Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 27602/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27602/2022 RGAC e vertente
TRA
Via T'LB 30, in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato in alla Via Chiatamone 6 presso l'avv. Ernesto Sparano, Pt_1 dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in al Controparte_1 Pt_1
Palazzo San Giacomo presso l'avv. Irene Iacovella, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura generale alle liti rilasciata in data 15/9/2022 in per notaio Pt_1
rep. 22594 Persona_1
CONVENUTO
Oggetto: Accertamento negativo della proprietà
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
pagina 1 di 5
chiedendo di dichiarare che il Condominio attore non era proprietario Controparte_1 del Complesso Monumentale di T'LB, e condannare il convenuto a CP_1 restituire allo stesso Condominio la somma di euro 7820 spesa per ottemperare ad un'ordinanza di messa in sicurezza di T'LB emessa dall'ente in data 11/7/2022, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite;
si è costituito il convenuto CP_1 chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. ; ora la causa va decisa. Persona_2
Con provvedimento dell'11/7/2022 il ha diffidato il proprietario e/o Controparte_1 gli aventi titolo del giardino pensile soprastante l'arco denominato T'LB, e l'amministratore del Condominio di Via T'LB 30, ad eliminare ad horas il pericolo di caduta calcinacci dall'intradosso della volta del predetto arco, in corrispondenza del civico 33, nonché verificare se le opere provvisionali di messa in sicurezza già predisposte in passato, fossero ancora in grado di salvaguardare l'incolumità dei pedoni dal pericolo di crollo di materiale dalla volta. Il Condominio in Via T'LB Pt_1
30, deduce di avere fatto eseguire da una ditta da esso incaricata, nell'agosto 2022, i lavori di messa in sicurezza della volta dell'arco di T'LB, e di avere trasmesso al in data 20/8/2022 il certificato di eliminato pericolo;
di avere in tal Controparte_1 modo ottemperato all'ordinanza del predetto ente, essendovi tenuto;
ma deduce altresì di non essere proprietario di T'LB, e chiede che lo si accerti in questa sede, avendo interesse a non essere più destinatario di ordinanze come quella di cui si è detto;
inoltre chiede di essere risarcito del danno procuratogli dal per essere stato costretto a CP_1 mettere in sicurezza un bene che non appartiene al , danni pari alla somma Parte_1 spesa per i lavori, ossia euro 7.820 oltre interessi. Il CTU ha accertato che il complesso monumentale di T'LB, dal punto di vista strutturale non fa parte dell'edificio gestito dal Condominio di Via T'LB 30; che il complesso monumentale di T'LB non è incluso nella particella catastale cui appartiene il Condominio di Via T'LB 30; che non esistono titoli comprovanti la proprietà del complesso monumentale di T'LB; che T'LB è sovrastata da un giardino pensile, posseduto da , e da un terrazzo posseduto dai signori ma i Controparte_2 Controparte_3 predetti soggetti non risultano proprietari dei beni da loro posseduti;
che il giardino pensile ed il terrazzo sovrastanti il complesso monumentale di T'LB non esercitano funzioni di copertura su porzioni dell'edificio di Via T'LB 30, ma vi si può accedere solo da tale edificio;
il CTU ha anche risposto compiutamente alle osservazioni dei CC.TT. delle parti. Alla luce delle risposte del CTU ai quesiti a lui posti, si può dire che, come dedotto dalla parte attrice, il complesso monumentale di T'LB non appartiene al T'LB 30; Parte_2 nella propria comparsa conclusionale l'ente convenuto non contesta tale conclusione, rilevando solo che, poiché non è dato attribuire la proprietà del bene ad alcun soggetto, sembrerebbe che lo stesso debba appartenere al patrimonio dello Stato, ai sensi dell'art. 827 cc. Nel prosieguo della conclusionale, l'ente convenuto nega di avere mai emesso pagina 2 di 5 la diffida ad nei confronti del Condominio di Via T'LB 30, e di averla invece CP_4 emessa nei confronti del “con preghiera, all'Amministratore Controparte_5 del Condominio di T'LB 30, di voler fornire il contatto del condomino proprietario del giardino pensile sovrastante l'arco, individuato, poi, nella Sig. negli anni già destinataria di numerose CP_2 diffide mai ottemperate.”; non è così, basta leggere la diffida datata 11/7/2022 per vedere che fu proprio al Condominio di Via T'LB 30 che venne ordinato di mettere in sicurezza il complesso monumentale di T'LB. Tuttavia, nell'ulteriore prosieguo della comparsa conclusionale del si sostiene Controparte_1 che legittimamente fu ordinato al attore di mettere in sicurezza il complesso Parte_1 monumentale - in quanto il CTU ha accertato che al giardino pensile ed al terrazzo soprastanti il complesso monumentale di T'LB si accede da due unità immobiliari facenti parte del attore, il che dimostrerebbe “il reale coinvolgimento del Parte_1 istante nella vicenda in parola”; ed anche se il CTU ha accertato che i condomini Parte_1 che possiedono giardino pensile e terrazzo soprastanti T'LB non sono di proprietà dei condomini di Via T'LB 30 che li possiedono, “usufruendo della porzione di edificio sovrastante l'arco, con ragionevole probabilità l'uso prolungato nel tempo delle “strutture abitative” collegate agli appartamenti che insistono sullo stesso, ha costituito la principale causa dei riscontrati cedimenti, talché le spese sostenute dal Condominio di T'LB 30 per la messa in sicurezza della zona non potranno che essere oggetto di un azione di rivalsa nei confronti dei condomini responsabili, e non certo dell'Amministrazione Comunale, intervenuta esclusivamente ad emettere i provvedimenti previsti dalla legge a tutela della “pubblica e privata incolumità”.”. Contrariamente a quanto argomenta l'ente convenuto, quand'anche giardino pensile e terrazzo soprastanti il complesso monumentale di T'LB appartenessero ai condòmini e CP_2
non per questo farebbero rientrare in alcun modo il complesso Controparte_3 monumentale nella gestione di Via T'LB 30: si tratta di due superfetazioni esterne rispetto all'edificio gestito dal Condominio attore, e in nessun modo tramite tali superfetazioni il complesso monumentale di T'LB potrebbe divenire parte comune dell'edificio di Via T'LB 30 – cui è strutturalmente estraneo, come accertato dal CTU;
eventualmente, si determinerebbe una comunione tra i proprietari di giardino pensile e terrazzo, e proprietario del complesso monumentale, sul quale si appoggiano. In ogni caso, come visto, non risulta nemmeno che i sigg.ri e CP_2 Controparte_3 siano proprietari dei beni soprastanti il complesso monumentale di T'LB; e quand'anche dovesse risultare che l'uso che costoro hanno fatto dei beni in questione abbia provocato i cedimenti che resero necessario effettuare i lavori di messa in sicurezza di T'LB, ne risponderebbero solo loro, in quanto avrebbero agito non quali condomini dell'edificio di Via T'LB 30 (non essendo coinvolte parti comuni dell'edificio da tale uso), bensì solo quali proprietari esclusivi dei loro appartamenti. Non risulta che il attore sia coinvolto nell'uso del giardino pensile e del Parte_1 terrazzo in questione, e non risulta nemmeno, in verità, che l'uso che ne possono aver fatto i signori e abbia provocato i cedimenti che resero CP_2 Controparte_3 necessaria la messa in sicurezza – ma se ciò venisse dimostrato, il dovrebbe CP_1 agire esclusivamente nei confronti di costoro. Nell'ultima parte della comparsa conclusionale il convenuto “ribadisce, inoltre, che al netto delle strutture che sovrastano CP_1
pagina 3 di 5 la volta, la parte sottostante della stessa, su cui insistono le citate unità abitative private, in quanto struttura portante (e quindi ascrivibile alla stessa categoria dei muri maestri, dei pilastri, delle travi portanti, ecc. di cui all'art.1117 c.c.) è pur sempre oggetto di proprietà comune del Condominio di Via T'LB, e che, pertanto, anche da questo punto di vista lo stesso risulta coinvolto nella conservazione e/o manutenzione del complesso monumentale in parola.”. Contrariamente a tale asserzione il CTU ha dimostrato, come già detto, che il complesso monumentale di T'LB, dal punto di vista strutturale non fa parte dell'edificio gestito dal Condominio di Via T'LB 30. Sul punto, il CTP di parte convenuta ha osservato alla relazione peritale:
“si fa osservare che la circolarità di gran parte del terrazzo e del giardino pensile in argomento fanno ritenere che parte della struttura della volta di T'LB sia annegata anche nelle murature portanti del Condominio di via T'LB 30. Pertanto, come il , per la parte Controparte_5 costituente l'ingresso-androne, comprende parte della struttura monumentale di via T'LB, anche il Condominio di via T'LB 30, per la parte immediatamente prospiciente il terrazzo (cantonale), comprende parte delle struttura monumentale di T'LB …Pertanto, è parere dello scrivente che le strutture del complesso monumentale di T'LB (in quanto derivante dal vecchio torrione ivi presente come storicamente noto) non siano del tutto avulse dal corpo di fabbrica del
[...]
.”; e il CTU ha risposto chiaramente: “dalle foto n. 13 e n. 14 del rilievo Parte_3 fotografico (allegato n. 1) si evince che il piedritto di T'LB è in aderenza al paramento di facciata del , ed in particolare dalla foto n. 13, si nota che la facciata del Parte_4
tanto in basso che in alto è continua e giace sullo stesso piano verticale, senza Parte_1 interruzione per elementi strutturali a sostegno di T'LB “; ciò significa, come sopra evidenziato, che le strutture del Condominio di Via T'LB 30 ed il complesso monumentale di T'LB sono distinte. In definitiva, quindi, va dichiarato nei confronti del che il Controparte_1
Condominio in Via T'LB 30 non è proprietario o comproprietario del Pt_1 complesso monumentale di T'LB: il Condominio attore ha interesse a tale pronuncia, perché il lo ha diffidato ad horas a compiere opere urgenti sul CP_1 predetto complesso monumentale, sul presupposto che il distacco di materiale dall'intradosso della volta di T'LB fosse stato causato dal giardino pensile soprastante, e che detto giardino pensile appartenesse al attore. Va anche Parte_1 accolta la domanda di condannare l'ente convenuto a restituire al attore la Parte_1 somma di euro 7820 (oltre interessi) spesa per ottemperare all'ordinanza di messa in sicurezza di T'LB – somma che il è stato obbligato a spendere, anche Parte_1 se non ne era tenuto. Su questo punto, ossia sul risarcimento dovuto dal per CP_1 avere costretto il Condominio ad eseguire lavori che non spettavano ad esso, vi è la giurisdizione ordinaria – per le stesse ragioni per le quali Cass. SU 20115/2024 ha stabilito che spetta all'AGO decidere sulla richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di un sindaco che abbia tardato nell'adottare un provvedimento ampliativo della sfera giuridico patrimoniale dell'interessato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 27602/2022 rgac vertente tra: Via T'LB 30, attore;
e convenuto;
Parte_2 Controparte_1 così provvede: 1) Dichiara che il complesso monumentale di T'LB non appartiene al in Via T'LB 30; Parte_1 Pt_1
2) Condanna il a pagare al Via Controparte_1 Parte_1
T'LB 30 la somma di euro 7820, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna il a rimborsare al attore le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi € 7600 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 10/3/2025 Il Giudice
pagina 5 di 5