Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4717/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4717/2024, promossa con ricorso depositato il 12/11/2024 da:
1) Parte_1
Nata a GL il 24.06.1973
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in[...]
con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio
e
2) Parte_2
Nato a GL (Va) il 06.03.1976
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in[...]
con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in EN MO (Va), in data 7 settembre 2007
(anno 2007 atto n. 14 parte II serie A )
regime patrimoniale: comunione dei beni con i seguenti figli:
nato l'[...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 4
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i coniugi concordano nell'affidamento condiviso di , con collocamento Per_1
prevalente presso la mamma alla quale viene assegnata la casa coniugale, sita in
Leggiuno (VA), Via Privata Costantini n. 7, di proprietà esclusiva del signor
, con tutti gli arredi e pertinenze, dandosi atto che il GN ha Parte_2 Parte_2
già asportato i propri effetti personali;
3) Salvo diverso accordo fra i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio, il papà si tratterrà con quest'ultimo quanto meno: - a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- durante la settimana, un pomeriggio/sera (indicativamente il giovedì); - durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- durante le festività pasquali, dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua oppure, ad anni alterni, dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì; - durante le vacanze estive, almeno 15 giorni, anche non consecutivi, curando di dare comunicazione del periodo alla mamma entro il 30 maggio di ciascun anno;
- per qualsiasi altro giorno di festività, inclusi i compleanni, i coniugi concordano di ispirarsi al principio dell'alternanza, regolamentando di volta in volta i rispettivi periodi di permanenza con il figlio. I coniugi concordano altresì di regolamentare gli orari di prelievo e di riaccompagnamento di volta in volta.
4) Il GN verserà alla GNa a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento di , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile di € Per_1
400,00 (quattrocento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione gennaio 2026), oltre alla metà delle spese straordinarie (sanitarie,
scolastiche, ludico-sportive) del figlio. Ai fini della definizione di spesa straordinaria e relativa regolamentazione circa la preventiva comunicazione e il rimborso, le parti concordano che faranno espresso riferimento alle Linee Guida sottoscritte, nel febbraio
2018, dal Tribunale di Varese, che si intendono ivi integralmente richiamate.
pagina2 di 4 5) Il GN verserà alla GNa a titolo di contributo al di lei Parte_2 Parte_1
mantenimento, vista l'attuale disparità reddituale, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
6) La GNa provvederà ad intestarsi le utenze della casa famigliare alla Parte_1
medesima assegnata;
7) Per quanto riguarda il conto corrente cointestato tra i coniugi, accesso presso l'Ufficio
Postale di Gavirate, le parti danno atto che provvederanno alla relativa estinzione e alla suddivisione della giacenza in parti uguali (medesima sorte seguirà il libretto postale);
8) Per quanto riguarda le autovetture, l'autovettura Citroen C3 tg FR286CC, intestata e in uso alla GNa rimarrà definitivamente di proprietà di quest'ultima; per Parte_1
quanto riguarda l'autovettura Mercedes CLA tg FB737ZB e la moto tg EP23191, intestate e in uso al GN , rimarranno definitivamente di proprietà del Parte_2
medesimo;
9) Per quanto riguarda il cane attualmente di proprietà del GN , ma Parte_2
presente nella ex casa famigliare, lo stesso si impegna a provvedere al cambio di intestazione in favore della GNa obbligandosi a sottoscrivere la Parte_1
documentazione che si renderà necessaria per l'espletamento del suddetto incombente;
10) I coniugi, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver regolato ogni altra questione di carattere patrimoniale;
11) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità propri e del minore.
I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 07.09.2007 in EN MO (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EN MO (anno 2007, atto n. 14, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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