Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. ES Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4053 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domi- Parte_1 ciliato in Palermo, piazza San ES Di Paola, 47 presso lo studio dell'Avv. GALLUZZO
ROSSANA che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. GIRAN-
DOLI MICHELANGELO, per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, piazza V. E. Orlando, 14/A, presso lo studio dell'Avv. MISTRETTA
BARBARA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: Le parti concludevano come da note in sostituzione di udienza del 19/03/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri-
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita depositato in data 19/04/2022, autorizzato dalla Procura di Pa- lermo in data 04-09/05/2022;
2. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio della coppia NC, nato il
02/11/1996, e della richiesta della di corresponsione di un assegno mensile a CP_1 titolo di assegno divorzile.
2.1 MANTENIMENTO DEI FIGLI
Dal punto di vista dell'onere probatorio, si rammenta che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attiva- mente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del la- voro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27904 del 13/10/2021).
Ed ancora: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza eco- nomica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a cari- co del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, at- tivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa cir- costanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato consegui- mento di una autonoma collocazione lavorativa” (Sez. 1, Sentenza n. 26875 del
20/09/2023).
Nel caso di specie non sussiste a monte il presupposto per l'accoglimento della domanda di mantenimento per il figlio ES, come avanzata dalla resistente, atteso che, da quan- to dedotto e argomentato in giudizio, risulta che questi da anni vive a Londra dove svolge un dottorato di ricerca retribuito, conduce un immobile in affitto con la moglie e ha, dunque, costituito un nuovo nucleo familiare. In più, ad oggi lo stesso è economicamente indipendente, sebbene sia comunque suppor- tato dai genitori ad integrazione del proprio reddito.
2.2. ASSEGNO DIVORZILE
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, da quanto depositato e dalle dichiarazioni delle parti non emergono significative modifiche rispetto alla situazione patrimoniale dei coniugi coeva alla separa- zione, né la prova del sacrificio delle aspettative lavorative e di carriera della resistente in nome della costituzione della famiglia.
Alla luce dei dati acquisiti, la domanda proposta da e diretta ad Controparte_1 ottenere in suo favore un assegno divorzile, non può essere accolta, poiché deve escludersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurar- seli per ragioni oggettive) per il riconoscimento in favore di del Controparte_1 chiesto assegno di mantenimento personale e la relativa domanda – avanzata più per assi- curare indiretto sostegno economico al figlio non convivente, che per esigenze personali- va rigettata.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
LERMO, in data 24/09/1987, da , nato a CORLEONE (PA), in [...] Parte_1
23/01/1960, e da nata a [...], in data [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 544, parte II serie A, Vol.
Uff. dell'anno 1987; rigetta la domanda avanzata da di contributo al mantenimento Controparte_1 per il figlio non convivente;
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Controparte_1 condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in fa- Controparte_1 vore del ricorrente che si liquidano in euro 2.900,00, oltre IVA, CPA e accessori;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 3/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. ES Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.