Ordinanza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, ordinanza 10/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 46035/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Nel procedimento indicato in epigrafe, promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
LACOMBA ALESSANDRO
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
CONTUMACE
[...]
Il giudice, dott. Gabriello Erasmo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
09.01.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto depositato in data 05/11/2024, Parte_1
proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Accogliere il ricorso e, di conseguenza, ordinare alla Camera di Commercio Industria
e Artigianato di di procedere senza indugio alla cancellazione del nominativo CP_1
della società ricorrente dal Registro Informatico dei Protesti con riferimento al
Protesto iscritto e levato nei confronti della Società Parte_1
per assegno n. 7256967715-10 dell'importo di € 625.00 (seicentoventicinque/00) tratto con difetto di provvista. Con vittoria di spese”.
La benché Controparte_1
ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
In particolare, il procedimento ha ad oggetto un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l'ordine di cancellazione di un protesto, dal registro informatico dei protesti, tenuto presso la Camera di Commercio.
Sul punto, deve evidenziarsi che il ricorrente non contesta la legittimità della levata del protesto, come espressamente confermato dallo stesso nelle note del 12.11.2024 (ove si legge, sul punto “Pertanto in riferimento a quanto sin qui esposto, riportando integralmente estratti del ricorso presentato, non riusciamo a comprendere dove nella domanda spiegata, così come indicato dal G.I. incaricato, si faccia riferimento o vi sia il presupposto della illegittimità del protesto, ed ancor meno la necessità di integrare un litisconsorzio necessario nei confronti del creditore, il quale peraltro ha rilasciata la dichiarazione con la quale afferma di essere stato integralmente soddisfatto”).
In particolare, il ricorrente ricostruiva la fattispecie concreta nei seguenti termini: “In riferimento al fumus boni iuris la parte ricorrente così DICHIARAVA a) di essere già in possesso dei requisiti per ottenere la riabilitazione avendo provveduto al pagamento della somma dovuta aumentata degli interessi e della sanzione pari al 10 %, come previsto dall'art. 8 L. 386/1990 – dichiarazione con firme autenticate della parte creditrice e) della necessità di effettuare, con immediatezza, la cancellazione dell'iscrizione, in quanto la persistenza della stessa per il tempo di un anno necessario al dovuto aggiornamento secondo la vigente normativa, creerebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, così come indicato in premessa;
”.
Pertanto, in mancanza della contestazione sulla legittimità della levata del protesto, non può eludersi l'applicazione della procedura di riabilitazione prevista dell'art. 17 L.
108/1996, che, al primo comma, prevede che: “Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione”.
Conseguentemente, in mancanza del requisito del fumus boni iuris, la domanda deve essere respinta.
Nulla per le spese, in mancanza della costituzione dell'intimato. -Respinge il ricorso;
-nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma, 09/01/2025.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo