Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 2735/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13/01/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2735 del R.G. per l'anno 2020, avente ad oggetto: Infortunio promossa da
, con l'avv. S. Commisso Parte_1
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, in considerazione dell'attività lavorativa prestata quale dipendente della con la mansione di operaio/autista, sul presupposto di aver Controparte_2 subito in data 10.08.2018 un infortunio sul lavoro, circostanza non contestata dall'ente resistente, lamenta di aver riportato in conseguenza del predetto evento, postumi invalidanti permanenti ed indennizzabili, contestando l'esito della valutazione cui è pervenuto l'ente in sede amministrativa nel quantificazione del 2%, concludendo che venisse riconosciuto un maggior grado di invalidità di cui si dice afflitto, pari almeno al
9% e comunque superiore alla percentuale riconosciuta.
3. Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda non merita pertanto accoglimento.
4. Invero, l'espletata consulenza medico legale ha, molto limitatamente, modificato le risultanze cui era pervenuto l'ente in sede di valutazione della natura dei postumi invalidanti, accertando tuttavia che tali postumi, alla stregua dei riferimenti tabellari di cui al DM 12/7/2000, ancorché permanenti si risolvono in una percentuale di invalidità non soggetta ad indennizzo.
Le conclusioni rassegnate dal consulente, che risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato peritale, cui pertanto si rinvia, meritano di essere condivise.
Cosi il CTU: CONCLUSIONI E RISPOSTE SINTETICHE AI QUESITI POSTI. Si conclude la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio rispondendo SINTETICAMENTE al Magistrato come di seguito in relazione ai quesiti posti: ➢ RISPOSTA: le lesioni riportate dal periziato nell'infortunio sul lavoro del 10.08.2018 e per cui è causa (pratica n° 515451557), sono quelle espresse in diagnosi e descritte nell'esame obiettivo della visita medico-legale. Sotto il profilo medico-legale bisogna considerare che le lesioni certificate, riscontrate e sopra descritte, sono verosimilmente compatibili con la dinamica del fatto dannoso, per come riferito in anamnesi dal periziato e per come risulta, altresì, nel ricorso introduttivo di parte ricorrente;
in ogni caso, si deve dare atto che il nesso di causalità tra le patologie riscontrate e l'infortunio sul lavoro, è stato già riconosciuto dall'Istituto assicuratore. Nel caso in esame la malattia derivata dalle lesioni riportate dal periziato a seguito dell'infortunio descritto è di tipo traumatico (con frattura ossea), che hanno determinato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle pre-esistenti, determinando una INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA DI 158
GIORNI DAL 10.08.2018 (data dell'infortunio) FINO AL 04.02.2019 (data in cui, a seguito di visita specialistica di controllo, veniva giudicato guarito con postumi). Sussistono, altresì,
POSTUMI PERMANENTI sulla precedente integrità psico-fisica del soggetto, da ritenere attendibili in riferimento alle lesioni riportate nell'infortunio per cui è causa (pratica n°
515451557) e tali da determinare una incidenza negativa sulla integrità psico-fisica del periziato
( ), quantificabile nella misura del 3% (TRE) con decorrenza dal 04.02.2019 Persona_1
(cioè dal termine del periodo di inabilità temporanea).
Infine, si osserva, per quanto dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta, che il dissenso diagnostico e/o di percentuale quantitativa, che non muova da uno specifico rilievo critico suggerito dalla documentazione medica in atti, non costituisce ragione idonea a segnalare eventuali incongruenze tra le condizioni di salute della parte ricorrente e la valutazione espresse dall'ausiliare. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza non equivale a svelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Le spese di lite sono suscettibili di compensazione, atteso che dall'istruttoria sono emerse conseguenze ascrivibili alla permanente inabilità del ricorrente, seppur non nella percentuale invocata, pertanto, sono posti a carico dell'ente i costi dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge, in favore del dott. Parte_2
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 14/01/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo