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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/09/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 969/2025 promossa da:
(c.f. ) nata alla Spezia il 29.12.1978 e Parte_1 C.F._1 Pt_2 c.f. nato alla Spezia il 15.04.1970, entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Zini e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 16.05.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.08.2006 a Lerici (SP), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione è nata la figlia in data Per_1 28.08.2007; che è venuta definitivamente meno “l'affectio coniugalis”; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale sopra indicata in La Spezia, alla Via Brigola 7/B unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà di rimane nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima che Parte_1 continuerà a risiedervi unitamente alla figlia minore ivi stabilmente convivente. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22,00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali secondo gli impegni scolastici della minore;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15/06 di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni Pt_2 Pt_1 mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 450,00 mensili oltre € 100,00 mensili Per_1 per il contributo alle spese famigliari compresa la custodia e mantenimento dei 3 cani di taglia grande che rimangono presso la casa della l'assegno pari in totale ad € 550,00 sarà Pt_1 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del suintestato Tribunale
7. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci fatto salvo le condizioni di cui sopra le parti dichiarano di nulla aver a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato (10.09.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per ottenere l'omologa del caso. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge;
solo dovendosi rilevare che nelle more del giudizio la figlia delle parti è divenuta maggiorenne, sicchè non vi è più luogo a provvedere in ordine al suo regime di affidamento. Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe e coniugatisi in data 13.08.2006 a Lerici (SP), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2006, al numero 29, parte II, serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità (salvo quanto precisato in parte motiva) e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- spese al definitivo;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Ettore Di Roberto. La Spezia, 11.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani