazioni incompatibili.
********
La domanda è fondata.
Secondo i principi affermati dalla S.C. (cfr. nn.28295(17, 30553/22,
24950/21 ex plurimis) affinchè la percezione della indennità di disoccupazione possa dirsi indebita con conseguente legittima richiesta da parte dell'Inps di restituzione non è sufficiente la presenza di un titolo giudiziale che consenta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma è necessario che tale ricostituzione del rapporto di lavoro sia reale ed effettiva, in difetto permanendo la condizione di involontaria disoccupazione che giustifica la percezione della indennità .
Nello specifico la S.C. (cfr. motivazione della sentenza n.28295/19) ha precisato:
-che la l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è
l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive
-che l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento
-che solo dopo la dichiarazione di illegittimità del licenziamento ed il ripristino del rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione possono essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti,
-che non è sufficiente la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva pagina 3 di 5 attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege
-che neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole (la causa della disoccupazione resta l'atto risolutivo del rapporto, non la mancata strenua opposizione ad esso).
Nel caso di specie è incontestato il dato della mancata reintegrazione del VA nel posto di lavoro essendo medio tempore intervenuto il fallimento della società e la definitiva cessazione di ogni attività della società nel 2018.
Né rileva quanto eccepito dall'Inps in ordine alla mancata insinuazione del VA nello stato passivo per diversi ordini di ragione: non rileva comunque l'inerzia del lavoratore (come sopra richiamato), il termine per la presentazione delle domande di insinuazione nello stato passivo è scaduto in epoca anteriore alla pronuncia della Corte di Appello di Bologna (del 2022), la Cassazione in caso analogo (n.24950/21 in cui vi era stata sentenza di reintegrazione non eseguita per intervenuto fallimento della datrice) ha escluso il diritto dell'Inps alla restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione nonostante il lavoratore si fosse già insinuato al passivo (senza essere soddisfatto) affermando che la permanenza dello stato di disoccupazione a seguito della mancanza in fatto della reintegra giustificava la ritenzione delle somme in capo al lavoratore.
Ne consegue l'illegittimità delle richieste avanzate dall'Inps di restituzione delle somme percepite dal VA a titolo di Naspi nel periodo dal 13.3.2016 al 22.3.2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la richiesta di restituzione avanzata dall'Inps per la Naspi percepita dal ricorrente dal 13.3.16 al 22.3.18; condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 1.865,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% ed euro 43,00 per spese con distrazione.
Campobasso 2.1.25 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
pagina 5 di 5
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del lavoro d.ssa Laura Scarlatelli ha pronunciato nella causa n.1040/23 RG, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 23.12.24, la seguente
SENTENZA
TRA
VA ON da avv.ti V. Iacovino, S. Iafigliola e A. Rubino
ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., difeso da avv.ti A.
Testa e U. Nucciarone
resistente
Oggetto: indebito
Conclusioni delle parti: come da note
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 cpc del 5.7.2017 il ricorrente adiva il GL del Tribunale di Bologna evocando in giudizio la società Compagnia del Gusto Srl al fine di veder accertata e dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della predetta società con decorrenza dal 13 marzo 2016; il giudizio era definito con sentenza di rigetto n.743/2018 impugnata dal ricorrente in data
6.3.2019; la Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 94/2022 del
10.2.2022 (pubblicata il successivo 15.2.2022) riformava la sentenza di primo grado dichiarando la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la società
Compagnia del Gusto srl con decorrenza dal 13.3.2016 condannando la datrice alla riammissione in servizio del ricorrente con pagina 1 di 5 inquadramento al terzo livello ex CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, a corrispondergli euro 23.007,24 a titolo di indennità omnicomprensiva ex art. 32 l. 183/10 ed euro 19.191,63 a titolo di differenze retributive.
In ambedue i gradi del giudizio la Compagnia del Gusto era dichiarata contumace.
Attivandosi per notificare la sentenza il ricorrente veniva a conoscenza che, nelle more del giudizio di secondo grado, la predetta società era stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal
Tribunale di Bologna il 18.6.2021 con fissazione dell'udienza per l'esame dello stato passivo al 26.10.2021, per cui la sentenza era divenuta inopponibile alla massa.
In questa sede il ricorrente impugna le richieste dell'Inps del
27.12.2022 con le quali è stata richiesta la restituzione dell'indennità di disoccupazione NASPI percepita nel periodo dal
13.3.2016 al 22.3.2018 eccependo:
-che la sentenza emessa dalla Corte di Appello era nulla per il precedente fallimento della resistente;
-che non sarebbe stata possibile comunque l'effettiva reintegra essendo la società inattiva dal 2018 (attività è cessata il
31.1.2018);
-di non aver avanzato alcuna richiesta al Fallimento atteso che l'udienza per l'esame dello stato passivo era fissata al 26.10.21, quindi prima che avesse conoscenza dell'intervenuto fallimento;
-di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dalla curatela.
L'Inps replica:
-che la sentenza della Corte di Appello, in difetto di interruzione,
è titolo esecutivo perfettamente idoneo a consentire al ricorrente di far valere i propri crediti retributivi nei confronti della procedura concorsuale;
-che non era dato sapere se il ricorrente avesse agito nei confronti della procedura fallimentare per la reintegrazione qualora vi fosse o vi fosse stato l'esercizio provvisorio dell'attività dell'impresa;
pagina 2 di 5 -che riconoscendo al lavoratore anche il diritto alla NASPI si ammetterebbe per lo stesso periodo la fruizione di due prestazioni incompatibili.
********
La domanda è fondata.
Secondo i principi affermati dalla S.C. (cfr. nn.28295(17, 30553/22,
24950/21 ex plurimis) affinchè la percezione della indennità di disoccupazione possa dirsi indebita con conseguente legittima richiesta da parte dell'Inps di restituzione non è sufficiente la presenza di un titolo giudiziale che consenta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma è necessario che tale ricostituzione del rapporto di lavoro sia reale ed effettiva, in difetto permanendo la condizione di involontaria disoccupazione che giustifica la percezione della indennità .
Nello specifico la S.C. (cfr. motivazione della sentenza n.28295/19) ha precisato:
-che la l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è
l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive
-che l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento
-che solo dopo la dichiarazione di illegittimità del licenziamento ed il ripristino del rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione possono essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti,
-che non è sufficiente la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva pagina 3 di 5 attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege
-che neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole (la causa della disoccupazione resta l'atto risolutivo del rapporto, non la mancata strenua opposizione ad esso).
Nel caso di specie è incontestato il dato della mancata reintegrazione del VA nel posto di lavoro essendo medio tempore intervenuto il fallimento della società e la definitiva cessazione di ogni attività della società nel 2018.
Né rileva quanto eccepito dall'Inps in ordine alla mancata insinuazione del VA nello stato passivo per diversi ordini di ragione: non rileva comunque l'inerzia del lavoratore (come sopra richiamato), il termine per la presentazione delle domande di insinuazione nello stato passivo è scaduto in epoca anteriore alla pronuncia della Corte di Appello di Bologna (del 2022), la Cassazione in caso analogo (n.24950/21 in cui vi era stata sentenza di reintegrazione non eseguita per intervenuto fallimento della datrice) ha escluso il diritto dell'Inps alla restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione nonostante il lavoratore si fosse già insinuato al passivo (senza essere soddisfatto) affermando che la permanenza dello stato di disoccupazione a seguito della mancanza in fatto della reintegra giustificava la ritenzione delle somme in capo al lavoratore.
Ne consegue l'illegittimità delle richieste avanzate dall'Inps di restituzione delle somme percepite dal VA a titolo di Naspi nel periodo dal 13.3.2016 al 22.3.2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la richiesta di restituzione avanzata dall'Inps per la Naspi percepita dal ricorrente dal 13.3.16 al 22.3.18; condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 1.865,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% ed euro 43,00 per spese con distrazione.
Campobasso 2.1.25 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
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