Decreto cautelare 28 ottobre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2025
Decreto cautelare 26 maggio 2025
Ordinanza cautelare 24 giugno 2025
Parere definitivo 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01574/2025REG.PROV.COLL.
N. 00848/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 38 e 60 del cod. proc. amm., sul ricorso in appello numero di registro generale 848 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Chieti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 340 del 18 novembre 2024, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per l’appellante l’avvocato Michele Maiellaro;
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Chieti in ragione della rilevata pericolosità sociale e delle condanne riportate dallo stesso per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
2. Il Tar di Pescara, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 340 del 2024), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
3. Contro la suddetta decisione il signor -OMISSIS-ha proposto appello, corredato da una domanda cautelare, sostenendo in particolare che:
i) la sentenza impugnata è stata assunta dal Tar in forma semplificata all’esito dell’esame della domanda cautelare senza il prescritto avviso al ricorrente;
ii) il provvedimento di diniego impugnato sarebbe stato adottato senza una preventiva comunicazione delle ragioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno e dunque in violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
4. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Chieti si sono costituiti per resistere in giudizio il
5. La causa è stata chiamata nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 per la discussione della istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
5.1. Nel corso della stessa camera di consiglio, il Collegio ha avvisato le parti presenti, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., della possibile decisione del ricorso in forma semplificata.
6. L’appello è fondato per l’evidente ed assorbente ragione di seguito indicata.
7. Merita accoglimento il primo motivo d’appello, con il quale è dedotta la violazione del contraddittorio nell’ambito del giudizio di primo grado, per mancato avviso alle parti costituite, della possibilità di definire la sentenza in forma semplificata, all’udienza fissata per la decisione sull’istanza cautelare.
7.1. Secondo un consolidato orientamento (cfr., ex multis , Consiglio di Stato: Sez. V, 24 marzo 2022, n. 2163; Sez. VI, 20 aprile 2018 n. 2405; Sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7201), ai fini della validità della sentenza in forma semplificata è necessario che il Collegio, oltre alla previa verifica della regolarità del contraddittorio e della completezza dell’istruttoria, abbia puntualmente informato le parti costituite – e presenti all’udienza in camera di consiglio – della possibilità di adottare un tale tipo di pronuncia.
7.2. In esito all’esame del verbale d’udienza del 15 novembre 2024 rinvenibile sulla piattaforma del sistema informatico della giustizia amministrativa, deve escludersi che, nel caso qui esaminato, le regole processuali sopra enunciate abbiano trovato applicazione, in quanto nel verbale manca qualsiasi attestazione relativa all’avvenuta audizione delle parti costituite e comparse in ordine alla possibilità di una definizione della causa in forma semplificata, essendovi riportata unicamente la frase “ Il Collegio, sentita la parte, manda la causa in decisione ”.
7.3. Non rilevano le formule utilizzate nella stesura della sentenza che possono essere frutto di un incolpevole errore materiale. Quel che rileva è il verbale di udienza, che è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2009, n. 440; Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3162; id., 7 febbraio 2011, n. 815), nonché la forma di sentenza della decisione impugnata.
8. A fronte del rilevato difetto di procedura per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della ricorrente in primo grado, a norma dell’art. 105, comma 1, c.p.a., s’impone l’annullamento della gravata sentenza con rinvio al primo giudice. Vista la natura pregiudiziale di tale statuizione in rito, resta impedito l’ingresso delle questioni di merito dedotte con gli altri motivi di gravame.
9. Tenuto conto delle ragioni d’annullamento della sentenza, si ravvisano i presupposti per dichiarare le spese del grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 848 del 2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado e rinvia la controversia al primo giudice.
Dichiara le spese del grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.