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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/10/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Antonia Mussa Presidente
dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1427/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,
avente ad
oggetto: separazione personale dei coniugi - sentenza parziale sul vincolo
promossa del ricorrente
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via Chiappino n.c. 12, (c.f. ed elettivamente domiciliato in Ivrea C.F._1
alla Via Siccardi n.c. 6 presso lo studio dell'avv. Maurizio Rossi e dell'avv. Paola Sozio
che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
nei confronti della resistente
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Milano in via G. Mameli n.20, presso lo studio dall'Avv. Donatella Iacona, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ammessa al patrocinio a spese dello stato in virtù di provvedimento emesso con delibera n.925 del 21.05.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea
pagina 1 di 4 Con il curatore dei minori
Avv. Patrizia Godino (CF: ), nella sua qualità di Curatore Speciale C.F._3
dei minori nato a [...], il [...] e nato a Persona_1 Persona_2
Ravenna, il 21.5.2020 nominato dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle
d'Aosta con provvedimento del 31/05/2024.
Parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
------------------------------
Precisate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “ richiamata la propria memoria ex art. 473.28 lett. Controparte_2
c) cod. proc. civ., vista la richiesta della resistente affinché il Tribunale si pronunci
preliminarmente sul vincolo, nulla oppone e si rimette.”
PER LA CONVENUTA: “In via preliminare e nel rito
- Emettersi sentenza parziale di separazione personale dei coniugi, e Controparte_1 [...]
disponendo con Ordinanza la prosecuzione del giudizio per le altre Parte_2
domande”
PER IL CURATORE: “In ossequio al provvedimento reso dal Giudice d.ssa Mastropietro in
data 14.3.2025, la scrivente difesa si rimette in ordine alla pronuncia sul vincolo, con riserva di
ogni più opportuna difesa in merito alle ulteriori questioni.”
-------------------------------------
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“ V° Il Pubblico Ministero si pronunci la richiesta sentenza parziale sul vincolo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Ravenna (RA) in data 15.06.2019, con atto trascritto al n.1, P. II, serie B,
anno 2019, optando per il regime della separazione dei beni.
pagina 2 di 4 Dall'unione sono nati i figli il 22.05.2017 a Ravenna e il 21.05.2020 a Per_2 Per_1
Ravenna.
I coniugi comparsi all'udienza del 12.3.2025, sentiti e confermata la volontà di separarsi,
sono stati autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da entrambe le parti, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei relativi presupposti, poiché le circostanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti (con domanda di addebito da parte del marito nei confronti della moglie) in ordine all'intolleranza della vita in comune, nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza,
sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
II. La presente sentenza parziale non definitiva è pronunciata – come richiesto dalle parti – limitatamente al vincolo coniugale, dovendo comunque il processo continuare per tutte le questioni consequenziali pure sollevate dalle stesse (questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole e l'addebito della separazione).
Con separata ordinanza va dunque disposta la rimessione della causa sul ruolo, stante la necessità dell'ulteriore corso del giudizio al fine dell'istruzione in ordine alle altre domande formulate in causa. L'istruzione deve concernere la verifica della situazione personale, familiare e sociale dei coniugi.
pagina 3 di 4 III. In considerazione della natura parziale e non definitiva della presente sentenza, la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali va demandata all'esito dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
parzialmente e non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1427/2024
del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, sentito il Pubblico Ministero, così
provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
hanno contratto matrimonio in Ravenna (RA) in data 15.06.2019, Controparte_1
con atto trascritto al n.1, P. II, serie B, anno 2019, optando per il regime della separazione dei beni;
devono eseguirsi le formalità di legge.
2) DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3) DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso in Ivrea, in data 15 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Antonia Mussa Presidente
dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1427/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,
avente ad
oggetto: separazione personale dei coniugi - sentenza parziale sul vincolo
promossa del ricorrente
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via Chiappino n.c. 12, (c.f. ed elettivamente domiciliato in Ivrea C.F._1
alla Via Siccardi n.c. 6 presso lo studio dell'avv. Maurizio Rossi e dell'avv. Paola Sozio
che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
nei confronti della resistente
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Milano in via G. Mameli n.20, presso lo studio dall'Avv. Donatella Iacona, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ammessa al patrocinio a spese dello stato in virtù di provvedimento emesso con delibera n.925 del 21.05.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea
pagina 1 di 4 Con il curatore dei minori
Avv. Patrizia Godino (CF: ), nella sua qualità di Curatore Speciale C.F._3
dei minori nato a [...], il [...] e nato a Persona_1 Persona_2
Ravenna, il 21.5.2020 nominato dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle
d'Aosta con provvedimento del 31/05/2024.
Parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
------------------------------
Precisate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “ richiamata la propria memoria ex art. 473.28 lett. Controparte_2
c) cod. proc. civ., vista la richiesta della resistente affinché il Tribunale si pronunci
preliminarmente sul vincolo, nulla oppone e si rimette.”
PER LA CONVENUTA: “In via preliminare e nel rito
- Emettersi sentenza parziale di separazione personale dei coniugi, e Controparte_1 [...]
disponendo con Ordinanza la prosecuzione del giudizio per le altre Parte_2
domande”
PER IL CURATORE: “In ossequio al provvedimento reso dal Giudice d.ssa Mastropietro in
data 14.3.2025, la scrivente difesa si rimette in ordine alla pronuncia sul vincolo, con riserva di
ogni più opportuna difesa in merito alle ulteriori questioni.”
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Conclusioni del Pubblico Ministero:
“ V° Il Pubblico Ministero si pronunci la richiesta sentenza parziale sul vincolo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Ravenna (RA) in data 15.06.2019, con atto trascritto al n.1, P. II, serie B,
anno 2019, optando per il regime della separazione dei beni.
pagina 2 di 4 Dall'unione sono nati i figli il 22.05.2017 a Ravenna e il 21.05.2020 a Per_2 Per_1
Ravenna.
I coniugi comparsi all'udienza del 12.3.2025, sentiti e confermata la volontà di separarsi,
sono stati autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da entrambe le parti, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei relativi presupposti, poiché le circostanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti (con domanda di addebito da parte del marito nei confronti della moglie) in ordine all'intolleranza della vita in comune, nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza,
sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
II. La presente sentenza parziale non definitiva è pronunciata – come richiesto dalle parti – limitatamente al vincolo coniugale, dovendo comunque il processo continuare per tutte le questioni consequenziali pure sollevate dalle stesse (questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole e l'addebito della separazione).
Con separata ordinanza va dunque disposta la rimessione della causa sul ruolo, stante la necessità dell'ulteriore corso del giudizio al fine dell'istruzione in ordine alle altre domande formulate in causa. L'istruzione deve concernere la verifica della situazione personale, familiare e sociale dei coniugi.
pagina 3 di 4 III. In considerazione della natura parziale e non definitiva della presente sentenza, la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali va demandata all'esito dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
parzialmente e non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1427/2024
del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, sentito il Pubblico Ministero, così
provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
hanno contratto matrimonio in Ravenna (RA) in data 15.06.2019, Controparte_1
con atto trascritto al n.1, P. II, serie B, anno 2019, optando per il regime della separazione dei beni;
devono eseguirsi le formalità di legge.
2) DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3) DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso in Ivrea, in data 15 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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